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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 16/12/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 577/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
NC AR AN
E
(C.F. , con l'assistenza Parte_2 C.F._2 dell'Avv. TORNUSCIOLO ROMINA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, così come confermate all'udienza dell'08/10/2025, integrate dalla previsione della rivalutazione annuale degli assegni ivi previsti secondo gli indici ISTAT.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 02/08/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 106, anno 2008), ed hanno chiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come meglio integrato all'udienza dell'08/10/2025.
Dall'unione della coppia è nato il figlio (il 12/03/2007). Per_1
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole, condizionato alla previsione della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dell'assegno previsto a carico del padre.
A fronte di ciò le parti all'udienza dell'8.10.2025 hanno modificato le condizioni di cui al ricorso introduttivo includendo la previsione richiesta dal P.M.
In ragione di quanto precede deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa delle condizioni della separazione personale, così come confermate all'udienza dell'08/10/2025, integrate dalla previsione della rivalutazione annuale degli assegni ivi previsti secondo gli indici ISTAT.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 106, anno
2008), contratto tra e , in data Parte_1 Parte_2
02/08/2008;
PRENDENDO ATTO
delle condizioni pattuite dalle parti e indicate nel ricorso congiunto, così come confermate all'udienza dell'08/10/2025, integrate dalla previsione della rivalutazione annuale degli assegni ivi previsti secondo gli indici ISTAT.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
NC AR AN
E
(C.F. , con l'assistenza Parte_2 C.F._2 dell'Avv. TORNUSCIOLO ROMINA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, così come confermate all'udienza dell'08/10/2025, integrate dalla previsione della rivalutazione annuale degli assegni ivi previsti secondo gli indici ISTAT.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 02/08/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 106, anno 2008), ed hanno chiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come meglio integrato all'udienza dell'08/10/2025.
Dall'unione della coppia è nato il figlio (il 12/03/2007). Per_1
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole, condizionato alla previsione della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dell'assegno previsto a carico del padre.
A fronte di ciò le parti all'udienza dell'8.10.2025 hanno modificato le condizioni di cui al ricorso introduttivo includendo la previsione richiesta dal P.M.
In ragione di quanto precede deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa delle condizioni della separazione personale, così come confermate all'udienza dell'08/10/2025, integrate dalla previsione della rivalutazione annuale degli assegni ivi previsti secondo gli indici ISTAT.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 106, anno
2008), contratto tra e , in data Parte_1 Parte_2
02/08/2008;
PRENDENDO ATTO
delle condizioni pattuite dalle parti e indicate nel ricorso congiunto, così come confermate all'udienza dell'08/10/2025, integrate dalla previsione della rivalutazione annuale degli assegni ivi previsti secondo gli indici ISTAT.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti