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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/11/2025, n. 4916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4916 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa
EL CH, nella causa iscritta al n.4044/2025 R.G.L. promossa
D A
, nata in [...] il [...], residente in [...]
12, (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Lupo per mandato in atti CodiceFiscale_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente
All'esito dell'udienza del 10.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato,
mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- Dichiara l'illegittimità della trattenuta di €. 6.974,56 operata dall sull'assegno di assistenza della CP_1
ricorrente e per l'effetto, condanna l'Istituto alla restituzione di detta somma, oltre accessori come per legge.
- Compensa tra le parti le spese del giudizio;
- Pone a carico dell'RI le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio,
come liquidate con separato decreto.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 14.3.2025, proponeva opposizione avverso il provvedimento di Parte_1
liquidazione del 15.10.2024 con il quale l' le comunicava la liquidazione dell'assegno di assistenza, di CP_1
cui era titolare, dal 1° marzo 2023 al 31.10.2024, pari ad €. 6.974,56 e allo stesso tempo disponeva il trattenimento della detta somma ai fini del recupero dell'indebito n. 00017913578 di €. 7.838,12, maturato dalla medesima a titolo di reddito di cittadinanza,goduto nel periodo da giugno 2022 gennaio 2023.
Precisava che il detto beneficio veniva revocato per la mancata coincidenza tra le risultanze anagrafiche e la
DSU in ordine alla composizione del proprio nucleo familiare atteso che, al momento di presentazione della domanda amministrativa del 3.05.2022, risultava come dichiarante il sig. anziché la Parte_2
medesima, definita come “altra persona convivente”, diversamente da quanto attestato dal certificato dallo stato di famiglia ove risultava unica componente.
Precisava altresì che tale la discrasia era da considerarsi meramente formale, determinata da un l'errore imputabile al CAF tanto che, a seguito di richiesta dello stesso il CAF aveva provveduto a rettificare Pt_2
l'Isee relativo all'anno 2023 rilasciato in data 12.01.2023.
Deduceva pertanto la piena legittimità alla percezione del reddito di cittadinanza, in assenza di dolo e sussistendo un legittimo affidamento sulla correttezza della prestazione, tenuto conto della propria situazione reddituale.
Deduceva, altresì, l'illegittimità del recupero operato dall' per l'impignorabilità dell'assegno di CP_2
invalidità trattandosi di prestazione di tipo assistenziale e alimentare che, ai sensi dell'art. 545 c.p.c., non poteva oggetto di pignoramento né di compensazione per il recupero di altri crediti, seppure dello stesso ente erogatore.
Per tali motivi conveniva in giudizio l' chiedendo di: “- In via preliminare: -Accertare e dichiarare la CP_1
CP_ illegittimità della revoca della prestazione del reddito di cittadinanza disposta dall' sulla domanda n.
CP_ prot. -Accertare e dichiarare l'irripetibilità della somma erogata dall in Controparte_3
favore della ricorrente nel periodo dal giugno 2022 a gennaio 2023, ed annullare il relativo provvedimento
restitutorio, quindi;
-Annullare la comunicazione di richiesta di “restituzione delle somme per pagamento non
dovuto” del 19.07.2023, per l'effetto della conferma dell'erogazione del beneficio, sussistendone i requisiti
dalla data di decorrenza giugno 2022; - Sospendere in caso sia stata già avviata, qualsivoglia azione esecutiva
finalizzata al recupero delle somme percepite dalla ricorrente a titolo di R.d.C. Nel merito: l'annullamento
del provvedimento indicato in epigrafe, nella parte in cui si prevede il recupero indebito n. 00017913578; la restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo di recupero indebito n. 00017913578 con gli
interessi maturati.”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l contestando la domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'odierna ricorrente in quanto la prestazione in oggetto era stata erogata alla signora , avente codice fiscale n. , nel Persona_1 CodiceFiscale_2
merito precisava che “La domanda di rdc protocollo n. IINPS-RDC-2022-5749052, presentata dalla
ricorrente in data 03/05/2022, è stata revocata con motivazione "accertata non veridicità del nucleo
dichiarato in dsu ai sensi dell'art. 3 DPCM 159/2013. La domanda è stata istruita sulla base della DSU
protocollo n. , presentata in data 03/02/2022 da cf. Parte_3 Parte_2
, attestante la composizione del nucleo così formata: dichiarante e convivente odierna C.F._3
ricorrente. La suddetta composizione del nucleo familiare, tuttavia, non è risultata corrispondente a quanto
emerge dalla consultazione della procedura ANPR (anagrafe popolazione residente), ove la ricorrente risulta
unica componente il proprio nucleo familiare. Tale dichiarazione inesatta ha comportato l'innalzamento del
parametro della scala di equivalenza e dunque dell'importo del beneficio, tenuto conto, altresì, come detto
anche in ricorso, che il componente ha reddito zero.… Alla luce di quanto detto emerge come la inesatta
dichiarazione ha avuto come conseguenza l'erogazione del beneficio in misura maggiore di quella spettante.
