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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dott.ssa Carmen Lombardi Presidente
2. dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere
3. dott.ssa Chiara De Franco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12.3.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1209/2022 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Parte_1
Minieri presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato come in atti
- appellante
E
, in persona del Presidente p.t., rappr.to e difeso dall'avv. CP_1 CP_2
, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla via Galileo Ferraris
[...]
n.4
- appellato
NONCHE'
in persona del Controparte_3 legale rapp.te p.t., rappr.to e difeso dall'avv. Francesca Zazzaro, con cui elettivamente domicilia come in atti appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 20.5.2022 Pt_1
proponeva appello parziale avverso la sentenza n.2386/21 del
[...]
25 febbraio 2021 con la quale il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del lavoro aveva ritenuto ammissibile il ricorso in opposizione all'estratto di ruolo ed alla sottostante cartella esattoriale dichiarando la cessata materia del contendere in ragione degli integrali sgravi sopravvenuti, compensando le spese di lite: “In considerazione della novità della legislazione applicata, intervenuta in corso di causa, si dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali”.
Nel ricorso di primo grado, l'istante aveva proposto opposizione avverso estratto di ruolo relativo ad una pluralità di cartelle esattoriali, eccependo la mancata notifica dei titoli e degli atti prodromici nonché la mancata allegazione della distinta del credito. Nel merito aveva eccepito la maturazione della prescrizione anche successivamente alla data di indicata notifica dei titoli. Si è costituita in giudizio
[...]
. Controparte_4
Il Tribunale aveva ritenuto fondata l'opposizione ma aveva dato atto dell'esistenza di orientamenti difformi in particolare nella giurisprudenza di merito sull'esistenza di un interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo in difetto di azioni esecutive ed in ragione di ciò aveva compensato le spese.
L'appellante lamenta che il primo Giudice abbia erroneamente disposto la compensazione delle spese, sostenendo dovesse invece applicarsi il principio della soccombenza con condanna integrale dell' e di Concludeva, pertanto, per la conseguente riforma CP_1 CP_5 parziale della impugnata sentenza e per la condanna dell' alla CP_1 rifusione anche delle spese del secondo grado, con attribuzione.
L' e si costituivano chiedendo il rigetto CP_6 Controparte_3 del ricorso.
All'odierna udienza odierna la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'appello è unicamente la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, che parte appellante ritiene errata sotto il profilo della compensazione disposta.
Il gravame è infondato.
In primo luogo va rimarcato che l'appello soffre di un sostanziale errore di prospettazione. Infatti, la parte appellante deduce che il proprio ricorso introduttivo sarebbe stato dal Tribunale integralmente accolto. Allega in particolare, a pagine 2 del ricorso: “Il Giudice tratteneva così la causa in decisione e così decideva: “accoglie la domanda e annulla la cartella impugnata e dichiara prescritte le somme in essa contenute;
compensa del tutto le spese tra le parti del giudizio.” (considerando la cosiddetta soccombenza virtuale)”.
Invero, lo sviluppo e l'esito del giudizio risultano completamente difformi dall'allegazione riportata, in quanto il Tribunale nella sentenza appellata ha dato invece atto che “le partite in contestazione sono state annullate ed interamente sgravate in virtù dell'art. 4 del decreto fiscale 119/2018, convertito in legge n. 136/2018 e in virtù del c.d. Decreto Sostegni ovvero dell'art. 4 del decreto legge n. 41/2021…Deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine a tutte le posizioni oggetto della presente opposizione, in quanto oggetto di sgravio. In considerazione della novità della legislazione applicata, intervenuta in corso di causa, si dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali”.
Anche il dispositivo della sentenza è assolutamente conforme alle argomentazioni espresse laddove viene dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Dunque, difetta il principale motivo di gravame cioè l'accoglimento integrale della domanda, mentre nella fattispecie dovrà indagarsi la soccombenza virtuale.
Occorre comunque premettere che, al fine della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è stato rinvenuto nell'aver dato causa al giudizio, per cui la soccombenza non è stata esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (Cass. n. 13498/2018).
Quanto alla compensazione delle spese, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese processuali a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c.. Tale norma che è stata dapprima emendata dall'art. 2, comma primo, lett. a), legge n. 263 del 2005, come modificata dall'art. 39- quater legge n. 51 del 2006, poi è stata ulteriormente modificata dall'art. 45, II comma, della legge n. 69 del 2009 ed infine, dall'art. 13, comma I, d.
1.12 settembre 2014 n.132 (applicabile ratione temporis alla fattispecie, essendo stato il ricorso depositato nel 2017). Tale norma, che ammette la compensazione delle spese processuali in caso di soccombenza reciproca, specifica che deve trattarsi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (Cass. 11217/2016). Ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., pertanto, come risultante dalle modifiche introdotte dal dl. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n.77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2 , c.p.c.
Nel caso in esame, in assenza di una reciproca soccombenza, il Tribunale ha dichiarato sussistere i giusti motivi per la compensazione delle spese in quanto “le partite in contestazione sono state annullate ed interamente sgravate in virtù dell'art. 4 del decreto fiscale 119/2018, convertito in legge n. 136/2018 e in virtù del c.d. Decreto Sostegni ovvero dell'art. 4 del decreto legge n. 41/2021…… In considerazione della novità della legislazione applicata, intervenuta in corso di causa…”.
L'argomentazione appare sufficiente e giustificata dalla novità normativa e dall'agire determinante del ius superveniens.
Con scopo ulteriormente integrativo della motivazione, deve poi sottolinearsi che la prospettiva adottata dal Tribunale, che ha ritenuto ammissibile l'opposizione all'estratto di ruolo passando alla delibazione del merito, non risultava affatto di uniforme applicazione.
La giurisprudenza di merito ed anche questa Corte si era già più volte espressa nel senso che potesse difettare a monte l'interesse del ricorrente-appellante ad agire in giudizio, nei casi in cui lo stesso non sia stato destinatario di alcuna iniziativa esecutiva fondata sulle cartelle opposte.
Sul punto di recente la giurisprudenza di legittimità ha, con argomentazioni assolutamente condivisibili, escluso la autonoma impugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante (v. Cass. n. 20618 del 2016). L'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice. In particolare, nell'azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (Cass. n. 11536 del 2006).
Infine, secondo l'orientamento ormai maggioritario, “L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio” (Cassazione Sez. 3, n. 22946 del 10/11/2016, ord. 6723 del 7.3.2019). La ricostruzione è confermata dalla più recente giurisprudenza (dopo Cass. n. 22946 del 10/11/2016, Cass. n. 20618 del 13/10/2016, Cass. n. 6034 del 9/3/2017) che ha ribadito che “L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7353 del 07/03/2022).
In ogni caso, in tale più rigorosa prospettiva risulta convergere il legislatore ordinario che, in sede di conversione del decreto-legge n. 146 del 2021, con legge n. 215 del 2021, ha ribadito, con norma collocata nel "corpus" della disciplina tributaria (comma 4-bis dell'art. 12, d.P.R. n. 602 del 1973), la regola generale dell'inimpugnabilità dell'estratto di ruolo, aggiungendo che resta ferma, diversamente, l'impugnabilità del «ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata» in specificate e tassative eccezioni (legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione).
Dunque, l'esistenza dei contrasti nella giurisprudenza di merito, soprattutto al momento di emissione della pronuncia, era elemento oggettivo e incontestabile per cui appare legittima l'operata compensazione. Per le suesposte – ed assorbenti – considerazioni, si impone quindi il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata. La relativa novità di alcuni degli arresti giurisprudenziali citati e la posizione delle parti induce a compensare anche le spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) compensa le spese del grado. Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228\2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Napoli in data 12.3.2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Chiara De Franco
Il Presidente
Dr.ssa Carmen Lombardi