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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 4581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4581 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione specializzata in materia di Impresa riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. Paolo Celentano Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 4706/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 8351/2020 emessa dal Tribunale di Napoli il
4.12.2020, pendente
TRA
(C.F./P.I. , con sede legale in Salerno alla via Romaldo n. 8, Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante, (C.F./P.I. , con sede in CP_1 P.IVA_2
Milano alla via della Guastalla n. 5, in persona del legale rappresentante,
[...]
(C.F./P.I. , con sede in Salerno alla via Romaldo n. Controparte_2 P.IVA_3
8, in persona del legale rappresentante, difese e rappresentate dagli avv.ti Federica Mariotti, Giuseppe Saccone e Stefano Tarantino;
Appellanti
E
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
n. 47, (C.F. , residente in [...]alla piazza San CP_2 C.F._2
Michele n. 11, (C.F. , residente in Solofra Controparte_4 C.F._3 alla via Della Fortuna n. 47, (C.F. ), residente in Controparte_5 C.F._4
1 Solofra alla piazza San Michele n. 11, nella qualità di soci della società
[...]
Controparte_2
difesi e rappresentati dall'avv. Federica Mariotti;
Appellanti
E
, in persona del legale rappresentante, Controparte_6
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Saccone e Stefano Tarantino;
Appellante incidentale
CONTRO
, con sede legale in Solofra alla via S. Vito n. 30, in persona Controparte_7 del liquidatore, con sede legale in Solofra alla via Arco Controparte_8
Torre – Zona ASI, in persona dell'amministratore unico, nato ad [...] il CP_9
10.11.1967 residente in [...] (C.F. ), C.F._5 [...]
nato ad [...], il [...] e residente in [...]
Scandone n. 167 (C.F. , C.F._6
rappresentati e difesi dall'avv. Guido Bevilacqua;
Appellati
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
Le società attrici in primo grado ( e Controparte_7 [...]
, socie della hanno chiesto accertarsi l'inadempimento Controparte_8 Controparte_11 della della della e Controparte_2 CP_1 Controparte_6
della socie della medesima compagine, agli obblighi assunti nell'atto Parte_1 transattivo stipulato in data 19.4.2012 che prevedeva la scissione della società CP_11
e la formazione di due distinte società, le cui quote sarebbero dovute essere assegnate
[...] ai due gruppi di soci.
Secondo le attrici, le società convenute non avrebbero adempiuto all'obbligo di eseguire la predetta scissione, motivo per il quale hanno chiesto la loro condanna al pagamento della penale pattuita, pari ad € 1.500.000,00, oltre al risarcimento del maggior danno quantificato in € 511.000 o nel diverso importo ritenuto di giustizia, con richiesta di
2 [... accertamento della responsabilità solidale anche dei soci illimitatamente responsabili della fatto salvo, ai sensi dell'art. 2304 c.c., il beneficio Controparte_2 della preventiva escussione.
A sostegno dell'azione le attrici hanno dedotto che l'atto transattivo non prevedeva un termine entro cui la scissione sarebbe dovuta intervenire, motivo per il quale doveva intendersi che le parti avessero voluto attuare la scissione immediatamente dopo la stipula della scrittura ai sensi dell'art. 1183 c.c.
Nonostante gli accordi negoziali, l'amministratore della (che sarebbe stato CP_11
espressione delle socie convenute) avrebbe volontariamente omesso di redigere il progetto di scissione senza giustificato motivo;
tale inerzia si sarebbe protratta per oltre un anno, finché - in seguito a varie pressioni delle attrici - l'assemblea del 7.5.2013 approvava all'unanimità l'operazione di scissione, autorizzando l'amministratore a predisporre il progetto di scissione in conformità agli accordi presi nella scrittura del 19.4.2012. Tuttavia, in violazione dell'incarico ricevuto, l'amministratore aveva depositato in data 2.10.2013 un progetto di scissione che attribuiva alle attrici un patrimonio nettamente inferiore a quanto programmato, per cui esse erano state costrette ad esprimere voto contrario all'assemblea poi convocata per l'approvazione del progetto di scissione.
Ritenendo, pertanto, che il comportamento dell'amministratore fosse imputabile alla volontà delle convenute, le attrici ne hanno chiesto la condanna al pagamento della penale stabilita nell'atto transattivo.
Si è costituita la eccependo in via preliminare l'incompetenza per CP_1
materia della sezione specializzata in materia di imprese e contestato la sussistenza del proprio inadempimento, sostenendo che l'organo amministrativo della era CP_11 espressione di tutti i soci e non solo di alcuni di essi e che gli inadempimenti attribuiti all'amministratore non rientravano nelle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti con l'accordo transattivo.
In via riconvenzionale ha:
- proposto azione di annullamento della scrittura privata, deducendo che le società attrici avevano scientemente taciuto fatti che se conosciuti avrebbero determinato la parte a
3 non prestare il consenso all'accordo del 19.4.2012, che era stato carpito con dolo, con conseguente annullabilità ai sensi degli artt. 1427 ss. c.c. e, nella parte avente natura transattiva, ai sensi dell'art. 1975 c.c.;
- chiesto la condanna al risarcimento dei danni derivante dalla perdita di valore della partecipazione nella Controparte_11
- chiesto di accertare, in via subordinata, che l'inadempimento all'accordo transattivo fosse imputabile alla parte attrice, con condanna al pagamento della penale.
Si sono costituiti anche le socie ed i soci Controparte_6 Controparte_2
illimitatamente responsabili di quest'ultima, articolando difese analoghe a quelle della
CP_1
Si è, infine, costituita la proponendo le medesime difese e domande Parte_1 delle altre convenute ed aggiungendo, quanto alla propria posizione, il difetto di legittimazione passiva, perché estranea alla compagine sociale della ed ai CP_11 rapporti afferenti la scissione.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha:
- accertato l'inadempimento delle società Controparte_2
e alle obbligazioni assunte con CP_1 Controparte_6 Parte_1
la scrittura privata del 19.04.2012, condannandole in solido al risarcimento dei danni nella misura di € 1.500.000,00, a titolo di penale, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- dichiarato la responsabilità solidale con dei Controparte_2 soci illimitatamente responsabili, , e CP_2 CP_3 Controparte_5 [...]
condannandoli in solido al pagamento del medesimo importo, salvo il Controparte_4
beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2304 c.c.;
- rigettato la domanda attorea di condanna dei convenuti al risarcimento del maggior danno;
- rigettato le domande proposte in via riconvenzionale dai convenuti;
4 [... Contro tale sentenza hanno proposto appello la la la Parte_1 CP_1
, Controparte_2 CP_3 CP_2 CP_4
e , deducendo l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha:
[...] Controparte_5
- rigettato l'eccezione di estinzione del processo, ai sensi dell'art.307, penultimo ed ultimo comma, c.p.c.;
- accertato la legittimazione processuale passiva della condannandola Parte_1 in solido con le altre società al pagamento della penale;
- rigettato la domanda riconvenzionale dei convenuti volta all'annullamento dell'accordo negoziale del 19.04.2012, ai sensi dell'art. 1975 comma 1 c.c.;
- accolto la domanda di inadempimento della scrittura privata del 19.04.2012 proposta dagli attori.
