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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 22/09/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 965/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 965/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato allegato al Parte_1 C.F._1 ricorso congiunto, dall'Avv. LINDA CIALDELLA, presso il cui studio in GI (SI), L.go
Campidoglio n.16/f, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. GIUSEPPE SEGRETO, presso il cui studio in Palermo alla via G. Sciuti n.31 è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.09.2025, per , l'Avv. Linda Cialdella e per , l'Avv. Giuseppe Parte_1 Controparte_1
Segreto, concludevano chiedendo: 2 / 3
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
11/06/1988; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di RI (PA) al n.
32, Parte II, Serie A.
- ordinare al Comune di RI (PA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali.”;
Pubblico Ministero: atti trasmessi in data 14.6.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.5.2025, e esponevano Parte_1 Controparte_1 che avevano contratto matrimonio in RI (PA) in data 11.6.1988, trascritto all'ufficio di Stato
Civile del Comune di RI nel Registro dei Matrimoni dell'anno 1988, n. 32, parte II, Serie A, e che dal matrimonio erano nati i figli , a Palermo il 9.1.1989, e a GI (SI) il Per_1 Pt_2
25.12.1995, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il Tribunale di Siena con decreto del 27.06.2007 aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.9.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Pt_1 CP_1
Scioglimento matrimonio .
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dal decreto del 27.6.2007 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che 3 / 3
appaiono conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), celebrato in C.F._1 Controparte_1 C.F._2
RI (PA) in data 11.6.1988 e trascritto nel registro del Comune di RI dell'anno 1988, n. 32, parte II, Serie A, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 settembre 2025
Il Presidente relatore Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 965/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato allegato al Parte_1 C.F._1 ricorso congiunto, dall'Avv. LINDA CIALDELLA, presso il cui studio in GI (SI), L.go
Campidoglio n.16/f, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. GIUSEPPE SEGRETO, presso il cui studio in Palermo alla via G. Sciuti n.31 è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.09.2025, per , l'Avv. Linda Cialdella e per , l'Avv. Giuseppe Parte_1 Controparte_1
Segreto, concludevano chiedendo: 2 / 3
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
11/06/1988; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di RI (PA) al n.
32, Parte II, Serie A.
- ordinare al Comune di RI (PA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali.”;
Pubblico Ministero: atti trasmessi in data 14.6.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.5.2025, e esponevano Parte_1 Controparte_1 che avevano contratto matrimonio in RI (PA) in data 11.6.1988, trascritto all'ufficio di Stato
Civile del Comune di RI nel Registro dei Matrimoni dell'anno 1988, n. 32, parte II, Serie A, e che dal matrimonio erano nati i figli , a Palermo il 9.1.1989, e a GI (SI) il Per_1 Pt_2
25.12.1995, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il Tribunale di Siena con decreto del 27.06.2007 aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.9.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Pt_1 CP_1
Scioglimento matrimonio .
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dal decreto del 27.6.2007 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che 3 / 3
appaiono conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), celebrato in C.F._1 Controparte_1 C.F._2
RI (PA) in data 11.6.1988 e trascritto nel registro del Comune di RI dell'anno 1988, n. 32, parte II, Serie A, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 settembre 2025
Il Presidente relatore Dott. Michele Moggi