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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott.ssa Daniela Pellingra Consigliere
3) Dott.ssa Maria Letizia Barone Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 133/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabio Valguarnera
( e Olga Cordaro ( Email_1 Email_2 parte appellante contro
Controparte_1
[...] Controparte_2
in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore, ex lege
[...] difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
( Email_3
parti appellate
***
1 Conclusioni per la parte appellante:
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Accogliere per la forma il presente appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare:
a) la mancata attuazione da parte dello Stato delle direttive comunitarie n.75/362/CEE e n.75/363/CEE e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni patiti da Parte_1
b) Accertare e dichiarare la mancata rideterminazione della borsa di studio percepita per i quattro anni di corso di specializzazione, parametrata all'incremento di trattamento economico previsto dal CCNL dei medici del Servizio Sanitario Nazionale.
c) Per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento in favore di di Parte_1 quanto non percepito a titolo di rideterminazione della borsa di studio per i quattro anni di corso di specializzazione.
d) In subordine, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha condannato al pagamento delle spese legali per i motivi esposti in Parte_1
narrativa.
Conclusioni per le parti appellate:
Chiedono che la Corte Ecc.ma rigetti l'appello e le avverse pretese, siccome infondate e/o prescritte, condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite, oltre che di quelle prenotate a debito, di entrambi i gradi di giudizio, a fronte dell'eclatante infondatezza delle irragionevoli domande di controparte.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 3081/2019, del 20.6.2019, il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, ha rigettato la domanda che la dott.ssa – Parte_1
specializzatasi in Medicina del Lavoro il 3 novembre 1999 - aveva proposto nei confronti dell' del e della Controparte_3 CP_4 Controparte_2
- al fine di ottenerne la condanna al pagamento di quanto spettantele – da
[...]
quantificarsi in corso di causa tramite c.t.u. - a causa dell'inadempimento, da parte dello Stato Italiano, dell'obbligo di tempestivo e/o esatto recepimento delle direttive
Europee disciplinanti la formazione dei medici specializzandi, segnatamente concretizzatosi nell'aver limitato il diverso e migliore assetto retributivo a decorrere
2 dall'anno accademico 2006/2007, con pregiudizio di coloro i quali avevano invece frequentato le scuole di specializzazione negli anni precedenti percependo una retribuzione quantitativamente più contenuta. Nell'occasione, ha chiesto anche che fosse riconosciuta in suo favore la revisione triennale in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del SSN.
A sostegno della decisione, e in relazione specificamente alla doglianza secondo cui l'attrice aveva appunto subito una disparità di trattamento rispetto a coloro i quali avevano invece beneficiato del trattamento riservato ai medici specializzandi iscrittisi negli anni accademici successivi all'anno 2006/2007, il primo giudice ha osservato che la veva già goduto di un congruo trattamento economico e non poteva dolersi Pt_1 della scelta, del legislatore italiano, di postergare all'anno 2006-2007 la disciplina prevista dagli artt. 37 e ss. del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, giudicata del tutto legittima alla luce della normativa comunitaria che lasciava a ciascuno Stato membro l'individuazione della “adeguata remunerazione”.
E, in ordine al secondo profilo di articolazione della domanda, ha richiamato, adeguandovisi, giurisprudenza che la escludeva.
2. Sul tempestivo atto di appello proposto – con atto di citazione del 15.6.2020 - dalla parte rimasta soccombente in prime cure, nel contraddittorio con l' , col CP_3
e con la costituiti col patrocinio CP_4 Controparte_2
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di e resistenti, la causa è stata rimessa CP_1 all'udienza del 3.4.2024, svoltasi mediante scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., e con ordinanza del 4.4.2024 assunta in deliberazione sulle conclusioni trascritte in epigrafe con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. L'appellante si duole del rigetto della sua domanda e ripropone esattamente le questioni disattese dal giudice di primo grado, richiamando l'attenzione della Corte su giurisprudenza assertivamente favorevole alla sua prospettazione.
