Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conSIlio e composto dai SIg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4526/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv. DI MICELI Parte_1
MANLIO);
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. CORONA ROSARIA); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non si oppone, aponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza parziale n. 3861/2020 del 25/11/2020, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati e ciascuno sarà libero di fissare la propria
è residente in [...];
2) la figlia minore resterà affidata ad entrambi i coniugi, con domicilio Persona_1 prevalente presso l'abitazione materna con attribuzione al genitore collocatario, ossia la madre, SI.ra , del potere di esercitare disgiuntamente la responsabilità Controparte_1 genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
3) i coniugi, reciprocamente, prestano il proprio consenso al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti e della figlia minore;
4) il SI. verserà alla SI.ra , quale contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento della figlia minore la somma di euro 200,00 mensili, che dovrà Per_1 essere aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) in ordine alle spese straordinarie della figlia minore si conviene che verranno Per_1 divise nella misura del 50% tra i coniugi e per le quali ci si riporta al Protocollo adottato da
Codesto Tribunale;
6) in ordine al regime d'incontri, premesso che il SI. ZO non frequenta la figlia minore da circa tre anni, si conviene quanto segue: che il padre terrà con sé la minore solo il martedì e il sabato di ciascuna settimana senza pernottamento, il SI. ZO in particolare, previo consenso della minore preleverà la piccola dall'abitazione materna alle ore 16.30 e lo riaccompagnerà presso l'abitazione Per_1 materna alle ore 19.30. Per quanto concerne le feste natalizie, di fine anno, pasquali oltre a tutte le altre festività calendate si conviene che verranno trascorse dalla minore con ciascuno dei genitori secondo il criterio dell'alternanza e della rotazione, il tutto salvo previo consenso della minore e diversi accordi tra i coniugi.
7) i SIg convengono che ciascuno di essi farà autonoma Controparte_1 Parte_1 domanda al fine di percepire l'assegno unico per la figlia minore e ciascuno percepirà la propria quota nella misura del 50%;
8) Spese legali interamente compensate.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
28/11/2018, da , nato a [...] in data [...] e da Parte_1
, nata a [...] in data [...], iscritto nei registri dello Stato Controparte_1 civile di detto Comune al n. 71, parte I, serie A, dell'anno 2018, alle condizioni riportate in parte motiva.
- 2 - Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di conSIlio della I Sezione Civile del Tribunale, il
17/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott. Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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