Per tali ragioni gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza impugnata con dichiarazione di estinzione del processo, il rigetto delle domande proposte dagli attori e, in accoglimento della riconvenzione, la dichiarazione di annullamento della transazione del
19.4.2012, con condanna degli attori al pagamento della penale di € 1.500.000,00.
Si è costituita la , proponendo appello Controparte_6 incidentale adesivo al primo, al terzo ed al quarto motivo dell'appello principale, chiedendo viceversa la conferma del rigetto dell'eccepito difetto di legittimazione passiva della società convenuta Successivamente alla rinuncia al mandato del difensore, i nuovi Parte_1
procuratori della parte hanno rinunciato alla richiesta di conferma del rigetto dell'eccepito difetto di legittimazione passiva della società convenuta Parte_1
Le altre parti appellate si sono costituite chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Primo motivo di appello
Gli appellanti sostengono che il processo di primo grado si sarebbe estinto per la mancata riassunzione ai sensi dell'art. 50 cpc, a seguito della decisione della Cassazione che ha respinto l'istanza di regolamento di competenza proposta dai convenuti.
5 Il Tribunale ha rigettato l'eccezione evidenziando che il processo non era mai stato sospeso, nonostante la proposizione del regolamento di competenza, e che il giudice aveva fissato un'udienza in attesa della decisione della Suprema Corte. Per tale ragione il
Tribunale, a seguito della decisione della Corte di Cassazione che ha respinto il regolamento di competenza, ha ritenuto sufficiente ai fini della prosecuzione del giudizio il deposito da parte dell'attrice della nota del 24.5.2017, contenente l'atto di citazione con il relativo fascicolo e la decisione sul regolamento di competenza.
Il Collegio condivide la valutazione del Tribunale in quanto è decisiva la circostanza che il processo, nonostante la proposizione del regolamento di competenza, non è mai stato formalmente ed esplicitamente sospeso dal giudice che (anzi) ha fissato e trattato più udienze successivamente alla proposizione del rimedio, in attesa della decisione della
Cassazione. Per tale ragione, anche volendo ritenere che il processo fosse sospeso ex lege per effetto della proposizione del regolamento di competenza, con il deposito in data
24.5.2017 della predetta documentazione, la parte ha adempiuto alla riassunzione del processo nel termine fissato dall'ordinanza della Cassazione, dando nuovo impulso al giudizio e manifestando così la propria volontà di proseguirlo;
viceversa, non era necessario che la parte chiedesse anche la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio, in quanto l'udienza era già stata fissata dal giudice.
D'altronde in casi analoghi la giurisprudenza ha chiarito che quando è stata posta in essere un'attività processuale astrattamente riconducibile al modello della riassunzione, spetta al giudice davanti al quale la riassunzione stessa è stata effettuata stabilire se essa, come concretamente attuata, sia tempestiva e, più in generale, risponda ai requisiti di forma e di contenuto necessari perché si verifichi l'effetto della continuazione del processo davanti al giudice "ad quem" e sia evitata l'estinzione. A tal fine, è necessario compiere un attento esame del contenuto sostanziale dell'atto di riassunzione per verificare la sussistenza di una non equivoca volontà di proseguire il giudizio inizialmente promosso, volontà configurabile anche implicitamente, senza che occorra un'espressa dichiarazione in questo senso (Cass., sent. n. 20068 del 30/07/2018).
Nel caso in esame non vi è alcun dubbio che, con il deposito della pronuncia della
Cassazione che ha deciso il regolamento di competenza e dell'atto di citazione, la parte ha
6 manifestato chiaramente l'intenzione di proseguire il processo innanzi al giudice dichiarato competente.
Per tali ragioni il motivo in esame è infondato.
Secondo motivo di appello
Con il secondo motivo di impugnazione la ha dedotto l'erroneità della Parte_1
sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigetto la sua eccezione “di carenza di interesse a contraddire e di legittimazione processuale passiva”.
Sul punto l'appellante ha dedotto di non essere socia della e, pertanto, Controparte_11 la sua partecipazione all'atto transattivo del 19.4.2012 non aveva avuto lo scopo di regolare la scissione di quest'ultima società, ma solo di definire precedenti rapporti intercorsi con le altre parti negoziali.
La tesi dell'appellante non trova riscontro nel dato letterale della transazione, laddove espressamente si afferma che le quattro società indicate come la “Parte A” (ossia la CP_1 la e la costituiscono “un unico centro di interessi”. Ciò CP_6 CP_2 Pt_1
vuol dire che anche la era interessata alla scissione della , nonostante Pt_1 CP_11
non fosse sua socia. D'altronde, tutte le obbligazioni negoziali contenute nella scrittura privata in esame sono state assunte dalla “Parte A”, della quale faceva parte anche la la quale si è impegnata alla relativa esecuzione con vincolo di solidarietà con le Pt_1 altre società (cfr. art. 9 della transazione).
Per tali ragioni, correttamente gli attori hanno convenuto in giudizio anche la Pt_1 ritenendo che anch'essa fosse tenuta a rispondere dell'eventuale inadempimento all'obbligo assunto da tutte le società costituenti la “Parte A” di procedere alla scissione della
. CP_11
Le considerazioni che precedono determinano il rigetto del motivo di gravame in esame.
Terzo motivo di appello
Si censura il capo della sentenza che avrebbe erroneamente rigettato la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, volta ad ottenere l'annullamento della scrittura
7 privata del 19.4.2012, ai sensi degli artt. 1427, 1439 e 1975 c.c., per dolo delle controparti e la conseguente richiesta di condanna di queste ultime al pagamento della penale di €
1.500.000 prevista all'art. 6 del contratto.
Anche il motivo in esame è infondato.
Gli appellanti sostengono che le controparti avrebbero taciuto loro circostanze di fatto e documenti che, qualora fossero stati conosciuti, li avrebbero indotti a non concludere l'accordo. Più in particolare, le circostanze nascoste riguarderebbero lo stato di contaminazione ed inquinamento di un immobile (di proprietà della società CP_12
controllata dalla che avrebbe dovuto essere trasferito loro all'esito della Controparte_11 scissione. A sostegno della domanda gli appellanti affermano che solo le controparti sarebbero state a conoscenza delle condizioni dell'immobile e che le avrebbero taciute in quanto incidenti in maniera determinante sul valore del patrimonio della e, CP_12
dunque, sul valore della partecipazione da attribuire con la scissione agli altri soci. A loro dire, la situazione di degrado ed inquinamento dell'immobile non sarebbe stata conosciuta, né conoscibile al momento in cui era stato sottoscritto l'accordo del 19.04.12, mentre era nota alle controparti, in particolare a ed a (che CP_9 Controparte_10 avevano fatto parte del Consiglio di Amministrazione della rispettivamente dal CP_12
2002 al 2015 e dal 2001 al 2009). Per tali ragioni sostengono che il loro consenso sarebbe stato carpito con dolo determinante degli attori, sicché la formazione della volontà negoziale risulterebbe viziata, con le conseguenze di cui agli artt. 1427 e 1439 c.c.
Per quanto riguarda specificamente l'applicabilità dell'art. 1975, co. 1, c.c., data la natura anche transattiva della scrittura privata del 19.4.2012, hanno dedotto, altresì, che i precedenti amministratori della avrebbero tenuto nascosto ai nuovi amministratori CP_12 numerosi documenti che attestavano la contaminazione del sito.
La Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente rigettato la domanda di annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni.
Dalla lettura della scrittura privata in contestazione emerge la prova testuale del fatto che tutte le parti dell'accordo conoscevano lo stato di degrado dell'immobile della CP_12
Ed infatti, con la scrittura in esame veniva transatta, tra le altre, anche la lite che aveva
8 portato ad un ricorso per sequestro conservativo promosso dalla domanda Controparte_11
fondata sullo stato di degrado e sulla presenza di rifiuti inquinanti nel sito in questione.
Inoltre, nella scrittura le parti hanno quantificato in € 400.000 il valore della parte dell'immobile della da trasferire alla costituenda società CP_12 Controparte_13 precisando che tale valore era stato attribuito “anche in considerazione della qualificazione di sito contaminato” (cfr. art 3 dell'atto).
Queste due circostanze dimostrano che tutte le parti dell'accordo erano a conoscenza dell'inquinamento degli immobili della CP_12
Gli appellanti sostengono che al momento della conclusione dell'accordo del
19.4.2012 erano a conoscenza dello stato di degrado ed inquinamento solo del piazzale dove la svolgeva l'attività di smaltimento dei rifiuti, immobile al quale le parti avevano CP_12 infatti attribuito un valore basso, pari ad € 50/mq e che doveva essere assegnato alle controparti a seguito della scissione. Viceversa, sarebbe stato loro ignoto ed occultato lo stato di inquinamento interessante anche i fabbricati della stimati in € 150/mq e CP_12 che sarebbero stati loro attribuiti.
Il Collegio non condivide le argomentazioni degli appellanti in quanto, in primo luogo, la differenza di prezzo al metro quadro tra il piazzale e i fabbricati, da un punto di vista logico, è dato dal fatto che, ovviamente, il valore di un fondo edificato è maggiore di quello di un suolo, pur edificabile, privo di costruzioni.
Va poi considerato che non è logico ritenere che gli appellanti conoscessero l'inquinamento del piazzale ed ignorassero del tutto quello dei vicini fabbricati, trattandosi in entrambi i casi di immobili dove la svolgeva la medesima attività di CP_12
smaltimento dei rifiuti.
Inoltre, le vicende relative all'inquinamento del sito di smaltimento risalgono all'anno
2006, quando venne disposto il sequestro preventivo penale del sito della ed, in CP_12 particolare della vasca interrata per l'accumulo di acqua e del manufatto interrato di allacciamento alla rete fognaria utilizzato per la raccolta delle acque reflue industriali provenienti dal ciclo produttivo. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, è del tutto inverosimile che gli appellanti, che all'epoca erano già soci della (controllante la CP_11
9 , fossero ignari delle vicende relative al procedimento penale ed al sequestro e, CP_12
dunque, dello stato di inquinamento dell'intero sito destinato allo smaltimento dei rifiuti.
Dunque, dall'analisi complessiva degli atti di causa, questa Corte condivide la valutazione del Tribunale che ha escluso la configurabilità del dolo ai danni degli appellanti, non potendo ritenersi che essi avessero appreso solo nel febbraio – marzo 2013, lo stato di grave compromissione del sito della né che tale stato di alterazione ed CP_12 inquinamento fosse stato loro occultato volontariamente dalla controparte contrattuale.
Pertanto, anche il motivo in esame va rigettato, avendo il Tribunale correttamente rigettato l'azione di annullamento promossa in via riconvenzionale dagli appellanti.
Quarto motivo di appello
Con l'ultimo motivo di impugnazione gli appellanti hanno censurato il capo della sentenza che ha accertato il loro inadempimento agli obblighi previsti dalla scrittura privata del 19.4.2012, condannandoli al pagamento della penale contrattuale di € 1.500.000.
Secondo il Tribunale gli appellanti sarebbero stati responsabili del fatto che l'amministratore unico della aveva iscritto nel Registro delle Imprese un Controparte_11
progetto di scissione del tutto difforme da quello concordato tra le parti, attribuendo ad una delle parti un patrimonio netto considerevolmente inferiore a quanto programmato nella scrittura del 19.4.2012.
Secondo il Tribunale, gli appellanti sarebbero responsabili del comportamento tenuto dall'amministratore, in quanto egli sarebbe stato nominato quale Parte_2 espressione dei soci definiti “Parte A” nella predetta scrittura, circostanza espressamente riferita anche nel progetto di scissione da lui redatto. Pertanto, gli appellanti dovrebbero rispondere del comportamento inadempiente assunto dal . Pt_2
Il Collegio non condivide l'affermazione del Tribunale per le seguenti ragioni.
Non c'è dubbio che l'amministratore ha redatto un progetto di scissione difforme da quanto pattuito dai soci nella scrittura del 19.4.2012 e da quanto richiestogli nell'assemblea del 7.5.2013, avendo attribuito agli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle due
10 società risultanti dalla scissione un valore considerevolmente inferiore rispetto a quello concordati tra le parti.
Dalla lettura del piano di scissione elaborato dall'amministratore si evince che egli ha eseguito una notevole svalutazione del valore della partecipazione detenuta dalla CP_11 nella giustificandola con la sopravvenuta conoscenza dello stato di CP_12
compromissione ed inquinamento del sito industriale di proprietà della stessa.