4. I motivi sono manifestamente infondati.
3 5. La giurisprudenza ormai del tutto pacifica, alla quale anche nel caso di specie la
Corte ritiene di dar seguito in assenza del benché minimo motivo di appello con carattere di originalità che possa giustificare una decisione di segno diverso, è invero conforme alla decisione avversata dalla dott.ssa Pt_1
6. L'orientamento giurisprudenziale consolidato muove dalla premessa che il trattamento economico dei medici specializzandi, disciplinato dall'art. 39 del D.Lgs. n.
368 del 1999, in attuazione della direttiva n. 93/16/CEE, si applica, per effetto del
D.P.C.M 7 marzo 2007, soltanto in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, e non anche a coloro i quali risultavano già iscritti ai corsi degli anni antecedenti, con la diretta conseguenza che, nei confronti di questi ultimi, trova applicazione, in materia di retribuzione, la disciplina di cui al D.Lgs.
n. 257 del 1991.
7. Tale affermazione di principio si giustifica a sua volta in ragione del fatto che la direttiva n. 93/16/CEE si caratterizza per essere un testo privo di carattere innovativo, essendo finalizzato a realizzare un mero coordinamento delle disposizioni comunitarie in materia di retribuzione, già vigenti al tempo della sua adozione.
La funzione di coordinamento della direttiva n. 93/16 emerge, altresì, dalla circostanza che la stessa si limita a riprodurre, senza apportare alcuna modifica, le disposizioni in materia di remunerazione dei medici specializzandi già oggetto di tre direttive nn. 75/362, 75/363 e 82/76. La direttiva n. 93/16 ha, infatti, provveduto al riordino dell'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, introducendo e regolamentando il contratto di formazione (inizialmente denominato "contratto di formazione lavoro" e, successivamente, "contratto di formazione specialistica") tra Università e medici specializzandi, a rinnovo annuale;
in relazione a suddetto contratto di formazione, il trattamento economico è definito dalla disciplina in esame come composto da una quota annua fissa e da una quota variabile in ragione degli anni di specializzazione.
8. Sul punto, appare opportuno precisare, ulteriormente, che da tale contratto, secondo un indirizzo ormai pacifico della Corte di Cassazione, non sorge un rapporto inquadrabile nello schema del lavoro subordinato, né in quello della parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio
4 tra l'attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l'art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione, ivi contenuto (v. Cass., 19/11/2008, n. 27481, Cass., 22/09/2009, n. 20403,
Cass., 27/07/2017, n. 18670).
9. Il recepimento dell'obbligo di adeguata remunerazione dei medici specializzandi, pertanto, può dirsi realizzato, dapprima, per effetto della legge
29/12/1990 n. 428 e, quindi, con il D.Lgs. n. 257 del 1991, attraverso l'introduzione della borsa di studio, e non, invece, in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999. Invero, l'importo della predetta borsa di studio, così come definito nel D.Lgs. 257/1991, «è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la direttiva n.
93/16, quanto meno sotto il profilo economico» (Cass. n. 18054/2020; in senso conforme
Cass., 15/06/2016, n. 12346; Cass., 23/09/2016).
10. Le considerazioni sin qui svolte conducono a ritenere che il D.Lgs. n. 368 del 1999, in attuazione della direttiva n. 93/16/CEE, non può considerarsi il primo atto di recepimento e adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi comunitari in materia di remunerazione spettante ai medici specializzanti, in ragione del fatto che a tali obblighi comunitari lo Stato si era già adeguato con l'emanazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, sicché nessuna violazione del diritto comunitario può dirsi realizzata ad opera dell'ordinamento interno.
11. A ciò va aggiunto che l'importo della borsa di studio, nella sua iniziale misura, va ritenuto “adeguato” anche a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successiva normativa, poiché nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di “retribuzione adeguata” né sono posti i criteri per la sua determinazione (Cass. 15/06/2016 n. 12346; Cass. 23/09/2016 n. 18710).
12. Come in ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. 15014/2022 e più di recente 3555/2024) “è stato infatti più volte affermato che l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al
2005 non è soggetto ad indicizzazione né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma
1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l'art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, con 5 disposizione confermata dall'art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6 (ordinanza 27 luglio 2017, n. 18670, sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449, ribadita da altre successive, fra cui l'ordinanza 20 maggio 2019, n. 13572
e la citata ordinanza n. 1114 del 2021)”.
E tale orientamento, secondo la Corte di legittimità, trova indiretta conferma nella stessa sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l'illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria.
E, del resto, il “blocco” delle borse di studio ha avuto, comunque, una durata limitata nel tempo, essendo stato superato dalla novella legislativa in vigore dal 2006.
13. In relazione all'allegazione dell'appellante secondo cui la giurisprudenza di merito avrebbe finalmente iniziato a riconoscere ad altri medici specializzandi il diritto oggi fatto valere nel procedimento che viene oggi definito, è il caso di osservare che la stessa dott.ssa citando la sentenza n. 558/2022 della Corte di Appello di Pt_1
Roma, si limita a riportarne il seguente passo: <Sussiste pertanto il diritto dell'odierno appellante a vedersi riconoscere dallo Stato italiano, rappresentato dalla Controparte_2
Ministri, il trattamento economico previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991 per i cinque anni di
[...] durata della scuola di specializzazione frequentata (importo pari ad € 11.598,33 annui), avendo egli iniziato detta frequenza nell'anno accademico 1992-1993, allorche' la borsa di studio era gia' stata istituita, decorrendo sin dall'anno accademico precedente>>.
Per quanto possa dedursene, si versava, pertanto, nella ben diversa ipotesi di negazione financo della borsa di studio di circa euro 11.000,00 annui;
id est, in ipotesi che non può in alcun modo assimilarsi a quella della dott.ssa visto che Pt_1
l'odierna appellante ha regolarmente percepito quella borsa di studio e ha poi agito in giudizio per ottenere il riconoscimento in suo favore del migliore trattamento retributivo che lo Stato italiano aveva poi introdotto soltanto per gli specializzandi iscrittisi a far data dall'anno accademico 2006/2007. Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado la stessa dott.ssa ha del resto espressamente affermato: Pt_1
<durante detto percorso ha percepito la borsa di studio prevista dal D.Lgs. n. 257/1991, fissata dal 1992 in lire 22.000.000 circa lorde annue, ora pari a circa euro 11.000,00>>.
6 14. Non coglie nel segno neanche l'ulteriore allegazione dell'appellante secondo cui anche la questione della mancata rivalutazione costituirebbe oggetto di un revirement della Corte di Cassazione.
Proprio il massimo consesso di legittimità, infatti, con la recente sentenza del
19.7.2024, n. 20006, ha definitivamente chiarito che <l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il
1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991; ciò per effetto del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall'art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, convertito nella l. n. 438 del 1992, come interpretato dall'art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1995; dall'art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993; dall'art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996; dall'art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997; dall'art. 22 l.
n. 488 del 1999; dall'art. 36 l. n. 289 del 2002>>.
Donde la definitiva conferma infondatezza delle richieste e delle doglianze dell'odierna appellante.
15. L'appello va, in definitiva, interamente rigettato, anche sul punto relativo alle spese processuali che il primo giudice ha posto a carico della parte attrice facendo corretto riferimento ai criteri in vigore in assenza di eccezionali ragioni per derogarvi. E per i medesimi criteri l'appellante va condannata alla rifusione anche delle spese processuali di appello, liquidate – unitariamente, essendosi gli appellati costituiti unitariamente col patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato - d'ufficio in dispositivo (tariffe vigenti;
competenza Corte di Appello;
valore indeterminabile;
complessità bassa;
tre fasi). Le Sezioni Unite, va aggiunto con riferimento alla recente pronuncia in punto di revisione triennale, hanno del resto confermato l'orientamento del tutto maggioritario precedentemente affermatosi, laddove poi l'incidenza minima della questione non consente comunque di ritenere sussistenti giusti motivi per una compensazione, ancorchè parziale, a fronte di una posizione definitiva di soccombenza dell'appellante.
16. Deve darsi atto, in. ultimo, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del T.U. n.
115/2002, dell'obbligo dell'appellante del versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n. Parte_1
3081/2019 del 20 giugno 2019, resa dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica, nei confronti del Controparte_5
[...] Controparte_2
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio di appello sostenute dalle controparti, che liquida unitariamente nella complessiva somma di euro 3.993,95, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Palermo, 17/09/2024
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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