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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 05/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi
N. R.G. 332/2021
Il Tribunale Ordinario di Fermo, in persona del Giudice Francesco De Perna, ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 332 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2021 vertente
T R A
), con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
MOIRA VALLATI
ATTORE
E
), con l'Avv. CLAUDIA CP C.F._1
DE GRANDI
CONVENUTO
OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attore: “conclude come da conclusioni dell'atto di citazione come modificato con la prima memoria 183, comma 6, n. 1 del 21.07.2021” e, dunque: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda spiegata: - accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti del (C.F. e P.VA , Parte_1 P.IVA_1
con sede in AP (FM) alla Via Archetti n. 7, in persona del Curatore
Avv. Adriano De Luna, e per l'effetto, revocare ai sensi dell'art. 67 co. 2 e dell'art. 67 co. 1 n. 2 L.F. i pagamenti meglio descritti nella premessa dell'atto di citazione – da intendersi ivi reiterati e trascritti - effettuati dalla
in favore della ditta ”, P.VA Parte_1 CP
pec con sede in AB (MI), P.IVA_2 Email_1
alla Via Brescia n. 38/A, in persona dell'omonimo titolare signor
[...]
, c.f. , nato a [...] il [...] e CP C.F._1
residente a [...], e conseguentemente, - condannare la ditta , P.VA , pec CP P.IVA_2
con sede in AB (MI), alla Via Brescia n. Email_1
38/A, in persona dell'omonimo titolare signor , codice fiscale CP
, nato a [...] il [...] e residente a C.F._1
AB (MI) alla Via Brescia n. 38/A, al pagamento in favore del
(C.F. e P.VA ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
AP (FM) alla Via Archetti n. 7, in persona del Curatore Avv.
Adriano De Luna, della complessiva somma di euro 22.217,67
(ventiduemiladuecentodiciassette/67) o della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito della espletanda istruttoria, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla data del dovuto sino al saldo effettivo e rivalutazione monetaria. - In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri di legge”.
Convenuto: “precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione” e, dunque: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, disattesa e rejetta, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, così giudicare: 1) Nel merito, in via principale: - respingere e rigettare in toto le domande tutte promosse dal
[...]
(CF , con sede in AP (FM), Via Parte_1 P.IVA_1
Archetti n. 7, in persona del suo Curatore e legale rappresentante pro tempore, nei confronti del sig. poiché infondate in fatto ed in CP diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
2) Nel merito in via subordinata:
-nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero ritenuti esistenti i presupposti di cui all'art. 67 L.F., ridurre e limitare l'avversa pretesa alla somma di euro 6.950,51 o alla diversa minore somma ritenuta di giustizia;
- in via di ulteriore e definitivo subordine: nella denegata ipotesi in cui dovessero essere ritenute le cessioni di credito quali indice di conoscibilità della decozione, rigettare la domanda di revocatoria relativa ai pagamenti ricevuti dal 28.06.2017 al 4.09.2017 e, conseguentemente, ridurre e limitare
l'avversa pretesa ad una somma non superiore ad euro 17.529,25, o la diversa minore somma ritenuta di giustizia;
3) Con rifusione delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, oltre al 15% Spese
Generali, IVA e CPA come previste dalla legge”.
MOTIVAZIONE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE R AGIONI DI FATTO E DI
DIR ITTO DELLA DEC ISIONE
Il fallimento di agiva in giudizio per veder revocati Parte_1
diversi atti solutori compiuti, prima del fallimento, da in Parte_1
bonis a favore della ditta individuale “ ” di titolarità CP
dell'omonimo convenuto.
