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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 7/03/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il chiamato il procedimento iscritto al n. 7431/2023 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
[...]
alle ore 8.30 sono presenti l'avv. VITALE MASSIMO per parte ricorrente nonché.
l'avv. ANGELO LA MATTINA in sostituzione dell'avv. CORSARO DORA per che concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e CP_1
chiedono che la causa venga decisa.
E' pure presente l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA per l' che conclude CP_1
come in atti e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.10
*********************
Successivamente, alle ore 16.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*******************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 7431/2023 R.G.L. promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. MASSIMO VITALE ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, Corso C.
Finocchiaro Aprile n. 165, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
(già Controparte_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_3
difesa dall'avv. DORA CORSARO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Palermo, via Maggiore Pietro Toselli n. 87, giusta procura in atti.
E
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato CP_1
in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con l'avv. Maria Grazia
Sparacino e con l'avv. Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
- opposti -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
All'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in parziale accoglimento del ricorso:
❖ Annulla l'avviso di addebito n. 59620180003083529000 (di cui all'intimazione pagamento opposta n. 29620239002772600000), dichiarando la prescrizione dei crediti previdenziali ivi portati relativi agli anni dal 2011 al 2015, e contestualmente
2 condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' della somma di euro CP_1
892,99 relativa all'annualità 2016.
❖ Rigetta l'opposizione con riferimento all'avviso di addebito n.
59620180007162080000.
❖ Dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.6.2023 parte ricorrente - come indicata in epigrafe -
propose opposizione all'intimazione di pagamento n° 29620239002772600000, notificata il
5.4.2023, chiedendo l'annullamento degli avvisi di addebito nn. 59620180003083529000
e 59620180007162080000, lamentando l'intervenuta prescrizione dei crediti ivi portati.
Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva l' contestando la fondatezza del CP_1
ricorso di cui chiedeva il rigetto e, in particolare, eccependo la tardività dell'impugnazione;
in ogni caso rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di opposizione ad intimazione di pagamento di competenza dell'ente riscossore, e chiedeva, pertanto, di poterlo chiamare in giudizio.
Previa autorizzazione di questo giudice con ordinanza del 20.11.2023, veniva evocata in giudizio anche che, si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo in CP_1
particolare:
- la tardività dell'impugnazione;
- l'inammissibilità del ricorso, avendo agito parte ricorrente per far valere la nullità del ruolo;
- l'interruzione della prescrizione;
- l'applicabilità alla fattispecie della normativa emergenziale da COVID 19.
La causa, istruita documentalmente, sulle conclusioni di cui in atti, all'odierna udienza viene decisa come da dispositivo in epigrafe mediante deposito nel fascicolo telematico.
In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione sollevata dall'ente riscossore d'inammissibilità dell'opposizione trattandosi di impugnazione non ad estratto di ruolo ma ad avviso di intimazione di pagamento.
Invero il ricorso in opposizione in esame può qualificarsi come una forma di opposizione ex artt. 24 e 29 Dlgs 46/99, laddove si deduce l'omessa notifica degli avvisi di addebito posti a fondamento dell'intimazione di pagamento opposta (proposta, pertanto, in funzione recuperatoria) e come una forma di opposizione all'esecuzione,
3 anteriore alla fase espropriativa, ai sensi dell'art. 615, 1°co. e 618 bis c.p.c., laddove la parte incentra la sua azione anche sull'estinzione del diritto di credito per effetto dell'intervenuta prescrizione eventualmente maturata successivamente alla notifica degli stessi, qualora validamente intervenuta.
In proposito, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del
12/06/2018, n. 15223) ha precisato che «l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento costituisce un'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 cod. civ. per la quale non è previsto alcun termine di decadenza;
e, infatti, essendo stato eccepito un fatto estintivo (la prescrizione della pretesa contributiva di cui all'intimazione di pagamento) intervenuto dopo la formazione del titolo (il decorso del termine di decadenza per opporre la cartella di pagamento), ciò che è stato contestato è il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione rimasta inadempiuta (Cass. n. 9698 del 03/05/2011, tra le varie)».
