CASS
Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2024, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI VA NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni di cui alla requisitoria in atti del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 1314 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 07/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. ER AN LA, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 28/10/2022 che, in parziale riforma di quella del Tribunale di Parma, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in ordine al capo a) della rubrica, relativo al delitto di estorsione continuata ai danni di ON MA IA, dichiarando, al contempo, la nullità della sentenza con riferimento all'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di circonvenzione di incapace di cui al capo b), poiché riqualificato dal Tribunale, in violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., come estorsione. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avente ad oggetto la richiesta acquisizione di registrazioni, presenti su un telefono dismesso dell'imputato, risalenti al 2015 e da quest'ultimo rinvenute solo in epoca successiva al giudizio di primo grado e dal cui ascolto sarebbe emersa una ricostruzione degli effettivi rapporti esistenti con la persona offesa del tutto incompatibile con il contestato delitto di estorsione. In particolare, si osserva che il diniego istruttorio è errato nel punto in cui la Corte territoriale avrebbe indicato una ragione ostativa «nell'omessa dimostrazione della scoperta solo in epoca successiva del supporto». Si sottolinea, infatti, come l'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., che disciplina la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, non preveda - a differenza dell'art. 493, comma 2, cod. proc. pen. - l'onere della parte richiedente di dimostrare di non aver potuto indicare tempestivamente le prove di cui chiede l'assunzione. Peraltro, anche a voler ammettere l'esistenza di un onere dimostrativo, «non è dato capire quale prova positiva avrebbe dovuto fornire la difesa in merito alla scoperta postuma», trattandosi di prova che, laddove conosciuta prima, sarebbe stata logicamente prodotta in quanto favorevole all'imputato. La previsione di un non contemplato onere dimostrativo si risolverebbe, poi, in una sorta di probatio diabolica per la difesa, con sostanziale inapplicabilità della disposizione. Si lamenta, altresì, la violazione del disposto dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte di appello ha negato la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sul presupposto della non decisività della prova sopravvenuta. Al riguardo, si rappresenta che, in caso di prove sopravvenute, la Corte d'appello ha il dovere di disporre la rinnovazione con gli unici limiti previsti dall'art. 495, comma 1, cod. proc. pen. essendo invece escluso un vaglio, ai fini di detta valutazione, sotto il profilo dell'indispensabilità o dell'assoluta necessità. Rileva, inoltre, la difesa che la decisione di non disporre la rinnovazione si correla ad un vizio della motivazione rispetto alla ritenuta inverosimiglianza della 2 tesi difensiva del complotto ordito ai danni dell'imputato da parte di persone vicine alla persona offesa ed interessate, per fini propri, a scongiurarne il depauperamento patrimoniale. 1.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione della legge sostanziale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza delle norme in tema di valutazione della prova. La censura attiene al rilievo assegnato, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità, al dichiarato delle due persone offese costituitesi parti civili, mosse da un rilevantissimo interesse economico e delle quali quelle della figlia risultavano mere affermazioni de relato di quanto appreso dalla madre. Peraltro, l'attendibilità di quest'ultima si scontrava con evidenze probatorie inequivocabili e provenienti da testimoni imparziali che ne rivelavano il pesante condizionamento subito inficiandone anche la necessaria spontaneità. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, con requisitoria del 24/10/2023, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Con memoria del 30/11/2023, la difesa del ricorrente, nel replicare alla requisitoria del P.G., ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, va anzitutto precisato che, sebbene l'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. non preveda, a differenza di quanto disposto dall'art. 493, comma 2, cod. proc. pen. a proposito delle prove non comprese nella lista prevista dall'art. 468 cod. proc. pen., l'onere della parte richiedente di dimostrare di non aver potuto indicare tempestivamente le nuove prove di cui chiede l'assunzione, occorre pur sempre che la prova non solo sia nuova rispetto a quelle già assunte, ma sia allo stesso tempo sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado. È, infatti, proprio tale noviter repertae che contraddistingue la disposizione in esame da quella di cui al primo comma che, oltre ad avere ad oggetto le prove già acquisite, può riguardare anche "nuove prove" preesistenti o già note alle parti (Sez. 6, n. 7809 del 26/05/1998, Rv. 211262; Sez. 3, n. 47963 del 14/11/2016, Rv. 268657 in motivazione). Pertanto, posto che dal corretto inquadramento della "nuova prova" discende anche la regola che ne definisce l'ambito di assunzione (incompletezza dell'istruttoria di talché il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo 3 stato degli atti nel caso di cui al primo comma;