Premetteva innanzitutto l'attore che, in data 27.12.2017, era stato pubblicato nel registro delle imprese il ricorso, proposto dalla Parte_1
per l'ammissione al concordato preventivo, con la conseguenza che il
[...]
periodo sospetto rilevante per la revoca, ai sensi dell'art. 67 L.F., degli atti da essa compiuti prima del fallimento, in virtù dell'art. 69 bis L.F., doveva decorrere (anche) dalla data di pubblicazione del suddetto ricorso nel registro delle imprese. Nel caso di specie, invero - argomentava l'attore - le due procedure concorsuali susseguitesi (concordato preventivo e fallimento) dovevano essere considerate in maniera unitaria (con retrodatazione del periodo sospetto), atteso che le stesse erano “riferibili alla medesima situazione di insolvenza ed all'incapacità dell'imprenditore di superare lo stato di decozione” e vi era un' “identità ontologica della situazione economica, patrimoniale e finanziaria”, protrattasi ininterrottamente dalla data del 27.12.2017, di pubblicazione nel registro imprese della domanda di concordato in bianco, alla data del
26.03.2019 di dichiarazione del fallimento, come doveva desumersi da quanto riportato nel decreto del 16.05.2018 con il quale il Tribunale di
Fermo aveva rigettato la richiesta di proroga del termine per il deposito della proposta e del piano di concordato, nonché dalla successiva sentenza di fallimento del 26.03.2019.
Ciò premesso, il fallimento attore rappresentava, quindi, che dovevano essere revocati ai sensi degli artt. 67 comma 2 e 69 bis comma 2 L. F., in quanto compiuti nei sei mesi anteriori alla data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato, i pagamenti (di cui alle lettere da “a” a “g” dell'atto di citazione) effettuati dal 28.06.2017 al
18.12.2017, e per € 15.267,26, da a favore della ditta Parte_1
individuale del convenuto il quale doveva ritenersi essere CP
stato consapevole, al momento dei pagamenti, della situazione di insolvenza in cui versava Parte_1
Parimenti, dovevano essere revocati ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F., in quanto compiuti nei sei mesi antecedenti questa volta non già alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese, bensì alla data di dichiarazione di fallimento, i pagamenti di €
2.945,32, € 2.403,09 ed € 1.602,00 effettuati rispettivamente in data
01.10.2018 (sub lettera “h” atto di citazione), in data 8.10.2018 (sub lettera “i” atto di citazione) ed in data 10.10.2018 (sub lettera “l” atto di citazione) da a favore della ditta individuale del Parte_1 convenuto, e nella consapevolezza dello stesso della situazione di insolvenza della debitrice.
Quanto alle ragioni per le quali il convenuto doveva CP
ritenersi essere stato consapevole della condizione di insolvenza della l'attore evidenziava una serie di circostanze e, in Parte_1
particolare: già dal mese di luglio 2016 sui quotidiani locali si rappresentava una difficile situazione aziendale della il Parte_1
mastrino del relativo all'anno 2016 portava una chiusura in CP
passività; il convenuto aveva concordato con la debitrice, per il suo credito, piani di rientro in data 14.10.2016 nonché in data 21.04.2017; con riferimento ai pagamenti sub lettere “h”, “i” ed “l”, il fatto che il convenuto era stato precedentemente pagato con cessioni di credito, e dunque con mezzi di pagamento “anormali” che dimostravano l'impossibilità della debitrice di far fronte ai propri impegni di spesa con ordinari mezzi di pagamento.
L'attore deduceva ancora, inoltre, che i suddetti pagamenti di cui alle lettere “d”, “e”, “f” e “g” erano pure revocabili ai sensi dell'art. 67 comma
1 n. 2 L. Fall., in quanto effettuati nell'anno anteriore alla procedura concorsuale minore, e con mezzi anormali di pagamento, posto che i pagamenti erano avvenuti con cessioni di credito.
