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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 18/12/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. IA Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 100/2025 promossa da:
, c.f. , con l'avv. Donatella Poggi;
Parte_1 C.F._1
parte attrice
nei confronti di:
, c.f. , con l'avv. Nicoletta Verardo;
Controparte_1 C.F._2
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto:
modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Biella n. 333/2012 del 1° giugno 2012, già modificata con decreto del Tribunale di Biella 24/2018 del 19 dicembre 2017
Conclusioni:
per la sig. CP_1
chiede rigettarsi le domande di controparte ed accogliersi le conclusioni indicate in comparsa di costituzione del 17.4.2025 nei seguenti termini:
Previa esclusione e/o inutilizzabilità dei documenti da 3 a 7 prodotti da controparte,
• Rigettare la domanda di revoca dell'assegno per il mantenimento della figlia maggiorenne
[...]
e rigettare la domanda di restituzione delle somme indicate come “indebitamente Persona_1 incamerate”. • Rigettare la domanda di restituzione delle somme pagate a titolo di mantenimento della figlia
[...]
indicate come “indebitamente incamerate” e quantificate nella somma di € Persona_2
12.000,00.
• In subordine, nella denegata ipotesi di accertamento di un debito della resistente, disporre la compensazione tra il suo credito per i titoli indicati in narrativa e l'eventuale debito.
• Con il favore delle spese di lite comprensive di accessori. per il sig. Pt_1
In via principale:
- Rigettare ogni avversa domanda;
- Accogliere, alla luce dell'istruttoria esperita, le seguenti conclusioni:
Per : Persona_2 Accertare l'intervenuta indipendenza economica della figlia dal dicembre 2021 come attestato dalle risultanze istruttorie;
- Dichiarare l'odierno ricorrente non più tenuto a versare l'assegno di mantenimento per la figlia
, pari ad euro 375 oltre a rivalutazioni Istat sin dal verificarsi la condizione Persona_2 di suddetta indipendenza, peraltro mai comunicata all'obbligato;
- Ordinare alla Sig.ra la restituzione in favore del Dott. delle somme indebitamente CP_1 Pt_1 incamerate, quantificate in euro 12.750,00 o nella diversa misura ritenuta equa dall'On.le Tribunale;
- Condannare altresì la Sig.ra al pagamento al Dott. degli interessi maturati dai CP_1 Pt_1 singoli pagamenti mensili indebitamente ricevuti, fino alla effettiva restituzione.
Per IA : Persona_1
- Accertare l'intervenuta indipendenza economica della figlia dal luglio 2024, visto il compimento del ventiseiesimo anno di età e la comprovata capacità di produrre reddito autonomo;
- Dichiarare l'odierno ricorrente non più tenuto a versare l'assegno di mantenimento per la figlia, pari ad euro 375 oltre a rivalutazioni Istat sin dal verificarsi la condizione di suddetta indipendenza;
- Ordinare alla Sig.ra la restituzione in favore del Dott. delle somme indebitamente CP_1 Pt_1 incamerate, a partire dall'indipendenza economica riconosciuta, e corrispondenti alle mensilità versate dall'obbligato;
- Condannare altresì la Sig.ra al pagamento al Dott. degli interessi maturati dai CP_1 Pt_1 singoli pagamenti mensili indebitamente ricevuti, fino alla effettiva restituzione.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e oneri come per legge, oltre Iva e Ca e rimborso forfettario;
- Si richiede inoltre la correzione dell'errore materiale riportato nel verbale del 4 Giugno 2025 nella parte in cui si riporta: “Il padre accetta”, essendo rinvenibile dalla semplice lettura del documento la volontà del padre di rifiutare la proposta transattiva. A detto rifiuto conseguiva la fissazione dell'udizione di rimessione della causa in decisione. per i seguenti
MOTIVI
FATTO
Nel 2012, in occasione del divorzio, le parti pattuivano, inter alia, la seguente condizione: “il padre dr. [è tenuto] a corrispondere alla madre a titolo di concorso Parte_1 Controparte_1 nel mantenimento delle figlie e , sintanto che le medesime non siano Persona_2 Persona_1 economicamente autosufficienti, assegno mensile di € 1.000 entro il 5 del mese, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla rifusione del 50% delle spese mediche e dentistiche non coperte dal SSN e di quelle scolastiche anche universitarie per le minori, dandosi atto che attualmente, al versamento dell'assegno di cui sopra, sta provvedendo il padre dell'obbligato. Assegni familiari alla madre affidataria.”
