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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/03/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38712/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38712/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. CICIARELLI ALESSANDRO e , elettivamente domiciliato in VIA GASPARE SPONTINI, 24 00198 ROMApresso il difensore avv. CICIARELLI ALESSANDRO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Maurizia Venezia, Parte_3 C.F._2 del Foro di Roma, C.F.: , con studio in Corso Trieste, n. 61, 00198 – Roma e CodiceFiscale_3 dall'Avv. Nadia Pizzutelli, del Foro di Frosinone, C.F. , ed elett.te dom.ta C.F._4 presso lo studio del primo (i difensori dichiarano ex art. 125 c.p.c., numero di Fax: 0776/310673 ed
Indirizzo PEC iscritto nel REGINDE: Email_1
Email_2
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro e per essa quale mandataria Controparte_1 Controparte_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSI ALESSANDRO e
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA GIUNIO BAZZONI, 5 00195 ROMA presso il difensore avv. RUSSI ALESSANDRO
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte opponente
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
a) in via preliminare, rigettare l'eventuale richiesta, da parte di per esso, quale Controparte_3 mandataria e Procuratrice speciale la di concessione della Parte_4 provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 12588/2021 (R.G. 22870/2021) del pagina 1 di 7 05.07.2021emesso dal Tribunale di Milano, attesa la totale insussistenza dei necessari presupposti, sia in fatto che in diritto;
b) in via principale, nel merito, dichiarare l'inefficacia e/o nullità del decreto ingiuntivo de quo e/o comunque integralmente revocarlo nei confronti dei fideiussori, in quanto emesso su erronei, falsi ed illegittimi presupposti, sia di fatto che di diritto, per i motivi suesposti e, quindi, rigettare ogni avversa domanda e pretesa;
c) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di parziale accoglimento delle avverse pretese, ridurre l'importo ingiunto, depurandola dagli interessi contrattuali richiesti in quanto usurari, nella misura che dovesse essere ritenuta di giustizia dal Giudice all'esito della CTU;
d) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio per i motivi suesposti, oltre IVA e CPA, come per legge;
e) In via istruttoria, si chiede l'acquisizione del fascicolo relativo alla fase monitoria ed, altresì, la produzione della documentazione contestata in originale.
Con riserva espressa di depositare ulteriori atti e documenti e di articolare ulteriori mezzi istruttori.
Per parte opposta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE accertare e dichiarare la tardività della opposizione con conseguente declaratoria di inammissibilità della stessa in relazione alla società Parte_1
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO rigettare la presente opposizione, per i motivi tutti testé rappresentati e confermare il decreto opposto;
3) CONCEDERE LA PROVVISORIA ESECUZIONE AL DECRETO n. 12588/2021 Rg. 22870/2021 e all'esito della statuizione, concedersi termine per il procedimento di mediazione obbligatoria. In via istruttoria si chiede disporsi CTU onde procedere all'espletamento di perizia calligrafica ed acquisizione di scritture in comparazione, relative agli anni in cui i documenti di cui è stata dichiarata la falsità siano stati costituiti. Con espressa richiesta di disporre la custodia degli originali delle fideiussioni ex art. 217 c.p.c.
Con riserva di meglio precisare le domande, di articolare mezzi di prova e di depositare documenti nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi professionali ai sensi del D.M. 37/2018”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione proponevano Parte_1 Parte_3 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12588/2021 del 05 luglio 2021 emesso dal Tribunale di
Milano su ricorso della e per esso quale mandataria e procuratrice speciale la Controparte_3 [...] con cui veniva ingiunto agli opponenti di pagare, in solido, alla parte Parte_4 ricorrente per le causali di cui al ricorso la somma di euro 59.289,35 oltre interessi e spese;
che l'ingiunzione veniva notificata in data 13 luglio 2021; che a fondamento della domanda di ingiunzione la ricorrente allegava: la costituzione del per effetto della fusione tra il Controparte_3 [...]
e la per effetto della fusione Controparte_4 Controparte_5 [...] uale società incorporante aveva assunto senza soluzione di continuità di tutti i diritti delle CP_3 società incorporate;
in forza di atto a rogito del 21 giugno 2019 n. 15052 di rep. e n. 8049 di racc.,
pagina 2 di 7 registrato a in data 21 giugno 2109 n. 2163 serie 1T, aveva nominato e CP_5 Controparte_3 costituito quale procuratrice la società per la gestione stragiudiziale e Parte_4 giudiziale dei crediti affidati;
il credito quantificato dell'importo di €uro 59.289,35 oltre interessi risultava dalla somma dei seguenti importi: €uro 17.684,58 per scoperto di c/c affidato n. 16867 stipulato in data 20.01.2015 tra Banco Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l., passato in sofferenza il 15.11.2019 oltre interessi legali, decurtata dell'importo di €uro 6.067,21 derivante all'applicazione della commissione di disponibilità creditizia ai sensi del decreto anti crisi e così in totale di €uro 11.617,37; €uro 47,671,98 per un residuo credito alla data del 15.11.2019 del finanziamento chirografario n. 5951435 (già n. 4603884) di iniziali €uro 65.000,00 da rimborsarsi in 48 rate mensili al tasso descritto all'art. 2 e nel documento di sintesi, sez. I), concesso dall'allora
[...] in data 01.03.2017 di cui: € 22.845,90 per n. 15 rate insolute dal 31.08.2019 al Controparte_6 31.10.2019 (di cui € 20.218,62 in linea capitale, € 2.589,68 per interessi sulle suddette rate insolute ed
€ 37,50 per spese di insoluto) ed €uro 59,03 per rateo interessi, oltre interessi contrattuali e di mora come stabili in contratto dal 16.11.2019. La ricorrente allegava a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di cui sopra che e avrebbero prestato fideiussione omnibus Parte_2 Parte_3 in data 17.02.2015 sino all'importo massimo di €uro 27.600,00 per poi aumentare l'importo massimo garantito dapprima in €uro 49.000,00 con successivo atto del 26.02.2016; con particolare riferimento all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento chirografario Parte_2 e la Sig.ra avrebbero altresì prestato fideiussione specifica sino all'importo massimo Parte_3 di €uro 78.000,00.