Si costituiva in giudizio contestando, in fatto ed in diritto, CP
le avverse prospettazioni e rappresentando, in particolare, di non aver mai avuto conoscenza, al momento dei pagamenti ricevuti, dello stato di insolvenza della debitrice, né l'attore aveva provato il contrario. Infatti, era al riguardo irrilevante il “trafiletto”, neppure costituente un articolo di giornale, prodotto dall'attrice nonché i mastrini contabili ex adverso prodotti (in quanto documenti interni alla società) ovvero i piani di rientro da esso convenuto concordati con la debitrice, atteso che gli stessi, peraltro da esso sollecitati, afferivano a lievi ritardi inidonei, quindi, a far presumere uno stato di insolvenza, e non essendo peraltro provato che tra esso convenuto e la debitrice sussistessero rigide scadenze di pagamento tali da far ritenere gli eventuali ritardi quali gravi inadempimenti. Nel senso anzidetto deponeva inoltre la circostanza che la debitrice ebbe a rispettare i suddetti piani di rientro i quali, dunque, non potevano in alcun modo costituire “spia” di insolvenza bensì “incidenti di percorso”, come dimostrava anche il fatto che esso convenuto aveva regolarmente proseguito la propria collaborazione con la debitrice senza chiedere ulteriori garanzie, modifiche in ordine alle modalità di pagamento o pagamenti più ravvicinati, conformemente alla lettura dei piani di rientro quali indici di temporanea crisi di liquidità della società. Ancora, con riferimento alla mancata conoscenza da parte di esso convenuto circa lo stato di insolvenza della debitrice, doveva anche valorizzarsi il fatto che egli, in quanto svolgente la propria attività in forma individuale e personale, non disponeva di pregnanti strutture aziendali idonee a monitorare la situazione economica dei propri debitori. Con riferimento agli atti solutori avvenuti con cessione di crediti di cui all'atto di citazione, il convenuto rappresentava che l'attore non aveva fornito alcuna prova in ordine a dette cessioni, atteso che, da un lato, i documenti al riguardo prodotti dall'attore (documenti 11 e 12 atto di citazione) si riferivano ad una diversa e precedente cessione di crediti, l'unica, avvenuta tra la debitrice ed esso convenuto, da altro lato il documento 6 depositato dall'attore costituiva un documento interno alla società che nulla provava in ordine alle dedotte cessioni;
al momento delle asserite cessioni, peraltro, neppure era stata proposta domanda di concordato preventivo da parte della debitrice, la quale aveva invece manifestato (come da corrispondenza depositata), anche nel 2017, di voler espandersi sul mercato, con la conseguenza che in alcun modo il convenuto poteva avvedersi di un eventuale stato di insolvenza della stessa. Infine, il convenuto rappresentava di aver prestato la propria opera, prevalentemente personale, di agente di commercio in favore della debitrice in modo continuativo dalla fine del 2014 a tutto il 2018, con la conseguenza che i pagamenti da esso ricevuti, afferendo a corrispettivi per l'attività da esso resa, non potevano essere revocati ai sensi dell'art. 67, comma III, lett. F) L.F., trattandosi di “corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti e altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito”. Il convenuto, dunque, chiedeva il rigetto della domanda attorea o, in subordine, la limitazione della pretesa ex adverso avanzata.
Alla prima udienza del 10.06.2021 il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.
Con ordinanza del 10.05.2022 venivano rigettate le richieste di prova avanzate dalle parti e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.09.2024 le parti, quindi, precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale osserva dunque quanto segue.
