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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/12/2025, n. 3807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3807 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10441/2019 (cui è riunita la causa iscritta al n. 10442/2019) del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: ricorso in opposizione ad ordinanza – ingiunzione ex art. 22 l. n. 689/1981 e art. 6 d.lgs. n. 150/2011;
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore , Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Ylenia M. F. Email_1
Pezzuto, che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
OPPONENTE
E
, in persona del Direttore Controparte_1 in carica pro tempore e del responsabile del processo legale Controparte_2 domiciliato a in via Ariosto n. 81, presso Ufficio Legale e Contenzioso, CP_1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari CP_2
SC AR, NE IN e DD AN in virtù di delega in
[...] atti;
OPPOSTO
NONCHÉ
TRA
in proprio, quale Amministratore unico della Parte_2 Parte_1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
1 dell'Avv. Ylenia M. F. Email_1
Pezzuto, che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
OPPONENTE nella causa riunita iscritta al n. 10442/2019 R.G.;
E
, in persona del Direttore Controparte_1 in carica pro tempore e del responsabile del processo legale Controparte_2 domiciliato a in via Ariosto n. 81, presso Ufficio Legale e Contenzioso, CP_1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari CP_2
SC AR, NE IN e DD AN in virtù di delega in
[...] atti;
OPPOSTO nella causa riunita iscritta al n. 10442/2019 R.G.;
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con distinti ricorsi iscritti entrambi il 31 ottobre 2019, esercente presso l'unità Parte_1 produttiva sita a Squinzano – Marina di Casalabate, in via Lungomare Nord di Casalabate, attività di ristorazione con somministrazione ad insegna ” e Parte_3 Parte_2
, quale amministratore unico e legale rappresentante della predetta società,
[...] proponevano opposizione ex art. 22 l. n. 689/1981 e art. 6 d.lgs. n. 150/2011 avverso, rispettivamente, le ordinanze – ingiunzione n. 303/B/19 prot. n. 21341 e n. 303/A/19 prot. n. 21341 emesse dall' di il 5/7/2019, Controparte_1 CP_1 nonché avverso il relativo verbale unico di accertamento e notificazione n.
LE00002/2017-383-01 prot. n. 30007 elevato il 26/9/2017 di cui erano state entrambe, in solido, destinatarie, l'una, in qualità di obbligata solidale e, l'altra, in qualità di trasgressore, con cui, conclusi gli accertamenti effettuati a seguito di accesso ispettivo del 12/5/2017 e ritenuta accertata la violazione dell'art. 3, commi 3 e 3 ter, del d.l. 22 febbraio 2002 n. 12, modificato dalla l. 23 aprile 2002 n. 73, sostituito dall'art. 22 comma
1 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151, ovverosia impiego di lavoratori subordinati
( , e ) senza Persona_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6 preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'Impiego territorialmente competente da parte del datore di lavoro privato (mancanza, tuttavia,
2 sanata in costanza di verbale di primo accesso ispettivo, essendo state regolarizzate le posizioni dei suddetti lavoratori a far data dal 12/5/2017), era stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 12.000,00, con aggiunta di € 27,20 per spese di procedura, adducendo: 1) con riferimento alla posizione di tutti i lavoratori ( Persona_1
, e ), l'erronea irrogazione della Parte_4 Parte_5 Parte_6 sanzione per l'impiego di lavoratori in nero anziché la sanzione per il ritardo nella comunicazione obbligatoria, effettuata il primo giorno di esercizio effettivo dell'attività lavorativa, al Centro per l'Impiego; 2) con riferimento alla posizione del lavoratore di cui era stato contestato lo svolgimento di lavoro in nero a partire Persona_1 dall'11/5/2017 (per un totale di due giorni), che l'assenza di un interprete per l'ascolto dei lavoratori stranieri in sede di accesso ispettivo non aveva consentito di accertare, tramite dichiarazioni del lavoratore, che lo stesso era stato convocato il giorno precedente per sostenere il colloquio di pre-assunzione e, dunque, che l'attività lavorativa era iniziata lo stesso giorno dell'ispezione, ovverosia il 12/5/2017; 3) con riferimento alla posizione della lavoratrice , la discrasia, tra verbale unico di accertamento e Parte_4 notificazione e ordinanze – ingiunzione, della data di inizio dell'attività lavorativa dalla stessa asseritamente svolta in modo irregolare, individuata in sede di accesso nella giornata del 12/5/2017 e difformemente indicata in data 8/5/2017 nelle ordinanze impugnate, ponendosi, inoltre, anche per ella, il difetto di genuinità delle dichiarazioni rese, stante la mancanza di un interprete;
chiedevano, pertanto, l'accoglimento del ricorso con annullamento, revoca o dichiarazione di inefficacia, delle ordinanze ingiunzione impugnate, previa sospensione degli effetti delle stesse, con vittoria di spese di lite.
