Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del giudice unico Dott. Giovanni Giordano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 7533/2018 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi res.te alla via A. Falcone n. 58 Cod. Parte_1
Fisc. e , nata a [...] il [...] ed ivi res.te alla P.zza VII C.F._1 Parte_2
Settembre 28 Cod. Fisc. elett.te dom.ti Napoli alla via Tino di Camaino n. 4 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Lucio Erra dal quale sono rapp.ti e difesi per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio - OPPONENTI -
E
Cod. Fisc. in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore p.t. suo legale rapp.te, elett.te dom.to in Napoli alla Via Carlo Poerio n.91 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Carella dal quale è rapp.to e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore – OPPOSTO –
Conclusioni: come da verbale del 05.07.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa, per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 453/2018 emesso dal Tribunale di Napoli VI Sezione Civile nelle date 10/01-19/01/2018, ad istanza del Controparte_2 per il pagamento, senza dilazione, della somma di € 12.150,11 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese della procedura, a titolo di oneri condominiali, chiedendone la revoca siccome inammissibile, improcedibile, inefficace ed infondato in fatto ed in diritto. A sostegno della propria opposizione, e eccepivano l'ingiusta ed illegittima Parte_1 Parte_2 appostazione a debito di alcuni oneri a carico di unità immobiliari inagibili e prive di agibilità e, precisamente di quote relative al consumo di acqua potabile destinata al servizio delle singole unità immobiliari, determinate in base a delibera di approvazione del bilancio. In via riconvenzionale, chiedevano accertarsi e quantificarsi i danni da essi subiti a causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal RI dal 2008 al 2016 con conseguente compensazione giudiziale CP_3 dei crediti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il il quale eccepiva l'infondatezza CP_1 dell'opposizione, sia in punto di fatto che di diritto, oltre che della domanda riconvenzionale mentre solo in via subordinata chiedeva condannarsi gli opponenti in solido al pagamento di quelle somme che fossero ritenute di giustizia all'esito dell'eventuale istruttoria.
Veniva ammesso interrogatorio formale dell'amministratore p.t. dell'opposto nonché CP_1 prova per testi e di poi disposta consulenza tecnica d'ufficio all'esito della quale, veniva fissata
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo s'instaura un ordinario giudizio a cognizione piena ove il creditore assume la veste di attore, cui compete la prova del fatto costitutivo del credito e, quindi, ha il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente assume la veste di convenuto, cui compete fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (Cass. Civ. 24815/2005) e, se solleva eccezioni, fornire anche la prova delle eccezioni sollevate.
Giova premettere che nel presente giudizio, il , attore sostanziale, mercè la produzione CP_1 dei rendiconti consuntivi e dei bilanci di previsione con relativi stati di riparto regolarmente approvati con delibera assembleare del 05.07.2017 ha fornito la prova del fatto costitutivo del credito ed ha, quindi, fornito gli elementi probatori, su di esso incombenti, a sostegno della propria pretesa.
Va, inoltre, osservato che la citata delibera, sulla scorta della quale veniva richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto, è da ritenersi valida ed efficace, non essendo stata impugnata dai condomini opponenti, né colpita da provvedimento di sospensione o di revoca, che solo avrebbe reso indebita l'approvazione e la ripartizione delle spese o di valutare eventuali errori e/o pregressi pagamenti.
Nel corso del giudizio, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il otteneva il pagamento di quanto ingiunto. CP_1
Nel costituirsi in giudizio con l'atto di opposizione i sigg.ri hanno contestato CP_4
l'iscrizione a debito, nei bilanci e nei relativi stati di riparto richiamati, delle sole quote relative al consumo di acqua potabile destinata al servizio di unità immobiliari inagibili e prive di agibilità con la conseguente richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa decurtazione di tutte le voci relative al predetto consumo relativo agli anni 2014, 2015 e 2016 per un complessivo importo di € 1.758,89.