Va innanzitutto vagliata la domanda dell'attore relativa alla parte in cui lo stesso chiede al Tribunale, ai sensi degli artt. 67 e 69 bis L.F., la revoca degli atti solutori (di cui alle lettere da “a” a “g” dell'atto di citazione) di debiti pecuniari scaduti ed esigibili compiuti da tra il Parte_1
28.06.2017 e il 18.12.2017, e dunque nei sei mesi antecedenti alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese. La domanda, in parte qua, è infondata e va pertanto rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Ritiene infatti questo Giudice che la condizione affinché si produca l'effetto di decorrenza dei termini - relativi alla revoca degli atti ex art. 67
L.F. - descritto dall'art. 69 bis L.F. (decorrenza non già dalla dichiarazione di fallimento, bensì dalla precedente data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo), e costituita dal fatto che la sentenza dichiarativa di fallimento abbia “seguito” la domanda di ammissione al concordato preventivo, vada intesa nel senso che la dichiarazione di fallimento deve aver costituito l'atto terminale e conclusivo (quand'anche formalmente intervenuto in un autonomo procedimento) della precedente procedura concorsuale minore, di tal che rimane esclusa l'operatività del predetto effetto di decorrenza dei termini allorquando, come nel caso di specie, vi sia stata soluzione di continuità temporale tra il rigetto della procedura concorsuale minore e la dichiarazione di fallimento. Infatti, opinando in senso contrario (nel senso, cioè, che il predetto effetto di decorrenza dei termini operi anche allorquando vi sia stata soluzione di continuità temporale tra il rigetto della procedura concorsuale minore e la dichiarazione di fallimento), si giungerebbe all'inaccettabile conseguenza di ritenere, in virtù della decorrenza dei termini disposta dall'art. 69 bis L.F., periodo sospetto ex art. 67 L.F. quello precedente alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese e non già quello, sicuramente maggiormente problematico, immediatamente precedente alla dichiarazione di fallimento, neppure coperto – per il lasso temporale successivo alla dichiarazione di inammissibilità del concordato preventivo
- dal controllo del Tribunale, il quale vige infatti soltanto finché pende la procedura di concordato preventivo. Né, ancora, per ovviare al predetto rilievo è predicabile, come invece implicitamente ritenuto dall'attore
(l'attore infatti ha sostenuto, in base agli effetti favorevoli che gli sarebbero derivati in punto di revoca dei pagamenti ex art. 67 L.F., che il periodo sospetto decorresse ora dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo ora, e cumulativamente, dalla dichiarazione di fallimento), la contemporanea sussistenza di due diversi periodi sospetti ex art. 67 L.F. decorrenti rispettivamente, l'uno, dalla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese, l'altro, dalla dichiarazione di fallimento, atteso che, ai sensi dell'art. 69 bis L.F., il termine di cui all'art. 67 L.F. è unico e decorre, alternativamente, o dalla dichiarazione di fallimento o, per il caso di presentazione di domanda di concordato preventivo culminata, senza soluzione di continuità, con la dichiarazione di fallimento, dalla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese. In sostanza, affinché si produca l'effetto di decorrenza dei termini, relativi alla revoca degli atti ex art. 67 L.F., descritto dall'art. 69 bis L.F., ritiene questo Tribunale che deve potersi dire essere stata sussistente una sola ed unica procedura diretta a governare la crisi, nell'ambito della quale, quanto agli atti posti in essere prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, operi la tutela rappresentata dalla revocabilità degli stessi ex art. 67 L.F., mentre, per gli atti compiuti successivamente alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo, operi comunque la tutela costituita dal controllo del Tribunale sussistente durante la vigenza della procedura di concordato preventivo, condizione che, per contro, non risulta soddisfatta quando sia intercorso del tempo tra il rigetto della procedura di concordato preventivo ed una successiva dichiarazione di fallimento. Ne deriva dunque che, nel caso di specie, essendo intercorso del tempo (circa dieci mesi) tra il rigetto della domanda di concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento, deve ritenersi non operante l'effetto di decorrenza dei termini di cui all'art. 67 L.F. descritto dall'art. 69 bis L.F., con la conseguenza che i termini di cui all'art. 67 L.F. decorrono dalla data di dichiarazione di fallimento (26.03.2019) e non già, come invece sostenuto dall'attore, anche da quella, precedente, della pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese. Deve essere pertanto senz'altro rigettata la domanda attorea nella parte in cui viene richiesta la revoca dei pagamenti di cui alle lettere da
“a” a “g” dell'atto di citazione, non essendo stati tali pagamenti effettuati nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento.
Con la restante parte della domanda, l'attore ha chiesto la revoca di atti solutori (indicati nell'atto di citazione sub lettere “h”, “i” e “l”) di debiti pecuniari scaduti ed esigibili ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F. in quanto compiuti nei sei mesi anteriori, questa volta, alla dichiarazione di fallimento.