, costituitosi in entrambi i giudizi, contestava Controparte_1 le pretese delle opponenti, data la sussistenza dei presupposti legislativi a supporto delle ordinanze impugnate;
chiedeva pertanto il rigetto dei ricorsi con condanna delle ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.
All'udienza tenutasi in data 9 febbraio 2021, con modalità “trattazione scritta” ex art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio
Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020 n. 27) e successive modifiche, il giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze – ingiunzione opposte per mancanza del periculum in mora, non avendo le parti opponenti allegato concreti e circostanziati
3 elementi atti a dimostrare l'esistenza di rischi attuali di danni irrimediabili connessi all'eventuale esecuzione del titolo.
All'udienza del 3 giugno 2021, la causa civile r.g.n. 10442/2019 veniva riunita alla causa civile iscritta al n. 10441/2019 r.g., trattandosi di giudizi con ricorrenti distinti ma coobbligati.
Durante la fase istruttoria, si procedeva all'escussione dei testimoni ammessi.
All'udienza del 27 novembre 2025. il giudice tratteneva la causa in decisione senza assegnare ulteriori termini difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati.
Preliminarmente, deve essere rilevato che le ordinanze – ingiunzione n. 303/B/19 prot.
n. 21341 e n. 303/A/19 prot. n. 21341 oggetto del giudizio attengono alla violazione dell'art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002 n. 12, convertito con modificazioni dalla l.
23 aprile 2002 n. 73, e sostituito dall'art. 22 comma 1 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151, ossia impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato al Centro per l'Impiego territorialmente competente, per cui la legge applica una sanzione amministrativa pecuniaria determinabile in una forbice variabile e suddivisa in tre scaglioni, a seconda dei giorni di effettivo impiego del lavoratore in modo irregolare.
L'obbligo per i datori di lavoro di comunicare preventivamente l'instaurazione del rapporto di lavoro è, invece, posto dall'art. 9 bis del d.l. 1° ottobre 1996 n. 510, convertito con modificazioni dalla l. 28 novembre 1996 n. 608, e modificato dal d.lgs. 10 settembre
2003 n. 276, il quale, al comma 2, prevede che la comunicazione vada effettuata entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto lavorativo, la cui violazione
(dunque, la comunicazione tardiva) è punita, dall'art. 19, comma 3, del citato d.lgs.
276/2003, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Appare, dunque, evidente il diverso ambito applicativo delle due norme sanzionatorie, pur nella comune finalità di contrastare il c.d. lavoro nero, disincentivando il più possibile il ricorso al lavoro irregolare, onde tutelare il lavoratore e contrastare forme di economia e guadagni non tracciati: l'art. 3, comma 3, del d.l., oggetto delle ordinanze – ingiunzione opposte, sanziona l'omessa comunicazione;
diversamente, l'art. 9 bis del d.l. 1° ottobre
4 1996 n. 510 sanziona il comportamento del datore di lavoro che comunica in ritardo, finanche il primo giorno di prestazione dell'attività lavorativa, l'avvenuta assunzione.
Ebbene, nel caso in esame, il giorno del accesso ispettivo, avvenuto il 12/5/2017, per i lavoratori , e non Persona_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6 era stata effettuata alcuna comunicazione al Centro per l'Impiego territorialmente competente, avvenuta, invece, in costanza di accesso, come risultante dai relativi modelli
AV (allegati alla comparsa di costituzione dell' Controparte_1
e dal verbale unico di accertamento e notificazione n. LE00002/2017-383-01 prot.
[...]
n. 30007 del 26/9/2017; pertanto, la mancata formalizzazione dei rapporti lavorativi già in essere al momento del controllo ispettivo ha, correttamente, integrato la presunzione di lavoro nero di cui all'art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002 n. 12, tale per cui se i lavoratori subordinati risultano impiegati senza preventiva comunicazione di instaurazione dei relativi rapporti scatta la sanzione prevista in materia di lavoro irregolare.
Dunque, la sanzione per il mero ritardo nella comunicazione obbligatoria non può, come sostenuto dalle ricorrenti, ritenersi applicabile se, quest'ultima, decorso il termine normativamente stabilito per la comunicazione dell'assunzione, non viene effettuata, ma unicamente nel caso in cui il datore di lavoro, prima dell'attività accertativa, regolarizzi in modo spontaneo il rapporto di lavoro.
Relativamente, poi, all'assenza di interpreti al momento dell'ascolto delle dichiarazioni rese dai due lavoratori stranieri interessati in sede ispettiva, va rilevato che tale circostanza non rileva ai fini dell'applicazione della sanzione oggetto delle ordinanze – ingiunzione opposte, in quanto, per quanto attiene al lavoratore la Persona_1 contestazione mossa dalle ricorrenti, ovverosia che la carente genuinità delle dichiarazioni dallo stesso rese agli Ispettori non avrebbe consentito, a causa delle asserite difficoltà linguistiche, di appurare che il giorno dell'accesso ispettivo coincideva con il primo giorno effettivo di attività lavorativa, essendo stato convocato il giorno precedente unicamente per sostenere il colloquio di pre-assunzione, non influisce sulla determinazione della sanzione applicata, dovendo la comunicazione essere effettuata, in ogni caso, entro la fine del giorno precedente ed avendo, invece, la lavoratrice a Pt_4
, ascoltata in veste di testimone, confermato che “Il giorno in cui c'è stato il
[...] controllo stavo lavorando, facevo pulizie, non ricordo quando ero stata chiamata” (v. verbale del 3 giugno 2021).
5 Per ultimo, quanto alla doglianza relativa alla difforme indicazione della data di inizio dell'attività lavorativa di , individuata nel verbale unico di accertamento e Parte_4 notificazione nella giornata del 12/5/2017 e riportata, invece, erroneamente, nelle ordinanze impugnate nella data del 8/5/2017, si osserva che la sanzione per lavoro nero comminata è graduata per fasce in relazione alla durata dell'illecito contestato, che, nel caso di specie, corrisponde alla forbice variabile da € 1.500,00 a € 9.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, trattandosi di lavoratori impiegati sino a trenta giorni di lavoro effettivo, essendo, pertanto, irrilevante, nella specie, che la lavoratrice abbia svolto un solo giorno, anziché cinque, di attività lavorativa.
Per tutti questi motivi, i ricorsi vanno rigettati, con conferma delle ordinanze - ingiunzione opposte.
Le spese processuali, in virtù del principio della soccombenza, sono a carico delle ricorrenti e si liquidano in dispositivo, in base al valore della controversia e al livello di complessità della stessa, applicando, stante la rappresentanza e difesa in giudizio assunta dai funzionari dell' , l'art. 9 comma 2 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 149, CP_1 nonché il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Controparte_1
in persona del Direttore in carica pro tempore e del
[...] responsabile del processo legale nonché sul ricorso proposto da Controparte_2
in proprio, quale Amministratore Unico della Parte_2 [...]
nei confronti di , in Pt_1 Controparte_1 persona del Direttore in carica pro tempore e del responsabile del processo legale
[...]
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_2
1) rigetta il ricorso proposto dalla e conferma ordinanza - ingiunzione n. Parte_1
303/B/19 prot. n. 21341 emessa dall' di Controparte_1 CP_1 il 5/7/2019;
2) rigetta il ricorso proposto da e conferma ordinanza - Parte_2 ingiunzione n. 303/A/19 prot. n. 21341 emessa dall' Controparte_1
di il 5/7/2019;
[...] CP_1
6 3) condanna e in solido alla rifusione, in favore Parte_1 Parte_2 dell' , delle spese processuali che Controparte_1 liquida in € 2.032,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Lecce, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario dell'Ufficio per il Processo, dott.ssa Roberta Loporchio.