Sicchè, a questo punto si pone il problema se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo possa o meno esercitare un sindacato nel merito della delibera condominiale posta a fondamento della pretesa creditoria.
A fronte di un iniziale negativo orientamento della giurisprudenza secondo la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo doveva limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia della delibera, senza poterne sindacare la validità, neppure in via incidentale, trattandosi di valutazione riservata al giudice innanzi al quale la delibera viene impugnata, si è fatto strada da ultimo un diverso orientamento, affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 9839 del 2021 secondo il quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio, della delibera assembleare sottesa all'ingiunzione, sia l'annullabilità della stessa, purchè quest'ultima sia dedotta, non in via di semplice eccezione ma in via di azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento da formulare nell'atto di citazione in opposizione nel termine perentorio di cui al secondo comma dell'art. 1137 c.c..
L'eccezione con la quale l'opponente al decreto ingiuntivo, emesso per la riscossione di contributi condominiali, deduca l'annullabilità della delibera assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione è inammissibile senza la richiesta da parte dello stesso opponente di una pronuncia di annullamento della predetta delibera e l'inammissibilità va rilevata e dichiarata d'ufficio dal giudice.
Di recente, con ordinanza n. 10101 del 17.04.2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il soddisfa l'onere probatorio su di CP_1 esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Civ. 15696/2020; Cass. Civ. 7569/1994). Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa CP_1 costituisce, così, il titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione CP_1 del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Civ. 26629/2009; Cass. Civ. 4672/2017). Il giudice deve, quindi, accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2 c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorchè non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Civ. 19938/2012; Cass. Civ. 7741/2017). Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2 c.c. non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità, non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera (Cass. Civ. 3701/1988; Cass. Civ. 3291/1989; Cass. Civ. 3747/1994; Cass. Civ. 5254/2011). Dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, pertanto, per effetto della vincolatività tipica dell'atto collegiale stabilita dal primo comma dell'art. 1137 c.c., discende l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio (Cass. Civ. 11981/2011). Nel caso di specie, il vizio immediato e diretto della delibera di approvazione del rendiconto su cui fondava l'ingiunzione, ovvero l'esistenza di errori di calcolo per pagamenti non contabilizzati, attenendo alla ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni, dà luogo all'annullabilità della stessa, alla stregua dei principi enunciati da Cass. Civ. 9839/2021, cosicchè la relativa impugnazione andava proposta nel termine decadenziale previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c., e poteva essere sindacata dal giudice in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali fondati su tale delibera solo se fosse stata dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, e non via di eccezione.
Nel caso di specie, vertendosi in ipotesi di annullabilità della delibera posta alla base della richiesta di ingiunzione essendo stati prospettati vizi nella ripartizione di spese riguardanti servizi comuni (Cass. S. U. 8939/2021; Cass. Civ. S. U. 4806/2005), nel presente giudizio di opposizione, i condomini opponenti non hanno impugnato la predetta delibera (deducendone la intrinseca ingiustizia e la manifesta illegittimità), ma si sono limitati a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo sulla base di una presunta invalidità della delibera assembleare stessa. Tale, deduzione, tuttavia, in assenza di una formale domanda riconvenzionale, non è idonea a consentire al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo di esercitare un sindacato nel merito della delibera e, dunque, di valutare la legittimità della pretesa creditoria fatta valere con l'ingiunzione fondata sulla delibera assembleare, onde ne consegue che l'opposizione, in ordine a tale unico motivo, è infondata e va, pertanto, rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Va ora esaminata la domanda riconvenzionale svolta dagli opponenti, al fine di ottenere i danni da essi subiti ad unità immobiliari di loro proprietà, a seguito delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal RI condominiale, nel periodo dal 2008 al 2016, che deve essere senz'altro ritenuta ammissibile sulla considerazione che “Qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale – e nel caso di specie, la competenza appartiene proprio a questo giudice – a fondamento di essa può dedursi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore a fondamento della sua domanda, purchè sussista con questo un collegamento oggettivo che giustifichi l'esercizio, da parte del giudice, della discrezionalità che può consigliare il simultaneus processus. Pur trattandosi di una valutazione discrezionale del giudice di merito, questi è tenuto a motivare il rifiuto di autorizzazione, opposto alla introduzione di una riconvenzionale non connessa, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo dedotto in giudizio” (Cass. Civ. 15271/2006). Nel caso di specie, le contrapposte domande, pur traendo origine da titolo diversi, quello del opposto da un diritto credito e quello degli CP_1 opponenti da un diritto al risarcimento danni, essi ineriscono comunque a rapporti tra CP_1
e condomini, circostanze che suggeriscono la trattazione nel medesimo giudizio.