Ciò premesso gli opponenti rilevavano la nullità del decreto ingiuntivo emesso sul presupposto totalmente erroneo della sottoscrizione da parte di e dell'atto di Parte_2 Parte_3 fideiussione, di cui all'allegato n. 8, 9, 10 del fascicolo monitorio;
che e Parte_2 Parte_3 disconoscevano le sottoscrizioni apposte sui documenti prodotti in quanto le stesse non appartengono agli odierni opponenti;
che, pertanto, risultando inammissibile e destituita di ogni e qualsivoglia fondamento la pretesa dell'odierna ricorrente sia in fatto che in diritto, che è interesse degli istanti spiegare la presente opposizione al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto di ogni avversa ed infondata pretesa creditoria.
Rilevavano altresì l'inesistenza del diritto di credito fatto valere ai danni dei predetti in modo ingiustificato ed erroneamente quantificato rilevando che la somma ingiunta non è stata correttamente calcolata a fronte dell'applicazione di interessi usurari e comunque superiori a quello contrattualmente pattuito in violazione degli artt. 1284 e 1815 c.c.
Chiedevano, pertanto, che il decreto venisse revocato;
in via subordinata, ridurre l'importo ingiunto, depurandola dagli interessi contrattuali richiesti in quanto usurari, nella misura che dovesse essere ritenuta di giustizia dal Giudice all'esito della CTU.
Si costituiva l'opposta rilevando in via preliminare la tardività dell' opposizione proposta dalla società debitrice principale poiché proposta oltre il termine di legge;
che il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto risulta notificato presso la sede della società il 07/07/2021, sicchè la citazione in opposizione notificata a mezzo pec in data 22/09/2021 oltre i termini di cui agli artt. 641 e 645 c.p.c. doveva essere dichiarata inammissibile.
Con riferimento alla dedotta falsità delle sottoscrizioni apposte alle lettere di fideiussione prodotte dall'odierna parte opposta in sede monitoria da parte di e l'opposta Parte_2 Parte_3 dichiarava di volersi avvalere delle lettere di fideiussione sottoscritte dagli odierni opponenti in data 26/02/2016, 17/02/2015 ed in data 23/02/2017 stante la loro rilevanza ai fini della decisione, chiedendo pagina 3 di 7 al contempo la verificazione delle relative sottoscrizioni, e di essere autorizzata al deposito della seguente documentazione originale con custodia in cassaforte dei documenti:
1. Originale fideiussione omnibus sino all'importo massimo di € 27.600,00 rilasciata in data 17/02/2015 e sottoscritta da
[...]
e ;
2. Originale atto del 26/2/2016 con cui E Pt_2 Parte_3 Parte_2 Parte_3 aumentavano l'importo massimo garantito sino ad € 49.000,00 in relazione alla fideiussione del 17/2/2015; 3. Originale fideiussione specifica limitata rilasciata sino all'importo massimo di € 78.000,00 in data 23/02/2017 sottoscritta da e;
che dal semplice esame Parte_2 Parte_3 dei documenti depositati, gli stessi risultano regolarmente sottoscritti dagli odierni opponenti mediante l'apposizione di idonea firma in calce;
che l' assunzione di garanzia è stata effettuata mediante la sottoscrizione di apposita fideiussione omnibus e specifica (riportante tutte le condizioni ad essa inerenti) innanzi ad un funzionario della allora Banca Popolare di Milano s.c. a r.l. (ora CP_3
il quale, previa identificazione delle esatte generalità del sottoscrittore, ha raccolto ed
[...] autenticato la firma apposta sull'atto; che dalla lettura dell'atto si evince come è stata data facoltà alle singole parti di ricevere copia fotostatica del medesimo atto in pari data, che le eccezioni relative al disconoscimento di qualsivoglia fideiussione rilasciata in favore dell'Istituto di Credito, apparivano del tutto pretestuose;
che risulterebbe oltremodo bizzarra la circostanza per cui e soci (e Parte_3 Pt_2 quest'ultimo anche Amministratore Unico) della società non fossero a conoscenza di aver Pt_1 rilasciato una fideiussione in favore della società di loro proprietà e dagli stessi amministrata.
Con riferimento alla contestazione relativa all'erronea determinazione della somma ingiunta rilevava che le deduzioni dell'opponente erano generiche e sfornite di supporto probatorio avendo altresì l'opposta, sin dal deposito del ricorso per d.i., provveduto a depositare anche la movimentazione completa relativa al rapporto di conto corrente, dalla data di apertura sino al passaggio a sofferenza oltre che tutta la documentazione contrattuale.
Chiedeva, pertanto, che in via pregiudiziale e preliminare venisse accertata la tardività della opposizione con conseguente declaratoria di inammissibilità della stessa in relazione alla società
in via principale e nel merito il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Alla prima udienza del5.4.2022 parte opposta oltre ad insistere nella provvisoria esecutività del decreto chiedeva “ di depositare con custodia in cassaforte i seguenti originali dei documenti: fideiussione omnibus limitata rilasciata in data 17.2.2015 sottoscritta da e , atto 26.2.20216 con cui i Parte_3 Parte_2 sigg. e aumentavano l'importo delle fideiussione fino a 48.000,00; originale di altra fideiussione Pt_2 Parte_3 in data 23.2.2017 sottoscritta da e dell'importo di € 78.000,00”; a fronte del disconoscimento Pt_2 Parte_3 dei documenti indicati il giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto nei confronti della sola autorizzando l'opposta al deposito dei documenti con custodia in cassaforte, assegnando Parte_1 i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..
A seguito del deposito delle memorie veniva ammessa consulenza calligrafica diretta ad accertare la genuinità delle sottoscrizione apposte da e con riferimento al seguente Parte_3 Parte_2 quesito
“Dica il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro CTP, espletato ogni accertamento o rilievo necessario o anche solo opportuno, esaminate le scritture di comparazione indicate nella procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione in opposizione, nel saggio grafico, nei documenti identificazione personale (C. I e patente ) ed eventuali ulteriori atti pubblici e o scritture private autenticate coeve o prossime al periodo della scrittura disconosciuta, anche tra quelle indicate dalla convenuta opposta nella memoria n. 2
- se le sottoscrizioni che figurano sugli originali dei documenti seguenti custoditi in cassaforte:
pagina 4 di 7 1) fideiussione omnibus in data 17.2.15 a firma e;
Parte_3 Parte_2
2)successivo atto con cui è stato aumento l'importo della fideiussione in data 26.2.2016 a firma dei medesimi,
3) fideiussione in data 23.2.2017 a firma e , Parte_2 Parte_3
possano ritenersi apposte da e , e siano dunque autentiche. Offra la CTU Parte_2 Pt_3 Parte_3 ogni elemento utile ai fini della decisione”
All'udienza successiva si dava atto che “richiesto alla cancelleria di consegnare la busta ove sono stati depositati i documenti di cui è stata chiesta la verificazione a seguito dell'udienza del 5.4.2022, aperta la busta il ctu constata che i documenti ivi contenuti fideiussione 17.2.15, fideiussione atto di variazione 26.2.16, fideiussione 23.2.2017 sono copie”.
All'udienza successiva ribadiva che la documentazione esibita e CP_3 Controparte_1 depositata all'udienza del 5.4.22, senza che all'udienza fosse stata effettuata alcuna contestazione, è quella originale;
al fine di verificarne l'originalità chiedeva che fossero ammesse le indagini tecniche necessarie;
nel caso in cui i documenti di cui sopra fossero delle fotocopie chiede che il giudizio di veridicità venga comunque effettuato.
Il Giudice ritenuta l'opportunità di svolgere l'indagine di autenticità relativa alle sottoscrizioni disconosciute con riferimento alla documentazione anche alla luce di quanto emerso all'udienza del
28.2.2023 nominava ctu con riferimento alla natura della documentazione specifiche competenze e/o strumentazione, la dott.sa affinchè rispondesse al quesito sopra indicato. Persona_1
All'udienza del 4.10.23 il ctu dott.ssa dopo avere giurato e accettato l'incarico visionati i Persona_1 documenti rileva che i documenti oggetto di indagine sono in fotocopia e che il documento fideiussione in data 17.2.2015 è imperiziabile attesa la mancanza di visibilità delle sottoscrizioni;
veniva quindi richiesto al ctu di accertare “se le sottoscrizioni che figurano sui documenti seguenti custoditi in cassaforte:
2)successivo atto con cui è stato aumento l'importo della fideiussione in data 26.2.2016 a firma dei medesimi e , Parte_3 Parte_2
3) fideiussione in data 23.2.2017 a firma e , possano ritenersi apposte da Parte_2 Parte_3
e e siano dunque autentiche.“. Parte_2 Parte_3
Espletata ctu, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 5.11.24 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione proposta da deve essere dichiarata inammissibile perché tardiva. Ai sensi degli Parte_1 artt. 641 e 645 c.p.c., il termine per promuovere l'opposizione a decreto ingiuntivo, fissato in giorni quaranta, decorrenti dalla notifica del decreto, è perentorio (Cass., 12/07/2006, n. 15763); essendo il decreto ingiuntivo opposto notificato presso la sede della società in data 07/07/2021, la citazione in opposizione notificata a mezzo pec solo in data 22/09/2021, risulta proposta oltre i termini di cui agli artt. 641 e 645 c.p.c., dovendo l'opposizione essere notificata entro la data del 16/09/2021; l'opposizione proposta da mediante atto di citazione notificato in data 22/09/2021 deve Parte_1 pertanto essere dichiarata inammissibile.
Infondata l'opposizione proposta da e Parte_2 Parte_3
La ctu espletata sui documenti sopra indicati ha concluso tramite ampia indagine tecnica e con motivazione congrua ed esaustiva cui si rinvia integralmente che “ la sottoscrizione apposta con l'atto con cui è stato aumentato l'importo delle fideiussione in data 26.2.2016 a firma di è Parte_3
pagina 5 di 7 autentica ed è stata redatta con alta probabilità dalla signora le tre sottoscrizioni Parte_3 apposta sulla fideiussione in data 23.2.2017 sono autentiche e sono state redatte con alta probabilità da essendo le firme indagate in fotocopia non è possibile attribuire la certezza tecnica”; Parte_3 stessa risposta al quesito ha fornito il ctu con riferimento alle sottoscrizioni di apposti Parte_2 sugli stessi documenti..
Il ctu ha altresì risposto compiutamente alle osservazioni del ctp risultando accertato, in definitiva, che la consulenza appare frutto dell'attenta osservazione di tutta la documentazione in verifica, della dettagliata analisi dell'ampio panorama comparativo e dell'approfondito confronti tra i due contrapporti panorami, e contiene, nonostante l'esame sia stato effettuato sulla copia dei documenti una risposta esaustiva e congruamente motivato al quesito proposto.
Ne consegue che l'esame effettuato dal ctu sui documenti in esame appare idoneo a provare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dagli opponenti, come dalla stessa indicata, sotto un profilo di alta probabilità in luogo di certezza tecnica proprio in ragione del fatto che i documenti sottoposti a verifica sono depositati in fotocopia.
Con riferimento alle eccezioni svolte dall'opponente si rileva che alla prima udienza del 5/4/2022 l'opposta provvedeva ad esibire (e depositare con custodia in cassaforte) le fideiussioni che gli opponenti avevano disconosciuto, senza che le parti opponenti eccepissero, come era loro onere, alcunché in ordine a detta documentazione. Controparte avrebbe dovuto in modo puntuale indicare quali fossero le parti materialmente contraffatte rispetto all'originale, o comunque le parti mancanti ed il loro contenuto;
anche successivamente non risulta che le controparti abbiano mai in modo puntuale disconosciuto la documentazione depositata in data 5/4/2022, “il disconoscimento deve quindi ad es. contenere l'indicazione delle parti la cui copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale" Cass. n. 21338 del 2022.
Pertanto nel momento in cui manchi il tempestivo disconoscimento la copia fotostatica acquista l'efficacia probatoria dell'originale ( Cass. 20 febbraio 2018 n. 4053).
Ne consegue che sulla scorta della documentazione prodotta, non disconosciuta alla prima difesa (udienza in cui la suddetta documentazione venne esibita e depositata verbale udienza 5/4/2022) ed a seguito della relazione del ctu deve ritenersi provato che le sottoscrizioni apposte sull'atto di variazione della fideiussione omnibus in data 29.2.2016 e sulla fideiussione specifica del 23.2.2017 siano riconducibili ai e Parte_2 Parte_3
Ciò premesso si rileva che l'atto di variazione in data 29.2.2026 con cui la fideiussione prestata viene aumentata sino all'importo di € 49.000,00, richiama specificamente la fideiussione omnibus in data 17.2.2015 e per il tenore della stessa risulta idonea, a costituire in capo ai fideiussori gli obblighi di garanzia previsti dalla stessa. L'atto prevede infatti che “ con riferimento alla fideiussione generica da me/noi restata in data 17.2.2015 a garanzia di …. per l'adempimento delle obbligazioni Parte_1 verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura già consentite o che venissero consentire anche a seguito di rinnovi e proroghe al predetto nominativo… ad esempio finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di credito documentari, anticipazioni… con la presente vi preciso/precisiamo che detta garanzia si intende da me/noi prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 49.000”.
pagina 6 di 7 Infondate sono le contestazioni del tutto generiche svolte dagli opponenti con riferimento al conteggio degli interessi che sarebbero stati applicati in violazione delle norme antiusura o superiore a quanto contrattualmente pattuito.
Risulta assorbente richiamare in relazione alla debenza e misura degli interessi moratori la decisione n.19597/20 Sezioni Unite secondo cui “ il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”.
Rilevato che opponente non allegava il tasso moratorio in concreto applicato e la misura del tasso soglia all'epoca della stipulazione del contratto, la doglianza sul punto va rigettata in quanto non provata;
allo stesso modo parte opponente non ha dedotto alcun elemento idoneo a provare il mancato rispetto della pattuizioni contrattuali.
Ne consegue che l'opposizione proposta da HE s.p.a. deve essere dichiarata inammissibile e l'opposizione proposta da e deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo Parte_2 Parte_3
n. 12588/2021 del 05 luglio 2021 emesso dal Tribunale di Milano dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese della ctu vanno posate definitivamente a carico di parte opponente e Parte_2 [...]
Parte_3
Si dispone la restituzione dei documenti depositati nella cassaforte della cancelleria a parte opposta che ha provveduto al deposito
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa: dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1 rigetta l'opposizione proposta da e e dichiara il decreto ingiuntivo n. Parte_2 Parte_3
12588/2021 del 05 luglio 2021 emesso dal Tribunale di Milano dichiarato definitivamente esecutivo. condanna parte opponente a rifondere all'opposta le spese di lite liquidate in € 14.102,00 oltre spese generali, oneri e accessori: pone le spese di ctu a carico degli opponenti e Parte_2 Parte_3
dispone la restituzione dei documenti depositati nella cassaforte della cancelleria a parte opposta che ha provveduto al deposito
Milano, 8 marzo 2025
La Giudice
dott. ssa Rossella Filippi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38712/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. CICIARELLI ALESSANDRO e , elettivamente domiciliato in VIA GASPARE SPONTINI, 24 00198 ROMApresso il difensore avv. CICIARELLI ALESSANDRO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Maurizia Venezia, Parte_3 C.F._2 del Foro di Roma, C.F.: , con studio in Corso Trieste, n. 61, 00198 – Roma e CodiceFiscale_3 dall'Avv. Nadia Pizzutelli, del Foro di Frosinone, C.F. , ed elett.te dom.ta C.F._4 presso lo studio del primo (i difensori dichiarano ex art. 125 c.p.c., numero di Fax: 0776/310673 ed
Indirizzo PEC iscritto nel REGINDE: Email_1
Email_2
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro e per essa quale mandataria Controparte_1 Controparte_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSI ALESSANDRO e
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA GIUNIO BAZZONI, 5 00195 ROMA presso il difensore avv. RUSSI ALESSANDRO
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte opponente
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
a) in via preliminare, rigettare l'eventuale richiesta, da parte di per esso, quale Controparte_3 mandataria e Procuratrice speciale la di concessione della Parte_4 provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 12588/2021 (R.G. 22870/2021) del pagina 1 di 7 05.07.2021emesso dal Tribunale di Milano, attesa la totale insussistenza dei necessari presupposti, sia in fatto che in diritto;
b) in via principale, nel merito, dichiarare l'inefficacia e/o nullità del decreto ingiuntivo de quo e/o comunque integralmente revocarlo nei confronti dei fideiussori, in quanto emesso su erronei, falsi ed illegittimi presupposti, sia di fatto che di diritto, per i motivi suesposti e, quindi, rigettare ogni avversa domanda e pretesa;
c) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di parziale accoglimento delle avverse pretese, ridurre l'importo ingiunto, depurandola dagli interessi contrattuali richiesti in quanto usurari, nella misura che dovesse essere ritenuta di giustizia dal Giudice all'esito della CTU;
d) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio per i motivi suesposti, oltre IVA e CPA, come per legge;
e) In via istruttoria, si chiede l'acquisizione del fascicolo relativo alla fase monitoria ed, altresì, la produzione della documentazione contestata in originale.
Con riserva espressa di depositare ulteriori atti e documenti e di articolare ulteriori mezzi istruttori.
Per parte opposta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE accertare e dichiarare la tardività della opposizione con conseguente declaratoria di inammissibilità della stessa in relazione alla società Parte_1
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO rigettare la presente opposizione, per i motivi tutti testé rappresentati e confermare il decreto opposto;
3) CONCEDERE LA PROVVISORIA ESECUZIONE AL DECRETO n. 12588/2021 Rg. 22870/2021 e all'esito della statuizione, concedersi termine per il procedimento di mediazione obbligatoria. In via istruttoria si chiede disporsi CTU onde procedere all'espletamento di perizia calligrafica ed acquisizione di scritture in comparazione, relative agli anni in cui i documenti di cui è stata dichiarata la falsità siano stati costituiti. Con espressa richiesta di disporre la custodia degli originali delle fideiussioni ex art. 217 c.p.c.
Con riserva di meglio precisare le domande, di articolare mezzi di prova e di depositare documenti nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi professionali ai sensi del D.M. 37/2018”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione proponevano Parte_1 Parte_3 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12588/2021 del 05 luglio 2021 emesso dal Tribunale di
Milano su ricorso della e per esso quale mandataria e procuratrice speciale la Controparte_3 [...] con cui veniva ingiunto agli opponenti di pagare, in solido, alla parte Parte_4 ricorrente per le causali di cui al ricorso la somma di euro 59.289,35 oltre interessi e spese;
che l'ingiunzione veniva notificata in data 13 luglio 2021; che a fondamento della domanda di ingiunzione la ricorrente allegava: la costituzione del per effetto della fusione tra il Controparte_3 [...]
e la per effetto della fusione Controparte_4 Controparte_5 [...] uale società incorporante aveva assunto senza soluzione di continuità di tutti i diritti delle CP_3 società incorporate;
in forza di atto a rogito del 21 giugno 2019 n. 15052 di rep. e n. 8049 di racc.,
pagina 2 di 7 registrato a in data 21 giugno 2109 n. 2163 serie 1T, aveva nominato e CP_5 Controparte_3 costituito quale procuratrice la società per la gestione stragiudiziale e Parte_4 giudiziale dei crediti affidati;
il credito quantificato dell'importo di €uro 59.289,35 oltre interessi risultava dalla somma dei seguenti importi: €uro 17.684,58 per scoperto di c/c affidato n. 16867 stipulato in data 20.01.2015 tra Banco Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l., passato in sofferenza il 15.11.2019 oltre interessi legali, decurtata dell'importo di €uro 6.067,21 derivante all'applicazione della commissione di disponibilità creditizia ai sensi del decreto anti crisi e così in totale di €uro 11.617,37; €uro 47,671,98 per un residuo credito alla data del 15.11.2019 del finanziamento chirografario n. 5951435 (già n. 4603884) di iniziali €uro 65.000,00 da rimborsarsi in 48 rate mensili al tasso descritto all'art. 2 e nel documento di sintesi, sez. I), concesso dall'allora
[...] in data 01.03.2017 di cui: € 22.845,90 per n. 15 rate insolute dal 31.08.2019 al Controparte_6 31.10.2019 (di cui € 20.218,62 in linea capitale, € 2.589,68 per interessi sulle suddette rate insolute ed
€ 37,50 per spese di insoluto) ed €uro 59,03 per rateo interessi, oltre interessi contrattuali e di mora come stabili in contratto dal 16.11.2019. La ricorrente allegava a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di cui sopra che e avrebbero prestato fideiussione omnibus Parte_2 Parte_3 in data 17.02.2015 sino all'importo massimo di €uro 27.600,00 per poi aumentare l'importo massimo garantito dapprima in €uro 49.000,00 con successivo atto del 26.02.2016; con particolare riferimento all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento chirografario Parte_2 e la Sig.ra avrebbero altresì prestato fideiussione specifica sino all'importo massimo Parte_3 di €uro 78.000,00.