Pertanto, si conferma il provvedimento di revoca adottato”.
In assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 10.10.2025.
la causa è stata decisa.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della ricorrente atteso che dalla sentenza del Tribunale di Brasov (Romania) n. 10262/197/2009, depositata in atti, si evince che a seguito dello scioglimento del matrimonio, la ricorrente riprendeva il suo cognome d'origine Persona_1 Pt_1
e parimenti anche le discrepanze relative al codice fiscale risultano superate dalla produzione
[...]
documentale.
Ciò posto, nel merito si osserva quanto segue.
Il beneficio economico del reddito di cittadinanza, introdotto con DL n. 4/2019 convertito in Legge n. 26/2019,
nella versione applicabile ratione temporis al caso di specie, costituisce una “misura fondamentale di
politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e alla
esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto alla informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di
emarginazione nella società e nel mondo del lavoro” (art 1 co 1)
Requisiti costitutivi del diritto al reddito di cittadinanza sono quello anagrafico (cfr. art. 1, c.2 ai sensi del quale
anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di
Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane>), quello reddituale/patrimoniale (cfr. art. 2, c.1, lett. b) nonché quello di cittadinanza e residenza.
Beneficiario della prestazione è quindi il nucleo familiare in possesso, cumulativamente, dei requisiti richiesti per usufruire del beneficio, requisiti che devono sussistere al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione
Il comma 5 del predetto art. 2 stabilisce: Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013”.
Il nucleo familiare del dichiarante è, pertanto, costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica del dichiarante, alla data di presentazione della DSU.
L'art. 7, comma 4, del d.l. n. 4 del 2019 convertito con modificazioni in L. n. 26 del 2019 prevedeva, nei limiti di interesse, che: “…4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la
non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero
l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della
composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del
beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto
indebitamente percepito”.
Ora, nel caso di specie, si ritiene che, alla luce della normativa richiamata, la revoca della prestazione operata dall' sia illegittima, in quanto l'intenzione di ottenere una prestazione non dovuta o in misura superiore CP_1
a quella dovuta – come nella specie – va esclusa in relazione al carattere erroneo della dichiarazione, peraltro addebitabile a un errore del CAF.
Va invero evidenziato che il CAF provvedeva a rettificare l'ISEE 2023 in data 29.3.2023, antecedentemente al provvedimento di revoca del 3.4.2023 e al provvedimento di restituzione delle somme del 19.7.2023, sicché
l' comunque non avrebbe dovuto provvedere alla revoca. CP_2 Invero, dalla documentazione allegata agli atti, emerge la sussistenza dei requisiti di legge per ottenere la prestazione, non è vi dubbio però che l'errore nella dichiarazione della ricorrente, abbia prodotto l'erogazione di una prestazione in misura superiore a quella dovuta.
Pertanto, alla luce della richiamata normativa per la quale a seguito della revoca “il beneficiario è tenuto alla
restituzione di quanto indebitamente percepito”, in ipotesi come quella in esame in cui la dichiarazione della istante comporti l'erogazione di una prestazione che sarebbe stata comunque dovuta, anche se in misura inferiore, va restituita non l'intera prestazione erogata ma quella indebitamente percepita.
Ne consegue che il contestato indebito va limitato alla sola differenza tra quanto erogato e quanto effettivamente spettante, adeguando il paramento della scala di equivalenza all'ipotesi di nucleo monocomponente.
Ciò detto, il ricorso va invece accolto in ordine all'eccezione di impignorabilità dell'assegno di invalidità e della illegittimità della compensazione operata dall' all'atto della liquidazione delle somme. CP_1
In merito si rileva che nel caso in esame non trova applicazione la disciplina speciale dettata dall'art. 69 della l. n. 153/1969, per la quale l può recuperare gli indebiti o le omissioni contributive anche mediante CP_1
trattenute sulla pensione, in via di compensazione, con il duplice limite che la somma oggetto di cessione,
sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo della pensione, perché essa riguarda esclusivamente le prestazioni previdenziali, mentre, nella specie, le ritenute operate dall' al fine di recuperare l'indebito CP_1
attingono i ratei di prestazione assistenziale pertanto la questione deve trovare la sua disciplina normativa nelle norme generali sulla compensazione.
È stato osservato che l'istituto della compensazione di cui agli art. 1241 c.c. e seg. presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione impropria allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-
giuridico.
Dovendosi quindi applicare la disciplina della compensazione “propria”, l'iniziativa recuperatoria dell CP_1
non può incidere sulle prestazioni assistenziali che la ricorrente ha in godimento, perché, ai sensi dell'art. 1246,
n. 3, c.c. la compensazione non è ammessa per i crediti impignorabili e tali, ai sensi dell'art. 545, c. 2, c.p.c.,
sono i crediti per prestazioni assistenziali (cfr. Cass. 24123/2018. In questo senso è anche l'indicazione della circolare n. 47 del 16.3.2008, secondo cui: “L'estinzione degli indebiti tramite il ricorso alla compensazione
ha natura prevalente rispetto alle altre forme di recupero e prescinde dalla qualificazione dell'indebito
accertato. Pertanto, in fase di attivazione del recupero delle somme indebitamente erogate si deve procedere,
preliminarmente, a verificare se il soggetto debitore sia titolare a sua volta di un credito nei confronti
dall'Istituto per arretrati dovuti, anche facenti capo a Gestioni diverse, relativamente a trattamenti
pensionistici, trattamenti di fine rapporto comunque denominati (ad esempio, TFS/TFR), nonché a prestazioni
assistenziali e a sostegno del reddito, con esclusione delle prestazioni dovute a titolo di invalidità civile, salvo
il caso di debiti aventi identità di titolo, in ragione del vincolo di destinazione).
Ora ai fini dell'applicazione dell'istituto della compensazione c.d “impropria”, che consentirebbe all' di CP_1
recuperare integralmente il debito, occorre dunque l'identità del titolo.
In proposito, va osservato che l'identità del titolo e/o l'unicità del rapporto, non può essere affermata, in casi quale quello in esame, sul generico presupposto che entrambe le prestazioni di cui è causa hanno natura assistenziale, dovendosi sottolineare l'assoluta diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione dell'assegno di invalidità civile da quelli del reddito di cittadinanza.
Per tali motivi, assorbita ogni altra questione, va dunque dichiarata l'illegittimità della trattenuta integrale di
€. 6.974,56 operata dall sull'assegno di assistenza della ricorrente, con condanna dell'Istituto alla CP_1
restituzione della somma, restando estranea al presente giudizio la futura scelta da parte dell'Istituto delle diverse e legittime modalità di recupero dell'indebito come sopra limitato.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio e la peculiarità della questione, vengono compensate tra le parti.