Tale condotta non è stata rispettosa del mandato assembleare, avendo i soci
(all'unanimità) incaricato l'amministratore di dare esecuzione alla scissione ai valori concordemente determinati delle parti. L'amministratore, pertanto, non era autorizzato a rideterminare i valori delle quote di partecipazione da attribuire ai soci. Al limite, una volta riscontrata la non corrispondenza dei valori delle quote al reale valore delle stesse, avrebbe dovuto sottoporre la circostanza all'assemblea affinché deliberasse in merito, confermando o modificando i pregressi accordi. Ciò in quanto il era all'epoca l'unico Pt_2 amministratore della società e, pertanto, era rappresentante di tutti i soci e, come tale, avrebbe dovuto agire nell'interesse comune e non solo di una parte di essi.
Per tali ragioni si concorda sulla valutazione del Tribunale che ha ritenuto che l'amministratore non ha rispettato il mandato assembleare, predisponendo un progetto di scissione del tutto diverso dalle condizioni concordate tra le parti con la scrittura privata del
19.4.2012.
Tuttavia, la condotta dell'amministratore non determina la responsabilità diretta dei soci, per le seguenti considerazioni.
In primo luogo, come già detto, il era stato eletto dai soci all'unanimità. Egli, Pt_2
dunque, se anche in passato era stato espressione degli interessi di una parte dei soci, quando ha ricevuto l'incarico di redigere il progetto di scissione era l'organo di fiducia di tutti i soci. Per tale ragione, per poter affermare la responsabilità degli appellanti, le controparti avrebbero dovuto dimostrare che l'amministratore aveva ricevuto specifiche direttive per la violazione degli accordi negoziali e che il suo comportamento era stato posto in essere in esecuzione di tali richieste. Tale prova, però, non è stata fornita.
11 Evidentemente per la carenza di tale prova, il Tribunale ha fondato la responsabilità dei soci soprattutto sul voto favorevole dato dagli appellanti nell'assemblea del 7.11.2013, nella quale essi hanno sostenuto il progetto redatto dall'amministratore, progetto che non è strato approvato per il voto contrario espresso dall'altra metà dei soci.
Il Collegio ritiene che il ragionamento seguito dal Tribunale non sia condivisibile.
Il voto favorevole espresso in assemblea, pur riferito ad un progetto redatto dall'amministratore basato su valori patrimoniali del tutto difformi da quelli concordati con le controparti, non costituisce un inadempimento agli obblighi assunti. Ed infatti, tutte le parti negoziali hanno ratificato in assemblea l'accordo di scissione, dando incarico all'amministratore di eseguirlo. In tal modo i soci hanno adempiuto all'obbligo assunto nella scrittura privata di fare quanto nella loro disponibilità per dare corso alla scissione.
Il successivo voto favorevole espresso sul progetto di scissione predisposto dal
è solo espressione della libertà di voto dei soci in assemblea e non può configurarsi Pt_2 come un comportamento esecutivo delle obbligazioni negoziali. Da tale voto, pertanto, non può desumersi l'inadempimento alla scrittura privata né, di conseguenza, l'esistenza dei presupposti per il pagamento della penale.
In virtù di tali ragioni la Corte ritiene che l'appello vada accolto e la sentenza riformata, dovendosi revocare sia la dichiarazione dell'inadempimento degli appellanti che la loro condanna al pagamento della penale.
Le spese di lite
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna degli appellati soccombenti al pagamento in solido, in favore degli appellanti, delle spese del doppio grado di giudizio che vengono liquidate secondo i seguenti criteri.
Il valore della controversia va desunto dall'importo oggetto di condanna in primo grado (€ 1.500.000).
I compensi del giudizio di primo grado vanno quantificati in favore della CP_6
, costituitasi in primo grado con un proprio difensore, in € 22.000 per il giudizio
[...] ordinario ed € 14.000 per la fase cautelare, ai sensi del DM 55/2014.
12 I compensi in favore delle altre parti ( , Pt_1 CP_1 CP_2 CP_3
, e ) vanno, invece quantificati, CP_2 Controparte_14 Controparte_5 tenuto conto della difesa congiunta di più parti aventi la medesima posizione processuale, in
€ 40.000 per il giudizio ordinario ed € 23.000 per la fase cautelare, ai sensi del DM 55/2014.
Tale importo, in assenza di richiesta di liquidazione in solido, va ripartito in parti uguali per ciascun convenuto, al quale spetta, pertanto l'importo di € 9.000.
I compensi del giudizio di secondo grado vanno quantificati in € 34.000 in favore della
, costituitasi da sola con propri difensori, ai sensi del DM 55/2014, Controparte_6 come modificato dal DM 147/2022.
In favore della della e della Pt_1 CP_1 Controparte_2
costituiti con propri difensori, spettano € 54.000 per compensi, tenuto conto della difesa congiunta di più parti aventi la medesima posizione processuale. Tale importo, in assenza di richiesta di liquidazione in solido, va ripartito in parti uguali per ciascun convenuto, al quale spetta, pertanto l'importo di € 18.000.
In favore di , e CP_3 CP_2 Controparte_4 Controparte_5
spettano € 64.000 per compensi, tenuto conto della difesa congiunta di più parti aventi la medesima posizione processuale. Tale importo, in assenza di richiesta di liquidazione in solido, va ripartito in parti uguali per ciascun convenuto, al quale spetta, pertanto l'importo di € 16.000.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando sull'impugnazione della sentenza n. 8351/2020 emessa dal Tribunale di
Napoli il 4.12.2020, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta tutte le domande proposte in primo grado dagli appellati.
2. Condanna gli appellati al pagamento in solido, in favore della Controparte_6
, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida: per il
[...]
primo grado in € 22.000 per compensi ed € 2.750 per spese generali del giudizio ordinario ed € 14.000 per compensi ed € 1.750 per spese generali della fase cautelare,
13 ai sensi del DM 55/2014; per il secondo grado in € 34.000 per compensi ed € 5.100 per spese generali, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022.
3. Condanna gli appellati al pagamento in solido, in favore della della Parte_1
della di CP_1 Controparte_2 CP_3
e , delle spese del CP_2 Controparte_14 Controparte_5
primo grado di giudizio che liquida in € 40.000 per compensi ed € 5.000 per spese generali del giudizio ordinario ed € 23.000 per compensi ed € 2.875 per spese generali della fase cautelare, ai sensi del DM 55/2014, importi da ripartirsi in parti uguali tra gli appellanti.
4. Condanna gli appellati al pagamento in solido, in favore della della Parte_1
della delle spese del CP_1 Controparte_2 secondo grado di giudizio che liquida in € 54.000 per compensi ed € 8.100 per spese generali, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, importi da ripartirsi in parti uguali tra gli appellanti.
5. Condanna gli appellati al pagamento in solido, in favore di CP_3 CP_2
, e , delle spese del secondo grado di
[...] Controparte_4 Controparte_5 giudizio che liquida in € 64.000 per compensi ed € 9.600 per spese generali, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, importi da ripartirsi in parti uguali tra gli appellanti.