Nel 2017, in occasione di una richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, il Tribunale stabiliva, inter alia, la seguente modifica: “a parziale modifica della sentenza n. 333/2012 emessa dal Tribunale di Biella dichiara tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento Parte_1 in favore delle figlie e per un importo che si quantifica in Persona_2 Persona_1 complessivi € 750,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese mediche e dentistiche non coperte dal SSN e di quelle scolastiche anche universitarie”.
Con ricorso del 31 gennaio 2025 il sig. esponeva che le figlie e Pt_1 Persona_2 Persona_1 erano medio tempore diventate indipendenti e chiedeva pertanto la soppressione o la riduzione del contributo al mantenimento, con decorrenza dal raggiungimento dell'indipendenza economica.
Con memoria del 30 aprile 2025 la sig. eccepiva la non utilizzabilità delle dichiarazioni CP_1 contenute ai punti da 6 a 10 del ricorso e dei documenti aventi numero da 3 a 7 del ricorso in quanto ottenuti mediante scambio di corrispondenza fra legali e pertanto non producibili in giudizio ai sensi delle norme deontologiche. Eccepiva inoltre che nel mese di maggio 2022 le parti e la figlia
[...]
, al fine di conciliare varie controversie fra loro insorte, davano atto che fra le parti Persona_2
“c'[era] contestazione circa la richiesta stragiudiziale della sig.ra di rimborso di spese CP_1 straordinarie anticipate per le figlie, ma non riconosciute dal padre, poiché ritenute afferenti a spese non necessarie né concordate preventivamente tra i genitori” e convenivano che il sig. Pt_1 versasse alla sig. e alla sig. la somma di € 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno CP_1 Pt_1 non patrimoniale e patrimoniale, consistente quest'ultimo nei “rimborsi delle spese straordinarie pregresse ad oggi maturate e a quelle future sia mediche che universitarie che verranno sostenute dalla madre per le figlie e ”; inoltre “tutte le parti riconosc[evano] che Persona_2 Persona_1 gli importi che verranno erogati dal dott. alla sig. a titolo di mantenimento ordinario Pt_1 CP_1 delle figlie saranno comprensive di ogni spesa anche straordinaria, con rinuncia a richiedere la revisione della sua quantificazione”; osservava che in tale accordo non si faceva alcun riferimento al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie;
rilevava inoltre che dal 2017 in poi il padre non aveva mai versato le rivalutazioni ISTAT;
contestava infine che la figlia Persona_1 avesse raggiunto l'indipendenza economica;
chiedeva pertanto il rigetto delle domande avversarie.
All'udienza del 4 giugno 2025 le parti non si conciliavano. La giudice disponeva un'integrazione documentale e assegnava i termini per memorie conclusionali. All'udienza del 20 novembre 2025 la giudice dava atto delle conclusioni delle parti e si riservava di riferire in collegio.
DIRITTO
Ai sensi degli artt. 30 Cost., 147, 337bis e 337septies c.c., il Tribunale osserva che il diritto dei figli ad essere mantenuti dai genitori è incondizionato con riferimento ai figli minorenni, mentre con riferimento ai figli maggiorenni è subordinato al mancato raggiungimento dell'indipendenza economica, valutate tutte le circostanze del caso, quali ad esempio l'età del figlio, il percorso scolastico e universitario, l'impegno nella ricerca del lavoro ecc. Alla luce delle predette disposizioni, risulta evidente come l'impegno a non richiedere la revisione dell'assegno di mantenimento assunto dal sig. con l'accordo del maggio 2022 debba necessariamente trovare un limite nel Pt_1 raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie.
Tanto premesso, per quanto concerne la figlia di anni trenta, è documentato e/o Persona_2 incontestato che la stessa ha terminato gli studi universitari, ha lasciato la casa familiare, e ha percepito redditi lordi da lavoro per € 13 mila circa nel 2022, per € 20 mila circa nel 2023 e per € 21 mila circa nel 2024. Qualunque obbligo di mantenimento nei suoi confronti deve ritenersi cessato.
Per quanto concerne la figlia di anni ventisette, è documentato e/o incontestato che la Persona_1 stessa ha terminato gli studi universitari, ha avviato uno studio da osteopata, e ha percepito redditi lordi da lavoro per € 2.823,00 da gennaio 2024 a novembre 2024 e per € 1.560,00 da gennaio 2025 a metà aprile 2025 (proiezione sui 12 mesi: € 5.348,00). Alla luce di tali circostanze, si ritiene che anche abbia ormai raggiunto la capacità di mantenersi autonomamente e non possa Persona_1 vantare più alcun diritto al mantenimento nei confronti del padre.
Per quanto concerne la decorrenza degli effetti della presente statuizione, considerato che
[...]
è diventata indipendente anteriormente al deposito del presente ricorso, il Tribunale ritiene Per_2 che detti effetti debbano retroagire alla data della domanda giudiziale.
Considerato invece che ha impiegato del tempo per avviare la propria attività di Persona_1 osteopata, il Tribunale ritiene che l'obbligo di mantenimento a carico del padre debba cessare alla data della presente decisione.
La domanda formulata ex art. 2033 c.c. dal padre per la restituzione dei contributi al mantenimento versati in favore della figlia anteriormente alla data del ricorso, al pari dell'eccezione Persona_2 formulata ex art. 1241 c.c. dalla madre per il pagamento (rectius, la deduzione in compensazione) delle rivalutazioni ISTAT maturate sui contributi al mantenimento delle figlie, esulano dalla competenza di questo giudice e devono pertanto essere dichiarate inammissibili (in termini, si consideri Tribunale di Rieti, sentenza 206 del 7 luglio 2025).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c. e del DM 55/2014, tenuto conto della natura della controversia, della complessità dell'istruttoria e del valore della causa, le spese di lite si liquidano in € 4.000,00 oltre accessori. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. dette spese dovranno essere poste a carico della parte resistente risultata prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 100
2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara la cessazione dell'obbligo di di contribuire al mantenimento della Parte_1 figlia con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
Persona_2
- Dichiara la cessazione dell'obbligo di di contribuire al mantenimento della Parte_1 figlia con decorrenza dalla data della presente decisione;
Persona_1
- Dichiara le ulteriori domande ed eccezioni inammissibili;
- Condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in € Controparte_1 Parte_1
4.000,00 oltre spese generali, IVA, CPA.
Biella, 17/12/2025
La giudice rel. Il Presidente dott. Margherita Cerizza
dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. IA Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 100/2025 promossa da:
, c.f. , con l'avv. Donatella Poggi;
Parte_1 C.F._1
parte attrice
nei confronti di:
, c.f. , con l'avv. Nicoletta Verardo;
Controparte_1 C.F._2
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto:
modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Biella n. 333/2012 del 1° giugno 2012, già modificata con decreto del Tribunale di Biella 24/2018 del 19 dicembre 2017
Conclusioni:
per la sig. CP_1
chiede rigettarsi le domande di controparte ed accogliersi le conclusioni indicate in comparsa di costituzione del 17.4.2025 nei seguenti termini:
Previa esclusione e/o inutilizzabilità dei documenti da 3 a 7 prodotti da controparte,
• Rigettare la domanda di revoca dell'assegno per il mantenimento della figlia maggiorenne
[...]
e rigettare la domanda di restituzione delle somme indicate come “indebitamente Persona_1 incamerate”. • Rigettare la domanda di restituzione delle somme pagate a titolo di mantenimento della figlia
[...]
indicate come “indebitamente incamerate” e quantificate nella somma di € Persona_2
12.000,00.
• In subordine, nella denegata ipotesi di accertamento di un debito della resistente, disporre la compensazione tra il suo credito per i titoli indicati in narrativa e l'eventuale debito.
• Con il favore delle spese di lite comprensive di accessori. per il sig. Pt_1
In via principale:
- Rigettare ogni avversa domanda;
- Accogliere, alla luce dell'istruttoria esperita, le seguenti conclusioni:
Per : Persona_2 Accertare l'intervenuta indipendenza economica della figlia dal dicembre 2021 come attestato dalle risultanze istruttorie;
- Dichiarare l'odierno ricorrente non più tenuto a versare l'assegno di mantenimento per la figlia
, pari ad euro 375 oltre a rivalutazioni Istat sin dal verificarsi la condizione Persona_2 di suddetta indipendenza, peraltro mai comunicata all'obbligato;
- Ordinare alla Sig.ra la restituzione in favore del Dott. delle somme indebitamente CP_1 Pt_1 incamerate, quantificate in euro 12.750,00 o nella diversa misura ritenuta equa dall'On.le Tribunale;
- Condannare altresì la Sig.ra al pagamento al Dott. degli interessi maturati dai CP_1 Pt_1 singoli pagamenti mensili indebitamente ricevuti, fino alla effettiva restituzione.
