Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2968/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 18 settembre 2024 da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Nuoro alla Via Convento n. 12 presso lo C.F._2 studio dell'avv. Alessandra Capelli (C.F.: , giusta procura alle liti rilasciata su C.F._3
foglio separato allegato al ricorso,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., Parte_1 Parte_2
personalmente sottoscritto e depositato in data 18 settembre 2024, parzialmente modificato con le note di trattazione scritta depositate il 27.11.24, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
pagina 1 di 6
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Buddusò alla via Grazia Deledda n. 33 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze resta assegnata al sig. mentre la sig.ra abiterà insieme alla Pt_1 Pt_2
figlia nelle immediate vicinanze presso la casa di proprietà della madre sita nel Comune di Pt_1
Buddusò, alla via Guglielmo Marconi n. 18.
3. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Ai fini anagrafici e come collocamento principale, la minore sarà iscritta presso il domicilio della madre nell'abitazione della nonna materna sita in Buddusò, alla via Guglielmo Parte_2
Marconi n. 18.
5. Il padre, non collocatario, potrà vedere la figlia quando vorrà, sempre compatibilmente con le esigenze della bambina e con gli impegni scolastici;
potrà altresì esercitare il diritto di visita, secondo le seguenti modalità dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna, con previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il primo del mese di maggio di ogni anno, salvo diverso accordo tra i ricorrenti
6. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di Pt_1 Pt_2 ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 300,00, assegno che sarà Pt_1
aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7. La sig. percepirà nella misura del 100% l'Assegno Unico che attualmente ammonta a € Pt_2
199,40 per la figlia a carico. Pt_1
8. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo pagina 2 di 6 consenso dell'altro genitore;
le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
10. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri”.
- Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti, rimettere la causa nel ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, chiedono di
PRONUNCIARE
Sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Buddusò (SS).
2) Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Buddusò alla via
Grazia Deledda n. 33 al sig. , mentre la sig.ra abiterà insieme alla figlia nelle Pt_1 Pt_2 Pt_1
immediate vicinanze presso la casa di proprietà della di lei madre sita nel Comune di Buddusò, alla via Guglielmo Marconi n. 18.
3) Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Parte_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) Confermare la collocazione prevalente della figlia minore presso la dimora Parte_1
materna alla via Guglielmo Marconi n. 18.
5) Il padre, non collocatario, potrà vedere la figlia quando vorrà, sempre compatibilmente con le esigenze della bambina e con gli impegni scolastici;
potrà altresì esercitare il diritto di visita, secondo le seguenti modalità dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna, con previsione di ulteriori frequentazioni durante i pagina 3 di 6 giorni infrasettimanali durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il primo del mese di maggio di ogni anno, salvo diverso accordo tra i ricorrenti
6) Confermare l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 300,00 che il padre, Pt_1 Pt_1
, verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque Parte_1 Pt_2
di ogni mese, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7) Confermare che la sig. percepirà nella misura del 100% l'Assegno Unico che attualmente Pt_2 ammonta a € 199,40 per la figlia a carico, Pt_1
8) Confermare che le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: le spese per la reta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
9) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
10) Confermare che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri”.
All'udienza 21 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
Buddusò (SS) in data 19.12.2020, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (Anno
2020, Atto n. 11, parte 1 Serie), dalla cui unione è nata la figlia minore a Sassari in Parte_1
data 06/06/2015.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
pagina 4 di 6 Il Tribunale, valutata la rispondenza dell'accordo delle parti all'interesse della figlia minore, in quanto garantisce sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte spiegate dalle parti.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio civile e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c..
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nato il [...] a [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2
nata il [...] a [...], entrambi residenti in [...]
Grazia Deledda n. 33, che hanno contratto matrimonio con rito civile in Buddusò (SS) in data
19.12.2020, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Buddusò (Anno 2020, Atto n.
pagina 5 di 6 11, parte 1 Serie), alle condizioni sopra descritte da intendersi qui integralmente riportate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Buddusò (SS) per l'annotazione della presente sentenza;
2. Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
3. Provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Presidente rel
Dott.ssa Elisabetta Carta
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