Tanto chiarito, i fatti lamentati dagli opponenti con la domanda riconvenzionale hanno trovato puntuale conferma, sia dall'istruttoria espletata che a seguito della svolta consulenza tecnica d'ufficio, in ordine alle circostanze che l'intero edificio veniva interessato da CP_3 infiltrazioni d'acqua provenienti dal RI di copertura dello stabile che rendevano inabitabili gli appartamenti di proprietà di essi opponenti posti al settimo piano nel periodo dal 2008 al 2016, epoca in cui venivano ultimate dal le opere di rifacimento del manto CP_1 impermeabilizzante del RI.
La teste CH. , sulla cui attendibilità non v'è motivo di dubitare sia perché Testimone_1 estranea ai fatti, senza alcun vincolo di parentela con gli opponenti e non indicata a sospetto, ha riferito di essere stata sui luoghi di causa e di aver visionato gli immobili attorei nell'anno 2008, che risultavano disabitati, su incarico ricevuto dal padre dell'attore e di esservi ritornata anche Pt_1 nel 2014/2015 mentre erano in corso le opere di impermeabilizzazione del RI condominiale. Forniva, inoltre, la teste indicazioni circa l'inagibilità degli immobili attorei in conseguenza delle infiltrazioni che li avevano ammalorati, rendendoli inabitabili, e di aver progettato la ristrutturazione dei medesimi redigendo relazioni tecniche che, ad essa mostrate, venivano riconosciute.
Anche il secondo teste, CH. , indotto sempre da parte opponente ed anch'esso Testimone_2 estraneo ai fatti, senza vincolo di parentela con questi ultimi e non indicato a sospetto, ha riferito sulle medesime circostanze circa l'inabitabilità degli immobili in conseguenza di infiltrazioni d'acqua pur precisando di non aver visto il percolamento dal RI sovrastante e di essere stato sui luoghi nell'anno 2017 ed in tale occasione le infiltrazioni dal predetto RI non erano presenti e l'immobile risultava occupato. Riconosceva anch'egli, infine, la propria firma apposta al verbale di ispezione dei luoghi, eseguita nel contraddittorio delle parti, ad esso mostrato.
Infine, in sede di interrogatorio formale deferito all'amministratore p.t. del , Avv. CP_1
, questi, precisando di avere assunto la carica solo dal febbraio 2020, confermava Controparte_5
i capitoli per quanto ad essa risultante dagli atti condominiali e che solo nel 2014/2015 venivano deliberate ed eseguite le opere di impermeabilizzazione del RI , dichiarazioni cui CP_3 va riconosciuto valore di confessorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 228 cpc. Le circostanze di fatto sono state, inoltre, confermate anche in sede di consulenza tecnica d'ufficio avendo l'ausiliario affermato che “… Il RI solare, prima della esecuzione della nuova impermeabilizzazione avvenuta nel 2015 versava in un pessimo stato conservativo e di manutenzione con tratti di guaina non più aderenti al supporto, tratti di teli di guaina mancanti, divelti, incoerenti e lesionati. Gli imbocchi pluviali presentavano marcate lesioni e distacchi del manto di impermeabilizzazione dai quali spuntava una consistente vegetazione infestante”, pervenendo alle conclusioni, condivise da questo giudice per le considerazioni logiche seguite e per essere scevre da mere valutazioni, che la responsabilità di tutti i danni da infiltrazione rappresentati nelle perizie agli atti di causa, prodotte da parte opponente, e visibili all'atto degli accessi, riguardanti le unità immobiliari nn. 40 e 42 di questi era da ascriversi a “… degrado e cattivo stato manutentivo e di conservazione della impermeabilizzazione del RI solare di copertura e del cornicione perimetrale. – Degrado e cattivo stato conservativo e manutentivo degli impluvi delle montanti pluviali condominiali. – Perdite e/o rotture delle montanti pluviali. – Stato di degrado del pensile cornicione dello stabile.”.