7
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10441/2019 (cui è riunita la causa iscritta al n. 10442/2019) del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: ricorso in opposizione ad ordinanza – ingiunzione ex art. 22 l. n. 689/1981 e art. 6 d.lgs. n. 150/2011;
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore , Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Ylenia M. F. Email_1
Pezzuto, che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
OPPONENTE
E
, in persona del Direttore Controparte_1 in carica pro tempore e del responsabile del processo legale Controparte_2 domiciliato a in via Ariosto n. 81, presso Ufficio Legale e Contenzioso, CP_1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari CP_2
SC AR, NE IN e DD AN in virtù di delega in
[...] atti;
OPPOSTO
NONCHÉ
TRA
in proprio, quale Amministratore unico della Parte_2 Parte_1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
1 dell'Avv. Ylenia M. F. Email_1
Pezzuto, che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
OPPONENTE nella causa riunita iscritta al n. 10442/2019 R.G.;
E
, in persona del Direttore Controparte_1 in carica pro tempore e del responsabile del processo legale Controparte_2 domiciliato a in via Ariosto n. 81, presso Ufficio Legale e Contenzioso, CP_1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari CP_2
SC AR, NE IN e DD AN in virtù di delega in
[...] atti;
OPPOSTO nella causa riunita iscritta al n. 10442/2019 R.G.;
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con distinti ricorsi iscritti entrambi il 31 ottobre 2019, esercente presso l'unità Parte_1 produttiva sita a Squinzano – Marina di Casalabate, in via Lungomare Nord di Casalabate, attività di ristorazione con somministrazione ad insegna ” e Parte_3 Parte_2
, quale amministratore unico e legale rappresentante della predetta società,
[...] proponevano opposizione ex art. 22 l. n. 689/1981 e art. 6 d.lgs. n. 150/2011 avverso, rispettivamente, le ordinanze – ingiunzione n. 303/B/19 prot. n. 21341 e n. 303/A/19 prot. n. 21341 emesse dall' di il 5/7/2019, Controparte_1 CP_1 nonché avverso il relativo verbale unico di accertamento e notificazione n.
LE00002/2017-383-01 prot. n. 30007 elevato il 26/9/2017 di cui erano state entrambe, in solido, destinatarie, l'una, in qualità di obbligata solidale e, l'altra, in qualità di trasgressore, con cui, conclusi gli accertamenti effettuati a seguito di accesso ispettivo del 12/5/2017 e ritenuta accertata la violazione dell'art. 3, commi 3 e 3 ter, del d.l. 22 febbraio 2002 n. 12, modificato dalla l. 23 aprile 2002 n. 73, sostituito dall'art. 22 comma
1 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151, ovverosia impiego di lavoratori subordinati
( , e ) senza Persona_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6 preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'Impiego territorialmente competente da parte del datore di lavoro privato (mancanza, tuttavia,
2 sanata in costanza di verbale di primo accesso ispettivo, essendo state regolarizzate le posizioni dei suddetti lavoratori a far data dal 12/5/2017), era stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 12.000,00, con aggiunta di € 27,20 per spese di procedura, adducendo: 1) con riferimento alla posizione di tutti i lavoratori ( Persona_1
, e ), l'erronea irrogazione della Parte_4 Parte_5 Parte_6 sanzione per l'impiego di lavoratori in nero anziché la sanzione per il ritardo nella comunicazione obbligatoria, effettuata il primo giorno di esercizio effettivo dell'attività lavorativa, al Centro per l'Impiego; 2) con riferimento alla posizione del lavoratore di cui era stato contestato lo svolgimento di lavoro in nero a partire Persona_1 dall'11/5/2017 (per un totale di due giorni), che l'assenza di un interprete per l'ascolto dei lavoratori stranieri in sede di accesso ispettivo non aveva consentito di accertare, tramite dichiarazioni del lavoratore, che lo stesso era stato convocato il giorno precedente per sostenere il colloquio di pre-assunzione e, dunque, che l'attività lavorativa era iniziata lo stesso giorno dell'ispezione, ovverosia il 12/5/2017; 3) con riferimento alla posizione della lavoratrice , la discrasia, tra verbale unico di accertamento e Parte_4 notificazione e ordinanze – ingiunzione, della data di inizio dell'attività lavorativa dalla stessa asseritamente svolta in modo irregolare, individuata in sede di accesso nella giornata del 12/5/2017 e difformemente indicata in data 8/5/2017 nelle ordinanze impugnate, ponendosi, inoltre, anche per ella, il difetto di genuinità delle dichiarazioni rese, stante la mancanza di un interprete;
chiedevano, pertanto, l'accoglimento del ricorso con annullamento, revoca o dichiarazione di inefficacia, delle ordinanze ingiunzione impugnate, previa sospensione degli effetti delle stesse, con vittoria di spese di lite.
, costituitosi in entrambi i giudizi, contestava Controparte_1 le pretese delle opponenti, data la sussistenza dei presupposti legislativi a supporto delle ordinanze impugnate;
chiedeva pertanto il rigetto dei ricorsi con condanna delle ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.
All'udienza tenutasi in data 9 febbraio 2021, con modalità “trattazione scritta” ex art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio
Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020 n. 27) e successive modifiche, il giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze – ingiunzione opposte per mancanza del periculum in mora, non avendo le parti opponenti allegato concreti e circostanziati
3 elementi atti a dimostrare l'esistenza di rischi attuali di danni irrimediabili connessi all'eventuale esecuzione del titolo.
All'udienza del 3 giugno 2021, la causa civile r.g.n. 10442/2019 veniva riunita alla causa civile iscritta al n. 10441/2019 r.g., trattandosi di giudizi con ricorrenti distinti ma coobbligati.
Durante la fase istruttoria, si procedeva all'escussione dei testimoni ammessi.
All'udienza del 27 novembre 2025. il giudice tratteneva la causa in decisione senza assegnare ulteriori termini difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati.
Preliminarmente, deve essere rilevato che le ordinanze – ingiunzione n. 303/B/19 prot.
n. 21341 e n. 303/A/19 prot. n. 21341 oggetto del giudizio attengono alla violazione dell'art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002 n. 12, convertito con modificazioni dalla l.
23 aprile 2002 n. 73, e sostituito dall'art. 22 comma 1 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151, ossia impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato al Centro per l'Impiego territorialmente competente, per cui la legge applica una sanzione amministrativa pecuniaria determinabile in una forbice variabile e suddivisa in tre scaglioni, a seconda dei giorni di effettivo impiego del lavoratore in modo irregolare.
L'obbligo per i datori di lavoro di comunicare preventivamente l'instaurazione del rapporto di lavoro è, invece, posto dall'art. 9 bis del d.l. 1° ottobre 1996 n. 510, convertito con modificazioni dalla l. 28 novembre 1996 n. 608, e modificato dal d.lgs. 10 settembre
2003 n. 276, il quale, al comma 2, prevede che la comunicazione vada effettuata entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto lavorativo, la cui violazione
(dunque, la comunicazione tardiva) è punita, dall'art. 19, comma 3, del citato d.lgs.
276/2003, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Appare, dunque, evidente il diverso ambito applicativo delle due norme sanzionatorie, pur nella comune finalità di contrastare il c.d. lavoro nero, disincentivando il più possibile il ricorso al lavoro irregolare, onde tutelare il lavoratore e contrastare forme di economia e guadagni non tracciati: l'art. 3, comma 3, del d.l., oggetto delle ordinanze – ingiunzione opposte, sanziona l'omessa comunicazione;
diversamente, l'art. 9 bis del d.l. 1° ottobre
4 1996 n. 510 sanziona il comportamento del datore di lavoro che comunica in ritardo, finanche il primo giorno di prestazione dell'attività lavorativa, l'avvenuta assunzione.
Ebbene, nel caso in esame, il giorno del accesso ispettivo, avvenuto il 12/5/2017, per i lavoratori , e non Persona_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6 era stata effettuata alcuna comunicazione al Centro per l'Impiego territorialmente competente, avvenuta, invece, in costanza di accesso, come risultante dai relativi modelli
AV (allegati alla comparsa di costituzione dell' Controparte_1
e dal verbale unico di accertamento e notificazione n. LE00002/2017-383-01 prot.