Vanno poste a carico dell'RI le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo 14.11.2025
Il Giudice Onorario
EL CH
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa
EL CH, nella causa iscritta al n.4044/2025 R.G.L. promossa
D A
, nata in [...] il [...], residente in [...]
12, (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Lupo per mandato in atti CodiceFiscale_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente
All'esito dell'udienza del 10.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato,
mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- Dichiara l'illegittimità della trattenuta di €. 6.974,56 operata dall sull'assegno di assistenza della CP_1
ricorrente e per l'effetto, condanna l'Istituto alla restituzione di detta somma, oltre accessori come per legge.
- Compensa tra le parti le spese del giudizio;
- Pone a carico dell'RI le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio,
come liquidate con separato decreto.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 14.3.2025, proponeva opposizione avverso il provvedimento di Parte_1
liquidazione del 15.10.2024 con il quale l' le comunicava la liquidazione dell'assegno di assistenza, di CP_1
cui era titolare, dal 1° marzo 2023 al 31.10.2024, pari ad €. 6.974,56 e allo stesso tempo disponeva il trattenimento della detta somma ai fini del recupero dell'indebito n. 00017913578 di €. 7.838,12, maturato dalla medesima a titolo di reddito di cittadinanza,goduto nel periodo da giugno 2022 gennaio 2023.
Precisava che il detto beneficio veniva revocato per la mancata coincidenza tra le risultanze anagrafiche e la
DSU in ordine alla composizione del proprio nucleo familiare atteso che, al momento di presentazione della domanda amministrativa del 3.05.2022, risultava come dichiarante il sig. anziché la Parte_2
medesima, definita come “altra persona convivente”, diversamente da quanto attestato dal certificato dallo stato di famiglia ove risultava unica componente.
Precisava altresì che tale la discrasia era da considerarsi meramente formale, determinata da un l'errore imputabile al CAF tanto che, a seguito di richiesta dello stesso il CAF aveva provveduto a rettificare Pt_2
l'Isee relativo all'anno 2023 rilasciato in data 12.01.2023.
Deduceva pertanto la piena legittimità alla percezione del reddito di cittadinanza, in assenza di dolo e sussistendo un legittimo affidamento sulla correttezza della prestazione, tenuto conto della propria situazione reddituale.
Deduceva, altresì, l'illegittimità del recupero operato dall' per l'impignorabilità dell'assegno di CP_2
invalidità trattandosi di prestazione di tipo assistenziale e alimentare che, ai sensi dell'art. 545 c.p.c., non poteva oggetto di pignoramento né di compensazione per il recupero di altri crediti, seppure dello stesso ente erogatore.
Per tali motivi conveniva in giudizio l' chiedendo di: “- In via preliminare: -Accertare e dichiarare la CP_1
CP_ illegittimità della revoca della prestazione del reddito di cittadinanza disposta dall' sulla domanda n.
CP_ prot. -Accertare e dichiarare l'irripetibilità della somma erogata dall in Controparte_3
favore della ricorrente nel periodo dal giugno 2022 a gennaio 2023, ed annullare il relativo provvedimento
restitutorio, quindi;
-Annullare la comunicazione di richiesta di “restituzione delle somme per pagamento non
dovuto” del 19.07.2023, per l'effetto della conferma dell'erogazione del beneficio, sussistendone i requisiti
dalla data di decorrenza giugno 2022; - Sospendere in caso sia stata già avviata, qualsivoglia azione esecutiva
finalizzata al recupero delle somme percepite dalla ricorrente a titolo di R.d.C. Nel merito: l'annullamento
del provvedimento indicato in epigrafe, nella parte in cui si prevede il recupero indebito n. 00017913578; la restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo di recupero indebito n. 00017913578 con gli
interessi maturati.”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l contestando la domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'odierna ricorrente in quanto la prestazione in oggetto era stata erogata alla signora , avente codice fiscale n. , nel Persona_1 CodiceFiscale_2
merito precisava che “La domanda di rdc protocollo n. IINPS-RDC-2022-5749052, presentata dalla
ricorrente in data 03/05/2022, è stata revocata con motivazione "accertata non veridicità del nucleo
dichiarato in dsu ai sensi dell'art. 3 DPCM 159/2013. La domanda è stata istruita sulla base della DSU
protocollo n. , presentata in data 03/02/2022 da cf. Parte_3 Parte_2
, attestante la composizione del nucleo così formata: dichiarante e convivente odierna C.F._3
ricorrente. La suddetta composizione del nucleo familiare, tuttavia, non è risultata corrispondente a quanto
emerge dalla consultazione della procedura ANPR (anagrafe popolazione residente), ove la ricorrente risulta
unica componente il proprio nucleo familiare. Tale dichiarazione inesatta ha comportato l'innalzamento del
parametro della scala di equivalenza e dunque dell'importo del beneficio, tenuto conto, altresì, come detto
anche in ricorso, che il componente ha reddito zero.… Alla luce di quanto detto emerge come la inesatta
dichiarazione ha avuto come conseguenza l'erogazione del beneficio in misura maggiore di quella spettante.
Pertanto, si conferma il provvedimento di revoca adottato”.
In assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 10.10.2025.
la causa è stata decisa.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della ricorrente atteso che dalla sentenza del Tribunale di Brasov (Romania) n. 10262/197/2009, depositata in atti, si evince che a seguito dello scioglimento del matrimonio, la ricorrente riprendeva il suo cognome d'origine Persona_1 Pt_1
e parimenti anche le discrepanze relative al codice fiscale risultano superate dalla produzione
[...]
documentale.
Ciò posto, nel merito si osserva quanto segue.
Il beneficio economico del reddito di cittadinanza, introdotto con DL n. 4/2019 convertito in Legge n. 26/2019,
nella versione applicabile ratione temporis al caso di specie, costituisce una “misura fondamentale di
politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e alla
esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto alla informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di
emarginazione nella società e nel mondo del lavoro” (art 1 co 1)
Requisiti costitutivi del diritto al reddito di cittadinanza sono quello anagrafico (cfr. art. 1, c.2 ai sensi del quale
anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di
Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane>), quello reddituale/patrimoniale (cfr. art. 2, c.1, lett. b) nonché quello di cittadinanza e residenza.
Beneficiario della prestazione è quindi il nucleo familiare in possesso, cumulativamente, dei requisiti richiesti per usufruire del beneficio, requisiti che devono sussistere al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione
Il comma 5 del predetto art. 2 stabilisce: Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013”.
Il nucleo familiare del dichiarante è, pertanto, costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica del dichiarante, alla data di presentazione della DSU.
L'art. 7, comma 4, del d.l. n. 4 del 2019 convertito con modificazioni in L. n. 26 del 2019 prevedeva, nei limiti di interesse, che: “…4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la
non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero
l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della
composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del
beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto
indebitamente percepito”.
Ora, nel caso di specie, si ritiene che, alla luce della normativa richiamata, la revoca della prestazione operata dall' sia illegittima, in quanto l'intenzione di ottenere una prestazione non dovuta o in misura superiore CP_1
a quella dovuta – come nella specie – va esclusa in relazione al carattere erroneo della dichiarazione, peraltro addebitabile a un errore del CAF.
Va invero evidenziato che il CAF provvedeva a rettificare l'ISEE 2023 in data 29.3.2023, antecedentemente al provvedimento di revoca del 3.4.2023 e al provvedimento di restituzione delle somme del 19.7.2023, sicché
l' comunque non avrebbe dovuto provvedere alla revoca. CP_2 Invero, dalla documentazione allegata agli atti, emerge la sussistenza dei requisiti di legge per ottenere la prestazione, non è vi dubbio però che l'errore nella dichiarazione della ricorrente, abbia prodotto l'erogazione di una prestazione in misura superiore a quella dovuta.