ammissione della prova, salvo che si tratti di prove vietate dalla legge ovvero manifestamente superflue ed irrilevanti, nell'ipotesi di cui al secondo comma), la verifica dell'esistenza del requisito di ingresso della prova, costituito dall'essere «sopravvenuta» ovvero «scoperta» dopo il giudizio di primo grado, non incorre in alcuna violazione di legge. Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato genericamente a contestare l'affermazione della Corte d'appello secondo cui «l'asserita scoperta solo in epoca successiva è rimasta indimostrata», senza neppure circostanziare le modalità in forza delle quali l'imputato sarebbe venuto in possesso delle pregresse registrazioni, non prodotte nel corso del giudizio di primo grado. Peraltro, sulla questione, la Corte territoriale ha comunque espresso con chiarezza il giudizio di irrilevanza, richiesto dal combinato disposto degli artt. 495 comma 1, e 190, comma 1, cod. proc. pen., così come si evince dalla lettura dell'articolato passaggio motivazionale contenuto nelle pagine 23 e 24 della impugnata sentenza, ove è espressamente indicato che il diniego si fonda anche sull'assenza di «rilevanza» (vedi ultimo cpv. pag. 23), così rivelandosi la manifesta infondatezza della eccezione difensiva che fa erroneamente leva sul richiamo del canone della non decisività (proprio del giudizio di cui al primo comma dell'art. 603 cod. proc. peri.). 3. Anche il secondo motivo è inammissibile. Deve osservarsi che il vizio sulla valutazione del compendio probatorio, tipicamente costituente in astratto un vizio della motivazione ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen., viene ricondotto alla violazione della legge penale processuale, con richiamo, tuttavia, alla ipotesi tipica di ricorso di cui all'articolo 606 lett. b) cod. proc. pen., che, invece, riguarda la violazione della legge sostanziale. L' omessa specificazione delle ragioni di diritto in modo puntuale e chiaro, si traduce in genericità dei motivi e, dunque, nella loro inammissibilità. Peraltro, anche laddove le doglianze mosse fossero ricondotte al vizio di motivazione, ridonderebbero in censure di fatto, adducendosi elementi di merito, da scrutinarsi a cura della Corte di legittimità, a fondamento della differente prospettazione difensiva sottesa alla attendibilità del dichiarato delle persone offese, peraltro diffusamente supportato dalla sentenza impugnata anche col richiamo di altri elementi di carattere esterno e convergente. 4. In conclusione, nulla aggiungendo di decisivo la memoria difensiva prodotta dalla difesa dell'imputato, il ricorso va dichiarato inammissibile;
consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 4 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 07/12/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni di cui alla requisitoria in atti del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 1314 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 07/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. ER AN LA, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 28/10/2022 che, in parziale riforma di quella del Tribunale di Parma, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in ordine al capo a) della rubrica, relativo al delitto di estorsione continuata ai danni di ON MA IA, dichiarando, al contempo, la nullità della sentenza con riferimento all'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di circonvenzione di incapace di cui al capo b), poiché riqualificato dal Tribunale, in violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., come estorsione. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avente ad oggetto la richiesta acquisizione di registrazioni, presenti su un telefono dismesso dell'imputato, risalenti al 2015 e da quest'ultimo rinvenute solo in epoca successiva al giudizio di primo grado e dal cui ascolto sarebbe emersa una ricostruzione degli effettivi rapporti esistenti con la persona offesa del tutto incompatibile con il contestato delitto di estorsione. In particolare, si osserva che il diniego istruttorio è errato nel punto in cui la Corte territoriale avrebbe indicato una ragione ostativa «nell'omessa dimostrazione della scoperta solo in epoca successiva del supporto». Si sottolinea, infatti, come l'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., che disciplina la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, non preveda - a differenza dell'art. 493, comma 2, cod. proc. pen. - l'onere della parte richiedente di dimostrare di non aver potuto indicare tempestivamente le prove di cui chiede l'assunzione. Peraltro, anche a voler ammettere l'esistenza di un onere dimostrativo, «non è dato capire quale prova positiva avrebbe dovuto fornire la difesa in merito alla scoperta postuma», trattandosi di prova che, laddove conosciuta prima, sarebbe stata logicamente prodotta in quanto favorevole all'imputato. La previsione di un non contemplato onere dimostrativo si risolverebbe, poi, in una sorta di probatio diabolica per la difesa, con sostanziale inapplicabilità della disposizione. Si lamenta, altresì, la violazione del disposto dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte di appello ha negato la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sul presupposto della non decisività della prova sopravvenuta. Al riguardo, si rappresenta che, in caso di prove sopravvenute, la Corte d'appello ha il dovere di disporre la rinnovazione con gli unici limiti previsti dall'art. 495, comma 1, cod. proc. pen. essendo invece escluso un vaglio, ai fini di detta valutazione, sotto il profilo dell'indispensabilità o dell'assoluta necessità. Rileva, inoltre, la difesa che la decisione di non disporre la rinnovazione si correla ad un vizio della motivazione rispetto alla ritenuta inverosimiglianza della 2 tesi difensiva del complotto ordito ai danni dell'imputato da parte di persone vicine alla persona offesa ed interessate, per fini propri, a scongiurarne il depauperamento patrimoniale. 