Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/06/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1170 /2025 R.G.
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di Scioglimento di matrimonio iscritta al n. 1170/ 2025 RG promossa con ricorso depositato il 26.2.25 da
(CF ), con l'avv. VALTELLINA CHIARA Parte_1 C.F._1
CAMILLA del foro di Bergamo RICORRENTE
contro
(CF ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto : scioglimento del matrimonio sulle conclusioni della ricorrente all'udienza del 29.5.2025
pagina 1 di 8
Con ricorso debitamente depositato la ricorrente conveniva in giudizio il resistente al fine di ottenere la declaratoria di scioglimento del matrimonio, adducendo a fondamento di ciò l'intervenuto decorso dei termini dalla separazione giudiziale nella quale vi era stata la pronuncia della sentenza n. 2439/22 in data 20.10.22. Dopo aver ricordato le principali statuizioni di detta sentenza - affido esclusivo dei due figli minori Per_1
(1.6.2011) e (11.2.2014) gli incontri protetti tra i figli ed il padre e l'onere di Per_2
quest'ultimo di versare un assegno di € 200,00 a figlio oltre al 50% delle spese straordinarie – si soffermava sul passato di violenze patite a causa del comportamento aggressivo del marito e di come, a seguito del decreto n. 487/2020 del TM di Brescia, ella era anche stata presso un appartamento in housing. Affermava che da gennaio 2025 ella viveva a Seriate nell'appartamento del compagno insieme ai figli e che il resistente , in aggravamento della misura del divieto di avvicinamento e comunicazione con lei, era sottoposto agli arresti domiciliari, riferendo altresì che da maggio 2024 era venuto meno la misura degli incontri protetti ed il padre vedeva i figli alternativamente nei giorni di sabato o domenica dalle 10.00 alle 18.00. Ricordava infine di lavorare come addetta alle pulizie con contratto a tempo indeterminato part-time e di avere uno stipendio di €
400,00 e di percepire integralmente l'AU (398,00 euro) mentre il resistente , oggi dipendente di Unica Spa, non aveva mai versato il mantenimento pure previsto in sede di separazione per la prole. Concludeva chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio, con la conferma dell'affido esclusivo a suo favore dei figli, collocati presso di sé, la conferma della visita con il padre con le modalità attualmente in essere e la stessa conferma dell'assegno di € 200,00 a figlio e del 50% delle spese straordinarie da porre a carico del resistente, instando affinchè l'AU continuasse ad essere da lei percepito integralmente.
Non si costituiva il resistente nonostante la regolare notifica.
pagina 2 di 8 Nell'ambito della prima udienza di comparizione la ricorrente ricordava l'intervenuta condanna per maltrattamenti pronunciata a carico del marito e il suo atteggiamento ancora aggressivo e violento . Il Giudice delegato allora riconosceva alla ricorrente oltre all'affido esclusivo dei minori anche l'esclusiva resposnabilità in tema sanitario, scolastico e per i rapporti con la PA, riconoscendo il diritto di visita del padre nei fine settimana e previo accordo tra le parti. In assenza di richieste istruttorie la causa si rimetteva al Collegio per la decisione.
La domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che: -i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio civile in data 09/02/2007 nel Comune di ND VL , non trascritto in
Italia - dalla loro unione sono nati i figli (1.6.2011) e (11.2.2014), ancora Per_1 Per_2
minori.
I coniugi vivono separati da più di un anno, successivamente alla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale : la sentenza infatti è stata pronunciata il 22.10.22 mentre il ricorso è stato depositato il
26/02/2025 La ricorrente ha dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Relativamente all'affido si ritiene di confermare quanto già indicato in seno ai provvedimenti urgenti da parte del giudice delegato: la forma dell'affido esclusivo, nella pagina 3 di 8 fattispecie ampiamente giustificato dalla condanna per maltrattamenti in famiglia
Tribunale penale di Bergamo n. 896/2021 del 24/06/2021 nonché in considerazione anche del precedente procedimento avanti al TM nato per la decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente (sebbene poi non seguito da tale pronuncia) deve oggi, alla luce di quanto riportato dalla ricorrente- in tema di comportamento ancora aggressivo - arricchirsi della delega esclusiva alla stessa in materia sanitaria, scolastica e per i rapporti con la PA per il rilascio o il rinnovo dei documenti.
Il diritto di visita del padre si conferma come avviene all'attualità e cioè nei fine settimana, o nel giorno di sabato o di domenica dalle h 10.00 fino alle 21.00, lasciando ogni altro periodo all'accordo delle parti ogni ulteriore periodo.
Dal punto di vista economico, stante anche la domanda della ricorrente, si confermano le condizioni di cui alla separazione di € 200,00 a figlio in termini di mantenimento ordinario e del 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo che si riporta per esteso in seno al dispositivo.
Spese irripetibili .
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in ND VL
(Albania) il 09/02/2007 tra , nata a [...] il Parte_1
23/07/1987, e , nato a [...] il [...] CP_1
2) affida in via esclusiva alla madre i due figli minori e , con collocamento Per_1 Per_2
presso la stessa e riconosce alla madre anche l'esclusiva responsabilità in tema sanitario, scolastico oltre che per i rapporti con la PA per il rilascio dei documenti afferenti i minori;
pagina 4 di 8 3) dispone che il padre potrà vedere i figli nei fine settimana, o nel giorno di sabato o di domenica dalle h 10.00 fino alle 21.00, lasciando ogni altro periodo all'accordo delle parti;
4) pone a carico del padre l'onere di versare entro il 10 di ogni mese per il mantenimento ordinario dei due figli minori un assegno complessivo di € 400,00 (€
200,00 a figlio) oltre rivalutazione istat annuale;
5) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere alle spese straordinarie per la prole in ragione del 50% ciascuno come da nuovo Protocollo del Tribunale di
Bergamo che si riporta integralmente:
“Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal pagina 5 di 8 primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una pagina 6 di 8 somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun pagina 7 di 8 genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
Così deciso in Bergamo Camera di Consiglio del 29.5.2025
IL PRESIDENTE est.
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