Art. 4.
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per essere in effettivo servizio deve possedere l'idoneita' fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, specialita', comandi ed uffici.
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per essere in effettivo servizio deve possedere l'idoneita' fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, specialita', comandi ed uffici.