Anche tale parte di domanda è infondata e, ciò, per le ragioni di seguito esposte.
Risulta non specificamente contestato dall'attore (e, anzi, dallo stesso ammesso: cfr., in particolare, la relativa capitolazione della prova orale nonché la comparsa conclusionale) che i predetti atti solutori dei quali viene chiesta la revoca avevano causa in crediti vantati dal convenuto in ragione della attività lavorativa da esso prestata nei confronti della
[...]
e consistita nella promozione, per conto di tale società, della Parte_1
vendita di calzature in importanti aree territoriali. Ebbene, dalla lettura dei documenti 2 e 3 di parte convenuta (non contestati dall'attore) si evince che il convenuto collaborasse (nell'unico senso che tale locuzione può avere, ovverosia partecipare in modo diretto ed in maniera non occasionale, anche se in via non necessariamente esclusiva, mediante la propria attività alla medesima attività – nel caso di specie produzione e commercializzazione di calzature – svolta da altro soggetto) con
[...]
predetti documenti (il primo, peraltro, risalente al 2016 a Parte_2
testimonianza della stabilità dell'attività lavorativa svolta dal convenuto nei confronti della protrattasi infatti quantomeno sino Parte_1
a tutto il 2018, posto che gli ultimi pagamenti di cui si chiede la revoca attengono proprio a prestazioni afferenti l'ottobre del 2018), infatti, si ricava il coordinamento sussistente tra l'attività di agente di vendita e procacciatore di clienti svolta dal convenuto nei confronti della fallita e l'attività di commercializzazione di calzature svolta da quest'ultima, la quale impartiva infatti direttive al convenuto assegnando obiettivi da raggiungere nonché indicando le modalità di effettuazione dell'attività professionale da parte del convenuto (cfr. doc. 2 parte convenuta: “Le ricordo la necessità di incrementare il numero degli attuali clienti […] nonché di iniziare il “presidio” della Regione Valle d'Aosta […] anche attraverso una politica di “soft entry order” […] L'azienda è a Sua disposizione nel supportarla per il raggiungimento dei suddetti importanti obiettivi;
nonché doc. 3 parte convenuta: “P.s.: a breve ti invieremo il portafoglio clienti esistenti per le aree dell'Emilia Romagna, che ovviamente, dovrà essere consistentemente implementato.”). Ebbene, alla luce di quanto detto non può pertanto negarsi che il convenuto collaborasse, anche se in via non subordinata, con Parte_1
nell'attività di commercializzazione delle calzature da essa prodotte, con la conseguenza che i pagamenti allo stesso effettuati, in quanto aventi causa nelle prestazioni da esso svolte nei confronti di tale società e dunque costituenti corrispettivi di tali prestazioni, non possono essere revocati in base a quanto disposto dall'art. 67, comma III, lett. f) L.F., secondo cui “non sono soggetti all'azione revocatoria: […] i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da […] collaboratori, anche non subordinati, del fallito”). Ancora, si osserva che non può sul punto condividersi quanto sostenuto dall'attore secondo cui, in ragione del fatto che il convenuto non risultava stabilmente inserito all'interno della sarebbe esclusa l'operatività dell'anzidetta esenzione Parte_1
alla revoca di atti di cui all'art. 67, comma III, lett. f) L.F., atteso, da un lato, che il predetto elemento dell'organico inserimento nell'impresa non viene richiesto dalla norma, da altro lato, che l'esigenza di tutela dei lavoratori che anima la predetta norma, sussiste certamente anche nel caso di soggetti che, pur non essendo formalmente inseriti nell'organico dell'azienda fallita, abbiano cionondimeno in via non occasionale prestato la propria attività lavorativa a favore di essa.
La domanda attorea va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite, in ragione dell'assenza di orientamenti giurisprudenziali uniformi sulle questioni trattate, devono essere interamente compensate.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda dell'attore;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
05.02.2025 Il Giudice
Francesco De Perna