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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/11/2025, n. 3178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3178 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5068/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5068/2024 R.G. promossa da
C.F. , titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1
individuale,
C.F. , Parte_2 C.F._2
C.F. , Parte_3 C.F._3 Parte_4
C.F. , quest'ultimi nella loro dichiarata qualità di eredi CodiceFiscale_4
di , Persona_1
difesi dall'avv. CAPOROTUNDO SERGIO C.F. C.F._5
contro
, C.F. Controparte_1
rappresentata da difesa dall'avv. P.IVA_1 Controparte_2
NZ GI UR C.F. . C.F._6
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza del 6/11/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
titolare dell'omonima ditta individuale, in Parte_1 Parte_2
qualità di coobbligata, e quest'ultimi nella loro Parte_3 Parte_4
dichiarata qualità di eredi di , citavano in giudizio Persona_1 [...]
proponendo opposizione al precetto da quest'ultima loro notificato, con cui CP_1
veniva richiesto il pagamento della somma di euro 127.039,95 in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecce n. 1797/2019.
In particolare, gli opponenti lamentavano:
- Il difetto di legittimazione attiva dell'opposta;
- L'assenza di un controllo del giudice del monitorio sull'esistenza di clausole abusive nel contratto stipulato tra consumatore e professionista.
In conclusione, gli opponenti domandavano la declaratoria di nullità del precetto e di inesistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata. CP_1
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Rigettata l'istanza di sospensiva, veniva infine fissata udienza per il trattenimento a decisione della controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
1.
Quanto al primo motivo di opposizione, esso va più propriamente ricondotto ad una contestazione sulla titolarità del credito, dunque questione di merito e non processuale.
Esso è poi infondato.
Il credito di cui discute, cristallizzato nel decreto ingiuntivo del Tribunale di
Lecce n. 1797/2019, promana da apertura di credito in conto corrente con pagina 2 di 6 garanzia ipotecaria stipulata tra e la , con Parte_1 Controparte_3
garanzia ipotecaria a carico di e garanzia personale di Parte_2 Per_1
(di cui gli odierni opponenti e si sono Persona_1 Parte_3 Parte_4
dichiarati eredi).
Tale credito è stato oggetto di cessione dalla direttamente Controparte_3
in favore dell'odierna opposta così come desumibile: CP_1
- da un lato, dall'avviso di cessione in blocco pubblicato ai sensi dell'art. 58
T.U.B., esaustivo nell'indicare i requisiti dei crediti oggetto di cessione, tutti posseduti dal credito di cui si discute che deriva da un contratto di finanziamento (lett. a dell'avviso), denominato in euro (punto i), regolato dalla legge italiana (punto ii), ipotecario di primo grado con ipoteca su immobile sito in Italia (punto iii), con debitore classificato a sofferenza alla data del 1/1/2023 (punto iv, tale potevano certamente dirsi i debitori di cui è
causa tenuto conto che già il solo decreto ingiuntivo è del 2019); possono dunque richiamarsi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità: “In
tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi
dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti
ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno
di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la
formazione delle singole categorie consentano di individuare senza
incertezze i rapporti oggetto della cessione. (Nella specie la S.C. ha cassato
la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la
produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie
dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie)” (Cass.
pagina 3 di 6 31188/2017, con principio di diritto ribadito da Cass. 5617/2020 e, da ultimo, da Cass. 21821/2023).
- dall'altro lato, non solo l'opposta è in possesso di tutta la documentazione contrattuale (circostanza non spiegabile se non in ragione dell'avvenuta cessione del credito), ma vi è pure agli atti dichiarazione inequivoca della cedente di avvenuta cessione (doc. 6 opposta) che fa espresso e preciso riferimento al credito di cui è causa, dichiarazione liberamente utilizzabile a fini di prova.
In definitiva, è titolare del credito di cui è causa. CP_1
2.
È infondato altresì il motivo di opposizione con cui si sollecita il giudice a compiere l'accertamento dell'esistenza di eventuali clausole abusive dei contratti di apertura di credito e fideiussione, facendone discendere per ciò solo l'illegittimità del precetto.
In primo luogo, le allegazioni sul punto degli opponenti sono insuperabilmente generiche, nella misura in cui essi stessi non hanno chiarito esattamente quali siano le clausole di cui lamentano la vessatorietà, né le ragioni sottese a tale doglianza, limitandosi in sostanza a invocare l'esercizio di un potere d'ufficio sostitutivo dell'inerzia della parte e incompatibile con i principi fondamentali del giudizio civile, ossia la terzietà del giudice e il principio dispositivo.
Se è vero infatti che Cass. S.U. 9479/2023 ha previsto una serie di verifiche del giudice sui contratti conclusi con un consumatore, è altrettanto vero che: 1) i principi espressi dalla Suprema Corte si riferiscono in particolare alle ipotesi in cui il consumatore sia contumace o privo di difesa, cosa che nel caso di specie non può predicarsi, attesa la sua regolare costituzione per mezzo di un avvocato,
potendo dunque proporre la parte stessa, per mezzo dell'ausilio del difensore, le doglianze ritenute opportune;
2) il controllo del giudice non può comunque spingersi fino ad un completo esautoramento dei diritti e degli oneri della parte pagina 4 di 6 consumatrice, tenuta in ogni caso quantomeno all'allegazione dei fatti e delle circostanze rilevanti per la decisione della controversia.
Fatta questa premessa, va poi evidenziato che:
- da un lato, titolare di ditta individuale, non può dirsi Parte_1
consumatore;
- dall'altro, quanto agli altri opponenti, i contratti di cui è causa (compresa l'apertura di credito con garanzia ipotecaria da cui promana il credito,
stipulata per atto pubblico notarile) non presentano clausole vessatorie di sorta e, ad esempio, è regolarmente pattuita la competenza del foro del consumatore, infatti adito dagli opponenti senza contestazione alcuna dell'opposta.
In definitiva, l'opposizione è infondata.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli opponenti nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è
operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
5068/2024,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna gli opponenti al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
infine IVA e Cassa.
pagina 5 di 6 Lecce, 8 novembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5068/2024 R.G. promossa da
C.F. , titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1
individuale,
C.F. , Parte_2 C.F._2
C.F. , Parte_3 C.F._3 Parte_4
C.F. , quest'ultimi nella loro dichiarata qualità di eredi CodiceFiscale_4
di , Persona_1
difesi dall'avv. CAPOROTUNDO SERGIO C.F. C.F._5
contro
, C.F. Controparte_1
rappresentata da difesa dall'avv. P.IVA_1 Controparte_2
NZ GI UR C.F. . C.F._6
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza del 6/11/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
titolare dell'omonima ditta individuale, in Parte_1 Parte_2
qualità di coobbligata, e quest'ultimi nella loro Parte_3 Parte_4
dichiarata qualità di eredi di , citavano in giudizio Persona_1 [...]
proponendo opposizione al precetto da quest'ultima loro notificato, con cui CP_1
veniva richiesto il pagamento della somma di euro 127.039,95 in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecce n. 1797/2019.
In particolare, gli opponenti lamentavano:
- Il difetto di legittimazione attiva dell'opposta;
- L'assenza di un controllo del giudice del monitorio sull'esistenza di clausole abusive nel contratto stipulato tra consumatore e professionista.
In conclusione, gli opponenti domandavano la declaratoria di nullità del precetto e di inesistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata. CP_1
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Rigettata l'istanza di sospensiva, veniva infine fissata udienza per il trattenimento a decisione della controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
1.
Quanto al primo motivo di opposizione, esso va più propriamente ricondotto ad una contestazione sulla titolarità del credito, dunque questione di merito e non processuale.
Esso è poi infondato.
Il credito di cui discute, cristallizzato nel decreto ingiuntivo del Tribunale di
Lecce n. 1797/2019, promana da apertura di credito in conto corrente con pagina 2 di 6 garanzia ipotecaria stipulata tra e la , con Parte_1 Controparte_3
garanzia ipotecaria a carico di e garanzia personale di Parte_2 Per_1
(di cui gli odierni opponenti e si sono Persona_1 Parte_3 Parte_4
dichiarati eredi).
Tale credito è stato oggetto di cessione dalla direttamente Controparte_3
in favore dell'odierna opposta così come desumibile: CP_1
- da un lato, dall'avviso di cessione in blocco pubblicato ai sensi dell'art. 58
T.U.B., esaustivo nell'indicare i requisiti dei crediti oggetto di cessione, tutti posseduti dal credito di cui si discute che deriva da un contratto di finanziamento (lett. a dell'avviso), denominato in euro (punto i), regolato dalla legge italiana (punto ii), ipotecario di primo grado con ipoteca su immobile sito in Italia (punto iii), con debitore classificato a sofferenza alla data del 1/1/2023 (punto iv, tale potevano certamente dirsi i debitori di cui è
causa tenuto conto che già il solo decreto ingiuntivo è del 2019); possono dunque richiamarsi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità: “In
tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi
dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti
ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno
di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la
formazione delle singole categorie consentano di individuare senza
incertezze i rapporti oggetto della cessione. (Nella specie la S.C. ha cassato
la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la
produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie
dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie)” (Cass.
pagina 3 di 6 31188/2017, con principio di diritto ribadito da Cass. 5617/2020 e, da ultimo, da Cass. 21821/2023).
- dall'altro lato, non solo l'opposta è in possesso di tutta la documentazione contrattuale (circostanza non spiegabile se non in ragione dell'avvenuta cessione del credito), ma vi è pure agli atti dichiarazione inequivoca della cedente di avvenuta cessione (doc. 6 opposta) che fa espresso e preciso riferimento al credito di cui è causa, dichiarazione liberamente utilizzabile a fini di prova.
In definitiva, è titolare del credito di cui è causa. CP_1
2.
È infondato altresì il motivo di opposizione con cui si sollecita il giudice a compiere l'accertamento dell'esistenza di eventuali clausole abusive dei contratti di apertura di credito e fideiussione, facendone discendere per ciò solo l'illegittimità del precetto.
In primo luogo, le allegazioni sul punto degli opponenti sono insuperabilmente generiche, nella misura in cui essi stessi non hanno chiarito esattamente quali siano le clausole di cui lamentano la vessatorietà, né le ragioni sottese a tale doglianza, limitandosi in sostanza a invocare l'esercizio di un potere d'ufficio sostitutivo dell'inerzia della parte e incompatibile con i principi fondamentali del giudizio civile, ossia la terzietà del giudice e il principio dispositivo.
Se è vero infatti che Cass. S.U. 9479/2023 ha previsto una serie di verifiche del giudice sui contratti conclusi con un consumatore, è altrettanto vero che: 1) i principi espressi dalla Suprema Corte si riferiscono in particolare alle ipotesi in cui il consumatore sia contumace o privo di difesa, cosa che nel caso di specie non può predicarsi, attesa la sua regolare costituzione per mezzo di un avvocato,
potendo dunque proporre la parte stessa, per mezzo dell'ausilio del difensore, le doglianze ritenute opportune;
2) il controllo del giudice non può comunque spingersi fino ad un completo esautoramento dei diritti e degli oneri della parte pagina 4 di 6 consumatrice, tenuta in ogni caso quantomeno all'allegazione dei fatti e delle circostanze rilevanti per la decisione della controversia.
Fatta questa premessa, va poi evidenziato che:
- da un lato, titolare di ditta individuale, non può dirsi Parte_1
consumatore;
- dall'altro, quanto agli altri opponenti, i contratti di cui è causa (compresa l'apertura di credito con garanzia ipotecaria da cui promana il credito,
stipulata per atto pubblico notarile) non presentano clausole vessatorie di sorta e, ad esempio, è regolarmente pattuita la competenza del foro del consumatore, infatti adito dagli opponenti senza contestazione alcuna dell'opposta.
In definitiva, l'opposizione è infondata.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli opponenti nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è
operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
5068/2024,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna gli opponenti al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
infine IVA e Cassa.
pagina 5 di 6 Lecce, 8 novembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 6 di 6