Ciò premesso gli opponenti rilevavano la nullità del decreto ingiuntivo emesso sul presupposto totalmente erroneo della sottoscrizione da parte di e dell'atto di Parte_2 Parte_3 fideiussione, di cui all'allegato n. 8, 9, 10 del fascicolo monitorio;
che e Parte_2 Parte_3 disconoscevano le sottoscrizioni apposte sui documenti prodotti in quanto le stesse non appartengono agli odierni opponenti;
che, pertanto, risultando inammissibile e destituita di ogni e qualsivoglia fondamento la pretesa dell'odierna ricorrente sia in fatto che in diritto, che è interesse degli istanti spiegare la presente opposizione al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto di ogni avversa ed infondata pretesa creditoria.
Rilevavano altresì l'inesistenza del diritto di credito fatto valere ai danni dei predetti in modo ingiustificato ed erroneamente quantificato rilevando che la somma ingiunta non è stata correttamente calcolata a fronte dell'applicazione di interessi usurari e comunque superiori a quello contrattualmente pattuito in violazione degli artt. 1284 e 1815 c.c.
Chiedevano, pertanto, che il decreto venisse revocato;
in via subordinata, ridurre l'importo ingiunto, depurandola dagli interessi contrattuali richiesti in quanto usurari, nella misura che dovesse essere ritenuta di giustizia dal Giudice all'esito della CTU.
Si costituiva l'opposta rilevando in via preliminare la tardività dell' opposizione proposta dalla società debitrice principale poiché proposta oltre il termine di legge;
che il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto risulta notificato presso la sede della società il 07/07/2021, sicchè la citazione in opposizione notificata a mezzo pec in data 22/09/2021 oltre i termini di cui agli artt. 641 e 645 c.p.c. doveva essere dichiarata inammissibile.
Con riferimento alla dedotta falsità delle sottoscrizioni apposte alle lettere di fideiussione prodotte dall'odierna parte opposta in sede monitoria da parte di e l'opposta Parte_2 Parte_3 dichiarava di volersi avvalere delle lettere di fideiussione sottoscritte dagli odierni opponenti in data 26/02/2016, 17/02/2015 ed in data 23/02/2017 stante la loro rilevanza ai fini della decisione, chiedendo pagina 3 di 7 al contempo la verificazione delle relative sottoscrizioni, e di essere autorizzata al deposito della seguente documentazione originale con custodia in cassaforte dei documenti:
1. Originale fideiussione omnibus sino all'importo massimo di € 27.600,00 rilasciata in data 17/02/2015 e sottoscritta da
[...]
e ;
2. Originale atto del 26/2/2016 con cui E Pt_2 Parte_3 Parte_2 Parte_3 aumentavano l'importo massimo garantito sino ad € 49.000,00 in relazione alla fideiussione del 17/2/2015; 3. Originale fideiussione specifica limitata rilasciata sino all'importo massimo di € 78.000,00 in data 23/02/2017 sottoscritta da e;
che dal semplice esame Parte_2 Parte_3 dei documenti depositati, gli stessi risultano regolarmente sottoscritti dagli odierni opponenti mediante l'apposizione di idonea firma in calce;
che l' assunzione di garanzia è stata effettuata mediante la sottoscrizione di apposita fideiussione omnibus e specifica (riportante tutte le condizioni ad essa inerenti) innanzi ad un funzionario della allora Banca Popolare di Milano s.c. a r.l. (ora CP_3
il quale, previa identificazione delle esatte generalità del sottoscrittore, ha raccolto ed
[...] autenticato la firma apposta sull'atto; che dalla lettura dell'atto si evince come è stata data facoltà alle singole parti di ricevere copia fotostatica del medesimo atto in pari data, che le eccezioni relative al disconoscimento di qualsivoglia fideiussione rilasciata in favore dell'Istituto di Credito, apparivano del tutto pretestuose;
che risulterebbe oltremodo bizzarra la circostanza per cui e soci (e Parte_3 Pt_2 quest'ultimo anche Amministratore Unico) della società non fossero a conoscenza di aver Pt_1 rilasciato una fideiussione in favore della società di loro proprietà e dagli stessi amministrata.
Con riferimento alla contestazione relativa all'erronea determinazione della somma ingiunta rilevava che le deduzioni dell'opponente erano generiche e sfornite di supporto probatorio avendo altresì l'opposta, sin dal deposito del ricorso per d.i., provveduto a depositare anche la movimentazione completa relativa al rapporto di conto corrente, dalla data di apertura sino al passaggio a sofferenza oltre che tutta la documentazione contrattuale.