Ne consegue, quindi, che va dichiarata la responsabilità esclusiva del per i danni subiti CP_1 dalle unità immobiliari n. 40 e n. 42 degli opponenti, per omessa manutenzione e vigilanza, ex art. 2051 c.c., di una parte comune qual è il RI solare ai sensi dell'art. 1117 c.c..
In ordine al quantum va osservato che l'ausiliario, in considerazione dello stato di vetustà degli immobili, lo ha determinato in € 6.145,27 per l'appartamento interno n. 40 ed in € 5.445,79 per l'appartamento interno n. 42, oltre IVA per entrambi, così per una complessiva somma di € 14.141,00 al cui pagamento in favore dell'opponente , quale nudo Parte_1 proprietario, va condannato l'opposto , oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo CP_1 soddisfo.
Parimenti, in ordine al valore locativo dei suddetti immobili, va riconosciuto a titolo di danno emergente la mancata fruibilità dei medesimi dal 2008 – epoca dalla quale sono state certificate per la prima volta le infiltrazioni – al 2016 – epoca in cui il ripristinava il RI solare ed CP_1 eliminava le infiltrazioni -.
Quindi, compete a , quale usufruttuaria dei citati immobili e a decorrere dal gennaio Parte_2
2012 – essendo l'usufrutto stato costituito in data 16.12.2011 - ad aprile 2016 – epoca di completamento delle opere di riattazione del RI solare – un indennizzo pari al valore locativo degli immobili medesimi che l'ausiliario ha determinato in € 673, 55 mensili per l'immobile interno 40 ed in € 489,00 mensili per quello 42.
L'opposto Condominio, va, pertanto, condannato al pagamento in favore di , quale Parte_2 usufruttuaria degli immobili anzidetti e per il citato titolo, della complessiva somma di € 60.442,20, di cui € 35.014,20 pari ad € 673,55 mensili per 52 mensilità per l'immobile n. 40 ed € 25.428,00 pari ad € 489,00 mensili per 52 mensilità per l'immobile n. 42, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Le spese, comprese quelle per la svolta ctu e già liquidate in corso di causa con separato provvedimento, vanno interamente compensate in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così provvede: 1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 453/2018 emesso dal Tribunale di Napoli VI Sezione Civile nelle date 10/01-19/01/2018, già munito della clausola di provvisoria esecuzione.
2) Accoglie la domanda riconvenzionale svolta dagli opponenti e, per l'effetto, previo riconoscimento di esclusiva responsabilità dell'opposto nella causazione dei danni CP_1 lamentati, condanna esso in persona Controparte_6 dell'amministratore p.t., al pagamento in favore: 1) di , della complessiva Parte_1 somma di € 14.141,00 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento danni per le causali e gli importi analiticamente indicati in parte motiva;
2) di Pt_2
, della complessiva somma di € 60.442,20 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo
[...] soddisfo, a titolo di risarcimento danni per le causali e gli importi analiticamente indicati in motivazione.
3) Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio, ivi comprese quelle di ctu, già liquidate in corso di causa con separato provvedimento.
Così deciso in Napoli il 14.02.2025
Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano