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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/10/2025, n. 3229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3229 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8797/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24 luglio 2025 da
1) sig.ra Parte_1
Nata a Caltanissetta il 21.12.1990 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ernesta Sciarrotta presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) sig. Parte_2
Nato a Milano il 18.03.1987 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Elisa Gaiani presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Caltanissetta il 27/09/2021 (anno 2021, atto n.177, parte II, serie A) In separazione dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 luglio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi dichiarano di disporre di redditi da lavoro sufficienti per le rispettive esigenze di mantenimento e, pertanto, nulla chiedono l'uno all'altro a tale titolo.
3. I coniugi si impegnano a porre in vendita l'immobile coniugale sito in Milano via Del Tago 10, come di fatto già avvenuto, conferendo apposito incarico ad agenzia immobiliare di comune fiducia. L'immobile sarà venduto al prezzo corrente di mercato, stimato dall'intermediatore immobiliare in euro 309.000,00=.
I coniugi dichiarano di aver già ricevuto proposta di acquisto relativa all'immobile de quo - ivi compreso l'intero arredamento in esso presente- al prezzo di 290.000,00= euro, subordinata alla condizione sospensiva dell'erogazione del mutuo in favore di parte acquirente;
la predetta proposta è stata già accettata da entrambi in data 9.06.2025.
Il ricavato della vendita, al netto delle spese per la mediazione immobiliare e di ogni altro onere eventuale relativo alla vendita, verrà utilizzato per estinguere il mutuo gravante sull'immobile ed il residuo prezzo ricavato sarà suddiviso in pari misura tra i coniugi.
4. I coniugi si danno reciprocamente atto d'aver lasciato entrambi alla data odierna la casa familiare, asportando i propri beni ed effetti personali;
pertanto nessuno dei due abiterà più l'immobile coniugale. I mobili che attualmente arredano detto immobile sono già stati alienati all'acquirente, fatta eccezione per il televisore ed il divano che verranno assegnati in proprietà esclusiva al sig. che verranno Pt_2 asportati entro il mese di agosto 2025 (come di fatto già avvenuto).
Nel caso di mancato perfezionamento della predetta vendita, nell'ipotesi in cui i mobili non dovessero essere di gradimento del potenziale acquirente, essi verranno suddivisi in quote eguali, per valore corrispondente, tra i coniugi ed assegnati loro in natura, in proprietà definitiva.
5. Sino alla data della vendita effettiva della casa familiare, i coniugi divideranno tra loro in pari misura ogni spesa relativa all'immobile (oneri condominiali, utenze domestiche, ratei di mutuo mensili, TARI, etc.), dandosi reciprocamente atto che nessuno dei due abiterà l'immobile coniugale. A tal fine essi si impegnano mensilmente ed in via anticipata a versare sul conto corrente bancario cointestato la provvista necessaria per far fronte ai suddetti pagamenti.
6. Entro e non oltre 30 giorni dalla data di vendita della casa familiare la sig.ra si impegna Pt_1 ad estinguere il mutuo fondiario acceso presso la banca Intesa Sanpaolo, relativo all'alloggio di sua proprietà in Milano, a parte del complesso residenziale in viale Mario Rapisardi n. 15, nello stabile condominiale ad uso abitazione n. 3/4, rispetto al quale il sig. risulta garante o comunque a Pt_2 modificare il contratto di mutuo, escludendo la garanzia personale del sig. Pt_2 In ogni caso la signora si impegna a manlevare e tenere indenne il sig. da qualsivoglia Pt_1 Pt_2 pretesa creditoria del prefato Istituto di Credito avente ad oggetto il citato contratto di mutuo.
7. L'autovettura modello Kia Stonic targata GM242AV di proprietà del sig. resta in uso allo Pt_2 stesso, senza obbligo di conguaglio a carico e/o a favore dell'uno o dell'altro coniuge.
8. I coniugi dichiarano di avere così regolato tra loro ogni questione patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo, ragione o causa, fatta eccezione per quanto statuito nel presente ricorso.
9.Venga ordinata la trascrizione dell'emananda sentenza.
10.Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Caltanissetta il 27/09/2021. (atto trascritto presso i registri di stato civile del Comune di Caltanissetta al n. 91, parte II, serie A, anno 2021 e altresì presso i registri di stato civile del Comune di Milano al n. 93, parte II, Serie B, anno 2021).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr. Chiara Delmonte;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caltanissetta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 8.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG