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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente –
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice –
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9288 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. VARRIALE MARIA presso il quale elettivamente domicilia,
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_2 C.F._2
procura in atti, dall'avv. VARRIALE MARIA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/05/2025 e , Parte_1 Parte_2
premettendo: di aver contratto matrimonio in Napoli il 23/04/2001;
1 che dal matrimonio erano nati due figli: il 30.04.2003 maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente e il 06.10.2014 minore;
Per_2
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2) La casa coniugale in Napoli, alla Via Consalvo Carelli 8, in uno ai mobili, oggetti, arredi ivi esistenti verrà assegnata alla sig.ra Varriale, la quale si occuperà di pagare le relative utenze nonché oneri condominiali;
3) Il figlio minorenne resterà collocato prevalentemente presso la casa coniugale in Per_2
Napoli, alla Via Consalvo Carelli n. 8, unitamente alla madre ed alla sorella. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 16,30 alle ore 20,00 e – a settimane alterne - il sabato e la domenica, salvo diverso accordo tra le parti e con elasticità rispetto agli impegni di lavoro e/o esigenze del minore (ludiche e sportive) in base ai quali il pomeriggio potrebbe variare;
b) durante le festività natalizie: ad anni alterni, dal 22 al 27 dicembre oppure dal 29 dicembre al 1^ gennaio;
c) durante le festività pasquali: ad anni alterni, dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua oppure dal lunedì in Albis al mercoledì dopo Pasqua;
2 d) durante le vacanze estive: per venti giorni, concordando il periodo con la consorte entro il quindici maggio di ogni anno;
4) porre a carico del sig. un assegno mensile di € 330,00 a titolo di concorso al Pt_2
mantenimento del figlio , cifra da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da Per_2
versarsi entro il giorno 3 di ogni mese;
5)quale elemento funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione non contenziosa della crisi coniugale – il sig. s'impegna a trasferire alla coniuge la propria quota di proprietà pari Parte_2
ad ½ dell'appartamento in Napoli, alla Via Alessandro Manzoni n. 20, riportato al Catasto
Fabbricati dell'indicato Comune alla sez. CHI, fol. 9, p.lla 171, sub 9, z,c, 10C cat. A/4, cl.4, vani 2,5 R.C. euro 258,23;
6) porre a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese mediche coperte e non coperte dal SSN, delle spese ludiche, sportive e d'istruzione necessarie per il figlio , Per_2
il tutto come da protocollo del Tribunale di Napoli.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
La parte ha proposto anche domanda congiunta di divorzio e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
3 Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n.59, parte II, S. A Sez. B, reg. Atti Matrimonio anno 2001); Parte_2
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
f) spese al definitivo;
così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/09/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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