Ed ancora, va disattesa, quanto meno in parte, l'eccezione sollevata dai convenuti di tardività dell'opposizione stante l'omessa impugnazione degli atti prodromici ritualmente notificati.
Invero, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente degli atti de quibus, tale circostanza di fatto non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99 (secondo cui: “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”).
Appare, all'uopo, opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/2006) che, seppur in materia di opposizione a sanzioni amministrative, ha chiarito che: “Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada
sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di
violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione
all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a
ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione
del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si
4 deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi
previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di
trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale
l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina
dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981”.
La sentenza appena riportata detta dei principi ben applicabili al caso di specie e chiarisce che nel caso, come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione,
adducendo l'omessa notifica o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre nelle forme ordinarie.
L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale non opposta appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
E il diritto di credito azionato dagli enti convenuti mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità dell'avviso di addebito ritualmente notificato
(cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, Ordinanza del 19/06/2024, n. 16893).
La riscossione attraverso ruoli esattoriali, disciplinata anche per i crediti contributivi dal D. Lgs. 46/1999, costituisce, infatti, un procedimento alternativo rispetto a quello giurisdizionale finalizzato alla formazione in tempi rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale necessario e sufficiente alla riscossione in forma coattiva (con gli strumenti previsti dalla legge speciale) dei crediti medesimi.
Ciò comporta che il credito iscritto a ruolo non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata opposizione tempestiva delle cartelle esattoriali ritualmente notificate.
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, diventi intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato (non potendosi
5 estendere ad esso, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente riscossore, la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di actio iudicati) al regime prescrizionale speciale proprio della sua natura ovvero, ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale introdotto dalla L. 335/1995.
In particolare l'art. 3 della suddetta legge, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini
di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il
contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa
ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A
decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …”.
Orbene, poiché gli atti opposti afferiscono a crediti sorti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma, deve ritenersi applicabile agli stessi il nuovo ridotto termine prescrizionale quinquennale.
Conseguentemente, era onere delle parti convenute dimostrare di avere compiuto atti interruttivi del suddetto termine.
Prima di passare alla disamina dei singoli atti impugnati va precisato che, nella fattispecie in esame, si deve tener conto (ai fini del computo del termine prescrizionale) della legislazione emergenziale che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
Come noto, la prima sospensione venne disposta nel 2020, dalla disposizione emergenziale dell'art. 37, D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 dal 23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni
di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8
agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio
durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”).
Il secondo periodo di sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal 31.12.2020
al 30.6.2021, in forza dell'art. 11, c.
9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021,
6 per complessivi 182 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno
2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129
giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 311 giorni (129+183), grazie alla somma delle due sospensioni.
Ciò detto, l'onere probatorio in ordine alla ritualità della notifica sia degli atti impugnati sia di ulteriori atti interruttivi della prescrizione è stato assolto solo parzialmente con conseguente parziale accoglimento del ricorso.
Invero dalla disamina della documentazione versata nel fascicolo telematico, emerge che, con rifermento all'avviso di addebito n. 59620180003083529000 (dell'importo di euro
€ 23.027,37), non è stata fornita prova della sua rituale notifica in quanto la busta contenente la raccomandata AR n. 630303028886-8:
- non reca alcun timbro postale che consenta di dedurne data certa;
- non reca neppure la dicitura relativa all'avviso effettuato e quando;
- contiene solo il timbro “al mittente per compiuta giacenza” con una sigla illeggibile e senza alcuna data.
Né l'ente previdenziale, a fronte di tale documentazione carente, si è premurato di ottenere dall'ente postale una certificazione idonea a verificare esattamente quando e se si sia perfezionata la compiuta giacenza, in quanto l'avviso di addebito quale titolo di formazione stragiudiziale (oltre che interruttivo della prescrizione) è necessariamente atto ricettizio.
7 Ne consegue che l'AVA n. 59620180003083529000, in assenza di prova di sua regolare notifica, deve essere annullato e il credito ivi portato deve ritenersi prescritto quanto meno limitatamente al periodo dal 2011 al 2015.
Per i contributi (e relative sanzioni) da aprile a dicembre 2016 ivi richiesti (cfr. numeri progressivi 023,024 e 036) invece, si ritiene che la prescrizione non sia maturata perché, detti contributi (dovuti alla Gestione Commercianti) si sarebbero dovuti versare entro il 30 giugno
2017 (data da cui decorre il termine quinquennale).
Invero, secondo il più recente e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale cfr. ex multis; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 27-02-2020, n. 5413) «[..] il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E', peraltro, chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa,
in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui "in cui i singoli contributi
dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55). In proposito vale la regola, fissata dal D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo
e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa
in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”».
Dunque, così come disposto dalla D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, comma 1: «Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società
o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa».
Successivamente, a seguito delle modifiche intervenute con l'art. 37, comma 11, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248) - con decorrenza dall'1 maggio 2007 - il termine è stato fissato al 16 giugno («All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
2001, n. 435, il numero "20", ovunque ricorra, è sostituito dal seguente: "16"»).
8 Conseguentemente, il termine più avanzato da cui va calcolata la decorrenza della prescrizione, va generalmente fissato al giorno 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi (cioè, l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti),
termine che nel caso in esame (2016) è slittato al 30 giugno 2017.
Per cui, computando il periodo di sospensione previsto dalla legislazione emergenziale,
alla data della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (5 aprile 2023) il termine prescrizionale non era ancora decorso (7 maggio 2023).
Pertanto, in presenza di un'espressa richiesta dell' in tal senso (“in subordine, ove CP_1
occorra, condannare la medesima ricorrente, al pagamento delle somme accertate come ivi
intimate o comunque accertate come dovute, oltre le sanzioni e gli interessi successivamente maturati fino al soddisfo”), la ricorrente è tenuta a pagare la somma ivi richiesta che, al netto degli oneri di riscossione e notifica (non dovuti), ammonta a euro 892,99.
Invece, appare fondata l'eccezione di tardività dell'opposizione con riferimento all'avviso di addebito n. 59620180007162080000 (di € 7.620,29) notificato per posta con raccomandata AR. n. 63031217398-3 ricorrente il Parte_2
14.1.2019.
A tal riguardo giova precisare che ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99:
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
Il tenore letterale della norma sopra riportata non lascia spazio a dubbie o difformi interpretazioni, individuando nella notifica della cartella di pagamento e/o avviso di addebito il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
Solo in assenza di notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito e a seguito della notifica di un'intimazione di pagamento, deve ammettersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso quest'ultima, in funzione recuperatoria, costituendo la stessa il primo atto di esecuzione entrato nella sua sfera di conoscenza.
Ove, invece, sia intervenuta la rituale notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito e gli stessi non siano stati tempestivamente opposti nel termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, deve escludersi, a meno di non voler aggirare il termine decadenziale sopra descritto, la possibilità per il contribuente di proporre opposizione nel merito avverso tale atto, divenendo intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale.
9 Invero, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro,
Ord. del 2-11-2017, n. 26101 ) «in tema d'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il
termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre
opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere
incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo.
Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24
Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di
esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, Ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega,
avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la
previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo
avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore».
Né risulta maturata alcuna prescrizione successiva essendo intervenuta la notifica dell'intimazione opposta n. 29620239002772600000 entro il successivo quinquennio.
In termini conclusivi, sulla scorta di quanto sopra riscontrato, assorbita ogni altra questione, deve ritenersi che il ricorso debba trovare solo parziale accoglimento.
In ordine alle spese di lite, sussistono giusti motivi (connessi alla reciproca soccombenza) per compensarle interamente tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 7.3.2025
IL GIUDICE O.
Claudia Gentile
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