Per IA : Persona_1
- Accertare l'intervenuta indipendenza economica della figlia dal luglio 2024, visto il compimento del ventiseiesimo anno di età e la comprovata capacità di produrre reddito autonomo;
- Dichiarare l'odierno ricorrente non più tenuto a versare l'assegno di mantenimento per la figlia, pari ad euro 375 oltre a rivalutazioni Istat sin dal verificarsi la condizione di suddetta indipendenza;
- Ordinare alla Sig.ra la restituzione in favore del Dott. delle somme indebitamente CP_1 Pt_1 incamerate, a partire dall'indipendenza economica riconosciuta, e corrispondenti alle mensilità versate dall'obbligato;
- Condannare altresì la Sig.ra al pagamento al Dott. degli interessi maturati dai CP_1 Pt_1 singoli pagamenti mensili indebitamente ricevuti, fino alla effettiva restituzione.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e oneri come per legge, oltre Iva e Ca e rimborso forfettario;
- Si richiede inoltre la correzione dell'errore materiale riportato nel verbale del 4 Giugno 2025 nella parte in cui si riporta: “Il padre accetta”, essendo rinvenibile dalla semplice lettura del documento la volontà del padre di rifiutare la proposta transattiva. A detto rifiuto conseguiva la fissazione dell'udizione di rimessione della causa in decisione. per i seguenti
MOTIVI
FATTO
Nel 2012, in occasione del divorzio, le parti pattuivano, inter alia, la seguente condizione: “il padre dr. [è tenuto] a corrispondere alla madre a titolo di concorso Parte_1 Controparte_1 nel mantenimento delle figlie e , sintanto che le medesime non siano Persona_2 Persona_1 economicamente autosufficienti, assegno mensile di € 1.000 entro il 5 del mese, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla rifusione del 50% delle spese mediche e dentistiche non coperte dal SSN e di quelle scolastiche anche universitarie per le minori, dandosi atto che attualmente, al versamento dell'assegno di cui sopra, sta provvedendo il padre dell'obbligato. Assegni familiari alla madre affidataria.”
Nel 2017, in occasione di una richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, il Tribunale stabiliva, inter alia, la seguente modifica: “a parziale modifica della sentenza n. 333/2012 emessa dal Tribunale di Biella dichiara tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento Parte_1 in favore delle figlie e per un importo che si quantifica in Persona_2 Persona_1 complessivi € 750,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese mediche e dentistiche non coperte dal SSN e di quelle scolastiche anche universitarie”.
Con ricorso del 31 gennaio 2025 il sig. esponeva che le figlie e Pt_1 Persona_2 Persona_1 erano medio tempore diventate indipendenti e chiedeva pertanto la soppressione o la riduzione del contributo al mantenimento, con decorrenza dal raggiungimento dell'indipendenza economica.
Con memoria del 30 aprile 2025 la sig. eccepiva la non utilizzabilità delle dichiarazioni CP_1 contenute ai punti da 6 a 10 del ricorso e dei documenti aventi numero da 3 a 7 del ricorso in quanto ottenuti mediante scambio di corrispondenza fra legali e pertanto non producibili in giudizio ai sensi delle norme deontologiche. Eccepiva inoltre che nel mese di maggio 2022 le parti e la figlia
[...]
, al fine di conciliare varie controversie fra loro insorte, davano atto che fra le parti Persona_2
“c'[era] contestazione circa la richiesta stragiudiziale della sig.ra di rimborso di spese CP_1 straordinarie anticipate per le figlie, ma non riconosciute dal padre, poiché ritenute afferenti a spese non necessarie né concordate preventivamente tra i genitori” e convenivano che il sig. Pt_1 versasse alla sig. e alla sig. la somma di € 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno CP_1 Pt_1 non patrimoniale e patrimoniale, consistente quest'ultimo nei “rimborsi delle spese straordinarie pregresse ad oggi maturate e a quelle future sia mediche che universitarie che verranno sostenute dalla madre per le figlie e ”; inoltre “tutte le parti riconosc[evano] che Persona_2 Persona_1 gli importi che verranno erogati dal dott. alla sig. a titolo di mantenimento ordinario Pt_1 CP_1 delle figlie saranno comprensive di ogni spesa anche straordinaria, con rinuncia a richiedere la revisione della sua quantificazione”; osservava che in tale accordo non si faceva alcun riferimento al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie;
rilevava inoltre che dal 2017 in poi il padre non aveva mai versato le rivalutazioni ISTAT;
contestava infine che la figlia Persona_1 avesse raggiunto l'indipendenza economica;
chiedeva pertanto il rigetto delle domande avversarie.