Così deciso in Napoli, il 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr. Paolo Celentano
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione specializzata in materia di Impresa riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. Paolo Celentano Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 4706/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 8351/2020 emessa dal Tribunale di Napoli il
4.12.2020, pendente
TRA
(C.F./P.I. , con sede legale in Salerno alla via Romaldo n. 8, Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante, (C.F./P.I. , con sede in CP_1 P.IVA_2
Milano alla via della Guastalla n. 5, in persona del legale rappresentante,
[...]
(C.F./P.I. , con sede in Salerno alla via Romaldo n. Controparte_2 P.IVA_3
8, in persona del legale rappresentante, difese e rappresentate dagli avv.ti Federica Mariotti, Giuseppe Saccone e Stefano Tarantino;
Appellanti
E
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
n. 47, (C.F. , residente in [...]alla piazza San CP_2 C.F._2
Michele n. 11, (C.F. , residente in Solofra Controparte_4 C.F._3 alla via Della Fortuna n. 47, (C.F. ), residente in Controparte_5 C.F._4
1 Solofra alla piazza San Michele n. 11, nella qualità di soci della società
[...]
Controparte_2
difesi e rappresentati dall'avv. Federica Mariotti;
Appellanti
E
, in persona del legale rappresentante, Controparte_6
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Saccone e Stefano Tarantino;
Appellante incidentale
CONTRO
, con sede legale in Solofra alla via S. Vito n. 30, in persona Controparte_7 del liquidatore, con sede legale in Solofra alla via Arco Controparte_8
Torre – Zona ASI, in persona dell'amministratore unico, nato ad [...] il CP_9
10.11.1967 residente in [...] (C.F. ), C.F._5 [...]
nato ad [...], il [...] e residente in [...]
Scandone n. 167 (C.F. , C.F._6
rappresentati e difesi dall'avv. Guido Bevilacqua;
Appellati
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
Le società attrici in primo grado ( e Controparte_7 [...]
, socie della hanno chiesto accertarsi l'inadempimento Controparte_8 Controparte_11 della della della e Controparte_2 CP_1 Controparte_6
della socie della medesima compagine, agli obblighi assunti nell'atto Parte_1 transattivo stipulato in data 19.4.2012 che prevedeva la scissione della società CP_11
e la formazione di due distinte società, le cui quote sarebbero dovute essere assegnate
[...] ai due gruppi di soci.
Secondo le attrici, le società convenute non avrebbero adempiuto all'obbligo di eseguire la predetta scissione, motivo per il quale hanno chiesto la loro condanna al pagamento della penale pattuita, pari ad € 1.500.000,00, oltre al risarcimento del maggior danno quantificato in € 511.000 o nel diverso importo ritenuto di giustizia, con richiesta di
2 [... accertamento della responsabilità solidale anche dei soci illimitatamente responsabili della fatto salvo, ai sensi dell'art. 2304 c.c., il beneficio Controparte_2 della preventiva escussione.
A sostegno dell'azione le attrici hanno dedotto che l'atto transattivo non prevedeva un termine entro cui la scissione sarebbe dovuta intervenire, motivo per il quale doveva intendersi che le parti avessero voluto attuare la scissione immediatamente dopo la stipula della scrittura ai sensi dell'art. 1183 c.c.
Nonostante gli accordi negoziali, l'amministratore della (che sarebbe stato CP_11
espressione delle socie convenute) avrebbe volontariamente omesso di redigere il progetto di scissione senza giustificato motivo;
tale inerzia si sarebbe protratta per oltre un anno, finché - in seguito a varie pressioni delle attrici - l'assemblea del 7.5.2013 approvava all'unanimità l'operazione di scissione, autorizzando l'amministratore a predisporre il progetto di scissione in conformità agli accordi presi nella scrittura del 19.4.2012. Tuttavia, in violazione dell'incarico ricevuto, l'amministratore aveva depositato in data 2.10.2013 un progetto di scissione che attribuiva alle attrici un patrimonio nettamente inferiore a quanto programmato, per cui esse erano state costrette ad esprimere voto contrario all'assemblea poi convocata per l'approvazione del progetto di scissione.
Ritenendo, pertanto, che il comportamento dell'amministratore fosse imputabile alla volontà delle convenute, le attrici ne hanno chiesto la condanna al pagamento della penale stabilita nell'atto transattivo.
Si è costituita la eccependo in via preliminare l'incompetenza per CP_1
materia della sezione specializzata in materia di imprese e contestato la sussistenza del proprio inadempimento, sostenendo che l'organo amministrativo della era CP_11 espressione di tutti i soci e non solo di alcuni di essi e che gli inadempimenti attribuiti all'amministratore non rientravano nelle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti con l'accordo transattivo.
In via riconvenzionale ha:
- proposto azione di annullamento della scrittura privata, deducendo che le società attrici avevano scientemente taciuto fatti che se conosciuti avrebbero determinato la parte a
3 non prestare il consenso all'accordo del 19.4.2012, che era stato carpito con dolo, con conseguente annullabilità ai sensi degli artt. 1427 ss. c.c. e, nella parte avente natura transattiva, ai sensi dell'art. 1975 c.c.;
- chiesto la condanna al risarcimento dei danni derivante dalla perdita di valore della partecipazione nella Controparte_11
- chiesto di accertare, in via subordinata, che l'inadempimento all'accordo transattivo fosse imputabile alla parte attrice, con condanna al pagamento della penale.
Si sono costituiti anche le socie ed i soci Controparte_6 Controparte_2
illimitatamente responsabili di quest'ultima, articolando difese analoghe a quelle della
CP_1
Si è, infine, costituita la proponendo le medesime difese e domande Parte_1 delle altre convenute ed aggiungendo, quanto alla propria posizione, il difetto di legittimazione passiva, perché estranea alla compagine sociale della ed ai CP_11 rapporti afferenti la scissione.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha:
- accertato l'inadempimento delle società Controparte_2
e alle obbligazioni assunte con CP_1 Controparte_6 Parte_1
la scrittura privata del 19.04.2012, condannandole in solido al risarcimento dei danni nella misura di € 1.500.000,00, a titolo di penale, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- dichiarato la responsabilità solidale con dei Controparte_2 soci illimitatamente responsabili, , e CP_2 CP_3 Controparte_5 [...]
condannandoli in solido al pagamento del medesimo importo, salvo il Controparte_4
beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2304 c.c.;
- rigettato la domanda attorea di condanna dei convenuti al risarcimento del maggior danno;
- rigettato le domande proposte in via riconvenzionale dai convenuti;
4 [... Contro tale sentenza hanno proposto appello la la la Parte_1 CP_1
, Controparte_2 CP_3 CP_2 CP_4
e , deducendo l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha:
[...] Controparte_5
- rigettato l'eccezione di estinzione del processo, ai sensi dell'art.307, penultimo ed ultimo comma, c.p.c.;
- accertato la legittimazione processuale passiva della condannandola Parte_1 in solido con le altre società al pagamento della penale;
- rigettato la domanda riconvenzionale dei convenuti volta all'annullamento dell'accordo negoziale del 19.04.2012, ai sensi dell'art. 1975 comma 1 c.c.;
- accolto la domanda di inadempimento della scrittura privata del 19.04.2012 proposta dagli attori.
