Art. 62. (Modelli viventi)
Ai modelli viventi si applica, in quanto compatibile, lo stato giuridico del personale non docente non di ruolo della scuola, escluse le disposizioni relative al reclutamento e all'orario di servizio, in luogo delle quali si applicano le disposizioni vigenti per tale categoria di personale. In materia di assenza e congedi si applicano le disposizioni riferibili alla natura dell'incarico della nomina e non alla retribuzione oraria di servizio.
L'adeguamento del trattamento economico dei modelli viventi avviene in corrispondenza e in proporzione dei miglioramenti conseguiti dal personale non docente della carriera ausiliaria della scuola. La retribuzione e' corrisposta in tutti i mesi dell'anno, alle condizioni previste per il restante personale non docente, per un importo mensile corrispondente al numero di ore settimanali conferite per incarico.
Ai modelli viventi si applica, in quanto compatibile, lo stato giuridico del personale non docente non di ruolo della scuola, escluse le disposizioni relative al reclutamento e all'orario di servizio, in luogo delle quali si applicano le disposizioni vigenti per tale categoria di personale. In materia di assenza e congedi si applicano le disposizioni riferibili alla natura dell'incarico della nomina e non alla retribuzione oraria di servizio.
L'adeguamento del trattamento economico dei modelli viventi avviene in corrispondenza e in proporzione dei miglioramenti conseguiti dal personale non docente della carriera ausiliaria della scuola. La retribuzione e' corrisposta in tutti i mesi dell'anno, alle condizioni previste per il restante personale non docente, per un importo mensile corrispondente al numero di ore settimanali conferite per incarico.