Chiedeva, pertanto, che in via pregiudiziale e preliminare venisse accertata la tardività della opposizione con conseguente declaratoria di inammissibilità della stessa in relazione alla società
in via principale e nel merito il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Alla prima udienza del5.4.2022 parte opposta oltre ad insistere nella provvisoria esecutività del decreto chiedeva “ di depositare con custodia in cassaforte i seguenti originali dei documenti: fideiussione omnibus limitata rilasciata in data 17.2.2015 sottoscritta da e , atto 26.2.20216 con cui i Parte_3 Parte_2 sigg. e aumentavano l'importo delle fideiussione fino a 48.000,00; originale di altra fideiussione Pt_2 Parte_3 in data 23.2.2017 sottoscritta da e dell'importo di € 78.000,00”; a fronte del disconoscimento Pt_2 Parte_3 dei documenti indicati il giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto nei confronti della sola autorizzando l'opposta al deposito dei documenti con custodia in cassaforte, assegnando Parte_1 i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..
A seguito del deposito delle memorie veniva ammessa consulenza calligrafica diretta ad accertare la genuinità delle sottoscrizione apposte da e con riferimento al seguente Parte_3 Parte_2 quesito
“Dica il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro CTP, espletato ogni accertamento o rilievo necessario o anche solo opportuno, esaminate le scritture di comparazione indicate nella procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione in opposizione, nel saggio grafico, nei documenti identificazione personale (C. I e patente ) ed eventuali ulteriori atti pubblici e o scritture private autenticate coeve o prossime al periodo della scrittura disconosciuta, anche tra quelle indicate dalla convenuta opposta nella memoria n. 2
- se le sottoscrizioni che figurano sugli originali dei documenti seguenti custoditi in cassaforte:
pagina 4 di 7 1) fideiussione omnibus in data 17.2.15 a firma e;
Parte_3 Parte_2
2)successivo atto con cui è stato aumento l'importo della fideiussione in data 26.2.2016 a firma dei medesimi,
3) fideiussione in data 23.2.2017 a firma e , Parte_2 Parte_3
possano ritenersi apposte da e , e siano dunque autentiche. Offra la CTU Parte_2 Pt_3 Parte_3 ogni elemento utile ai fini della decisione”
All'udienza successiva si dava atto che “richiesto alla cancelleria di consegnare la busta ove sono stati depositati i documenti di cui è stata chiesta la verificazione a seguito dell'udienza del 5.4.2022, aperta la busta il ctu constata che i documenti ivi contenuti fideiussione 17.2.15, fideiussione atto di variazione 26.2.16, fideiussione 23.2.2017 sono copie”.
All'udienza successiva ribadiva che la documentazione esibita e CP_3 Controparte_1 depositata all'udienza del 5.4.22, senza che all'udienza fosse stata effettuata alcuna contestazione, è quella originale;
al fine di verificarne l'originalità chiedeva che fossero ammesse le indagini tecniche necessarie;
nel caso in cui i documenti di cui sopra fossero delle fotocopie chiede che il giudizio di veridicità venga comunque effettuato.
Il Giudice ritenuta l'opportunità di svolgere l'indagine di autenticità relativa alle sottoscrizioni disconosciute con riferimento alla documentazione anche alla luce di quanto emerso all'udienza del
28.2.2023 nominava ctu con riferimento alla natura della documentazione specifiche competenze e/o strumentazione, la dott.sa affinchè rispondesse al quesito sopra indicato. Persona_1
All'udienza del 4.10.23 il ctu dott.ssa dopo avere giurato e accettato l'incarico visionati i Persona_1 documenti rileva che i documenti oggetto di indagine sono in fotocopia e che il documento fideiussione in data 17.2.2015 è imperiziabile attesa la mancanza di visibilità delle sottoscrizioni;
veniva quindi richiesto al ctu di accertare “se le sottoscrizioni che figurano sui documenti seguenti custoditi in cassaforte:
2)successivo atto con cui è stato aumento l'importo della fideiussione in data 26.2.2016 a firma dei medesimi e , Parte_3 Parte_2
3) fideiussione in data 23.2.2017 a firma e , possano ritenersi apposte da Parte_2 Parte_3
e e siano dunque autentiche.“. Parte_2 Parte_3
Espletata ctu, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 5.11.24 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione proposta da deve essere dichiarata inammissibile perché tardiva. Ai sensi degli Parte_1 artt. 641 e 645 c.p.c., il termine per promuovere l'opposizione a decreto ingiuntivo, fissato in giorni quaranta, decorrenti dalla notifica del decreto, è perentorio (Cass., 12/07/2006, n. 15763); essendo il decreto ingiuntivo opposto notificato presso la sede della società in data 07/07/2021, la citazione in opposizione notificata a mezzo pec solo in data 22/09/2021, risulta proposta oltre i termini di cui agli artt. 641 e 645 c.p.c., dovendo l'opposizione essere notificata entro la data del 16/09/2021; l'opposizione proposta da mediante atto di citazione notificato in data 22/09/2021 deve Parte_1 pertanto essere dichiarata inammissibile.
Infondata l'opposizione proposta da e Parte_2 Parte_3
La ctu espletata sui documenti sopra indicati ha concluso tramite ampia indagine tecnica e con motivazione congrua ed esaustiva cui si rinvia integralmente che “ la sottoscrizione apposta con l'atto con cui è stato aumentato l'importo delle fideiussione in data 26.2.2016 a firma di è Parte_3
pagina 5 di 7 autentica ed è stata redatta con alta probabilità dalla signora le tre sottoscrizioni Parte_3 apposta sulla fideiussione in data 23.2.2017 sono autentiche e sono state redatte con alta probabilità da essendo le firme indagate in fotocopia non è possibile attribuire la certezza tecnica”; Parte_3 stessa risposta al quesito ha fornito il ctu con riferimento alle sottoscrizioni di apposti Parte_2 sugli stessi documenti..
Il ctu ha altresì risposto compiutamente alle osservazioni del ctp risultando accertato, in definitiva, che la consulenza appare frutto dell'attenta osservazione di tutta la documentazione in verifica, della dettagliata analisi dell'ampio panorama comparativo e dell'approfondito confronti tra i due contrapporti panorami, e contiene, nonostante l'esame sia stato effettuato sulla copia dei documenti una risposta esaustiva e congruamente motivato al quesito proposto.
Ne consegue che l'esame effettuato dal ctu sui documenti in esame appare idoneo a provare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dagli opponenti, come dalla stessa indicata, sotto un profilo di alta probabilità in luogo di certezza tecnica proprio in ragione del fatto che i documenti sottoposti a verifica sono depositati in fotocopia.
Con riferimento alle eccezioni svolte dall'opponente si rileva che alla prima udienza del 5/4/2022 l'opposta provvedeva ad esibire (e depositare con custodia in cassaforte) le fideiussioni che gli opponenti avevano disconosciuto, senza che le parti opponenti eccepissero, come era loro onere, alcunché in ordine a detta documentazione. Controparte avrebbe dovuto in modo puntuale indicare quali fossero le parti materialmente contraffatte rispetto all'originale, o comunque le parti mancanti ed il loro contenuto;
anche successivamente non risulta che le controparti abbiano mai in modo puntuale disconosciuto la documentazione depositata in data 5/4/2022, “il disconoscimento deve quindi ad es. contenere l'indicazione delle parti la cui copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale" Cass. n. 21338 del 2022.
Pertanto nel momento in cui manchi il tempestivo disconoscimento la copia fotostatica acquista l'efficacia probatoria dell'originale ( Cass. 20 febbraio 2018 n. 4053).
Ne consegue che sulla scorta della documentazione prodotta, non disconosciuta alla prima difesa (udienza in cui la suddetta documentazione venne esibita e depositata verbale udienza 5/4/2022) ed a seguito della relazione del ctu deve ritenersi provato che le sottoscrizioni apposte sull'atto di variazione della fideiussione omnibus in data 29.2.2016 e sulla fideiussione specifica del 23.2.2017 siano riconducibili ai e Parte_2 Parte_3
Ciò premesso si rileva che l'atto di variazione in data 29.2.2026 con cui la fideiussione prestata viene aumentata sino all'importo di € 49.000,00, richiama specificamente la fideiussione omnibus in data 17.2.2015 e per il tenore della stessa risulta idonea, a costituire in capo ai fideiussori gli obblighi di garanzia previsti dalla stessa. L'atto prevede infatti che “ con riferimento alla fideiussione generica da me/noi restata in data 17.2.2015 a garanzia di …. per l'adempimento delle obbligazioni Parte_1 verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura già consentite o che venissero consentire anche a seguito di rinnovi e proroghe al predetto nominativo… ad esempio finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di credito documentari, anticipazioni… con la presente vi preciso/precisiamo che detta garanzia si intende da me/noi prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 49.000”.
pagina 6 di 7 Infondate sono le contestazioni del tutto generiche svolte dagli opponenti con riferimento al conteggio degli interessi che sarebbero stati applicati in violazione delle norme antiusura o superiore a quanto contrattualmente pattuito.
Risulta assorbente richiamare in relazione alla debenza e misura degli interessi moratori la decisione n.19597/20 Sezioni Unite secondo cui “ il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”.
Rilevato che opponente non allegava il tasso moratorio in concreto applicato e la misura del tasso soglia all'epoca della stipulazione del contratto, la doglianza sul punto va rigettata in quanto non provata;
allo stesso modo parte opponente non ha dedotto alcun elemento idoneo a provare il mancato rispetto della pattuizioni contrattuali.
Ne consegue che l'opposizione proposta da HE s.p.a. deve essere dichiarata inammissibile e l'opposizione proposta da e deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo Parte_2 Parte_3
n. 12588/2021 del 05 luglio 2021 emesso dal Tribunale di Milano dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese della ctu vanno posate definitivamente a carico di parte opponente e Parte_2 [...]
Parte_3
Si dispone la restituzione dei documenti depositati nella cassaforte della cancelleria a parte opposta che ha provveduto al deposito
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa: dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1 rigetta l'opposizione proposta da e e dichiara il decreto ingiuntivo n. Parte_2 Parte_3
12588/2021 del 05 luglio 2021 emesso dal Tribunale di Milano dichiarato definitivamente esecutivo. condanna parte opponente a rifondere all'opposta le spese di lite liquidate in € 14.102,00 oltre spese generali, oneri e accessori: pone le spese di ctu a carico degli opponenti e Parte_2 Parte_3
dispone la restituzione dei documenti depositati nella cassaforte della cancelleria a parte opposta che ha provveduto al deposito
Milano, 8 marzo 2025
La Giudice
dott. ssa Rossella Filippi
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