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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/11/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2515/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, nella persona del Giudice Dott.
CH OG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2515 R.G. dell'anno 2021 tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato allegato Pt_1 P.IVA_1 all'atto di citazione, dall'Avv. Niki Rappuoli, elettivamente domiciliata nel suo studio in Arezzo, Piazza Guido Monaco n. 11
OPPONENTE contro
Controparte_1
(C.F.: ),
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa, per procura generale alle liti, dall'Avv. Giordano Balossi, elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. Federica Occhioni in Via CP_1
CO ER n. 37
OPPOSTA avente ad oggetto: Leasing
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.2.2025, per l'Avv. Niki Rappuoli si riporta alle conclusioni … in atto di Pt_1 citazione, che si trascrivono…: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni N. 2515/2021 R.G. 2 / 31
contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: - in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 852/2021 del 9.08.2021 pubblicato in data
14.08.2021 (r.g.n. 2122/2021), rep 1278/2021 del 14.08.2021 e notificato in data
13.09.2021, unitamente all'atto di precetto concesso dal Tribunale Ordinario di
Siena, anche inaudita altera parte;
- nel merito, revoCAe e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla società opposta, Parte_1 [...]
Controparte_1
(di seguito indicata per sigla:
[...] [...]
) per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, Controparte_2 respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
Accogliere le seguenti domande riconvenzionali proposte dall'odierno opponente: 1) Accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese formulate da con la lettera del 25.06.2021 per le Controparte_2 ragioni di cui in premessa e per l'effetto dichiarare: a) l'illegittimità, l'invalidità e/o
l'inefficacia della risoluzione contrattuale invocata dalla Controparte_2
b) accertare e dichiarare la illegittimità della segnalazione operata dalla
[...] convenuta presso la Centrale Rischi e per l'effetto condannare
[...] al risarcimento dei danni all'immagine commerciale di da Controparte_2 Pt_1 valutarsi in via equitativa, nonché ordinare ad la Controparte_2 cancellazione della segnalazione presso la stessa Centrale Rischi dell'asserito debito di “Rapporti non contestati-crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 Pt_1 giorni” nonché inibire alla stessa la successiva attività di segnalazione dell'asserito debito quale debito in sofferenza. c) Accertare e dichiarare la violazione di
[...] degli articoli 1175 cc e 1375 cc, e dell'art. 119 tub per i Controparte_2 fatti di cui al punto 5 della parte in diritto, nonché accertare e dichiarare che
l'autorizzazione alla sublocazione di parte dell'immobile è giunta oltre ogni N. 2515/2021 R.G. 3 / 31
ragionevole termine e, alla luce di una interpretazione ex art 1366 c.c. dell'art. 19 co.3 del contratto di leasing de quo, abusando del proprio diritto e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno patito da pari alla somma di euro Parte_1
129.600,00 a titolo di perdita dei canoni di locazione oltre iva come meglio sopra descritti, o a quella diversa somma ritenuta di giustizia. d) accertare e dichiarare la nullità degli art. 6 ed 8 del contratto di leasing n. 1165976 nella parte in cui prevedono interessi composti ed usurari e per l'effetto condannare
[...] alla restituzione di tutte le somme versate a titolo di interessi Controparte_2 corrispettivi (ai sensi dell'art. 1815 c.c.) e moratori, con conseguente rideterminazione del corrispettivo effettivamente dovuto da determinarsi all'esito della CTU contabile. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui
l'adita autorità giudiziaria consideri come avvenuta ed efficace la risoluzione del contratto di leasing, voglia accertare e dichiarare che detta risoluzione è avvenuta per esclusivo fatto e colpa della per le ragioni di cui Controparte_2 in premessa;
condannare al rimborso della somma Controparte_2 di euro 2.879.669,00 o a diversa somma di giustizia, pari all'importo complessivo delle somme spese da per i lavori Extra sull'immobile oggetto di leasing, anche Pt_1
a titolo di danno emergente, all'uopo formulando istanza affinché sia preliminarmente emessa, sussistendone i presupposti, ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. della somma di Euro 2.683.460,00, o a diversa somma ritenuta di giustizia, ( pari all'importo dei lavori extra sostenuti prima dell'accordo transattivo del 20.12.2017), oltre interessi maturati dalla domanda fino al giorno dell'effettivo saldo;
condannare al pagamento in favore di del valore di tutti Controparte_2 Pt_1 gli interessi passivi e rivalutazione monetaria ad oggi corrisposti a
[...] sulla somma finanziata nonché al valore degli interessi attivi e Controparte_2 rivalutazione monetaria maturati dal 2008 fino al saldo sulla somma di 1.100.000,00 che pagò anticipatamente alla sottoscrizione del contratto ed euro 2.520.200,00 a titolo di lucro cessante (pari al valore delle locazioni come calcolate in narrativa) o in quelle diverse somme ritenute di giustizia, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, tra i quali i costi complessivi dei lavori sostenuti e sostenendi da N. 2515/2021 R.G. 4 / 31
sulle porzioni di immobile locate ad Ambrosi e In GO CA SR (con riserva di Pt_1 quantificazione). Accertare comunque la violazione da parte di
[...] della violazione degli obblighi di buona fede, trasparenza e Controparte_2 correttezza contrattuale verso per i fatti sopra descritti e per l'effetto Parte_1 condannare ai sensi dell'art. 96 cpc comma 1) e Controparte_2 comma 3). Con vittoria di onorari, competenze e spese giudiziali”; per Controparte_1
l'Avv. Giordano Balossi così
[...] conclude: “Voglia l'Ill.mo Giudice Designato del Tribunale di Siena adito, ogni contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudiCAe: - rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 852/2021, Rg. 2122/2021, Rep. n. 1278/2021, emesso dall'intestato Tribunale in data 09 agosto 2021, depositato in cancelleria in data 14 agosto 2021, intimante di pagare immediatamente in relazione al contratto di leasing de quo a la somma di Euro 418.083,23 limitando l'importo ad Euro Parte_1
238.440,32 (credito alla data del 28.1.2025) oltre gli ulteriori interessi maturandi sino al saldo e spese legali liquidate in Euro 4.185,00 per compenso ed Euro 634,00 per spese, oltre oneri, già munito di formula esecutiva;
- in subordine, condannare al pagamento, in relazione al contratto di leasing de quo e per le causali Parte_1 di cui in atti, dell'importo di Euro 238.440,32 (credito alla data del 28.1.2025) oltre gli ulteriori interessi maturandi sino al saldo e spese legali liquidate in Euro
4.185,00 per compenso ed Euro 634,00 per spese, oltre oneri, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
in ogni caso: - rigettare integralmente le avversarie eccezioni e domande svolte da parte opponente sia in via preliminare che riconvenzionale che nel merito, nei confronti di o comunque spieganti effetti nei Controparte_2 confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in atti. Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge. In N. 2515/2021 R.G. 5 / 31
via istruttoria: si richiama il contenuto delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. da intendersi qui trascritto nonché dell'intera produzione documentale.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio, Controparte_1 [...] esponeva che aveva stipulato un contratto di Controparte_1 leasing immobiliare con poi divenuta che Parte_2 Parte_1
l'utilizzatrice si era resa inadempiente al pagamento dei canoni di pre-ammortamento, che le parti avevano stipulato una transazione che prevedeva l'obbligo di Parte_1 di cessione dei proventi derivanti dai contratti di locazione commerciale sottoscritti, ferma l'integrazione degli stessi qualora insufficienti a pagare il canone, e che
[...]
con la transazione, aveva riconosciuto il proprio debito;
chiedeva l'immediato Pt_1 pagamento della somma di € 418.083,23, oltre interessi e spese.
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 852/2021, il Tribunale
Ordinario di Siena ingiungeva a di pagare a Parte_1 [...] la somma di Controparte_1
€ 418.083,23, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di canoni insoluti e interessi.
Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato il 16.9.2021, proponeva Parte_1 opposizione con atto di citazione ritualmente notificato il 2.10.2021, iscrivendo la causa a ruolo il 2.10.2021, e conveniva
[...]
dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Siena; a fondamento dell'opposizione, sosteneva che il decreto ingiuntivo era stato illegittimamente emesso, in quanto a) la ricorrente non aveva prodotto tutta la documentazione necessaria, in particolare aveva prodotto solo l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 costituente il Testo Unico BanCAio - T.U.B. ma non aveva prodotto né gli estratti conto né il piano di ammortamento, b) nella transazione stipulata tra le parti, a cui la
CA attribuiva valore di riconoscimento di debito da parte di Parte_1 [...]
, Controparte_1 Controparte_1 aveva dato atto che aveva eseguito importanti lavori di
[...] Parte_1 N. 2515/2021 R.G. 6 / 31
ristrutturazione dell'immobile oggetto del leasing e ne avrebbe eseguiti altri cosicché aveva rinunciato al proprio credito per i lavori eseguiti e da eseguire e Parte_1
Controparte_1 aveva ridotto il proprio credito per i canoni di pre-ammortamento
[...] scaduti ad € 150.000,00, il cui pagamento era garantito con la consegna di titoli cambiari ma ciò comportava che, in caso di riconoscimento della risoluzione del contratto di transazione, avrebbe avuto diritto ad ottenere il rimborso delle Parte_1 somme spese per i lavori eseguiti sull'immobile; c) nella transazione, le parti avevano ulteriormente stabilito che cedeva il proprio credito nei confronti di tre Parte_1 conduttori, ma non a garanzia dei canoni di pre-ammortamento scaduti bensì in funzione solutoria dei canoni maturandi;
d) per effetto della transazione, i rapporti tra le parti venivano ad essere azzerati;
in fatto, l'opponente, richiamato il contenuto dell'originario contratto di leasing e dell'intervenuta transazione, esponeva che le parti avevano anche stipulato un atto integrativo al contratto di locazione finanziario il cui canone, a seguito della cessione, decurtato delle note di credito emesse dalla in relazione alla variazione del tasso euribor, sarebbe stato pagato da tre CP_1 soggetti conduttori degli immobili e per il resto da e sosteneva di essere in Parte_1 regola sia nel pagamento delle cambiali che del canone, mentre
[...]
, Controparte_1 Controparte_1 riteneva che fosse inadempiente;
in diritto, sosteneva 1) di avere pagato Parte_1 quanto da essa dovuto e 2) di avere ceduto pro soluto i crediti nei confronti dei conduttori e di non essere tenuta alla relativa garanzia per il pagamento;
3) in subordine, nella denegata ipotesi che la cessione fosse considerata pro solvendo, sosteneva che , Controparte_1 [...] avrebbe potuto pretendere il pagamento della parte di Controparte_1 canone ad essa non spettante solo dopo avere inutilmente escusso i debitori ceduti e che il debito non era di importo tale da giustifiCAe la risoluzione del contratto per inadempimento;
4) in riconvenzionale, lamentava la violazione da parte di
[...]
, Controparte_1 Controparte_1 degli obblighi di cui all'art. 119 lett. a) lett. c) T.U.B. e degli obblighi di buona
[...] N. 2515/2021 R.G. 7 / 31
fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.; 5) con riferimento alla c.d.
“vicenda Ambrosi”, evidenziava che, sulla base della transazione, essa avrebbe potuto cedere altri crediti al fine di integrare la quota del canone da pagare e che
[...]
, Controparte_1 Controparte_1 non avrebbe potuto rifiutare la cessione in modo insindacabile e lamentava
[...] che, invece, Controparte_1 [...] aveva inteso subordinare la cessione del credito nei Controparte_1 confronti di ad una serie di condizioni inaccettabili;
6) sosteneva che Parte_3 non sussistevano i presupposti per la risoluzione di cui all'art. 1 comma 137 Legge 4 agosto 2017 n. 124 e 7) che non erano dovuti gli interessi sulla quota interessi delle rate scadute, per violazione del divieto dell'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.; 8) lamentava l'illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi e chiedeva il conseguente risarcimento dei danni;
concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, con vittoria di spese.
L'opposta Controparte_1 [...] si costituiva il 2.11.2021, in vista dell'udienza di prima Controparte_1 comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. differita al 16.2.2022 ai sensi dell'art. 168-bis comma 5° c.p.c., contestando l'opposizione avversaria;
in particolare, ricostruiva i fatti di causa ribadendo di avere stipulato in data 26.9.2008 un contratto di leasing con poi divenuta avente ad oggetto un Parte_2 Parte_1 complesso immobiliare in costruzione sito in Arezzo e, in data 20.12.2017, un accordo transattivo che prevedeva un piano di rientro dei canoni di pre-locazione scaduti e insoluti e, a garanzia del loro pagamento, l'obbligo di cessione da parte di dei proventi dei contratti di locazione commerciale da essa stipulati, senza Parte_1 liberazione della medesima la quale era obbligata ad integrare tali canoni, Parte_1 ove insufficienti per pagare quanto dovuto, nonché in pari data un atto integrativo del contratto di leasing;
allegava che era ancora debitore della somma ingiunta Parte_1 per canoni e interessi;
sosteneva che i documenti da essa prodotti erano sufficienti a fornire la prova del credito vantato, tenuto conto della produzione dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. e del riconoscimento di debito da cui era scaturita la N. 2515/2021 R.G. 8 / 31
transazione, evidenziava l'irrilevanza della qualificazione delle cessioni come pro soluto o pro solvendo; contestava che fossero stati applicati interessi usurari nonché
l'illegittimità della segnalazione in Centrale dei Rischi e la connessa domanda di risarcimento dei danni e l'ulteriore domanda riconvenzionale per violazione degli obblighi di comunicazione e informazione e del canone di buona fede e correttezza;
concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 16.2.2022, il Giudice, con ordinanza del 26.4.2022, sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c..
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva quindi istruita, solo con la produzione di documenti, in quanto il Giudice, con ordinanza del
26.10.2022, rigettava la prova testimoniale richiesta dall'opponente.
All'udienza del 11.4.2023, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva una prima volta la causa in decisione;
quindi, all'esito del deposito degli scritti difensivi conclusionali delle parti, con ordinanza del 6.11.2023, rimetteva la causa sul ruolo, disponendo consulenza tecnica d'ufficio contabile.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio e rigettata una richiesta di acquisizione documentale, alla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.2.2025, le parti precisavano ulteriormente le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva ancora la causa in decisione, assegnando nuovamente alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna opposta Controparte_1 Controparte_1 [...] ha proposto, con l'originario ricorso monitorio, Controparte_1 una domanda di pagamento di canoni e interessi moratori derivanti da un contratto di leasing.