1.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione della legge sostanziale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza delle norme in tema di valutazione della prova. La censura attiene al rilievo assegnato, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità, al dichiarato delle due persone offese costituitesi parti civili, mosse da un rilevantissimo interesse economico e delle quali quelle della figlia risultavano mere affermazioni de relato di quanto appreso dalla madre. Peraltro, l'attendibilità di quest'ultima si scontrava con evidenze probatorie inequivocabili e provenienti da testimoni imparziali che ne rivelavano il pesante condizionamento subito inficiandone anche la necessaria spontaneità. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, con requisitoria del 24/10/2023, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Con memoria del 30/11/2023, la difesa del ricorrente, nel replicare alla requisitoria del P.G., ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, va anzitutto precisato che, sebbene l'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. non preveda, a differenza di quanto disposto dall'art. 493, comma 2, cod. proc. pen. a proposito delle prove non comprese nella lista prevista dall'art. 468 cod. proc. pen., l'onere della parte richiedente di dimostrare di non aver potuto indicare tempestivamente le nuove prove di cui chiede l'assunzione, occorre pur sempre che la prova non solo sia nuova rispetto a quelle già assunte, ma sia allo stesso tempo sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado. È, infatti, proprio tale noviter repertae che contraddistingue la disposizione in esame da quella di cui al primo comma che, oltre ad avere ad oggetto le prove già acquisite, può riguardare anche "nuove prove" preesistenti o già note alle parti (Sez. 6, n. 7809 del 26/05/1998, Rv. 211262; Sez. 3, n. 47963 del 14/11/2016, Rv. 268657 in motivazione). Pertanto, posto che dal corretto inquadramento della "nuova prova" discende anche la regola che ne definisce l'ambito di assunzione (incompletezza dell'istruttoria di talché il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo 3 stato degli atti nel caso di cui al primo comma;
ammissione della prova, salvo che si tratti di prove vietate dalla legge ovvero manifestamente superflue ed irrilevanti, nell'ipotesi di cui al secondo comma), la verifica dell'esistenza del requisito di ingresso della prova, costituito dall'essere «sopravvenuta» ovvero «scoperta» dopo il giudizio di primo grado, non incorre in alcuna violazione di legge. Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato genericamente a contestare l'affermazione della Corte d'appello secondo cui «l'asserita scoperta solo in epoca successiva è rimasta indimostrata», senza neppure circostanziare le modalità in forza delle quali l'imputato sarebbe venuto in possesso delle pregresse registrazioni, non prodotte nel corso del giudizio di primo grado. Peraltro, sulla questione, la Corte territoriale ha comunque espresso con chiarezza il giudizio di irrilevanza, richiesto dal combinato disposto degli artt. 495 comma 1, e 190, comma 1, cod. proc. pen., così come si evince dalla lettura dell'articolato passaggio motivazionale contenuto nelle pagine 23 e 24 della impugnata sentenza, ove è espressamente indicato che il diniego si fonda anche sull'assenza di «rilevanza» (vedi ultimo cpv. pag. 23), così rivelandosi la manifesta infondatezza della eccezione difensiva che fa erroneamente leva sul richiamo del canone della non decisività (proprio del giudizio di cui al primo comma dell'art. 603 cod. proc. peri.). 3. Anche il secondo motivo è inammissibile. Deve osservarsi che il vizio sulla valutazione del compendio probatorio, tipicamente costituente in astratto un vizio della motivazione ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen., viene ricondotto alla violazione della legge penale processuale, con richiamo, tuttavia, alla ipotesi tipica di ricorso di cui all'articolo 606 lett. b) cod. proc. pen., che, invece, riguarda la violazione della legge sostanziale. L' omessa specificazione delle ragioni di diritto in modo puntuale e chiaro, si traduce in genericità dei motivi e, dunque, nella loro inammissibilità. Peraltro, anche laddove le doglianze mosse fossero ricondotte al vizio di motivazione, ridonderebbero in censure di fatto, adducendosi elementi di merito, da scrutinarsi a cura della Corte di legittimità, a fondamento della differente prospettazione difensiva sottesa alla attendibilità del dichiarato delle persone offese, peraltro diffusamente supportato dalla sentenza impugnata anche col richiamo di altri elementi di carattere esterno e convergente. 4. In conclusione, nulla aggiungendo di decisivo la memoria difensiva prodotta dalla difesa dell'imputato, il ricorso va dichiarato inammissibile;
consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 4 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 07/12/2023