Articolo 179 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 178Articolo 180
Versione
4 maggio 1973
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Versione
1 settembre 1999
Art. 179.
Rimborso dei buoni presso un ufficio diverso da quello di emissione
Il rimborso di un buono, da eseguirsi da un ufficio diverso da quello di emissione, e' subordinato al pagamento della tassa di un vaglia di pari importo quando avvenga prima che sia trascorso un mese dalla data di emissione del buono stesso.
((29a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Entrata in vigore il 1 settembre 1999
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