Pertanto, alla luce della richiamata normativa per la quale a seguito della revoca “il beneficiario è tenuto alla
restituzione di quanto indebitamente percepito”, in ipotesi come quella in esame in cui la dichiarazione della istante comporti l'erogazione di una prestazione che sarebbe stata comunque dovuta, anche se in misura inferiore, va restituita non l'intera prestazione erogata ma quella indebitamente percepita.
Ne consegue che il contestato indebito va limitato alla sola differenza tra quanto erogato e quanto effettivamente spettante, adeguando il paramento della scala di equivalenza all'ipotesi di nucleo monocomponente.
Ciò detto, il ricorso va invece accolto in ordine all'eccezione di impignorabilità dell'assegno di invalidità e della illegittimità della compensazione operata dall' all'atto della liquidazione delle somme. CP_1
In merito si rileva che nel caso in esame non trova applicazione la disciplina speciale dettata dall'art. 69 della l. n. 153/1969, per la quale l può recuperare gli indebiti o le omissioni contributive anche mediante CP_1
trattenute sulla pensione, in via di compensazione, con il duplice limite che la somma oggetto di cessione,
sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo della pensione, perché essa riguarda esclusivamente le prestazioni previdenziali, mentre, nella specie, le ritenute operate dall' al fine di recuperare l'indebito CP_1
attingono i ratei di prestazione assistenziale pertanto la questione deve trovare la sua disciplina normativa nelle norme generali sulla compensazione.
È stato osservato che l'istituto della compensazione di cui agli art. 1241 c.c. e seg. presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione impropria allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-
giuridico.
Dovendosi quindi applicare la disciplina della compensazione “propria”, l'iniziativa recuperatoria dell CP_1
non può incidere sulle prestazioni assistenziali che la ricorrente ha in godimento, perché, ai sensi dell'art. 1246,
n. 3, c.c. la compensazione non è ammessa per i crediti impignorabili e tali, ai sensi dell'art. 545, c. 2, c.p.c.,
sono i crediti per prestazioni assistenziali (cfr. Cass. 24123/2018. In questo senso è anche l'indicazione della circolare n. 47 del 16.3.2008, secondo cui: “L'estinzione degli indebiti tramite il ricorso alla compensazione
ha natura prevalente rispetto alle altre forme di recupero e prescinde dalla qualificazione dell'indebito
accertato. Pertanto, in fase di attivazione del recupero delle somme indebitamente erogate si deve procedere,
preliminarmente, a verificare se il soggetto debitore sia titolare a sua volta di un credito nei confronti
dall'Istituto per arretrati dovuti, anche facenti capo a Gestioni diverse, relativamente a trattamenti
pensionistici, trattamenti di fine rapporto comunque denominati (ad esempio, TFS/TFR), nonché a prestazioni
assistenziali e a sostegno del reddito, con esclusione delle prestazioni dovute a titolo di invalidità civile, salvo
il caso di debiti aventi identità di titolo, in ragione del vincolo di destinazione).
Ora ai fini dell'applicazione dell'istituto della compensazione c.d “impropria”, che consentirebbe all' di CP_1
recuperare integralmente il debito, occorre dunque l'identità del titolo.
In proposito, va osservato che l'identità del titolo e/o l'unicità del rapporto, non può essere affermata, in casi quale quello in esame, sul generico presupposto che entrambe le prestazioni di cui è causa hanno natura assistenziale, dovendosi sottolineare l'assoluta diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione dell'assegno di invalidità civile da quelli del reddito di cittadinanza.
Per tali motivi, assorbita ogni altra questione, va dunque dichiarata l'illegittimità della trattenuta integrale di
€. 6.974,56 operata dall sull'assegno di assistenza della ricorrente, con condanna dell'Istituto alla CP_1
restituzione della somma, restando estranea al presente giudizio la futura scelta da parte dell'Istituto delle diverse e legittime modalità di recupero dell'indebito come sopra limitato.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio e la peculiarità della questione, vengono compensate tra le parti.
Vanno poste a carico dell'RI le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo 14.11.2025
Il Giudice Onorario
EL CH