Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00170/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01397/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1397 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege ain Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
- del silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente via P.E.C. in data 18.10.2025, ricevuta in pari data dalla Questura di Genova, avente ad oggetto l’ostensione “di tutti gli atti e della documentazione relativa alla procedura …” di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata in data 6.9.2022 (-OMISSIS-) mai definita;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 il dott. LL NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno quale " richiedente asilo " valido fino al 14/8/2019 e rinnovato fino al 7/7/2020, in data 10/12/2020 ha ottenuto, su disposizione del Tribunale -OMISSIS- un titolo di soggiorno per "protezione speciale" valido fino al 9/12/2022.
L’esponete afferma di avere presentato in data 6.9.2022 un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Secondo l’Amministrazione resistente, invece, in data 22.2.2023 avrebbe presentato una richiesta per " protezione speciale ".
Nelle more della definizione del procedimento, l’esponente si è trasferito a Genova, talché la pratica di rinnovo è stata presa in carico dalla Questura genovese la quale ha iniziato l’istruttoria e, come confermato dalle difese della PA nel presente giudizio, ha chiesto il parere vincolante alla competente -OMISSIS-, alla quale ha anche inviato un sollecito in ragione della mancata risposta.
Sta di fatto che il procedimento (o i procedimenti) per rilascio del permesso di soggiorno in questione non è stato concluso e pertanto, in data 18.10.2025 il ricorrente ha richiesto l’ostensione “ di tutti gli atti e della documentazione relativa alla procedura … ” suddetta.
L’amministrazione nel termine di legge non ha esibito tali atti.
Con il ricorso in epigrafe, presentato ai sensi dell’art. 116 Cpa, il ricorrente ha chiesto “ l’annullamento del silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente via P.E.C. in data 18.10.20 ”, contestando il silenzio-rigetto in ordine alla domanda ostensoria.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente chiedendo la reiezione del gravame perché non sarebbe stato precisato “ a quali documenti vorrebbe accedere il ricorrente con il presente
ricorso, attesa l’inesistenza di alcun parere vincolante della competente commissione e di
altri atti della procedura, sospesa e in attesa del parere medesimo ”.
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha chiesto l’esibizione della copia di tutti gli atti del fascicolo che riguardano il rilascio/rinnovo del suo titolo di soggiorno, motivando adeguatamente la richiesta con la necessità di avere conoscenza dello stato del procedimento e delle ragioni del ritardo della sua definizione, nonché determinando idoneamente l’oggetto dell’istanza ostensoria.
Pertanto il ricorso, in mancanza di ragioni ostative all’accesso, deve essere accolto con accertamento del diritto del ricorrente ad avere copia di tutti gli atti relativi al proprio fascicolo relativo al rilascio/rinnovo del proprio permesso di soggiorno, a qualunque titolo sia stato richiesto, con conseguente obbligo dell’Amministrazione resistente di inviare – entro 40 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza - la copia di tali atti in formato digitale all’indirizzo di Pec indicato nell’istanza del 18.10.2025.
La particolarità della vicenda dovuta al concorso di due Questure nella pratica e all’incertezza (da quanto risulta dagli atti) in ordine al tipo di permesso richiesto, giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed ordina all’Amministrazione resistente l’esibizione degli atti ai sensi di cui in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI US, Presidente
LL NE, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL NE | GI US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.