All'udienza del 4 giugno 2025 le parti non si conciliavano. La giudice disponeva un'integrazione documentale e assegnava i termini per memorie conclusionali. All'udienza del 20 novembre 2025 la giudice dava atto delle conclusioni delle parti e si riservava di riferire in collegio.
DIRITTO
Ai sensi degli artt. 30 Cost., 147, 337bis e 337septies c.c., il Tribunale osserva che il diritto dei figli ad essere mantenuti dai genitori è incondizionato con riferimento ai figli minorenni, mentre con riferimento ai figli maggiorenni è subordinato al mancato raggiungimento dell'indipendenza economica, valutate tutte le circostanze del caso, quali ad esempio l'età del figlio, il percorso scolastico e universitario, l'impegno nella ricerca del lavoro ecc. Alla luce delle predette disposizioni, risulta evidente come l'impegno a non richiedere la revisione dell'assegno di mantenimento assunto dal sig. con l'accordo del maggio 2022 debba necessariamente trovare un limite nel Pt_1 raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie.
Tanto premesso, per quanto concerne la figlia di anni trenta, è documentato e/o Persona_2 incontestato che la stessa ha terminato gli studi universitari, ha lasciato la casa familiare, e ha percepito redditi lordi da lavoro per € 13 mila circa nel 2022, per € 20 mila circa nel 2023 e per € 21 mila circa nel 2024. Qualunque obbligo di mantenimento nei suoi confronti deve ritenersi cessato.
Per quanto concerne la figlia di anni ventisette, è documentato e/o incontestato che la Persona_1 stessa ha terminato gli studi universitari, ha avviato uno studio da osteopata, e ha percepito redditi lordi da lavoro per € 2.823,00 da gennaio 2024 a novembre 2024 e per € 1.560,00 da gennaio 2025 a metà aprile 2025 (proiezione sui 12 mesi: € 5.348,00). Alla luce di tali circostanze, si ritiene che anche abbia ormai raggiunto la capacità di mantenersi autonomamente e non possa Persona_1 vantare più alcun diritto al mantenimento nei confronti del padre.
Per quanto concerne la decorrenza degli effetti della presente statuizione, considerato che
[...]
è diventata indipendente anteriormente al deposito del presente ricorso, il Tribunale ritiene Per_2 che detti effetti debbano retroagire alla data della domanda giudiziale.
Considerato invece che ha impiegato del tempo per avviare la propria attività di Persona_1 osteopata, il Tribunale ritiene che l'obbligo di mantenimento a carico del padre debba cessare alla data della presente decisione.
La domanda formulata ex art. 2033 c.c. dal padre per la restituzione dei contributi al mantenimento versati in favore della figlia anteriormente alla data del ricorso, al pari dell'eccezione Persona_2 formulata ex art. 1241 c.c. dalla madre per il pagamento (rectius, la deduzione in compensazione) delle rivalutazioni ISTAT maturate sui contributi al mantenimento delle figlie, esulano dalla competenza di questo giudice e devono pertanto essere dichiarate inammissibili (in termini, si consideri Tribunale di Rieti, sentenza 206 del 7 luglio 2025).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c. e del DM 55/2014, tenuto conto della natura della controversia, della complessità dell'istruttoria e del valore della causa, le spese di lite si liquidano in € 4.000,00 oltre accessori. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. dette spese dovranno essere poste a carico della parte resistente risultata prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 100
2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara la cessazione dell'obbligo di di contribuire al mantenimento della Parte_1 figlia con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
Persona_2
- Dichiara la cessazione dell'obbligo di di contribuire al mantenimento della Parte_1 figlia con decorrenza dalla data della presente decisione;
Persona_1
- Dichiara le ulteriori domande ed eccezioni inammissibili;
- Condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in € Controparte_1 Parte_1
4.000,00 oltre spese generali, IVA, CPA.
Biella, 17/12/2025
La giudice rel. Il Presidente dott. Margherita Cerizza
dott. Emanuele Migliore