Per tali ragioni gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza impugnata con dichiarazione di estinzione del processo, il rigetto delle domande proposte dagli attori e, in accoglimento della riconvenzione, la dichiarazione di annullamento della transazione del
19.4.2012, con condanna degli attori al pagamento della penale di € 1.500.000,00.
Si è costituita la , proponendo appello Controparte_6 incidentale adesivo al primo, al terzo ed al quarto motivo dell'appello principale, chiedendo viceversa la conferma del rigetto dell'eccepito difetto di legittimazione passiva della società convenuta Successivamente alla rinuncia al mandato del difensore, i nuovi Parte_1
procuratori della parte hanno rinunciato alla richiesta di conferma del rigetto dell'eccepito difetto di legittimazione passiva della società convenuta Parte_1
Le altre parti appellate si sono costituite chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Primo motivo di appello
Gli appellanti sostengono che il processo di primo grado si sarebbe estinto per la mancata riassunzione ai sensi dell'art. 50 cpc, a seguito della decisione della Cassazione che ha respinto l'istanza di regolamento di competenza proposta dai convenuti.
5 Il Tribunale ha rigettato l'eccezione evidenziando che il processo non era mai stato sospeso, nonostante la proposizione del regolamento di competenza, e che il giudice aveva fissato un'udienza in attesa della decisione della Suprema Corte. Per tale ragione il
Tribunale, a seguito della decisione della Corte di Cassazione che ha respinto il regolamento di competenza, ha ritenuto sufficiente ai fini della prosecuzione del giudizio il deposito da parte dell'attrice della nota del 24.5.2017, contenente l'atto di citazione con il relativo fascicolo e la decisione sul regolamento di competenza.
Il Collegio condivide la valutazione del Tribunale in quanto è decisiva la circostanza che il processo, nonostante la proposizione del regolamento di competenza, non è mai stato formalmente ed esplicitamente sospeso dal giudice che (anzi) ha fissato e trattato più udienze successivamente alla proposizione del rimedio, in attesa della decisione della
Cassazione. Per tale ragione, anche volendo ritenere che il processo fosse sospeso ex lege per effetto della proposizione del regolamento di competenza, con il deposito in data
24.5.2017 della predetta documentazione, la parte ha adempiuto alla riassunzione del processo nel termine fissato dall'ordinanza della Cassazione, dando nuovo impulso al giudizio e manifestando così la propria volontà di proseguirlo;
viceversa, non era necessario che la parte chiedesse anche la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio, in quanto l'udienza era già stata fissata dal giudice.
D'altronde in casi analoghi la giurisprudenza ha chiarito che quando è stata posta in essere un'attività processuale astrattamente riconducibile al modello della riassunzione, spetta al giudice davanti al quale la riassunzione stessa è stata effettuata stabilire se essa, come concretamente attuata, sia tempestiva e, più in generale, risponda ai requisiti di forma e di contenuto necessari perché si verifichi l'effetto della continuazione del processo davanti al giudice "ad quem" e sia evitata l'estinzione. A tal fine, è necessario compiere un attento esame del contenuto sostanziale dell'atto di riassunzione per verificare la sussistenza di una non equivoca volontà di proseguire il giudizio inizialmente promosso, volontà configurabile anche implicitamente, senza che occorra un'espressa dichiarazione in questo senso (Cass., sent. n. 20068 del 30/07/2018).
Nel caso in esame non vi è alcun dubbio che, con il deposito della pronuncia della
Cassazione che ha deciso il regolamento di competenza e dell'atto di citazione, la parte ha
6 manifestato chiaramente l'intenzione di proseguire il processo innanzi al giudice dichiarato competente.
Per tali ragioni il motivo in esame è infondato.
Secondo motivo di appello
Con il secondo motivo di impugnazione la ha dedotto l'erroneità della Parte_1
sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigetto la sua eccezione “di carenza di interesse a contraddire e di legittimazione processuale passiva”.
Sul punto l'appellante ha dedotto di non essere socia della e, pertanto, Controparte_11 la sua partecipazione all'atto transattivo del 19.4.2012 non aveva avuto lo scopo di regolare la scissione di quest'ultima società, ma solo di definire precedenti rapporti intercorsi con le altre parti negoziali.
La tesi dell'appellante non trova riscontro nel dato letterale della transazione, laddove espressamente si afferma che le quattro società indicate come la “Parte A” (ossia la CP_1 la e la costituiscono “un unico centro di interessi”. Ciò CP_6 CP_2 Pt_1
vuol dire che anche la era interessata alla scissione della , nonostante Pt_1 CP_11
non fosse sua socia. D'altronde, tutte le obbligazioni negoziali contenute nella scrittura privata in esame sono state assunte dalla “Parte A”, della quale faceva parte anche la la quale si è impegnata alla relativa esecuzione con vincolo di solidarietà con le Pt_1 altre società (cfr. art. 9 della transazione).
Per tali ragioni, correttamente gli attori hanno convenuto in giudizio anche la Pt_1 ritenendo che anch'essa fosse tenuta a rispondere dell'eventuale inadempimento all'obbligo assunto da tutte le società costituenti la “Parte A” di procedere alla scissione della
. CP_11
Le considerazioni che precedono determinano il rigetto del motivo di gravame in esame.
Terzo motivo di appello
Si censura il capo della sentenza che avrebbe erroneamente rigettato la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, volta ad ottenere l'annullamento della scrittura
7 privata del 19.4.2012, ai sensi degli artt. 1427, 1439 e 1975 c.c., per dolo delle controparti e la conseguente richiesta di condanna di queste ultime al pagamento della penale di €
1.500.000 prevista all'art. 6 del contratto.
Anche il motivo in esame è infondato.
Gli appellanti sostengono che le controparti avrebbero taciuto loro circostanze di fatto e documenti che, qualora fossero stati conosciuti, li avrebbero indotti a non concludere l'accordo. Più in particolare, le circostanze nascoste riguarderebbero lo stato di contaminazione ed inquinamento di un immobile (di proprietà della società CP_12
controllata dalla che avrebbe dovuto essere trasferito loro all'esito della Controparte_11 scissione. A sostegno della domanda gli appellanti affermano che solo le controparti sarebbero state a conoscenza delle condizioni dell'immobile e che le avrebbero taciute in quanto incidenti in maniera determinante sul valore del patrimonio della e, CP_12
dunque, sul valore della partecipazione da attribuire con la scissione agli altri soci. A loro dire, la situazione di degrado ed inquinamento dell'immobile non sarebbe stata conosciuta, né conoscibile al momento in cui era stato sottoscritto l'accordo del 19.04.12, mentre era nota alle controparti, in particolare a ed a (che CP_9 Controparte_10 avevano fatto parte del Consiglio di Amministrazione della rispettivamente dal CP_12
2002 al 2015 e dal 2001 al 2009). Per tali ragioni sostengono che il loro consenso sarebbe stato carpito con dolo determinante degli attori, sicché la formazione della volontà negoziale risulterebbe viziata, con le conseguenze di cui agli artt. 1427 e 1439 c.c.
Per quanto riguarda specificamente l'applicabilità dell'art. 1975, co. 1, c.c., data la natura anche transattiva della scrittura privata del 19.4.2012, hanno dedotto, altresì, che i precedenti amministratori della avrebbero tenuto nascosto ai nuovi amministratori CP_12 numerosi documenti che attestavano la contaminazione del sito.
La Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente rigettato la domanda di annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni.
Dalla lettura della scrittura privata in contestazione emerge la prova testuale del fatto che tutte le parti dell'accordo conoscevano lo stato di degrado dell'immobile della CP_12
Ed infatti, con la scrittura in esame veniva transatta, tra le altre, anche la lite che aveva
8 portato ad un ricorso per sequestro conservativo promosso dalla domanda Controparte_11
fondata sullo stato di degrado e sulla presenza di rifiuti inquinanti nel sito in questione.
Inoltre, nella scrittura le parti hanno quantificato in € 400.000 il valore della parte dell'immobile della da trasferire alla costituenda società CP_12 Controparte_13 precisando che tale valore era stato attribuito “anche in considerazione della qualificazione di sito contaminato” (cfr. art 3 dell'atto).
Queste due circostanze dimostrano che tutte le parti dell'accordo erano a conoscenza dell'inquinamento degli immobili della CP_12
Gli appellanti sostengono che al momento della conclusione dell'accordo del
19.4.2012 erano a conoscenza dello stato di degrado ed inquinamento solo del piazzale dove la svolgeva l'attività di smaltimento dei rifiuti, immobile al quale le parti avevano CP_12 infatti attribuito un valore basso, pari ad € 50/mq e che doveva essere assegnato alle controparti a seguito della scissione. Viceversa, sarebbe stato loro ignoto ed occultato lo stato di inquinamento interessante anche i fabbricati della stimati in € 150/mq e CP_12 che sarebbero stati loro attribuiti.
Il Collegio non condivide le argomentazioni degli appellanti in quanto, in primo luogo, la differenza di prezzo al metro quadro tra il piazzale e i fabbricati, da un punto di vista logico, è dato dal fatto che, ovviamente, il valore di un fondo edificato è maggiore di quello di un suolo, pur edificabile, privo di costruzioni.
Va poi considerato che non è logico ritenere che gli appellanti conoscessero l'inquinamento del piazzale ed ignorassero del tutto quello dei vicini fabbricati, trattandosi in entrambi i casi di immobili dove la svolgeva la medesima attività di CP_12
smaltimento dei rifiuti.
Inoltre, le vicende relative all'inquinamento del sito di smaltimento risalgono all'anno
2006, quando venne disposto il sequestro preventivo penale del sito della ed, in CP_12 particolare della vasca interrata per l'accumulo di acqua e del manufatto interrato di allacciamento alla rete fognaria utilizzato per la raccolta delle acque reflue industriali provenienti dal ciclo produttivo. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, è del tutto inverosimile che gli appellanti, che all'epoca erano già soci della (controllante la CP_11
9 , fossero ignari delle vicende relative al procedimento penale ed al sequestro e, CP_12
dunque, dello stato di inquinamento dell'intero sito destinato allo smaltimento dei rifiuti.
Dunque, dall'analisi complessiva degli atti di causa, questa Corte condivide la valutazione del Tribunale che ha escluso la configurabilità del dolo ai danni degli appellanti, non potendo ritenersi che essi avessero appreso solo nel febbraio – marzo 2013, lo stato di grave compromissione del sito della né che tale stato di alterazione ed CP_12 inquinamento fosse stato loro occultato volontariamente dalla controparte contrattuale.
Pertanto, anche il motivo in esame va rigettato, avendo il Tribunale correttamente rigettato l'azione di annullamento promossa in via riconvenzionale dagli appellanti.
Quarto motivo di appello
Con l'ultimo motivo di impugnazione gli appellanti hanno censurato il capo della sentenza che ha accertato il loro inadempimento agli obblighi previsti dalla scrittura privata del 19.4.2012, condannandoli al pagamento della penale contrattuale di € 1.500.000.
Secondo il Tribunale gli appellanti sarebbero stati responsabili del fatto che l'amministratore unico della aveva iscritto nel Registro delle Imprese un Controparte_11
progetto di scissione del tutto difforme da quello concordato tra le parti, attribuendo ad una delle parti un patrimonio netto considerevolmente inferiore a quanto programmato nella scrittura del 19.4.2012.
Secondo il Tribunale, gli appellanti sarebbero responsabili del comportamento tenuto dall'amministratore, in quanto egli sarebbe stato nominato quale Parte_2 espressione dei soci definiti “Parte A” nella predetta scrittura, circostanza espressamente riferita anche nel progetto di scissione da lui redatto. Pertanto, gli appellanti dovrebbero rispondere del comportamento inadempiente assunto dal . Pt_2
Il Collegio non condivide l'affermazione del Tribunale per le seguenti ragioni.
Non c'è dubbio che l'amministratore ha redatto un progetto di scissione difforme da quanto pattuito dai soci nella scrittura del 19.4.2012 e da quanto richiestogli nell'assemblea del 7.5.2013, avendo attribuito agli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle due
10 società risultanti dalla scissione un valore considerevolmente inferiore rispetto a quello concordati tra le parti.
Dalla lettura del piano di scissione elaborato dall'amministratore si evince che egli ha eseguito una notevole svalutazione del valore della partecipazione detenuta dalla CP_11 nella giustificandola con la sopravvenuta conoscenza dello stato di CP_12
compromissione ed inquinamento del sito industriale di proprietà della stessa.
Tale condotta non è stata rispettosa del mandato assembleare, avendo i soci
(all'unanimità) incaricato l'amministratore di dare esecuzione alla scissione ai valori concordemente determinati delle parti. L'amministratore, pertanto, non era autorizzato a rideterminare i valori delle quote di partecipazione da attribuire ai soci. Al limite, una volta riscontrata la non corrispondenza dei valori delle quote al reale valore delle stesse, avrebbe dovuto sottoporre la circostanza all'assemblea affinché deliberasse in merito, confermando o modificando i pregressi accordi. Ciò in quanto il era all'epoca l'unico Pt_2 amministratore della società e, pertanto, era rappresentante di tutti i soci e, come tale, avrebbe dovuto agire nell'interesse comune e non solo di una parte di essi.
Per tali ragioni si concorda sulla valutazione del Tribunale che ha ritenuto che l'amministratore non ha rispettato il mandato assembleare, predisponendo un progetto di scissione del tutto diverso dalle condizioni concordate tra le parti con la scrittura privata del
19.4.2012.
Tuttavia, la condotta dell'amministratore non determina la responsabilità diretta dei soci, per le seguenti considerazioni.
In primo luogo, come già detto, il era stato eletto dai soci all'unanimità. Egli, Pt_2
dunque, se anche in passato era stato espressione degli interessi di una parte dei soci, quando ha ricevuto l'incarico di redigere il progetto di scissione era l'organo di fiducia di tutti i soci. Per tale ragione, per poter affermare la responsabilità degli appellanti, le controparti avrebbero dovuto dimostrare che l'amministratore aveva ricevuto specifiche direttive per la violazione degli accordi negoziali e che il suo comportamento era stato posto in essere in esecuzione di tali richieste. Tale prova, però, non è stata fornita.
11 Evidentemente per la carenza di tale prova, il Tribunale ha fondato la responsabilità dei soci soprattutto sul voto favorevole dato dagli appellanti nell'assemblea del 7.11.2013, nella quale essi hanno sostenuto il progetto redatto dall'amministratore, progetto che non è strato approvato per il voto contrario espresso dall'altra metà dei soci.
Il Collegio ritiene che il ragionamento seguito dal Tribunale non sia condivisibile.
Il voto favorevole espresso in assemblea, pur riferito ad un progetto redatto dall'amministratore basato su valori patrimoniali del tutto difformi da quelli concordati con le controparti, non costituisce un inadempimento agli obblighi assunti. Ed infatti, tutte le parti negoziali hanno ratificato in assemblea l'accordo di scissione, dando incarico all'amministratore di eseguirlo. In tal modo i soci hanno adempiuto all'obbligo assunto nella scrittura privata di fare quanto nella loro disponibilità per dare corso alla scissione.
Il successivo voto favorevole espresso sul progetto di scissione predisposto dal
è solo espressione della libertà di voto dei soci in assemblea e non può configurarsi Pt_2 come un comportamento esecutivo delle obbligazioni negoziali. Da tale voto, pertanto, non può desumersi l'inadempimento alla scrittura privata né, di conseguenza, l'esistenza dei presupposti per il pagamento della penale.
In virtù di tali ragioni la Corte ritiene che l'appello vada accolto e la sentenza riformata, dovendosi revocare sia la dichiarazione dell'inadempimento degli appellanti che la loro condanna al pagamento della penale.
Le spese di lite
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna degli appellati soccombenti al pagamento in solido, in favore degli appellanti, delle spese del doppio grado di giudizio che vengono liquidate secondo i seguenti criteri.
Il valore della controversia va desunto dall'importo oggetto di condanna in primo grado (€ 1.500.000).
I compensi del giudizio di primo grado vanno quantificati in favore della CP_6
, costituitasi in primo grado con un proprio difensore, in € 22.000 per il giudizio
[...] ordinario ed € 14.000 per la fase cautelare, ai sensi del DM 55/2014.
12 I compensi in favore delle altre parti ( , Pt_1 CP_1 CP_2 CP_3
, e ) vanno, invece quantificati, CP_2 Controparte_14 Controparte_5 tenuto conto della difesa congiunta di più parti aventi la medesima posizione processuale, in
€ 40.000 per il giudizio ordinario ed € 23.000 per la fase cautelare, ai sensi del DM 55/2014.
Tale importo, in assenza di richiesta di liquidazione in solido, va ripartito in parti uguali per ciascun convenuto, al quale spetta, pertanto l'importo di € 9.000.
I compensi del giudizio di secondo grado vanno quantificati in € 34.000 in favore della
, costituitasi da sola con propri difensori, ai sensi del DM 55/2014, Controparte_6 come modificato dal DM 147/2022.
In favore della della e della Pt_1 CP_1 Controparte_2
costituiti con propri difensori, spettano € 54.000 per compensi, tenuto conto della difesa congiunta di più parti aventi la medesima posizione processuale. Tale importo, in assenza di richiesta di liquidazione in solido, va ripartito in parti uguali per ciascun convenuto, al quale spetta, pertanto l'importo di € 18.000.
In favore di , e CP_3 CP_2 Controparte_4 Controparte_5
spettano € 64.000 per compensi, tenuto conto della difesa congiunta di più parti aventi la medesima posizione processuale. Tale importo, in assenza di richiesta di liquidazione in solido, va ripartito in parti uguali per ciascun convenuto, al quale spetta, pertanto l'importo di € 16.000.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando sull'impugnazione della sentenza n. 8351/2020 emessa dal Tribunale di
Napoli il 4.12.2020, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta tutte le domande proposte in primo grado dagli appellati.
2. Condanna gli appellati al pagamento in solido, in favore della Controparte_6
, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida: per il
[...]
primo grado in € 22.000 per compensi ed € 2.750 per spese generali del giudizio ordinario ed € 14.000 per compensi ed € 1.750 per spese generali della fase cautelare,
13 ai sensi del DM 55/2014; per il secondo grado in € 34.000 per compensi ed € 5.100 per spese generali, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022.
3. Condanna gli appellati al pagamento in solido, in favore della della Parte_1
della di CP_1 Controparte_2 CP_3
e , delle spese del CP_2 Controparte_14 Controparte_5
primo grado di giudizio che liquida in € 40.000 per compensi ed € 5.000 per spese generali del giudizio ordinario ed € 23.000 per compensi ed € 2.875 per spese generali della fase cautelare, ai sensi del DM 55/2014, importi da ripartirsi in parti uguali tra gli appellanti.
4. Condanna gli appellati al pagamento in solido, in favore della della Parte_1
della delle spese del CP_1 Controparte_2 secondo grado di giudizio che liquida in € 54.000 per compensi ed € 8.100 per spese generali, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, importi da ripartirsi in parti uguali tra gli appellanti.
5. Condanna gli appellati al pagamento in solido, in favore di CP_3 CP_2
, e , delle spese del secondo grado di
[...] Controparte_4 Controparte_5 giudizio che liquida in € 64.000 per compensi ed € 9.600 per spese generali, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, importi da ripartirsi in parti uguali tra gli appellanti.
Così deciso in Napoli, il 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr. Paolo Celentano
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