[...]
n. 30007 del 26/9/2017; pertanto, la mancata formalizzazione dei rapporti lavorativi già in essere al momento del controllo ispettivo ha, correttamente, integrato la presunzione di lavoro nero di cui all'art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002 n. 12, tale per cui se i lavoratori subordinati risultano impiegati senza preventiva comunicazione di instaurazione dei relativi rapporti scatta la sanzione prevista in materia di lavoro irregolare.
Dunque, la sanzione per il mero ritardo nella comunicazione obbligatoria non può, come sostenuto dalle ricorrenti, ritenersi applicabile se, quest'ultima, decorso il termine normativamente stabilito per la comunicazione dell'assunzione, non viene effettuata, ma unicamente nel caso in cui il datore di lavoro, prima dell'attività accertativa, regolarizzi in modo spontaneo il rapporto di lavoro.
Relativamente, poi, all'assenza di interpreti al momento dell'ascolto delle dichiarazioni rese dai due lavoratori stranieri interessati in sede ispettiva, va rilevato che tale circostanza non rileva ai fini dell'applicazione della sanzione oggetto delle ordinanze – ingiunzione opposte, in quanto, per quanto attiene al lavoratore la Persona_1 contestazione mossa dalle ricorrenti, ovverosia che la carente genuinità delle dichiarazioni dallo stesso rese agli Ispettori non avrebbe consentito, a causa delle asserite difficoltà linguistiche, di appurare che il giorno dell'accesso ispettivo coincideva con il primo giorno effettivo di attività lavorativa, essendo stato convocato il giorno precedente unicamente per sostenere il colloquio di pre-assunzione, non influisce sulla determinazione della sanzione applicata, dovendo la comunicazione essere effettuata, in ogni caso, entro la fine del giorno precedente ed avendo, invece, la lavoratrice a Pt_4
, ascoltata in veste di testimone, confermato che “Il giorno in cui c'è stato il
[...] controllo stavo lavorando, facevo pulizie, non ricordo quando ero stata chiamata” (v. verbale del 3 giugno 2021).
5 Per ultimo, quanto alla doglianza relativa alla difforme indicazione della data di inizio dell'attività lavorativa di , individuata nel verbale unico di accertamento e Parte_4 notificazione nella giornata del 12/5/2017 e riportata, invece, erroneamente, nelle ordinanze impugnate nella data del 8/5/2017, si osserva che la sanzione per lavoro nero comminata è graduata per fasce in relazione alla durata dell'illecito contestato, che, nel caso di specie, corrisponde alla forbice variabile da € 1.500,00 a € 9.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, trattandosi di lavoratori impiegati sino a trenta giorni di lavoro effettivo, essendo, pertanto, irrilevante, nella specie, che la lavoratrice abbia svolto un solo giorno, anziché cinque, di attività lavorativa.
Per tutti questi motivi, i ricorsi vanno rigettati, con conferma delle ordinanze - ingiunzione opposte.
Le spese processuali, in virtù del principio della soccombenza, sono a carico delle ricorrenti e si liquidano in dispositivo, in base al valore della controversia e al livello di complessità della stessa, applicando, stante la rappresentanza e difesa in giudizio assunta dai funzionari dell' , l'art. 9 comma 2 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 149, CP_1 nonché il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Controparte_1
in persona del Direttore in carica pro tempore e del
[...] responsabile del processo legale nonché sul ricorso proposto da Controparte_2
in proprio, quale Amministratore Unico della Parte_2 [...]
nei confronti di , in Pt_1 Controparte_1 persona del Direttore in carica pro tempore e del responsabile del processo legale
[...]
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_2
1) rigetta il ricorso proposto dalla e conferma ordinanza - ingiunzione n. Parte_1
303/B/19 prot. n. 21341 emessa dall' di Controparte_1 CP_1 il 5/7/2019;
2) rigetta il ricorso proposto da e conferma ordinanza - Parte_2 ingiunzione n. 303/A/19 prot. n. 21341 emessa dall' Controparte_1
di il 5/7/2019;
[...] CP_1
6 3) condanna e in solido alla rifusione, in favore Parte_1 Parte_2 dell' , delle spese processuali che Controparte_1 liquida in € 2.032,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Lecce, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario dell'Ufficio per il Processo, dott.ssa Roberta Loporchio.
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