Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01460/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06367/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6367 del 2025, proposto da
NC SE, rappresentato e difeso dagli avvocati Elda Izzo, Attilio Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’esecuzione
della sentenza n. 5097/2024 del 5 luglio 2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. VI LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, notificato il 13 novembre e depositato il 21 novembre 2025, il ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza n. 5097/2024 del 5 luglio 2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, nel presupposto del suo passaggio in giudicato.
In particolare con tale sentenza è stato ordinato al ministero dell’istruzione e del merito di “ valutare per intero - come servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) - il servizio militare prestato dal ricorrente dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso nelle graduatorie ATA d'interesse, con conseguente attribuzione nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia triennio 2021/2024 ambito Territoriale di Napoli di un punteggio complessivo di punti 14,20 anziché di punti 8,20 (nella graduatoria di assistente amministrativo), e di punti 12,90 anziché di punti 6,90 (nella graduatoria di collaboratore scolastico), di punti 13,20 anziché di punti 7,20 (nella graduatoria di assistente tecnico” . Il ministero è stato altresì condannato al pagamento delle spese di giudizio liquidate “ in euro 1.600,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv. Ganci, Micieli, lzzo e Caliendo anticipatari ”.
Il ricorrente denuncia che la sentenza non è stata eseguita e chiede pertanto che la sezione, accertata la violazione dell’obbligo di eseguire il giudicato ordini “ al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esatta ed integrale esecuzione agli obblighi di giudicato nascenti dalla sentenza n. 5097/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, pubblicata in data 5 luglio 2024, mediante l’assegnazione di un punteggio complessivo di punti 14,20, anziché di punti 8,20 nella graduatoria di assistente amministrativo; di punti 12,90, anziché di punti 6,90 nella graduatoria di collaboratore scolastico; di punti 13,20, anziché di punti 7,20 nella graduatoria di assistente tecnico; nonché condannando la amministrazione resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, della restante parte delle stesse che liquida, per tale parte restante, in euro 1.600,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv. Izzo e Caliendo anticipatari ”, con nomina di un commissario nel caso di ulteriore inadempimento.
Il ricorso è in parte fondato e va quindi accolto nei termini che saranno oltre precisati.
La pretesa del ricorrente all’attribuzione del punteggio riconosciutogli dalla sentenza da ottemperare è fondata, non avendo l’amministrazione, costituita con atto di stile, fornito elementi ostativi.
Deve quindi ordinarsi al ministero dell’istruzione del merito di procedere all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento, provvedendo a riconoscere al ricorrente il punteggio spettantegli secondo quanto statuito dalla sentenza da ottemperare; in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del ministero dell’istruzione e del merito o un funzionario dotato di idonea qualificazione professionale da lui delegato che provvederà all’esecuzione della sentenza indicata.
La domanda al pagamento delle spese liquidate dalla sentenza deve invece essere respinta, dato che tali somme non spettano al ricorrente essendo state attribuite ai suoi difensori quali difensori antistatari; in pratica questo credito deve essere azionato dai difensori, che ne sono titolari, mentre il ricorso è stato proposto esclusivamente dal ricorrente nel precedente giudizio; deve anche rilevarsi che nella sentenza da ottemperare le spese sono attribuite a 4 difensori e che, poiché ai sensi dell'art. 1294 c.c., la solidarietà tra concreditori non si presume, ma deve essere prevista espressamente dal titolo, se vi sono più difensori per una stessa parte, non vige il principio della solidarietà attiva per spese, diritti ed onorari (T.A.R. Campania, Salerno, n. 326/2020) e “ l’amministrazione deve adempiere l’obbligazione pecuniaria pro quota in favore di ciascuno dei codifensori ” (T.A.R. Liguria, n. 715/2014); nell’odierno giudizio il ricorrente è assistito da due (soli) difensori del giudizio precedente.
Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della soccombenza solo parziale dell’amministrazione.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sezione V, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie in parte e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di eseguire la sentenza indicata in premessa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; dispone che, in caso di ulteriore inerzia, all’amministrazione inottemperante si sostituisca un commissario ad acta che è nominato in persona del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del ministero dell’istruzione e del merito o di un funzionario dotato di idonea qualificazione professionale da lui delegato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AB, Presidente
VI LI, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI LI | RI AB |
IL SEGRETARIO