A fronte di tale domanda, l'opponente ha preliminarmente evidenziato che Parte_1 il decreto ingiuntivo era stato illegittimamente emesso sulla base di alcune premesse errate. N. 2515/2021 R.G. 9 / 31
A tal proposito, si deve invero premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 1999, n. 5984). In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo era “fondato su prova scritta” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito è effettivamente sussistente o meno.
Ciò premesso, anzitutto, sub a), l'opponente si duole del fatto che
[...]
Controparte_1 abbia prodotto solo l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB ma non abbia prodotto gli estratti conto né il piano di ammortamento.
In realtà, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso in forza di un complesso di documenti costituenti prova scritta ai sensi degli artt. 633 e
634 c.p.c., in quanto è proprio l'art. 50 T.U.B. che prevede che “le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.”. E tale norma è generalmente interpretata nel senso che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente l'estratto conto certificato ex art. 50
T.U.B., riguardante l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (cfr. Cassazione civile, sez. III, 3 maggio 2011 n. 9695).
È poi noto che tale certificato di cui all'art. 50 T.U.B. ha esclusivo ambito di N. 2515/2021 R.G. 10 / 31
applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Tuttavia, vertendo la controversia in materia di leasing, ciò non significa che la CP_1 debba depositare tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto;
la giurisprudenza citata dall'opponente, secondo cui la banca deve provare l'andamento del rapporto per l'intera durata del suo svolgimento, producendo il contratto e tutti gli estratti conto dall'apertura del conto sino al suo passaggio a sofferenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27 settembre 2018, n. 23313), attiene infatti al diverso caso del conto corrente.
D'altro canto, la mancata allegazione del piano di ammortamento non determina la nullità del contratto né tantomeno impedisce l'emissione del decreto ingiuntivo;
in effetti, anche recentemente in giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, sez. unite, 29 maggio 2024, n. 15130), si è evidenziato, seppure in materia di mutui banCAi a tasso fisso ma con principio estensibile al leasing e quindi al caso di specie, che l'omessa indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione degli interessi non determina la nullità del contratto per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti, laddove, come nella fattispecie oggetto d'esame, nel contratto vi sia la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato;
ed a maggior ragione, tale principio vale in caso di tasso variabile, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire (con riferimento al mutuo banCAio con piano di ammortamento alla francese N. 2515/2021 R.G. 11 / 31
standardizzato a tasso variabile ma con principio, anche in questo caso, estensibile anche al caso di specie, cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2025, n. 7382).
Lasciando dunque per un momento da parte le altre doglianze relative all'emissione del decreto ingiuntivo e passando al merito della domanda, è pacifico e documentalmente provato che, in data 26.9.2008, CP_1 Controparte_1
, ha stipulato con
[...] Controparte_1
poi divenuta (doc. 2 fasc.monitorio; doc. 2 Controparte_3 Parte_1 fasc.opponente), il contratto di locazione finanziaria n. 1165976, avente ad oggetto un complesso immobiliare in corso di edificazione posto nel Comune di Arezzo (doc. 3 fasc.monitorio; doc. 3 fasc.opponente) e che Controparte_1
in ossequio a tale
[...] Controparte_1 contratto, ha acquistato la proprietà dell'immobile (doc. 4 fasc.monitorio).
È altrettanto pacifico e documentalmente provato che, in data 20.12.2017, le parti hanno stipulato una transazione (doc. 5 fasc.monitorio; doc. 17 fasc.opponente); nella premessa di tale transazione, le parti hanno dato atto del fatto che aveva Parte_1 eseguito, oltre ai lavori finanziati da , Controparte_1
anche altri lavori di Controparte_1 ristrutturazione ed aveva intenzione di effettuare ulteriori investimenti per €
800.000,00, e che era inadempiente nel pagamento dei canoni di preammortamento per € 341.142,31; con la medesima transazione, rinunciava ad ogni Parte_1 rimborso per i lavori eseguiti e per quelli di completamento che si impegnava ad eseguire e, a garanzia del pagamento delle future rate del contratto di leasing, otteneva di poter mettere a reddito l'immobile, si impegnava a cedere i crediti derivanti dai contratti di locazione commerciale stipulati, complessivamente pari ad €
152.256,00 annui (€ 12.688,00 al mese), e ad integrare i pagamenti, ove insufficienti a pagare il canone di leasing; , Controparte_1 [...]
dal canto suo, concedeva a di Controparte_1 Parte_1 stralciare il proprio debito per canoni di pre-locazione pagando l'importo di €
150.000,00 in rate mensili mediante effetti cambiari. N. 2515/2021 R.G. 12 / 31
Ed è ugualmente pacifico che, contestualmente, le parti hanno stipulato un atto integrativo (doc. 6 fasc.monitorio), con cui hanno pattuito che l'importo complessivo del contratto di leasing era di € 6.500.000,00, che il contratto aveva durata di diciotto anni a partire dalla consegna del bene avvenuta in data 20.12.2017, quindi, con scadenza al 20.12.2035 e che, fermo l'importo già versato di € 1.100.000,00 alla data di sottoscrizione del contratto di leasing, il residuo doveva essere versato in duecentoquindici rate di € 35.056,10, da cui dovevano essere detratti gli importi indicati nelle note di credito per l'adeguamento, a partire dal 20.1.2018, in particolare, per l'importo di € 12.688,00 tramite i pagamenti dei conduttori - debitori ceduti e per il resto direttamente da Parte_1
A fronte di ciò, Controparte_1 [...]
ha allegato l'inadempimento di alla Controparte_1 Parte_1 transazione e, sul presupposto della conseguente risoluzione del suddetto contratto di transazione, con il ricorso monitorio, ha chiesto il pagamento dell'importo di €
418.083,23, comprendente i canoni di pre-locazione non pagati e i canoni di leasing nel frattempo maturati, in particolare le somme dovute sulla base della transazione quale integrazione delle cessioni dei canoni di locazione commerciali, oltre interessi e spese, al netto delle somme corrisposte da Parte_1
Tralasciando quindi al momento le questioni di cui ai punti b), c) e d) delle premesse dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, si tratta di valutare se effettivamente il contratto di transazione può ritenersi risolto per l'inadempimento di alle obbligazioni derivanti dal contratto medesimo, e ciò tenendo conto Parte_1 della già citata clausola 8) secondo cui “… il mancato rispetto dei termini o la ritardata, parziale o mancata corresponsione del pagamento di una sola rata sia del piano di rientro sia dei canoni futuri implicherà la decadenza dell'accordo transattivo…”.
In effetti, al punto 1) dell'atto di citazione in opposizione a decreto Parte_1 ingiuntivo, ha eccepito di avere pagato tutto quanto di sua competenza.
In primo luogo, in particolare, ha affermato di avere regolarmente saldato Parte_1 le cambiali scadute a quel momento;
ed in effetti, a dimostrazione di ciò, ha prodotto N. 2515/2021 R.G. 13 / 31
copia delle cambiali scadute al 31.8.2021 e delle contabili banCAie di pagamento sino a tale data (doc. 20 fasc.monitorio); inoltre dalla documentazione successivamente prodotta (docc. 11, 12 e 13 note 17.2.2022 fasc.opponente) risultano i pagamenti delle cambiali scadute da novembre 2021 a gennaio 2022 nonché quelli relativi alle cambiali scadute a febbraio e marzo 2022 (docc. 17 e 18 fasc.opponente) e, infine, quelli relativi alle cambiali scadute ad aprile e maggio 2022 (docc. 52 e 59 fasc.opponente); dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata risulta poi che le cambiali sono state tutte saldate, tranne due, e precisamente quella con scadenza al
31.3.2019 per l'importo di € 1.500,00 e quella con scadenza 28.2.2021 per l'importo di € 4.000,00, ovvero per un importo complessivo di € 5.500,00; tuttavia, a fronte della consegna dei titoli cambiari alla creditrice, non vi è prova che
[...]
, Controparte_1 Controparte_1 abbia presentato tali effetti all'incasso e che i medesimi siano tornati protestati, come sarebbe dovuto succedere in caso di mancato pagamento dei medesimi. In questo senso, il mancato pagamento dell'importo di € 5.500,00 relativamente al debito pregresso non è imputabile all'opponente E dunque, sotto tale profilo, Parte_1 deve escludersi che fosse inadempiente per causa ad essa imputabile. Parte_1
D'altro canto, sempre nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, al punto 2), ha altresì eccepito di avere regolarmente pagato anche i canoni Parte_1 mensili successivamente scaduti, così come avevano fatto i debitori ceduti.
A tale proposito, ha evidenziato che le cessioni di credito erano state Parte_1 effettuate “pro soluto” ai sensi dell'art. 1267 c.c., il che comportava che la medesima non rispondeva dell'insolvenza dei debitori ceduti. Parte_1
Ora, è pur vero che l'art. 1267 c.c. dispone, al primo comma, che “Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia…” e, al secondo comma, che “quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso”. N. 2515/2021 R.G. 14 / 31
Tuttavia, nel caso di specie, alla clausola 4) della transazione, le parti hanno pattuito che “a garanzia del pagamento delle rate future del contratto di leasing, Parte_1 cede a tutti i crediti derivanti dai contratti di locazione Controparte_2 commerciale sottoscritti con …” e, quindi, hanno ulteriormente concordato che “… dovrà integrare le predette cessioni dei canoni nel caso in cui le stesse Parte_1 fossero insufficienti a saldare quanto dovuto a qualsiasi titolo a favore di
[...]
”. In questo senso, si deve ritenere che, contrariamente a Controparte_4 quanto sostenuto dall'opponente al punto 3) dell'opposizione, le parti, nella loro autonomia contrattuale, abbiano inteso attribuire alla cessione di credito, che è un negozio a causa variabile che può assolvere a diverse funzioni - vendita, donazione, adempimento e garanzia (cfr. Cassazione civile, sez. III, 3 aprile 2009 n. 8145) -, non funzione solutoria, cioè quale cessione di credito in luogo dell'adempimento ai sensi dell'art. 1198 c.c., - come ritenuto dall'opponente - ma esclusivamente Parte_1 funzione di garanzia dell'obbligazione di pagamento dei canoni di leasing gravante sullo stesso cedente;
e ciò comporta che, contrariamente a quanto previsto dall'art. 1267 comma 2° c.c., il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell'originario debitore cedente, senza essere gravato, in quest'ultimo caso, dall'onere di provare l'infruttuosa escussione del debitore ceduto
(cfr. Cassazione civile, sez. I, Ordinanza 28 maggio 2020, n. 10092); anche in tal caso, infatti, la cessione del credito comporta il medesimo effetto, tipico della cessione ordinaria, immediatamente traslativo del diritto al cessionario, nel senso che il credito ceduto entra nel patrimonio del cessionario e diventa un credito proprio di quest'ultimo, il quale è legittimato pertanto ad azionare sia il credito originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia, sempre che persista l'obbligazione del debitore garantito (cfr. Cassazione civile, sez. III, 2 aprile 2001, n. 4796).
Dunque, da un lato, si deve ritenere che, contrariamente a quanto affermato dalla
CA e conformemente a quanto affermato da al punto c) delle proprie Parte_1 premesse dell'atto di citazione, la cessione dei crediti sia stata pattuita nella transazione a garanzia soltanto del pagamento dei canoni futuri del leasing e non anche dei canoni di preammortamento;
ma, dall'altro, contrariamente a quanto N. 2515/2021 R.G. 15 / 31
affermato dall'opponente, si deve anche ritenere che Controparte_1
a fronte
[...] Controparte_1 dell'inadempimento di uno dei conduttori degli immobili locati da potesse Parte_1 richiedere direttamente alla medesima il pagamento di quella parte del Parte_1 canone di leasing non corrisposta dal suddetto conduttore.
Ciò significa che, a partire dalla stipulazione della transazione e della contestuale stipulazione dell'atto integrativo del contratto di leasing, avrebbe dovuto Parte_1 pagare il canone mensile di € 35.056,10 oltre iva, detratto l'importo dell'adeguamento del corrispettivo, corrispondendo direttamente l'importo ulteriore rispetto a quello di € 12.688,00 pagato tramite i pagamenti dei conduttori - debitori ceduti, ovvero l'importo maggiore derivante dall'inadempimento dei conduttori medesimi.
Ebbene, , CP_1 Controparte_1 CP_1 [...] ha allegato l'inadempimento dei conduttori - debitori Controparte_1 ceduti:
- della (già con riferimento ai mesi di gennaio e Controparte_5 CP_6 febbraio 2018 ed al mese di giugno 2020, oltre al ritardo nei pagamenti da maggio ad ottobre 2018; in realtà, però, dai documenti prodotti dall'opponente (docc. 33, 33-1 e
33-2 fasc.opponente) risulta che i pagamenti, seppure in alcuni casi in ritardo, sono stati tutti eseguiti fino all'agosto 2021;
- della CDA con riferimento ai mesi da giugno 2018 in avanti;
in realtà, CP_7 però, dai documenti prodotti (doc. 34, 34-1 e 34-2 fasc.opponente) risultano i pagamenti, seppure anche in questo caso con dei ritardi, di tutti i canoni dal gennaio
2018 fino al novembre 2019; successivamente, invece, non risultano ulteriori pagamenti;
- della con riferimento ai mesi di agosto 2018, agosto Controparte_8
2019, aprile e maggio 2020; in realtà, però, per il periodo dal 2018 al 2020 risultano, seppure in ritardo, tutti i pagamenti fino al luglio 2020 (docc. 35, 35-1 e 35-2 fasc.opponente); successivamente, invece, non risultano ulteriori pagamenti;
N. 2515/2021 R.G. 16 / 31
- direttamente della stessa con riferimento a dieci mensilità nel 2018, al Parte_1
2019 ed a diversi mesi del 2020 (doc. 32 fasc.opponente).
Ebbene, anche tenendo conto dei vari pagamenti effettuati direttamente da Parte_1 dal conteggio effettuato dal consulente tecnico d'ufficio, risulta che a Parte_1 seguito degli inadempimenti dei conduttori e della mancata integrazione degli importi dei canoni da parte sua, alla data di emissione del decreto ingiuntivo, era debitore di
Controparte_1 dell'importo complessivo di € 108.863,83 per i canoni scaduti,
[...] maturati dal momento dell'immissione in possesso nel dicembre 2017 sino alla risoluzione del contratto, dichiarata con la missiva del 25.6.2021 (doc. 22 fasc.opponente).
Tale conteggio appare del tutto corretto, in quanto non risulta superato dalle contestazioni del consulente tecnico di parte opponente;
in particolare, per le ragioni supra evidenziate non possono certo essere decurtati gli importi che i conduttori avrebbero dovuto versare direttamente a
[...]
e di cui invece hanno Controparte_1 omesso il pagamento, in quanto sarebbe stato onere di supplire a tali Parte_1 mancati pagamenti;
appare legittimo l'addebito delle spese legali per la transazione, posto che - come evidenziato supra - si è resa inadempiente a tale Parte_1 transazione;
il canone di dicembre 2017 è stato regolarmente pagato da Parte_1 senza alcuna contestazione;
è normale che non sia stata emessa la nota di credito relativa all'adeguamento del canone per luglio 2021, posto che il contratto si è risolto nel giugno 2021, tanto è vero che , Controparte_1 ha emesso una nota di credito pari Controparte_1 all'importo del canone di tale mese, che è stato quindi azzerato.
In tale quadro, non può affermare di avere fatto affidamento sulla propria Parte_1 posizione di “buon pagatore” per effetto delle note di credito periodicamente emesse da Controparte_1 in relazione al periodico adeguamento del canone sulla base
[...] dell'indice di riferimento contrattualmente previsto. N. 2515/2021 R.G. 17 / 31
È pur vero che la clausola 7) del contratto di leasing prevede, alla lettera i), che
“nell'ipotesi di adeguamenti in diminuzione, la Concedente emette la nota di accredito a favore dell'Utilizzatore, a condizione che quest'ultimo sia in regola con gli obblighi derivanti dal presente contratto;
tale importo viene inviato a mezzo bonifico banCAio”; ma tale clausola deve essere interpretata nel senso che, sotto il profilo contabile, , Controparte_1 [...] doveva necessariamente emettere una nota di credito Controparte_1 perché l'importo reale del canone a seguito dell'adeguamento era inferiore a quello versato ma, in concreto, doveva restituire somme a solo se quest'ultima Parte_1 era in regola coi pagamenti e, quindi, di fatto, aveva pagato più del dovuto a causa della successiva riduzione del canone;
e sotto questo profilo, fermo che l'emissione di nota di credito non costituiva affatto un riconoscimento della correttezza dei pagamenti effettuati, in ogni caso, non risulta che
[...] abbia mai restituito Controparte_1 somme a in quanto ha evidentemente imputato le somme via via incassate Parte_1 alle rate di debito più antiche.
A questo punto, si deve ribadire che, nella transazione, alla clausola 8), le parti avevano pattuito che “resta inteso che il perfezionamento della presente proposta non costituisce novazione del debito e che il mancato rispetto dei termini o la ritardata, parziale o mancata corresponsione del pagamento di una sola rata sia del piano di rientro sia dei canoni futuri implicherà la decadenza dell'accordo transattivo ipso facto in ogni sua parte e per entrambi i firmatari, lasciando libera CP_2
di proseguire nell'azione giudiziaria per l'intero credito e di far
[...] Pt_1 valere i suoi diritti”; ed a fronte di tale clausola, si deve prendere atto del fatto che, a seguito dell'inadempimento di all'obbligo di pagamento dei canoni Parte_1 successivi, per come supra accertato, la transazione deve ritenersi risolta.
A questo punto, tornando su quanto affermato dall'opponente al punto d) delle premesse dell'atto di citazione, è pur vero che la transazione, nella prospettiva delle parti al momento della transazione stessa, doveva costituire “l'anno zero” del relativo rapporto, nel senso che, con la consegna delle cambiali (ed il loro successivo incasso) N. 2515/2021 R.G. 18 / 31
da parte della avrebbe azzerato il debito relativo ai canoni di CP_1 Parte_1 prelocazione e, d'altro canto, con la messa a reddito dell'immobile, avrebbe iniziato a pagare i canoni di locazione fino all'estinzione del proprio debito;
tuttavia, è anche vero che l'attuarsi di tale prospettiva presupponeva il regolare adempimento della transazione e dell'accordo integrativo del leasing. Ma, una volta accertato che
[...] si è reso inadempiente alla transazione e che la transazione è stata risolta per tale Pt_1 inadempimento, si deve anche conseguentemente ritenere che
[...] fosse Controparte_1 libera di agire non solo per il pagamento dei canoni di locazione ma anche per l'intero importo dovuto per i canoni di preammortamento, in quanto anche lo stralcio dell'importo originariamente dovuto di € 150.000,00 era venuto meno. Ed infatti, in conformità a quanto previsto nella transazione non novativa stipulata,
[...]
, Controparte_1 Controparte_1
con il ricorso monitorio, per come poi specificato nelle successive memorie,
[...] ha agito sul presupposto dell'intervenuta risoluzione della transazione per l'inadempimento di all'obbligo di pagamento dei canoni successivi, ed ha Parte_1 quindi legittimamente richiesto l'intero proprio credito, comprensivo dell'importo originariamente dovuto per i canoni di preammortamento e dei canoni successivamente scaduti e rimasti impagati, oltre che di interessi e spese.
Ciò detto, è ancora vero che, come evidenziato sub b) da la risoluzione Parte_1 della transazione comporta il venir meno di tutti gli accordi contenuti nella transazione stessa e quindi, oltre al venir meno della riduzione del debito per i canoni di preammortamento, anche il venir meno della rinuncia di al proprio Parte_1 credito per i lavori eseguiti;
in tal senso, in effetti, appare chiaro il testo della transazione, laddove alla clausola 8) le parti hanno pattuito che l'inadempimento di alla transazione “implicherà la decadenza dell'accordo transattivo ipso Parte_1 facto in ogni sua parte e per entrambi i firmatari, lasciando libera CP_2
di proseguire nell'azione giudiziaria per l'intero credito e Lego di far
[...] valere i suoi diritti”. N. 2515/2021 R.G. 19 / 31
Tuttavia, tenuto conto del tenore letterale dell'accordo, ove nella premessa alla lettera h) si legge, semplicemente ed oggettivamente, che “ ha omesso il CP_9 versamento di alcune rate del preammortamento del contratto per un importo complessivo di Euro 341.142,31”, resta fermo il riconoscimento di debito per i canoni di preammortamento così compiuto da Parte_1
Ben diversa, invece, è la situazione con riferimento alle spese sostenute da Parte_1 per la ristrutturazione dell'immobile; rispetto ad esse, infatti, nella transazione, non vi
è alcun riconoscimento dell'entità dei lavori: piuttosto, per come indicato alla lettera e) delle premesse, viene chiarito che oltre ai lavori finanziati da Parte_1 [...]
, ha eseguito di propria esclusiva iniziativa importanti lavori Controparte_2
[di] ristrutturazione dell'immobile, sostenendone direttamente i costi e gli oneri” e, per come indicato alla lettera f), “… dichiara di voler effettuare ulteriori lavori per un investimento pari a circa [Euro] 800.000,00…”.
Ma soprattutto, non vi è alcun riconoscimento dell'esistenza del diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento delle somme spese per la ristrutturazione, per come da essa vantato, credito contestato da Controparte_1
e riconosciuto nel minor importo di €
[...]
150.000,00 oggetto dell'accordo transattivo, solo quale concessione ai fini del raggiungimento dell'accordo, nell'ambito di quelle reciproche concessioni che costituiscono l'essenza del contratto di transazione.
In questa prospettiva, quindi, si tratta di verifiCAe la sussistenza del credito vantato dalla per le opere eseguite sull'immobile oggetto del leasing, credito di Parte_1 cui ha chiesto il pagamento in riconvenzionale. Parte_1
Sotto tale profilo, appare irrilevante quanto previsto alla clausola 3) della transazione, laddove “rinuncia definitivamente a richiedere ogni e qualsivoglia Parte_1 rimborso a qualsiasi titolo per i lavori effettuati nell'immobile ad uso produttivo edificato sull'area situata nel Comune di Arezzo, Via Giacomo Konz… e ciò in quanto degli stessi se ne è tenuto conto in sede di messa reddito del contratto nonché nello stralcio del credito vantato da ”, in quanto - come Controparte_2 appena detto - tale clausola deve essere intesa come una delle reciproche concessioni, N. 2515/2021 R.G. 20 / 31
in particolare, appunto, come una delle concessioni di in sede transattiva Parte_1 ed è superata dalla clausola 8) precedentemente citata.
Viceversa, sotto questo profilo, torna ad essere rilevante quanto pattuito nell'originario contratto di leasing, non superato dalle pattuizioni contenute nell'atto integrativo, ovvero la clausola 12), secondo cui “
2. L'utilizzatore può eseguire, nel corso della locazione finanziaria, a sua cura e spese, tutte le modifiche e innovazioni agli immobili ritenute più opportune, a condizione che esse siano state preventivamente autorizzate per iscritto dalla Concedente…” e “
3. Ferma restando la obbligatorietà dell'autorizzazione da parte della committente, è sin d'ora convenuto che, in ogni caso, modifiche, migliorie e innovazioni apportate all'immobile non danno diritto ad alcuna indennità a favore dell'Utilizzatore, anche qualora ritenute dalla Concedente medesima, fatta comunque salva la facoltà di quest'ultima di richiedere la rimessa in pristino, totale o parziale, dell'immobile a cura e spese dell'Utilizzatore”. E tali clausole contrattuali portano ad escludere l'effettiva sussistenza del credito vantato da per le spese relative ai lavori eseguiti Parte_1 sull'immobile oggetto di causa. Pertanto, la domanda riconvenzionale di rimborso della somma di € 2.879.669,00, pari all'importo complessivo delle somme spese da per i lavori svolti sull'immobile oggetto di leasing, deve essere rigettata. Parte_1
Ciò detto, prima di passare alla verifica della sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto di leasing invocata da Controparte_1
, devono essere valutate
[...] Controparte_1 le ulteriori domande riconvenzionali proposte da Parte_1
Sotto un primo profilo, al punto 4) dell'atto di citazione, in riconvenzionale,
[...]
tenuto conto del fatto che i conduttori - debitori ceduti avrebbero dovuto pagare Pt_1 direttamente sul conto corrente della concedente, ha lamentato la violazione da parte di , Controparte_1 Controparte_1 degli obblighi di cui all'art. 119 comma 1 T.U.B. per la
[...] mancata consegna del resoconto annuale del rapporto contenente i pagamenti e dell'adeguamento del corrispettivo in base ai costi di indicizzazione, la violazione dell'art. 119 comma 4 T.U.B. per la mancata consegna degli estratti conto e la N. 2515/2021 R.G. 21 / 31
violazione degli obblighi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375
c.c., ed ha chiesto il risarcimento dei conseguenti danni.
Ora, è pur vero che l'art. 119 comma 1 T.U.B. prevede l'obbligo per l'istituto banCAio di effettuare comunicazioni periodiche alla clientela, in particolare, “almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto”, con il contenuto e le modalità indicate dal CICR - Comitato
Interministeriale per il Credito ed il Risparmio. Tuttavia, tale comunicazione, oltre ad essere finalizzata a consentire al cliente di proporre opposizione, in presenza di errori nella rendicontazione per come previsto dal successivo comma 3, mira, prima di tutto,
a consentire ai clienti di accedere a documenti e informazioni utili e necessarie e, quindi, di avere una chiara visione dell'andamento dei loro contratti e dunque, in buona sostanza, a garantire trasparenza e accessibilità per i clienti nei loro rapporti con le banche, fermo restando l'onere del cliente di tenersi comunque informato ai fini dell'adempimento della propria prestazione. Ne consegue che l'inadempimento della all'obbligo di comunicazione comporta, al più, la possibilità per il cliente CP_1 di ottenere il risarcimento del danno eventualmente derivante dalla violazione dell'obbligo di informazione e comunicazione. In tal senso, infatti, la mancata comunicazione annuale non esclude l'obbligo del cliente, ovvero dell'odierna opponente utilizzatrice dell'immobile concesso in leasing, di pagare il Parte_1 canone di locazione, eventualmente ridotto degli importi già corrisposti dai conduttori. Pertanto, si deve escludere che la medesima possa pretendere il Parte_1 risarcimento per gli asseriti danni consistenti, da un lato, nell'avere sostenuto i costi di costruzione dell'immobile che poi dovrebbe rilasciare per effetto della risoluzione del contratto di leasing e, dall'altro, nel non poter godere della redditività dell'immobile medesimo, sempre per effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto di leasing, in quanto, in realtà, il rilascio dell'immobile costituisce esclusivamente una conseguenza dell'inadempimento, da parte sua, dell'obbligo di pagare il canone.
Ed analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento all'eventuale violazione del disposto dell'art. 119 comma 4 TUB, il quale, oltretutto, si fonda sulla mancata risposta ad una richiesta di documentazione da parte del cliente e, dunque, N. 2515/2021 R.G. 22 / 31
presuppone che abbia espressamente richiesto la consegna della Parte_1 documentazione in questione. Nel caso di specie, invero, una richiesta di tal genere risulta solo con la pec dell'odierno legale della in data 28.6.2021 (doc. 38 Parte_1 fasc.opponente), in risposta alla missiva del 25.6.2021 della
[...]
ovvero Controparte_1
a distanza di oltre tre anni dalla stipulazione della transazione e dell'atto integrativo.
A maggior ragione, si deve escludere che Controparte_1 abbia tenuto una
[...] Controparte_1 condotta contraria a buona fede e correttezza, in violazione degli artt. 1175 e 1375
c.c..
Ancora, al punto 5) dell'atto di citazione in opposizione, ha sollevato le Parte_1 proprie doglianze con riferimento alla c.d. “vicenda Ambrosi”, evidenziando che, sulla base della transazione e, prima ancora, dell'originario contratto di , essa CP_1 avrebbe potuto cedere altri crediti al fine di integrare la quota del canone da pagare e che , Controparte_1 [...] non avrebbe potuto rifiutare la cessione in modo Controparte_1 insindacabile, laddove, invece, a fronte della proposta di loCAe una porzione dell'immobile ad con conseguente cessione del relativo credito - quale Parte_3 risultante dalla corrispondenza tra i legali (doc. 44 fasc.opponente) -, la suddetta
Controparte_1 Controparte_1 aveva risposto dopo oltre un anno e subordinando l'autorizzazione ad
[...] una serie di condizioni (docc. 45, 46, 47 fasc.opponente); ha quindi Parte_1 chiesto il risarcimento dei danni anche sotto questo profilo.
In realtà, si deve premettere che, come invero riconosciuto anche dall'opponente, il contratto di leasing, all'art. 19 comma 3, dispone che “la concedente, previa motivata richiesta dell'Utilizzatore, può a suo insindacabile giudizio acconsentire che i beni oggetto del contratto vengano, anche parzialmente, sino al termine della locazione finanziaria, concessi in sublocazione dall'utilizzatore a terzi, previo esame e approvazione del contratto di sublocazione da parte della Concedente ed a condizione che nel medesimo contratto sia inserita la pattuizione, espressamente N. 2515/2021 R.G. 23 / 31
accettata dal terzo subconduttore, che determini la risoluzione del predetto contratto di sublocazione in caso di risoluzione per qualunque causa del presente contratto di locazione finanziaria, con l'obbligo del terzo subconduttore di restituire immediatamente i beni alla Concedente a semplice richiesta di quest'ultima”. Ora,
l'espressione “insindacabile giudizio”, già nella sua chiarezza letterale, non può essere interpretata nel senso indicato dall'opponente ovvero nel senso che “il diniego deve essere sorretto da una motivazione ragionevole”; del resto, non può Parte_1 pretendere di imporre all'istituto banCAio un debitore, neanche in via cumulativa, dovendosi sempre garantire, anche al soggetto beneficiario di un'utilità, la possibilità di rifiutarla;
né può pretendere che la controparte risponda alla propria proposta entro un certo termine, ove contrattualmente non previsto. Dunque, anche la domanda risarcitoria proposta sotto questo profilo risulta infondata.
Al punto 6) dell'atto di citazione in opposizione, ha chiesto altresì, sempre Parte_1 in riconvenzionale, di accertare che non sussistevano i presupposti per la risoluzione di cui all'art. 1 comma 137 Legge 4 agosto 2017 n. 124.
A tal proposito, si deve premettere che l'art. 1 comma 137 Legge 4 agosto 2017 n.
124, secondo cui “costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili … o un importo equivalente per i leasing immobiliari…”.
Ed allora, alla luce di quanto precede, si deve anche concludere che, al momento in cui , Controparte_1 Controparte_1 ha invocato la risoluzione del contratto di leasing, con la già
[...] citata missiva del 25.6.2021 (doc. 22 fasc.opponente), l'importo del debito di
[...]
comprensivo sia delle rate di preammortamento sia dei canoni di leasing Pt_1 ulteriormente maturati sino a quel momento, era tale da giustifiCAe la risoluzione del contratto di leasing, in quanto l'importo ancora dovuto, tenuto conto - come detto - anche dei canoni di preammortamento non pagati, era ben superiore all'importo di sei canoni di locazione finanziaria e l'inadempimento era imputabile all'utilizzatrice in leasing e ciò a prescindere dal fatto che una parte del canone dovesse Parte_1 essere pagato dai sub-conduttori, per come autorizzato dalla CA locatrice. Dunque, N. 2515/2021 R.G. 24 / 31
la domanda di risoluzione del contratto di leasing risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Al punto 7) dell'atto di citazione in opposizione, sostiene altresì che non Parte_1 sono dovuti gli interessi sulla quota interessi delle rate scadute, per violazione del divieto dell'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., richiamando a tal fine l'indirizzo giurisprudenziale, dettato in materia di mutuo ma estensibile al leasing, secondo cui, laddove sia previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sulla intera somma integra un fenomeno anatocistico, vietato dall'art. 1283
c.c. (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, 20 febbraio 2003, n. 2593).
Tuttavia, a prescindere da ogni considerazione sul fatto che tale pronuncia non tiene conto di quanto previsto dall'art. 3 decreto CICR 9.2.2000 relativamente ai finanziamenti con piano di rimborso rateale, si deve però considerare che, nel caso di specie, non si è in presenza di un mutuo con ammortamento alla francese comprendente una quota di capitale ed una di interessi.
Sempre al punto 7) dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
[...] ha eccepito la nullità della clausola in materia degli interessi moratori per Pt_1 usura, evidenziando che, per come stabilito da Cassazione civile, sez. I, 9 gennaio
2013, n. 350), anche gli interessi moratori sono soggetti alla disciplina in materia di usura e che, nel caso di specie, gli interessi moratori, autonomamente considerati e, a maggior ragione, sommati al tasso effettivo annuo, erano superiori al tasso soglia e, quindi usurari.
Al fine di meglio comprendere tale problematica, giova dar conto del contesto normativo nel cui ambito si inseriscono le questioni in tema di usura.
L'art. 644 c.p., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 7 marzo 1996 n. 108, prevede, al comma 3°, che sia la legge a determinare il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e, al successivo 4° comma, richiede che nella determinazione del tasso N. 2515/2021 R.G. 25 / 31
d'interesse usurario si tenga “conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”; in particolare, con norma di interpretazione autentica, l'art. 1 D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in Legge 28 febbraio 2001, n.
24, ha stabilito che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”; a sua volta, l'art. 2 comma 4° legge 7 marzo 1996 n. 108, chiamato a stabilire i limiti superati i quali gli interessi devono ritenersi usurari (c.d. tasso soglia), prevede che il Ministero del
Tesoro rilevi trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse) riferito ad anno per ogni operazione, previa una loro suddivisione in categorie e, nel testo vigente inizialmente ed all'epoca del contratto oggetto di causa, disponeva che questo tasso, aumentato della metà, rappresentava il limite oggettivo superato il quale gli interessi sono sempre usurari;
attualmente, a seguito della modifica operata dall'art. 8, comma 5, lett. d) D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito in legge 12 luglio
2011 n. 106, invece, il tasso soglia si ottiene aumentando il tasso medio di un quarto e sommando altri quattro punti percentuali. A sua volta, la rilevazione dei tassi per la determinazione del TEGM è compiuta secondo le “Istruzioni per la rilevazione del
TEGM ai sensi della legge sull'usura” emanate dalla CA d'IT.
Tanto premesso, è pur vero che anche il tasso d'interesse moratorio è soggetto alla verifica dell'usurarietà; tuttavia, il ragionamento posto alla base della domanda riconvenzionale dell'opponente, ovvero il fatto che si dovrebbe tener conto della sommatoria tra interessi moratori e corrispettivi e, quindi, confrontare tale tasso d'interesse con il tasso soglia, non appare corretto.
Anzitutto, deve escludersi che il tasso d'interesse rilevante ai fini della valutazione dell'usura possa essere il c.d. tasso complessivo, determinato sulla base della
“sommatoria” dei tassi d'interesse corrispettivo e moratorio. In effetti, la
“sommatoria” fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori è un'operazione errata sotto il N. 2515/2021 R.G. 26 / 31
profilo logico e matematico, perché in tal modo vengono sommate due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti: infatti, il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza;
e tali modalità rispecchiano la differente natura dei due tassi, giacché l'interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l'inadempimento. Così, ad esempio, sommare il 3% di A con il
4% di B è un'operazione scorretta, il cui risultato non corrisponde al 7% di alcunché.
In via ancora più esplicativa, si ipotizzi di dover rimborsare la somma di 100 mediante 10 rate annuali di uguale capitale, con applicazione di un interesse corrispettivo del 5% annuo e tasso di mora del 10% annuo: la prima rata sarà costituita da 10 di capitale e 5 di interesse;
se tale rata non viene pagata alla scadenza, ma con ritardo di un anno, sarà dovuto a titolo di interesse di mora 1,5, vale a dire il
10% di 15; l'interesse complessivamente pagato sarà quindi pari a 6,5, corrispondente ad un tasso del 6,5% applicato al debito capitale;
in nessun caso viene applicato un interesse del 15%.
In questo senso, del resto, deve essere letta anche la nota sentenza Cassazione civile, sez. I, 9 gennaio 2013, n. 350, citata anche dall'opponente a sostegno della tesi della sommatoria, con la quale, la Suprema Corte si è limitata ribadire che anche l'interesse di mora deve rispettare il limite del tasso soglia, di modo che occorre considerare la maggiorazione prevista per la mora quando il relativo tasso è costituito da uno spread applicato al tasso corrispettivo, ma non ha certo affermato che debba essere operata la somma delle misure percentuali del tasso corrispettivo e di quello di mora.
D'altro canto, si deve anche considerare che i decreti ministeriali periodici di
“Rilevazione dei tassi effettivi globali medi”, a decorrere dal Decreto 25 marzo 2003, riportano i risultati di un'indagine per cui “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali””. Ora, è pur vero che l'incremento del TEGM in questione si basa su una mera valutazione statistica, peraltro risalente nel tempo, in quanto effettuata nel N. 2515/2021 R.G. 27 / 31
terzo trimestre del 2001. Ma è anche vero che l'adozione di tale meccanismo consente di effettuare il raffronto del tasso d'interesse moratorio con un tasso d'interesse omogeneo, nel rispetto del principio di simmetria, essendo viceversa irragionevole effettuare tale valutazione raffrontando il tasso d'interesse moratorio con un tasso soglia che non tenga conto della maggiorazione normalmente prevista per il caso di inadempimento e, quindi - come ancora evidenziato nei “Chiarimenti” della CA d'IT -, dovendosi “evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora)”. Inoltre, così facendo, la valutazione dell'usurarietà risulta conforme a quella utilizzata dalla CA d'IT, la quale ha ulteriormente chiarito che, “in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la CA d'IT adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.”. Così, in ossequio a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione
Civile, Sez. Unite, 18 settembre 2020, n. 19597), per il periodo sino al D.M. 21 dicembre 2017, si deve utilizzare il dato rilevato nel 2001 e, dunque, la valutazione dell'usurarietà deve essere effettuata sulla base del tasso soglia determinato incrementando il TEGM del 2,1% e poi, sulla base di quanto previsto dalla normativa citata supra, aumentando della metà il tasso così ottenuto.
Ed allora, a fronte di una previsione contrattuale, di cui agli artt. 6 ed 8 dell'originario contratto di leasing del 26.9.2008, secondo cui il tasso di mora è pari al “tasso ufficiale di riferimento maggiorato di otto punti percentuali annui”, tale tasso di mora deve essere quantificato nella misura del 4,25% + 8% = 12,25%; quindi, tenuto conto del fatto che il TEGM per i contratti di leasing oltre € 50.000,00 nel terzo trimestre
2008 era pari al 7,05, il tasso soglia per gli interessi moratori deve essere così quantificato (7,05% +2,1%) x 1,5 = 9,15% x 1,5 = 13,725%; quindi, il tasso moratorio contrattualmente previsto non è superiore al tasso soglia e, pertanto, non è usurario. N. 2515/2021 R.G. 28 / 31
Da ultimo, al punto 8) dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la società opponente lamenta l'illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi e, in riconvenzionale, chiede il conseguente risarcimento dei danni.
Tenuto conto di quanto precede, tuttavia, deve escludersi che la segnalazione in
Centrale dei Rischi da parte di , Controparte_1 [...] sia illegittima;
e dunque, anche Controparte_1 quest'ultima domanda deve essere rigettata.
A questo punto, però, si deve tener conto del fatto che, dopo la notificazione del decreto ingiuntivo, nel corso del processo, ha effettuato numerosi Parte_1 pagamenti, in parte direttamente e in parte tramite i sub-conduttori, per come riconosciuto anche supra.
In tal senso, si deve ribadire che, secondo la giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente e per fatti sopravvenuti, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente deve comunque revoCAe in toto il decreto opposto, pronunciando condanna al pagamento della somma effettivamente dovuta (cfr. Cassazione civile, sez. III, 15 luglio 2005, n. 15026; analogamente, cfr.
Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2007 n. 6514; Cassazione civile, sez. III 24 settembre 2013, n. 21840).
In particolare, secondo quanto risultante dall'ultimo estratto conto prodotto da
[...]
Controparte_1 Controparte_1
il quale, per le ragioni fin qui evidenziate, tiene conto, da un lato di tutte le
[...] somme dovute, anche in relazione ai canoni di pre-locazione, e, dall'altro, di tutti i pagamenti effettuati medio tempore da e/o dai conduttori, alla data del Parte_1
28.1.2025, risulta ancora un credito di € 238.440,32. Dunque, il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente revocato;
tuttavia, deve essere Parte_1 N. 2515/2021 R.G. 29 / 31
condannata a pagare a Controparte_1 la somma di € 238.440,32, oltre interessi.
[...]
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
Si deve però tener conto del principio per cui, in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualifiCAsi soccombente ai fini del segmento processuale CAatterizzante il giudizio monitorio (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 21 luglio 2017, n. 18125).
L'opponente deve dunque essere condannata a rimborsare a Parte_1 [...]
Controparte_1 Controparte_1 le spese di lite, sia della fase monitoria che di quella di opposizione, spese che
[...] vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al
D.M. 10 marzo 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - pari all'importo liquidato, rientrante nello scaglione di valore tra
€ 52.001,00 ed € 260.000,00 - e dell'attività difensiva espletata - applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento -.
D'altro canto, tenuto conto del solo parziale riconoscimento del credito vantato, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, devono essere definitivamente poste per metà a CAico di
[...]
Controparte_1
e per metà a CAico di
[...] Parte_1 N. 2515/2021 R.G. 30 / 31
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr. Cassazione civile, sez.
VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda riconvenzionale di rimborso delle somme per i lavori svolti sull'immobile oggetto di leasing;
rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni da violazione degli obblighi di comunicazione e informazione e del canone di buona fede e correttezza, anche in relazione alla c.d. vicenda Ambrosi;
dichiara la risoluzione del contratto di leasing inter partes per inadempimento di
Parte_1 rigetta la domanda di accertamento della pattuizione di interessi moratori usurari;
rigetta la domanda di accertamento dell'illegittimità della segnalazione in Centrale dei Rischi e la conseguente domanda di risarcimento dei danni;
tenuto conto dei pagamenti effettuati in corso di causa, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna a pagare a Parte_1 [...] la somma di € Controparte_1
238.440,32, oltre interessi;
condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che liquida, per la Controparte_1 fase monitoria, in € 634,00 per spese ed € 4.185,00 per compenso professionale e, per la fase di opposizione, in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
pone le spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, definitivamente, per metà a CAico di Controparte_1
, e per metà a
[...] Controparte_1 CAico di Parte_1 N. 2515/2021 R.G.
Siena, 23 novembre 2025
31 / 31
Il Giudice Dott. CH OG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, nella persona del Giudice Dott.
CH OG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2515 R.G. dell'anno 2021 tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato allegato Pt_1 P.IVA_1 all'atto di citazione, dall'Avv. Niki Rappuoli, elettivamente domiciliata nel suo studio in Arezzo, Piazza Guido Monaco n. 11
OPPONENTE contro
Controparte_1
(C.F.: ),
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa, per procura generale alle liti, dall'Avv. Giordano Balossi, elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. Federica Occhioni in Via CP_1
CO ER n. 37
OPPOSTA avente ad oggetto: Leasing
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.2.2025, per l'Avv. Niki Rappuoli si riporta alle conclusioni … in atto di Pt_1 citazione, che si trascrivono…: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni N. 2515/2021 R.G. 2 / 31
contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: - in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 852/2021 del 9.08.2021 pubblicato in data
14.08.2021 (r.g.n. 2122/2021), rep 1278/2021 del 14.08.2021 e notificato in data
13.09.2021, unitamente all'atto di precetto concesso dal Tribunale Ordinario di
Siena, anche inaudita altera parte;
- nel merito, revoCAe e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla società opposta, Parte_1 [...]
Controparte_1
(di seguito indicata per sigla:
[...] [...]
) per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, Controparte_2 respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
Accogliere le seguenti domande riconvenzionali proposte dall'odierno opponente: 1) Accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese formulate da con la lettera del 25.06.2021 per le Controparte_2 ragioni di cui in premessa e per l'effetto dichiarare: a) l'illegittimità, l'invalidità e/o
l'inefficacia della risoluzione contrattuale invocata dalla Controparte_2
b) accertare e dichiarare la illegittimità della segnalazione operata dalla
[...] convenuta presso la Centrale Rischi e per l'effetto condannare
[...] al risarcimento dei danni all'immagine commerciale di da Controparte_2 Pt_1 valutarsi in via equitativa, nonché ordinare ad la Controparte_2 cancellazione della segnalazione presso la stessa Centrale Rischi dell'asserito debito di “Rapporti non contestati-crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 Pt_1 giorni” nonché inibire alla stessa la successiva attività di segnalazione dell'asserito debito quale debito in sofferenza. c) Accertare e dichiarare la violazione di
[...] degli articoli 1175 cc e 1375 cc, e dell'art. 119 tub per i Controparte_2 fatti di cui al punto 5 della parte in diritto, nonché accertare e dichiarare che
l'autorizzazione alla sublocazione di parte dell'immobile è giunta oltre ogni N. 2515/2021 R.G. 3 / 31
ragionevole termine e, alla luce di una interpretazione ex art 1366 c.c. dell'art. 19 co.3 del contratto di leasing de quo, abusando del proprio diritto e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno patito da pari alla somma di euro Parte_1
129.600,00 a titolo di perdita dei canoni di locazione oltre iva come meglio sopra descritti, o a quella diversa somma ritenuta di giustizia. d) accertare e dichiarare la nullità degli art. 6 ed 8 del contratto di leasing n. 1165976 nella parte in cui prevedono interessi composti ed usurari e per l'effetto condannare
[...] alla restituzione di tutte le somme versate a titolo di interessi Controparte_2 corrispettivi (ai sensi dell'art. 1815 c.c.) e moratori, con conseguente rideterminazione del corrispettivo effettivamente dovuto da determinarsi all'esito della CTU contabile. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui
l'adita autorità giudiziaria consideri come avvenuta ed efficace la risoluzione del contratto di leasing, voglia accertare e dichiarare che detta risoluzione è avvenuta per esclusivo fatto e colpa della per le ragioni di cui Controparte_2 in premessa;
condannare al rimborso della somma Controparte_2 di euro 2.879.669,00 o a diversa somma di giustizia, pari all'importo complessivo delle somme spese da per i lavori Extra sull'immobile oggetto di leasing, anche Pt_1
a titolo di danno emergente, all'uopo formulando istanza affinché sia preliminarmente emessa, sussistendone i presupposti, ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. della somma di Euro 2.683.460,00, o a diversa somma ritenuta di giustizia, ( pari all'importo dei lavori extra sostenuti prima dell'accordo transattivo del 20.12.2017), oltre interessi maturati dalla domanda fino al giorno dell'effettivo saldo;
condannare al pagamento in favore di del valore di tutti Controparte_2 Pt_1 gli interessi passivi e rivalutazione monetaria ad oggi corrisposti a
[...] sulla somma finanziata nonché al valore degli interessi attivi e Controparte_2 rivalutazione monetaria maturati dal 2008 fino al saldo sulla somma di 1.100.000,00 che pagò anticipatamente alla sottoscrizione del contratto ed euro 2.520.200,00 a titolo di lucro cessante (pari al valore delle locazioni come calcolate in narrativa) o in quelle diverse somme ritenute di giustizia, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, tra i quali i costi complessivi dei lavori sostenuti e sostenendi da N. 2515/2021 R.G. 4 / 31
sulle porzioni di immobile locate ad Ambrosi e In GO CA SR (con riserva di Pt_1 quantificazione). Accertare comunque la violazione da parte di
[...] della violazione degli obblighi di buona fede, trasparenza e Controparte_2 correttezza contrattuale verso per i fatti sopra descritti e per l'effetto Parte_1 condannare ai sensi dell'art. 96 cpc comma 1) e Controparte_2 comma 3). Con vittoria di onorari, competenze e spese giudiziali”; per Controparte_1
l'Avv. Giordano Balossi così
[...] conclude: “Voglia l'Ill.mo Giudice Designato del Tribunale di Siena adito, ogni contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudiCAe: - rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 852/2021, Rg. 2122/2021, Rep. n. 1278/2021, emesso dall'intestato Tribunale in data 09 agosto 2021, depositato in cancelleria in data 14 agosto 2021, intimante di pagare immediatamente in relazione al contratto di leasing de quo a la somma di Euro 418.083,23 limitando l'importo ad Euro Parte_1
238.440,32 (credito alla data del 28.1.2025) oltre gli ulteriori interessi maturandi sino al saldo e spese legali liquidate in Euro 4.185,00 per compenso ed Euro 634,00 per spese, oltre oneri, già munito di formula esecutiva;
- in subordine, condannare al pagamento, in relazione al contratto di leasing de quo e per le causali Parte_1 di cui in atti, dell'importo di Euro 238.440,32 (credito alla data del 28.1.2025) oltre gli ulteriori interessi maturandi sino al saldo e spese legali liquidate in Euro
4.185,00 per compenso ed Euro 634,00 per spese, oltre oneri, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
in ogni caso: - rigettare integralmente le avversarie eccezioni e domande svolte da parte opponente sia in via preliminare che riconvenzionale che nel merito, nei confronti di o comunque spieganti effetti nei Controparte_2 confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in atti. Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge. In N. 2515/2021 R.G. 5 / 31
via istruttoria: si richiama il contenuto delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. da intendersi qui trascritto nonché dell'intera produzione documentale.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio, Controparte_1 [...] esponeva che aveva stipulato un contratto di Controparte_1 leasing immobiliare con poi divenuta che Parte_2 Parte_1
l'utilizzatrice si era resa inadempiente al pagamento dei canoni di pre-ammortamento, che le parti avevano stipulato una transazione che prevedeva l'obbligo di Parte_1 di cessione dei proventi derivanti dai contratti di locazione commerciale sottoscritti, ferma l'integrazione degli stessi qualora insufficienti a pagare il canone, e che
[...]
con la transazione, aveva riconosciuto il proprio debito;
chiedeva l'immediato Pt_1 pagamento della somma di € 418.083,23, oltre interessi e spese.
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 852/2021, il Tribunale
Ordinario di Siena ingiungeva a di pagare a Parte_1 [...] la somma di Controparte_1
€ 418.083,23, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di canoni insoluti e interessi.
Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato il 16.9.2021, proponeva Parte_1 opposizione con atto di citazione ritualmente notificato il 2.10.2021, iscrivendo la causa a ruolo il 2.10.2021, e conveniva
[...]
dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Siena; a fondamento dell'opposizione, sosteneva che il decreto ingiuntivo era stato illegittimamente emesso, in quanto a) la ricorrente non aveva prodotto tutta la documentazione necessaria, in particolare aveva prodotto solo l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 costituente il Testo Unico BanCAio - T.U.B. ma non aveva prodotto né gli estratti conto né il piano di ammortamento, b) nella transazione stipulata tra le parti, a cui la
CA attribuiva valore di riconoscimento di debito da parte di Parte_1 [...]
, Controparte_1 Controparte_1 aveva dato atto che aveva eseguito importanti lavori di
[...] Parte_1 N. 2515/2021 R.G. 6 / 31
ristrutturazione dell'immobile oggetto del leasing e ne avrebbe eseguiti altri cosicché aveva rinunciato al proprio credito per i lavori eseguiti e da eseguire e Parte_1
Controparte_1 aveva ridotto il proprio credito per i canoni di pre-ammortamento
[...] scaduti ad € 150.000,00, il cui pagamento era garantito con la consegna di titoli cambiari ma ciò comportava che, in caso di riconoscimento della risoluzione del contratto di transazione, avrebbe avuto diritto ad ottenere il rimborso delle Parte_1 somme spese per i lavori eseguiti sull'immobile; c) nella transazione, le parti avevano ulteriormente stabilito che cedeva il proprio credito nei confronti di tre Parte_1 conduttori, ma non a garanzia dei canoni di pre-ammortamento scaduti bensì in funzione solutoria dei canoni maturandi;
d) per effetto della transazione, i rapporti tra le parti venivano ad essere azzerati;
in fatto, l'opponente, richiamato il contenuto dell'originario contratto di leasing e dell'intervenuta transazione, esponeva che le parti avevano anche stipulato un atto integrativo al contratto di locazione finanziario il cui canone, a seguito della cessione, decurtato delle note di credito emesse dalla in relazione alla variazione del tasso euribor, sarebbe stato pagato da tre CP_1 soggetti conduttori degli immobili e per il resto da e sosteneva di essere in Parte_1 regola sia nel pagamento delle cambiali che del canone, mentre
[...]
, Controparte_1 Controparte_1 riteneva che fosse inadempiente;
in diritto, sosteneva 1) di avere pagato Parte_1 quanto da essa dovuto e 2) di avere ceduto pro soluto i crediti nei confronti dei conduttori e di non essere tenuta alla relativa garanzia per il pagamento;
3) in subordine, nella denegata ipotesi che la cessione fosse considerata pro solvendo, sosteneva che , Controparte_1 [...] avrebbe potuto pretendere il pagamento della parte di Controparte_1 canone ad essa non spettante solo dopo avere inutilmente escusso i debitori ceduti e che il debito non era di importo tale da giustifiCAe la risoluzione del contratto per inadempimento;
4) in riconvenzionale, lamentava la violazione da parte di
[...]
, Controparte_1 Controparte_1 degli obblighi di cui all'art. 119 lett. a) lett. c) T.U.B. e degli obblighi di buona
[...] N. 2515/2021 R.G. 7 / 31
fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.; 5) con riferimento alla c.d.
“vicenda Ambrosi”, evidenziava che, sulla base della transazione, essa avrebbe potuto cedere altri crediti al fine di integrare la quota del canone da pagare e che
[...]
, Controparte_1 Controparte_1 non avrebbe potuto rifiutare la cessione in modo insindacabile e lamentava
[...] che, invece, Controparte_1 [...] aveva inteso subordinare la cessione del credito nei Controparte_1 confronti di ad una serie di condizioni inaccettabili;
6) sosteneva che Parte_3 non sussistevano i presupposti per la risoluzione di cui all'art. 1 comma 137 Legge 4 agosto 2017 n. 124 e 7) che non erano dovuti gli interessi sulla quota interessi delle rate scadute, per violazione del divieto dell'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.; 8) lamentava l'illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi e chiedeva il conseguente risarcimento dei danni;
concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, con vittoria di spese.
L'opposta Controparte_1 [...] si costituiva il 2.11.2021, in vista dell'udienza di prima Controparte_1 comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. differita al 16.2.2022 ai sensi dell'art. 168-bis comma 5° c.p.c., contestando l'opposizione avversaria;
in particolare, ricostruiva i fatti di causa ribadendo di avere stipulato in data 26.9.2008 un contratto di leasing con poi divenuta avente ad oggetto un Parte_2 Parte_1 complesso immobiliare in costruzione sito in Arezzo e, in data 20.12.2017, un accordo transattivo che prevedeva un piano di rientro dei canoni di pre-locazione scaduti e insoluti e, a garanzia del loro pagamento, l'obbligo di cessione da parte di dei proventi dei contratti di locazione commerciale da essa stipulati, senza Parte_1 liberazione della medesima la quale era obbligata ad integrare tali canoni, Parte_1 ove insufficienti per pagare quanto dovuto, nonché in pari data un atto integrativo del contratto di leasing;
allegava che era ancora debitore della somma ingiunta Parte_1 per canoni e interessi;
sosteneva che i documenti da essa prodotti erano sufficienti a fornire la prova del credito vantato, tenuto conto della produzione dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. e del riconoscimento di debito da cui era scaturita la N. 2515/2021 R.G. 8 / 31
transazione, evidenziava l'irrilevanza della qualificazione delle cessioni come pro soluto o pro solvendo; contestava che fossero stati applicati interessi usurari nonché
l'illegittimità della segnalazione in Centrale dei Rischi e la connessa domanda di risarcimento dei danni e l'ulteriore domanda riconvenzionale per violazione degli obblighi di comunicazione e informazione e del canone di buona fede e correttezza;
concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 16.2.2022, il Giudice, con ordinanza del 26.4.2022, sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c..
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva quindi istruita, solo con la produzione di documenti, in quanto il Giudice, con ordinanza del
26.10.2022, rigettava la prova testimoniale richiesta dall'opponente.
All'udienza del 11.4.2023, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva una prima volta la causa in decisione;
quindi, all'esito del deposito degli scritti difensivi conclusionali delle parti, con ordinanza del 6.11.2023, rimetteva la causa sul ruolo, disponendo consulenza tecnica d'ufficio contabile.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio e rigettata una richiesta di acquisizione documentale, alla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.2.2025, le parti precisavano ulteriormente le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva ancora la causa in decisione, assegnando nuovamente alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna opposta Controparte_1 Controparte_1 [...] ha proposto, con l'originario ricorso monitorio, Controparte_1 una domanda di pagamento di canoni e interessi moratori derivanti da un contratto di leasing.
A fronte di tale domanda, l'opponente ha preliminarmente evidenziato che Parte_1 il decreto ingiuntivo era stato illegittimamente emesso sulla base di alcune premesse errate. N. 2515/2021 R.G. 9 / 31
A tal proposito, si deve invero premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 1999, n. 5984). In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo era “fondato su prova scritta” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito è effettivamente sussistente o meno.
Ciò premesso, anzitutto, sub a), l'opponente si duole del fatto che
[...]
Controparte_1 abbia prodotto solo l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB ma non abbia prodotto gli estratti conto né il piano di ammortamento.
In realtà, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso in forza di un complesso di documenti costituenti prova scritta ai sensi degli artt. 633 e
634 c.p.c., in quanto è proprio l'art. 50 T.U.B. che prevede che “le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.”. E tale norma è generalmente interpretata nel senso che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente l'estratto conto certificato ex art. 50
T.U.B., riguardante l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (cfr. Cassazione civile, sez. III, 3 maggio 2011 n. 9695).
È poi noto che tale certificato di cui all'art. 50 T.U.B. ha esclusivo ambito di N. 2515/2021 R.G. 10 / 31
applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Tuttavia, vertendo la controversia in materia di leasing, ciò non significa che la CP_1 debba depositare tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto;
la giurisprudenza citata dall'opponente, secondo cui la banca deve provare l'andamento del rapporto per l'intera durata del suo svolgimento, producendo il contratto e tutti gli estratti conto dall'apertura del conto sino al suo passaggio a sofferenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27 settembre 2018, n. 23313), attiene infatti al diverso caso del conto corrente.
D'altro canto, la mancata allegazione del piano di ammortamento non determina la nullità del contratto né tantomeno impedisce l'emissione del decreto ingiuntivo;
in effetti, anche recentemente in giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, sez. unite, 29 maggio 2024, n. 15130), si è evidenziato, seppure in materia di mutui banCAi a tasso fisso ma con principio estensibile al leasing e quindi al caso di specie, che l'omessa indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione degli interessi non determina la nullità del contratto per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti, laddove, come nella fattispecie oggetto d'esame, nel contratto vi sia la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato;
ed a maggior ragione, tale principio vale in caso di tasso variabile, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire (con riferimento al mutuo banCAio con piano di ammortamento alla francese N. 2515/2021 R.G. 11 / 31
standardizzato a tasso variabile ma con principio, anche in questo caso, estensibile anche al caso di specie, cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2025, n. 7382).
Lasciando dunque per un momento da parte le altre doglianze relative all'emissione del decreto ingiuntivo e passando al merito della domanda, è pacifico e documentalmente provato che, in data 26.9.2008, CP_1 Controparte_1
, ha stipulato con
[...] Controparte_1
poi divenuta (doc. 2 fasc.monitorio; doc. 2 Controparte_3 Parte_1 fasc.opponente), il contratto di locazione finanziaria n. 1165976, avente ad oggetto un complesso immobiliare in corso di edificazione posto nel Comune di Arezzo (doc. 3 fasc.monitorio; doc. 3 fasc.opponente) e che Controparte_1
in ossequio a tale
[...] Controparte_1 contratto, ha acquistato la proprietà dell'immobile (doc. 4 fasc.monitorio).
È altrettanto pacifico e documentalmente provato che, in data 20.12.2017, le parti hanno stipulato una transazione (doc. 5 fasc.monitorio; doc. 17 fasc.opponente); nella premessa di tale transazione, le parti hanno dato atto del fatto che aveva Parte_1 eseguito, oltre ai lavori finanziati da , Controparte_1
anche altri lavori di Controparte_1 ristrutturazione ed aveva intenzione di effettuare ulteriori investimenti per €
800.000,00, e che era inadempiente nel pagamento dei canoni di preammortamento per € 341.142,31; con la medesima transazione, rinunciava ad ogni Parte_1 rimborso per i lavori eseguiti e per quelli di completamento che si impegnava ad eseguire e, a garanzia del pagamento delle future rate del contratto di leasing, otteneva di poter mettere a reddito l'immobile, si impegnava a cedere i crediti derivanti dai contratti di locazione commerciale stipulati, complessivamente pari ad €
152.256,00 annui (€ 12.688,00 al mese), e ad integrare i pagamenti, ove insufficienti a pagare il canone di leasing; , Controparte_1 [...]
dal canto suo, concedeva a di Controparte_1 Parte_1 stralciare il proprio debito per canoni di pre-locazione pagando l'importo di €
150.000,00 in rate mensili mediante effetti cambiari. N. 2515/2021 R.G. 12 / 31
Ed è ugualmente pacifico che, contestualmente, le parti hanno stipulato un atto integrativo (doc. 6 fasc.monitorio), con cui hanno pattuito che l'importo complessivo del contratto di leasing era di € 6.500.000,00, che il contratto aveva durata di diciotto anni a partire dalla consegna del bene avvenuta in data 20.12.2017, quindi, con scadenza al 20.12.2035 e che, fermo l'importo già versato di € 1.100.000,00 alla data di sottoscrizione del contratto di leasing, il residuo doveva essere versato in duecentoquindici rate di € 35.056,10, da cui dovevano essere detratti gli importi indicati nelle note di credito per l'adeguamento, a partire dal 20.1.2018, in particolare, per l'importo di € 12.688,00 tramite i pagamenti dei conduttori - debitori ceduti e per il resto direttamente da Parte_1
A fronte di ciò, Controparte_1 [...]
ha allegato l'inadempimento di alla Controparte_1 Parte_1 transazione e, sul presupposto della conseguente risoluzione del suddetto contratto di transazione, con il ricorso monitorio, ha chiesto il pagamento dell'importo di €
418.083,23, comprendente i canoni di pre-locazione non pagati e i canoni di leasing nel frattempo maturati, in particolare le somme dovute sulla base della transazione quale integrazione delle cessioni dei canoni di locazione commerciali, oltre interessi e spese, al netto delle somme corrisposte da Parte_1
Tralasciando quindi al momento le questioni di cui ai punti b), c) e d) delle premesse dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, si tratta di valutare se effettivamente il contratto di transazione può ritenersi risolto per l'inadempimento di alle obbligazioni derivanti dal contratto medesimo, e ciò tenendo conto Parte_1 della già citata clausola 8) secondo cui “… il mancato rispetto dei termini o la ritardata, parziale o mancata corresponsione del pagamento di una sola rata sia del piano di rientro sia dei canoni futuri implicherà la decadenza dell'accordo transattivo…”.
In effetti, al punto 1) dell'atto di citazione in opposizione a decreto Parte_1 ingiuntivo, ha eccepito di avere pagato tutto quanto di sua competenza.
In primo luogo, in particolare, ha affermato di avere regolarmente saldato Parte_1 le cambiali scadute a quel momento;
ed in effetti, a dimostrazione di ciò, ha prodotto N. 2515/2021 R.G. 13 / 31
copia delle cambiali scadute al 31.8.2021 e delle contabili banCAie di pagamento sino a tale data (doc. 20 fasc.monitorio); inoltre dalla documentazione successivamente prodotta (docc. 11, 12 e 13 note 17.2.2022 fasc.opponente) risultano i pagamenti delle cambiali scadute da novembre 2021 a gennaio 2022 nonché quelli relativi alle cambiali scadute a febbraio e marzo 2022 (docc. 17 e 18 fasc.opponente) e, infine, quelli relativi alle cambiali scadute ad aprile e maggio 2022 (docc. 52 e 59 fasc.opponente); dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata risulta poi che le cambiali sono state tutte saldate, tranne due, e precisamente quella con scadenza al
31.3.2019 per l'importo di € 1.500,00 e quella con scadenza 28.2.2021 per l'importo di € 4.000,00, ovvero per un importo complessivo di € 5.500,00; tuttavia, a fronte della consegna dei titoli cambiari alla creditrice, non vi è prova che
[...]
, Controparte_1 Controparte_1 abbia presentato tali effetti all'incasso e che i medesimi siano tornati protestati, come sarebbe dovuto succedere in caso di mancato pagamento dei medesimi. In questo senso, il mancato pagamento dell'importo di € 5.500,00 relativamente al debito pregresso non è imputabile all'opponente E dunque, sotto tale profilo, Parte_1 deve escludersi che fosse inadempiente per causa ad essa imputabile. Parte_1
D'altro canto, sempre nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, al punto 2), ha altresì eccepito di avere regolarmente pagato anche i canoni Parte_1 mensili successivamente scaduti, così come avevano fatto i debitori ceduti.
A tale proposito, ha evidenziato che le cessioni di credito erano state Parte_1 effettuate “pro soluto” ai sensi dell'art. 1267 c.c., il che comportava che la medesima non rispondeva dell'insolvenza dei debitori ceduti. Parte_1
Ora, è pur vero che l'art. 1267 c.c. dispone, al primo comma, che “Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia…” e, al secondo comma, che “quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso”. N. 2515/2021 R.G. 14 / 31
Tuttavia, nel caso di specie, alla clausola 4) della transazione, le parti hanno pattuito che “a garanzia del pagamento delle rate future del contratto di leasing, Parte_1 cede a tutti i crediti derivanti dai contratti di locazione Controparte_2 commerciale sottoscritti con …” e, quindi, hanno ulteriormente concordato che “… dovrà integrare le predette cessioni dei canoni nel caso in cui le stesse Parte_1 fossero insufficienti a saldare quanto dovuto a qualsiasi titolo a favore di
[...]
”. In questo senso, si deve ritenere che, contrariamente a Controparte_4 quanto sostenuto dall'opponente al punto 3) dell'opposizione, le parti, nella loro autonomia contrattuale, abbiano inteso attribuire alla cessione di credito, che è un negozio a causa variabile che può assolvere a diverse funzioni - vendita, donazione, adempimento e garanzia (cfr. Cassazione civile, sez. III, 3 aprile 2009 n. 8145) -, non funzione solutoria, cioè quale cessione di credito in luogo dell'adempimento ai sensi dell'art. 1198 c.c., - come ritenuto dall'opponente - ma esclusivamente Parte_1 funzione di garanzia dell'obbligazione di pagamento dei canoni di leasing gravante sullo stesso cedente;
e ciò comporta che, contrariamente a quanto previsto dall'art. 1267 comma 2° c.c., il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell'originario debitore cedente, senza essere gravato, in quest'ultimo caso, dall'onere di provare l'infruttuosa escussione del debitore ceduto
(cfr. Cassazione civile, sez. I, Ordinanza 28 maggio 2020, n. 10092); anche in tal caso, infatti, la cessione del credito comporta il medesimo effetto, tipico della cessione ordinaria, immediatamente traslativo del diritto al cessionario, nel senso che il credito ceduto entra nel patrimonio del cessionario e diventa un credito proprio di quest'ultimo, il quale è legittimato pertanto ad azionare sia il credito originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia, sempre che persista l'obbligazione del debitore garantito (cfr. Cassazione civile, sez. III, 2 aprile 2001, n. 4796).
Dunque, da un lato, si deve ritenere che, contrariamente a quanto affermato dalla
CA e conformemente a quanto affermato da al punto c) delle proprie Parte_1 premesse dell'atto di citazione, la cessione dei crediti sia stata pattuita nella transazione a garanzia soltanto del pagamento dei canoni futuri del leasing e non anche dei canoni di preammortamento;
ma, dall'altro, contrariamente a quanto N. 2515/2021 R.G. 15 / 31
affermato dall'opponente, si deve anche ritenere che Controparte_1
a fronte
[...] Controparte_1 dell'inadempimento di uno dei conduttori degli immobili locati da potesse Parte_1 richiedere direttamente alla medesima il pagamento di quella parte del Parte_1 canone di leasing non corrisposta dal suddetto conduttore.
Ciò significa che, a partire dalla stipulazione della transazione e della contestuale stipulazione dell'atto integrativo del contratto di leasing, avrebbe dovuto Parte_1 pagare il canone mensile di € 35.056,10 oltre iva, detratto l'importo dell'adeguamento del corrispettivo, corrispondendo direttamente l'importo ulteriore rispetto a quello di € 12.688,00 pagato tramite i pagamenti dei conduttori - debitori ceduti, ovvero l'importo maggiore derivante dall'inadempimento dei conduttori medesimi.
Ebbene, , CP_1 Controparte_1 CP_1 [...] ha allegato l'inadempimento dei conduttori - debitori Controparte_1 ceduti:
- della (già con riferimento ai mesi di gennaio e Controparte_5 CP_6 febbraio 2018 ed al mese di giugno 2020, oltre al ritardo nei pagamenti da maggio ad ottobre 2018; in realtà, però, dai documenti prodotti dall'opponente (docc. 33, 33-1 e
33-2 fasc.opponente) risulta che i pagamenti, seppure in alcuni casi in ritardo, sono stati tutti eseguiti fino all'agosto 2021;
- della CDA con riferimento ai mesi da giugno 2018 in avanti;
in realtà, CP_7 però, dai documenti prodotti (doc. 34, 34-1 e 34-2 fasc.opponente) risultano i pagamenti, seppure anche in questo caso con dei ritardi, di tutti i canoni dal gennaio
2018 fino al novembre 2019; successivamente, invece, non risultano ulteriori pagamenti;
- della con riferimento ai mesi di agosto 2018, agosto Controparte_8
2019, aprile e maggio 2020; in realtà, però, per il periodo dal 2018 al 2020 risultano, seppure in ritardo, tutti i pagamenti fino al luglio 2020 (docc. 35, 35-1 e 35-2 fasc.opponente); successivamente, invece, non risultano ulteriori pagamenti;
N. 2515/2021 R.G. 16 / 31
- direttamente della stessa con riferimento a dieci mensilità nel 2018, al Parte_1
2019 ed a diversi mesi del 2020 (doc. 32 fasc.opponente).
Ebbene, anche tenendo conto dei vari pagamenti effettuati direttamente da Parte_1 dal conteggio effettuato dal consulente tecnico d'ufficio, risulta che a Parte_1 seguito degli inadempimenti dei conduttori e della mancata integrazione degli importi dei canoni da parte sua, alla data di emissione del decreto ingiuntivo, era debitore di
Controparte_1 dell'importo complessivo di € 108.863,83 per i canoni scaduti,
[...] maturati dal momento dell'immissione in possesso nel dicembre 2017 sino alla risoluzione del contratto, dichiarata con la missiva del 25.6.2021 (doc. 22 fasc.opponente).
Tale conteggio appare del tutto corretto, in quanto non risulta superato dalle contestazioni del consulente tecnico di parte opponente;
in particolare, per le ragioni supra evidenziate non possono certo essere decurtati gli importi che i conduttori avrebbero dovuto versare direttamente a
[...]
e di cui invece hanno Controparte_1 omesso il pagamento, in quanto sarebbe stato onere di supplire a tali Parte_1 mancati pagamenti;
appare legittimo l'addebito delle spese legali per la transazione, posto che - come evidenziato supra - si è resa inadempiente a tale Parte_1 transazione;
il canone di dicembre 2017 è stato regolarmente pagato da Parte_1 senza alcuna contestazione;
è normale che non sia stata emessa la nota di credito relativa all'adeguamento del canone per luglio 2021, posto che il contratto si è risolto nel giugno 2021, tanto è vero che , Controparte_1 ha emesso una nota di credito pari Controparte_1 all'importo del canone di tale mese, che è stato quindi azzerato.
In tale quadro, non può affermare di avere fatto affidamento sulla propria Parte_1 posizione di “buon pagatore” per effetto delle note di credito periodicamente emesse da Controparte_1 in relazione al periodico adeguamento del canone sulla base
[...] dell'indice di riferimento contrattualmente previsto. N. 2515/2021 R.G. 17 / 31
È pur vero che la clausola 7) del contratto di leasing prevede, alla lettera i), che
“nell'ipotesi di adeguamenti in diminuzione, la Concedente emette la nota di accredito a favore dell'Utilizzatore, a condizione che quest'ultimo sia in regola con gli obblighi derivanti dal presente contratto;
tale importo viene inviato a mezzo bonifico banCAio”; ma tale clausola deve essere interpretata nel senso che, sotto il profilo contabile, , Controparte_1 [...] doveva necessariamente emettere una nota di credito Controparte_1 perché l'importo reale del canone a seguito dell'adeguamento era inferiore a quello versato ma, in concreto, doveva restituire somme a solo se quest'ultima Parte_1 era in regola coi pagamenti e, quindi, di fatto, aveva pagato più del dovuto a causa della successiva riduzione del canone;
e sotto questo profilo, fermo che l'emissione di nota di credito non costituiva affatto un riconoscimento della correttezza dei pagamenti effettuati, in ogni caso, non risulta che
[...] abbia mai restituito Controparte_1 somme a in quanto ha evidentemente imputato le somme via via incassate Parte_1 alle rate di debito più antiche.
A questo punto, si deve ribadire che, nella transazione, alla clausola 8), le parti avevano pattuito che “resta inteso che il perfezionamento della presente proposta non costituisce novazione del debito e che il mancato rispetto dei termini o la ritardata, parziale o mancata corresponsione del pagamento di una sola rata sia del piano di rientro sia dei canoni futuri implicherà la decadenza dell'accordo transattivo ipso facto in ogni sua parte e per entrambi i firmatari, lasciando libera CP_2
di proseguire nell'azione giudiziaria per l'intero credito e di far
[...] Pt_1 valere i suoi diritti”; ed a fronte di tale clausola, si deve prendere atto del fatto che, a seguito dell'inadempimento di all'obbligo di pagamento dei canoni Parte_1 successivi, per come supra accertato, la transazione deve ritenersi risolta.
A questo punto, tornando su quanto affermato dall'opponente al punto d) delle premesse dell'atto di citazione, è pur vero che la transazione, nella prospettiva delle parti al momento della transazione stessa, doveva costituire “l'anno zero” del relativo rapporto, nel senso che, con la consegna delle cambiali (ed il loro successivo incasso) N. 2515/2021 R.G. 18 / 31
da parte della avrebbe azzerato il debito relativo ai canoni di CP_1 Parte_1 prelocazione e, d'altro canto, con la messa a reddito dell'immobile, avrebbe iniziato a pagare i canoni di locazione fino all'estinzione del proprio debito;
tuttavia, è anche vero che l'attuarsi di tale prospettiva presupponeva il regolare adempimento della transazione e dell'accordo integrativo del leasing. Ma, una volta accertato che
[...] si è reso inadempiente alla transazione e che la transazione è stata risolta per tale Pt_1 inadempimento, si deve anche conseguentemente ritenere che
[...] fosse Controparte_1 libera di agire non solo per il pagamento dei canoni di locazione ma anche per l'intero importo dovuto per i canoni di preammortamento, in quanto anche lo stralcio dell'importo originariamente dovuto di € 150.000,00 era venuto meno. Ed infatti, in conformità a quanto previsto nella transazione non novativa stipulata,
[...]
, Controparte_1 Controparte_1
con il ricorso monitorio, per come poi specificato nelle successive memorie,
[...] ha agito sul presupposto dell'intervenuta risoluzione della transazione per l'inadempimento di all'obbligo di pagamento dei canoni successivi, ed ha Parte_1 quindi legittimamente richiesto l'intero proprio credito, comprensivo dell'importo originariamente dovuto per i canoni di preammortamento e dei canoni successivamente scaduti e rimasti impagati, oltre che di interessi e spese.
Ciò detto, è ancora vero che, come evidenziato sub b) da la risoluzione Parte_1 della transazione comporta il venir meno di tutti gli accordi contenuti nella transazione stessa e quindi, oltre al venir meno della riduzione del debito per i canoni di preammortamento, anche il venir meno della rinuncia di al proprio Parte_1 credito per i lavori eseguiti;
in tal senso, in effetti, appare chiaro il testo della transazione, laddove alla clausola 8) le parti hanno pattuito che l'inadempimento di alla transazione “implicherà la decadenza dell'accordo transattivo ipso Parte_1 facto in ogni sua parte e per entrambi i firmatari, lasciando libera CP_2
di proseguire nell'azione giudiziaria per l'intero credito e Lego di far
[...] valere i suoi diritti”. N. 2515/2021 R.G. 19 / 31
Tuttavia, tenuto conto del tenore letterale dell'accordo, ove nella premessa alla lettera h) si legge, semplicemente ed oggettivamente, che “ ha omesso il CP_9 versamento di alcune rate del preammortamento del contratto per un importo complessivo di Euro 341.142,31”, resta fermo il riconoscimento di debito per i canoni di preammortamento così compiuto da Parte_1
Ben diversa, invece, è la situazione con riferimento alle spese sostenute da Parte_1 per la ristrutturazione dell'immobile; rispetto ad esse, infatti, nella transazione, non vi
è alcun riconoscimento dell'entità dei lavori: piuttosto, per come indicato alla lettera e) delle premesse, viene chiarito che oltre ai lavori finanziati da Parte_1 [...]
, ha eseguito di propria esclusiva iniziativa importanti lavori Controparte_2
[di] ristrutturazione dell'immobile, sostenendone direttamente i costi e gli oneri” e, per come indicato alla lettera f), “… dichiara di voler effettuare ulteriori lavori per un investimento pari a circa [Euro] 800.000,00…”.
Ma soprattutto, non vi è alcun riconoscimento dell'esistenza del diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento delle somme spese per la ristrutturazione, per come da essa vantato, credito contestato da Controparte_1
e riconosciuto nel minor importo di €
[...]
150.000,00 oggetto dell'accordo transattivo, solo quale concessione ai fini del raggiungimento dell'accordo, nell'ambito di quelle reciproche concessioni che costituiscono l'essenza del contratto di transazione.
In questa prospettiva, quindi, si tratta di verifiCAe la sussistenza del credito vantato dalla per le opere eseguite sull'immobile oggetto del leasing, credito di Parte_1 cui ha chiesto il pagamento in riconvenzionale. Parte_1
Sotto tale profilo, appare irrilevante quanto previsto alla clausola 3) della transazione, laddove “rinuncia definitivamente a richiedere ogni e qualsivoglia Parte_1 rimborso a qualsiasi titolo per i lavori effettuati nell'immobile ad uso produttivo edificato sull'area situata nel Comune di Arezzo, Via Giacomo Konz… e ciò in quanto degli stessi se ne è tenuto conto in sede di messa reddito del contratto nonché nello stralcio del credito vantato da ”, in quanto - come Controparte_2 appena detto - tale clausola deve essere intesa come una delle reciproche concessioni, N. 2515/2021 R.G. 20 / 31
in particolare, appunto, come una delle concessioni di in sede transattiva Parte_1 ed è superata dalla clausola 8) precedentemente citata.
Viceversa, sotto questo profilo, torna ad essere rilevante quanto pattuito nell'originario contratto di leasing, non superato dalle pattuizioni contenute nell'atto integrativo, ovvero la clausola 12), secondo cui “
2. L'utilizzatore può eseguire, nel corso della locazione finanziaria, a sua cura e spese, tutte le modifiche e innovazioni agli immobili ritenute più opportune, a condizione che esse siano state preventivamente autorizzate per iscritto dalla Concedente…” e “
3. Ferma restando la obbligatorietà dell'autorizzazione da parte della committente, è sin d'ora convenuto che, in ogni caso, modifiche, migliorie e innovazioni apportate all'immobile non danno diritto ad alcuna indennità a favore dell'Utilizzatore, anche qualora ritenute dalla Concedente medesima, fatta comunque salva la facoltà di quest'ultima di richiedere la rimessa in pristino, totale o parziale, dell'immobile a cura e spese dell'Utilizzatore”. E tali clausole contrattuali portano ad escludere l'effettiva sussistenza del credito vantato da per le spese relative ai lavori eseguiti Parte_1 sull'immobile oggetto di causa. Pertanto, la domanda riconvenzionale di rimborso della somma di € 2.879.669,00, pari all'importo complessivo delle somme spese da per i lavori svolti sull'immobile oggetto di leasing, deve essere rigettata. Parte_1
Ciò detto, prima di passare alla verifica della sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto di leasing invocata da Controparte_1
, devono essere valutate
[...] Controparte_1 le ulteriori domande riconvenzionali proposte da Parte_1
Sotto un primo profilo, al punto 4) dell'atto di citazione, in riconvenzionale,
[...]
tenuto conto del fatto che i conduttori - debitori ceduti avrebbero dovuto pagare Pt_1 direttamente sul conto corrente della concedente, ha lamentato la violazione da parte di , Controparte_1 Controparte_1 degli obblighi di cui all'art. 119 comma 1 T.U.B. per la
[...] mancata consegna del resoconto annuale del rapporto contenente i pagamenti e dell'adeguamento del corrispettivo in base ai costi di indicizzazione, la violazione dell'art. 119 comma 4 T.U.B. per la mancata consegna degli estratti conto e la N. 2515/2021 R.G. 21 / 31
violazione degli obblighi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375
c.c., ed ha chiesto il risarcimento dei conseguenti danni.
Ora, è pur vero che l'art. 119 comma 1 T.U.B. prevede l'obbligo per l'istituto banCAio di effettuare comunicazioni periodiche alla clientela, in particolare, “almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto”, con il contenuto e le modalità indicate dal CICR - Comitato
Interministeriale per il Credito ed il Risparmio. Tuttavia, tale comunicazione, oltre ad essere finalizzata a consentire al cliente di proporre opposizione, in presenza di errori nella rendicontazione per come previsto dal successivo comma 3, mira, prima di tutto,
a consentire ai clienti di accedere a documenti e informazioni utili e necessarie e, quindi, di avere una chiara visione dell'andamento dei loro contratti e dunque, in buona sostanza, a garantire trasparenza e accessibilità per i clienti nei loro rapporti con le banche, fermo restando l'onere del cliente di tenersi comunque informato ai fini dell'adempimento della propria prestazione. Ne consegue che l'inadempimento della all'obbligo di comunicazione comporta, al più, la possibilità per il cliente CP_1 di ottenere il risarcimento del danno eventualmente derivante dalla violazione dell'obbligo di informazione e comunicazione. In tal senso, infatti, la mancata comunicazione annuale non esclude l'obbligo del cliente, ovvero dell'odierna opponente utilizzatrice dell'immobile concesso in leasing, di pagare il Parte_1 canone di locazione, eventualmente ridotto degli importi già corrisposti dai conduttori. Pertanto, si deve escludere che la medesima possa pretendere il Parte_1 risarcimento per gli asseriti danni consistenti, da un lato, nell'avere sostenuto i costi di costruzione dell'immobile che poi dovrebbe rilasciare per effetto della risoluzione del contratto di leasing e, dall'altro, nel non poter godere della redditività dell'immobile medesimo, sempre per effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto di leasing, in quanto, in realtà, il rilascio dell'immobile costituisce esclusivamente una conseguenza dell'inadempimento, da parte sua, dell'obbligo di pagare il canone.
Ed analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento all'eventuale violazione del disposto dell'art. 119 comma 4 TUB, il quale, oltretutto, si fonda sulla mancata risposta ad una richiesta di documentazione da parte del cliente e, dunque, N. 2515/2021 R.G. 22 / 31
presuppone che abbia espressamente richiesto la consegna della Parte_1 documentazione in questione. Nel caso di specie, invero, una richiesta di tal genere risulta solo con la pec dell'odierno legale della in data 28.6.2021 (doc. 38 Parte_1 fasc.opponente), in risposta alla missiva del 25.6.2021 della
[...]
ovvero Controparte_1
a distanza di oltre tre anni dalla stipulazione della transazione e dell'atto integrativo.
A maggior ragione, si deve escludere che Controparte_1 abbia tenuto una
[...] Controparte_1 condotta contraria a buona fede e correttezza, in violazione degli artt. 1175 e 1375
c.c..
Ancora, al punto 5) dell'atto di citazione in opposizione, ha sollevato le Parte_1 proprie doglianze con riferimento alla c.d. “vicenda Ambrosi”, evidenziando che, sulla base della transazione e, prima ancora, dell'originario contratto di , essa CP_1 avrebbe potuto cedere altri crediti al fine di integrare la quota del canone da pagare e che , Controparte_1 [...] non avrebbe potuto rifiutare la cessione in modo Controparte_1 insindacabile, laddove, invece, a fronte della proposta di loCAe una porzione dell'immobile ad con conseguente cessione del relativo credito - quale Parte_3 risultante dalla corrispondenza tra i legali (doc. 44 fasc.opponente) -, la suddetta
Controparte_1 Controparte_1 aveva risposto dopo oltre un anno e subordinando l'autorizzazione ad
[...] una serie di condizioni (docc. 45, 46, 47 fasc.opponente); ha quindi Parte_1 chiesto il risarcimento dei danni anche sotto questo profilo.
In realtà, si deve premettere che, come invero riconosciuto anche dall'opponente, il contratto di leasing, all'art. 19 comma 3, dispone che “la concedente, previa motivata richiesta dell'Utilizzatore, può a suo insindacabile giudizio acconsentire che i beni oggetto del contratto vengano, anche parzialmente, sino al termine della locazione finanziaria, concessi in sublocazione dall'utilizzatore a terzi, previo esame e approvazione del contratto di sublocazione da parte della Concedente ed a condizione che nel medesimo contratto sia inserita la pattuizione, espressamente N. 2515/2021 R.G. 23 / 31
accettata dal terzo subconduttore, che determini la risoluzione del predetto contratto di sublocazione in caso di risoluzione per qualunque causa del presente contratto di locazione finanziaria, con l'obbligo del terzo subconduttore di restituire immediatamente i beni alla Concedente a semplice richiesta di quest'ultima”. Ora,
l'espressione “insindacabile giudizio”, già nella sua chiarezza letterale, non può essere interpretata nel senso indicato dall'opponente ovvero nel senso che “il diniego deve essere sorretto da una motivazione ragionevole”; del resto, non può Parte_1 pretendere di imporre all'istituto banCAio un debitore, neanche in via cumulativa, dovendosi sempre garantire, anche al soggetto beneficiario di un'utilità, la possibilità di rifiutarla;
né può pretendere che la controparte risponda alla propria proposta entro un certo termine, ove contrattualmente non previsto. Dunque, anche la domanda risarcitoria proposta sotto questo profilo risulta infondata.
Al punto 6) dell'atto di citazione in opposizione, ha chiesto altresì, sempre Parte_1 in riconvenzionale, di accertare che non sussistevano i presupposti per la risoluzione di cui all'art. 1 comma 137 Legge 4 agosto 2017 n. 124.
A tal proposito, si deve premettere che l'art. 1 comma 137 Legge 4 agosto 2017 n.
124, secondo cui “costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili … o un importo equivalente per i leasing immobiliari…”.
Ed allora, alla luce di quanto precede, si deve anche concludere che, al momento in cui , Controparte_1 Controparte_1 ha invocato la risoluzione del contratto di leasing, con la già
[...] citata missiva del 25.6.2021 (doc. 22 fasc.opponente), l'importo del debito di
[...]
comprensivo sia delle rate di preammortamento sia dei canoni di leasing Pt_1 ulteriormente maturati sino a quel momento, era tale da giustifiCAe la risoluzione del contratto di leasing, in quanto l'importo ancora dovuto, tenuto conto - come detto - anche dei canoni di preammortamento non pagati, era ben superiore all'importo di sei canoni di locazione finanziaria e l'inadempimento era imputabile all'utilizzatrice in leasing e ciò a prescindere dal fatto che una parte del canone dovesse Parte_1 essere pagato dai sub-conduttori, per come autorizzato dalla CA locatrice. Dunque, N. 2515/2021 R.G. 24 / 31
la domanda di risoluzione del contratto di leasing risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Al punto 7) dell'atto di citazione in opposizione, sostiene altresì che non Parte_1 sono dovuti gli interessi sulla quota interessi delle rate scadute, per violazione del divieto dell'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., richiamando a tal fine l'indirizzo giurisprudenziale, dettato in materia di mutuo ma estensibile al leasing, secondo cui, laddove sia previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sulla intera somma integra un fenomeno anatocistico, vietato dall'art. 1283
c.c. (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, 20 febbraio 2003, n. 2593).
Tuttavia, a prescindere da ogni considerazione sul fatto che tale pronuncia non tiene conto di quanto previsto dall'art. 3 decreto CICR 9.2.2000 relativamente ai finanziamenti con piano di rimborso rateale, si deve però considerare che, nel caso di specie, non si è in presenza di un mutuo con ammortamento alla francese comprendente una quota di capitale ed una di interessi.
Sempre al punto 7) dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
[...] ha eccepito la nullità della clausola in materia degli interessi moratori per Pt_1 usura, evidenziando che, per come stabilito da Cassazione civile, sez. I, 9 gennaio
2013, n. 350), anche gli interessi moratori sono soggetti alla disciplina in materia di usura e che, nel caso di specie, gli interessi moratori, autonomamente considerati e, a maggior ragione, sommati al tasso effettivo annuo, erano superiori al tasso soglia e, quindi usurari.
Al fine di meglio comprendere tale problematica, giova dar conto del contesto normativo nel cui ambito si inseriscono le questioni in tema di usura.
L'art. 644 c.p., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 7 marzo 1996 n. 108, prevede, al comma 3°, che sia la legge a determinare il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e, al successivo 4° comma, richiede che nella determinazione del tasso N. 2515/2021 R.G. 25 / 31
d'interesse usurario si tenga “conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”; in particolare, con norma di interpretazione autentica, l'art. 1 D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in Legge 28 febbraio 2001, n.
24, ha stabilito che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”; a sua volta, l'art. 2 comma 4° legge 7 marzo 1996 n. 108, chiamato a stabilire i limiti superati i quali gli interessi devono ritenersi usurari (c.d. tasso soglia), prevede che il Ministero del
Tesoro rilevi trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse) riferito ad anno per ogni operazione, previa una loro suddivisione in categorie e, nel testo vigente inizialmente ed all'epoca del contratto oggetto di causa, disponeva che questo tasso, aumentato della metà, rappresentava il limite oggettivo superato il quale gli interessi sono sempre usurari;
attualmente, a seguito della modifica operata dall'art. 8, comma 5, lett. d) D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito in legge 12 luglio
2011 n. 106, invece, il tasso soglia si ottiene aumentando il tasso medio di un quarto e sommando altri quattro punti percentuali. A sua volta, la rilevazione dei tassi per la determinazione del TEGM è compiuta secondo le “Istruzioni per la rilevazione del
TEGM ai sensi della legge sull'usura” emanate dalla CA d'IT.
Tanto premesso, è pur vero che anche il tasso d'interesse moratorio è soggetto alla verifica dell'usurarietà; tuttavia, il ragionamento posto alla base della domanda riconvenzionale dell'opponente, ovvero il fatto che si dovrebbe tener conto della sommatoria tra interessi moratori e corrispettivi e, quindi, confrontare tale tasso d'interesse con il tasso soglia, non appare corretto.
Anzitutto, deve escludersi che il tasso d'interesse rilevante ai fini della valutazione dell'usura possa essere il c.d. tasso complessivo, determinato sulla base della
“sommatoria” dei tassi d'interesse corrispettivo e moratorio. In effetti, la
“sommatoria” fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori è un'operazione errata sotto il N. 2515/2021 R.G. 26 / 31
profilo logico e matematico, perché in tal modo vengono sommate due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti: infatti, il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza;
e tali modalità rispecchiano la differente natura dei due tassi, giacché l'interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l'inadempimento. Così, ad esempio, sommare il 3% di A con il
4% di B è un'operazione scorretta, il cui risultato non corrisponde al 7% di alcunché.
In via ancora più esplicativa, si ipotizzi di dover rimborsare la somma di 100 mediante 10 rate annuali di uguale capitale, con applicazione di un interesse corrispettivo del 5% annuo e tasso di mora del 10% annuo: la prima rata sarà costituita da 10 di capitale e 5 di interesse;
se tale rata non viene pagata alla scadenza, ma con ritardo di un anno, sarà dovuto a titolo di interesse di mora 1,5, vale a dire il
10% di 15; l'interesse complessivamente pagato sarà quindi pari a 6,5, corrispondente ad un tasso del 6,5% applicato al debito capitale;
in nessun caso viene applicato un interesse del 15%.
In questo senso, del resto, deve essere letta anche la nota sentenza Cassazione civile, sez. I, 9 gennaio 2013, n. 350, citata anche dall'opponente a sostegno della tesi della sommatoria, con la quale, la Suprema Corte si è limitata ribadire che anche l'interesse di mora deve rispettare il limite del tasso soglia, di modo che occorre considerare la maggiorazione prevista per la mora quando il relativo tasso è costituito da uno spread applicato al tasso corrispettivo, ma non ha certo affermato che debba essere operata la somma delle misure percentuali del tasso corrispettivo e di quello di mora.
D'altro canto, si deve anche considerare che i decreti ministeriali periodici di
“Rilevazione dei tassi effettivi globali medi”, a decorrere dal Decreto 25 marzo 2003, riportano i risultati di un'indagine per cui “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali””. Ora, è pur vero che l'incremento del TEGM in questione si basa su una mera valutazione statistica, peraltro risalente nel tempo, in quanto effettuata nel N. 2515/2021 R.G. 27 / 31
terzo trimestre del 2001. Ma è anche vero che l'adozione di tale meccanismo consente di effettuare il raffronto del tasso d'interesse moratorio con un tasso d'interesse omogeneo, nel rispetto del principio di simmetria, essendo viceversa irragionevole effettuare tale valutazione raffrontando il tasso d'interesse moratorio con un tasso soglia che non tenga conto della maggiorazione normalmente prevista per il caso di inadempimento e, quindi - come ancora evidenziato nei “Chiarimenti” della CA d'IT -, dovendosi “evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora)”. Inoltre, così facendo, la valutazione dell'usurarietà risulta conforme a quella utilizzata dalla CA d'IT, la quale ha ulteriormente chiarito che, “in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la CA d'IT adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.”. Così, in ossequio a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione
Civile, Sez. Unite, 18 settembre 2020, n. 19597), per il periodo sino al D.M. 21 dicembre 2017, si deve utilizzare il dato rilevato nel 2001 e, dunque, la valutazione dell'usurarietà deve essere effettuata sulla base del tasso soglia determinato incrementando il TEGM del 2,1% e poi, sulla base di quanto previsto dalla normativa citata supra, aumentando della metà il tasso così ottenuto.
Ed allora, a fronte di una previsione contrattuale, di cui agli artt. 6 ed 8 dell'originario contratto di leasing del 26.9.2008, secondo cui il tasso di mora è pari al “tasso ufficiale di riferimento maggiorato di otto punti percentuali annui”, tale tasso di mora deve essere quantificato nella misura del 4,25% + 8% = 12,25%; quindi, tenuto conto del fatto che il TEGM per i contratti di leasing oltre € 50.000,00 nel terzo trimestre
2008 era pari al 7,05, il tasso soglia per gli interessi moratori deve essere così quantificato (7,05% +2,1%) x 1,5 = 9,15% x 1,5 = 13,725%; quindi, il tasso moratorio contrattualmente previsto non è superiore al tasso soglia e, pertanto, non è usurario. N. 2515/2021 R.G. 28 / 31
Da ultimo, al punto 8) dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la società opponente lamenta l'illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi e, in riconvenzionale, chiede il conseguente risarcimento dei danni.
Tenuto conto di quanto precede, tuttavia, deve escludersi che la segnalazione in
Centrale dei Rischi da parte di , Controparte_1 [...] sia illegittima;
e dunque, anche Controparte_1 quest'ultima domanda deve essere rigettata.
A questo punto, però, si deve tener conto del fatto che, dopo la notificazione del decreto ingiuntivo, nel corso del processo, ha effettuato numerosi Parte_1 pagamenti, in parte direttamente e in parte tramite i sub-conduttori, per come riconosciuto anche supra.
In tal senso, si deve ribadire che, secondo la giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente e per fatti sopravvenuti, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente deve comunque revoCAe in toto il decreto opposto, pronunciando condanna al pagamento della somma effettivamente dovuta (cfr. Cassazione civile, sez. III, 15 luglio 2005, n. 15026; analogamente, cfr.
Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2007 n. 6514; Cassazione civile, sez. III 24 settembre 2013, n. 21840).
In particolare, secondo quanto risultante dall'ultimo estratto conto prodotto da
[...]
Controparte_1 Controparte_1
il quale, per le ragioni fin qui evidenziate, tiene conto, da un lato di tutte le
[...] somme dovute, anche in relazione ai canoni di pre-locazione, e, dall'altro, di tutti i pagamenti effettuati medio tempore da e/o dai conduttori, alla data del Parte_1
28.1.2025, risulta ancora un credito di € 238.440,32. Dunque, il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente revocato;
tuttavia, deve essere Parte_1 N. 2515/2021 R.G. 29 / 31
condannata a pagare a Controparte_1 la somma di € 238.440,32, oltre interessi.
[...]
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
Si deve però tener conto del principio per cui, in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualifiCAsi soccombente ai fini del segmento processuale CAatterizzante il giudizio monitorio (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 21 luglio 2017, n. 18125).
L'opponente deve dunque essere condannata a rimborsare a Parte_1 [...]
Controparte_1 Controparte_1 le spese di lite, sia della fase monitoria che di quella di opposizione, spese che
[...] vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al
D.M. 10 marzo 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - pari all'importo liquidato, rientrante nello scaglione di valore tra
€ 52.001,00 ed € 260.000,00 - e dell'attività difensiva espletata - applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento -.
D'altro canto, tenuto conto del solo parziale riconoscimento del credito vantato, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, devono essere definitivamente poste per metà a CAico di
[...]
Controparte_1
e per metà a CAico di
[...] Parte_1 N. 2515/2021 R.G. 30 / 31
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr. Cassazione civile, sez.
VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda riconvenzionale di rimborso delle somme per i lavori svolti sull'immobile oggetto di leasing;
rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni da violazione degli obblighi di comunicazione e informazione e del canone di buona fede e correttezza, anche in relazione alla c.d. vicenda Ambrosi;
dichiara la risoluzione del contratto di leasing inter partes per inadempimento di
Parte_1 rigetta la domanda di accertamento della pattuizione di interessi moratori usurari;
rigetta la domanda di accertamento dell'illegittimità della segnalazione in Centrale dei Rischi e la conseguente domanda di risarcimento dei danni;
tenuto conto dei pagamenti effettuati in corso di causa, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna a pagare a Parte_1 [...] la somma di € Controparte_1
238.440,32, oltre interessi;
condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che liquida, per la Controparte_1 fase monitoria, in € 634,00 per spese ed € 4.185,00 per compenso professionale e, per la fase di opposizione, in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
pone le spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, definitivamente, per metà a CAico di Controparte_1
, e per metà a
[...] Controparte_1 CAico di Parte_1 N. 2515/2021 R.G.
Siena, 23 novembre 2025
31 / 31
Il Giudice Dott. CH OG