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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/07/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 342 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nel procedimento iscritto al n. RG. 342/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'Avv. Irene RO, per l'attore – il quale ha concluso riportandosi “a tutto quanto richiesto in atti e verbali di causa, nonché da ultimo nelle note conclusive del 09.01.2025” – nonché dall'Avv.
Alessandro Cattafi, per la convenuta – il quale ha concluso insistendo “in tutte le domande, difese ed eccezioni formulate nella comparsa di costituzione alla quale integralmente ci si riporta”, sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza del 23.06.2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
10.2.2025 (fissata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con provvedimento del 13.05.2024 poi reiterato) – pronuncia la seguente
SENTENZA
TRA
(cod. fisc.: ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv. Irene
RO, giusta procura in atti. Attore contro
(cod. fisc.: ), elettivamente CP_1 CodiceFiscale_2
domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessandro Cattafi, giusta procura in atti. Convenuta
Oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc.-
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R. G. n. 342 / 2019
In fatto e in diritto
Premesso che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., si espone che l'attore meglio generalizzato in intestazione, con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio – previa richiesta di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014 (v. 31.8.18 – all. n. 7 fasc. attore) – per sentirla condannare al pagamento della somma di € CP_1
12.750,00, “oltre Iva al 4%, rivalutazione ed interessi nella misura di cui all'art. 1284,
4° comma, c.c.”, a saldo della somma dovuta per i lavori effettuati in forza del contratto di appalto avente per oggetto il “… completamento dei lavori per la finitura dei prospetti sul fabbricato sito in Via Calderone a Barcellona PG di proprietà della SI.ra ” stipulato tra le parti in data 6.3.2017. CP_1
A sostegno della propria pretesa, in particolare, l'attore eccepiva che: a) in data
15.3.2017 avevano inizio i lavori oggetto del contratto di appalto, come emergente dalla comunicazione di inizio lavori del 9.3.2017 trasmessa dalla committente – titolare di “concessione edilizia n. 103 del 12/08/2016 relativa al progetto di variante a completamento della costruzione di un corpo di fabbrica in c.a. a due elevazioni f.t. da adibire a civile abitazione sito in Via Calderone…” – al Comune di Barcellona P.G. in data 10.3.2017; b) nel corso dei lavori, la committente corrispondeva, in esecuzione dei lavori già effettuati, l'importo complessivo di €
33.000,00 a fronte del quale l'appaltatore emetteva n. 4 fatture fiscali con aliquota Iva ridotta (4%) giusta richiesta della committente;
c) all'atto della verifica delle opere eseguite in forza del computo metrico finale del 19/10/2017
a firma dell'Ing. l'importo complessivo dovuto Parte_2
dalla committente ammontava ad € 44.480,00, “oltre iva, somma questa molto vicina
a quella indicata come ammontare complessivo presunto dei lavori: € 43.170,65 dalla proprietaria-committente SI.ra nella notifica preliminare di cantiere edile CP_1
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dell'08/03/2017”; d) come emergente dal citato computo metrico erano effettuati dall'appaltatore “ora lavori in più ora quantità maggiori rispetto a quanto previsto nel computo metrico del 22.10.2015 allegato alla scrittura privata del 06.03.2017”; e) malgrado però i ripetuti solleciti e l'invito formulato dall'appaltatore nei confronti della committente a stipulare la convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/2014, nessun effettivo riscontro era dato dalla convenuta.
L'attore, quindi, concludeva chiedendo di: a) “ritenere e dichiarare che la SI.ra
, per le causali e ragioni esposte in premessa, è debitrice nei confronti del SI. CP_1
a fronte dei lavori da questi eseguiti in dipendenza del contratto di Parte_1
appalto del 06/03/2017 e del computo metrico del 19/10/2017, della residua somma di €
12.750,00 oltre Iva al 4%, rivalutazione ed interessi nella misura di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c. o a quella diversa somma anche maggiore che risulterà dovuta in esito all'espletanda istruttoria oltre i suindicati accessori e, per l'effetto, condannare la predetta SI.ra al pagamento in favore dell'attore, SI. del CP_1 Parte_1
suindicato importo di € 12.750,00 oltre Iva (4%) o di quella diversa somma anche maggiore che verrà determinata in corso di causa dal dovuto al soddisfo, oltre rivalutazione ed interessi ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.”; b) “ritenere e dichiarare altresì la SI.ra tenuta al risarcimento del maggior danno CP_1
derivante dal ritardato pagamento ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. nella misura di almeno € 5.000,00, oltre rivalutazione ed interessi nella misura dell'art. 1284, 4° comma, c.c. o in quella maggiore o minore che il Tribunale adito riterrà equa e di giustizia e, per l'effetto, condannarla al pagamento della suddetta somma oltre accessori nella misura indicata in favore dell'attore ; c) “ritenere e dichiarare la Parte_1
SI.ra , secondo quanto previsto dall'art. 4 D.L. n. 132/2014, responsabile di CP_1
un comportamento valutabile ai fini delle spese del giudizio e comunque di quanto previsto dall'art. 96 e 642 c.p.c.”; d) “in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c., accertare
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e ritenere che la SI.ra è tenuta, nei limiti dell'arricchimento, ad CP_1
indennizzare il SI. della correlativa diminuzione patrimoniale”, con vittoria Pt_1
delle spese di giudizio.
Con comparsa di risposta del 8.5.2019, si costituiva chiedendo il CP_1
rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto ovvero, in via riconvenzionale, l'accertamento che “le opere oggetto del contratto d'appalto non sono state eseguite a regola d'arte e/o sono rimaste incompiute” ovvero non consegnate “secondo i tempi previsti”, e, per l'effetto, la condanna al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale “con il pagamento in favore di parte convenuta della somma di euro 18.859,02, o di quella maggiore o minore somma che verrà accertata” e della “somma di euro 3.777,86 a titolo di penale come contrattualmente individuata”, nonché delle somme anticipate a titolo di spese
“per il ponteggio” e, in via ulteriormente gradata, dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. per la “correlativa diminuzione patrimoniale”, con vittoria delle spese di giudizio.
Concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c. la causa – istruita tramite prova orale
– era rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 13.05.2024 e poi era disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc per la udienza del
10.02.2025 poi rinviata a quella del 23.06.2025 che si svolgeva in assenza delle parti in quanto sostituita con il deposito di note scritte e, così, assunta in decisione.
-*=*=*=
Ciò premesso, si osserva. Con la domanda proposta, come si ricava dalla esposizione narrativa cristallizzata in citazione, l'attore ha citato in giudizio – previa richiesta di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014 (v. 31.8.18 – all. n. 7 fasc. attore) – per sentirla condannare al pagamento della somma CP_1
di € 12.750,00, “oltre Iva al 4%, rivalutazione ed interessi nella misura di cui all'art.
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1284, 4° comma, c.c.”, a saldo della somma dovuta per i lavori effettuati in forza del contratto di appalto avente per oggetto il “… completamento dei lavori per la finitura dei prospetti sul fabbricato sito in Via Calderone a Barcellona PG di proprietà della SI.ra ” stipulato tra le parti in data 6.3.2017. CP_1
L'azione si inquadra pertanto nel solco della fattispecie di cui all'art. 1659 c.c. a norma del quale “l'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate. L'autorizzazione si deve provare per iscritto. Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione” stante l'elemento – connotativo della fattispecie dedotta in lite – della richiesta di pagamento avanzata dall'attore a saldo per i lavori, anche ulteriori rispetto a “quanto previsto nel computo metrico del 22.10.2015 allegato alla scrittura privata del 06.03.2017”, effettuati in forza del contratto de quo.
In diritto è appena il caso di precisare come il “regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente;
mentre nel primo caso l'art. 1659 cod. civ. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam, nel secondo, invece, l'art. 1661 cod. civ. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente” (ex multis, Cass. civ., Sez. II, 2 agosto 2024, n. 21823 cfr. di recente: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24246 del 09/08/2023; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 40122 del 15/12/2021).
Venendo, funditus, alla fattispecie in esame è opportuno rilevare come, dal compendio assertivo e documentale versato in atti – nonché in ossequio alla regola probatoria ex art. 2697 c.c. letta alla luce delle predette coordinate
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ermeneutiche – l'attore non ha fornito alcuna prova documentale in ordine alla predetta autorizzazione richiesta ex lege (art. 1659, co. 2, c.c.) in forma scritta.
Ed infatti, dalla documentazione acquisita agli atti, si evince, invero, come le parti abbiano stipulato, con scrittura privata del 6.3.2017, un contratto di appalto avente per oggetto il “… completamento dei lavori per la finitura dei prospetti sul fabbricato sito in Via Calderone a Barcellona PG di proprietà della SI.ra ”, CP_1
circostanza, peraltro, confermata anche in sede istruttoria dai testi
[...]
e (figlio dell'odierno attore), chiamati l'uno in Parte_2 Testimone_1
veste di tecnico e l'altro in veste di operaio.
Il teste RO ha, peraltro, riferito in ordine alla circostanza di cui alla lett. e) della memoria attorea ex art. 183, co. VI, c.p.c. (rectius “il 18 ottobre 2017 si
è svolto presso il fabbricato, oggetto del contratto di appalto, un sopralluogo per verificare i lavori eseguiti dall'appaltatore, SI. ed in particolare al Parte_1
fine di prendere le misure dei lavori ultimati e determinare così l'importo del corrispettivo di spettanza della ditta appaltatrice”) di avere preso, in quell'occasione, in presenza dei sig.ri (confermata dallo Parte_1 Testimone_1
stesso all'udienza dell'11.7.2022), (marito della committente) e Testimone_2
il D.L. Arch. , “misure, appunti su separati fogli” e di avere redatto il Persona_1
“computo metrico determinando l'importo dei lavori superiori a quello di contratto sia per quantità maggiori che per nuovi lavori non contabilizzati nel contratto di appalto”
(cfr. verbale udienza del 11.7.2022), senza fornire alcun elemento presuntivo ex art. 2727 c.c. circa la esistenza tra le parti di un accordo scritto modificativo ex art. 1659 c.c. - ovvero, al più, ex artt. 1661 o 1660 c.c. - ma, piuttosto, limitandosi a riferire come tali modifiche fossero, in ogni caso, “non contabilizzate nel contratto di appalto”.
L'art. 14 del contratto statuisce, inoltre, che “il Committente si riserva la facoltà di
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modificare la scelta di qualsiasi fornitura anche se qui non specificata fino al momento dell'ordinazione da parte della Ditta Esecutrice. In tal caso dovrà essere preventivamente concordato e stabilito tra le parti l'eventuale variazione di prezzo del materiale e/o manodopera oggetto della modifica”.
Ne segue, quindi, per il coacervo di argomentazioni stese, il rigetto della domanda attorea di condanna al pagamento della somma di € 12.750,00, “oltre
Iva al 4%, rivalutazione ed interessi nella misura di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c.”, a saldo della somma dovuta per i lavori effettuati in forza del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 6.3.2017 e, per l'effetto il rigetto della domanda riconvenzionale di condanna per inadempimento contrattuale/vizi dell'opera ritualmente formulata ex art. 167 c.p.c. dalla convenuta stante – come, peraltro, dedotto dall'attore (cfr. memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. parte attrice) – la tardività della denuncia dei vizi ovvero difformità dell'opera ex art. 1667, co. II,
c.c. comunicata tramite pec in data 13.6.2018 rispetto alla data di verifica/sopralluogo effettuata, come confermato dai testi escussi all'udienza del
11.7.2022, in data 18.10.2017 – da intendersi anche quale “momento in cui il committente ha acquisito un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti” (cfr. Tribunale Catanzaro sez. II, 17/08/2023, n.1277), oltre che ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del contratto di appalto – e alla consegna dell'opera comunicata, quale dato di fatto in sede di pagamento del saldo, in data 3.4.2018 atteso che, ad ogni modo, “la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato
l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore” (ex art. 1667, co. I,
c.c.).
In ragione della soccombenza reciproca ex art. 92 c.p.c., si ritiene congruo compensare - tra le parti - le spese di lite. Non sussistono, invece, i presupposti
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per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c.
Ed infatti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria deve sussistere la totale soccombenza, il danno della controparte e lo stato soggettivo integrato almeno dalla colpa grave. Quest'ultima, si concretizza nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda. Per quanto concerne l'onere probatorio spetta a colui che vuole ottenere il ristoro del pregiudizio sofferto dare la prova del quantum (non essendo sufficiente l'accertamento che la controparte abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave) con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure con criteri equitativi, se non risultino dagli atti del processo elementi in base ai quali sia possibile identificarne concretamente l'esistenza che ne consenta la quantificazione (Cass, sezione III, ordinanza n. 26515 del 9 novembre 2017; Cass. civ. sentenza 25.09.2012 n. 1569).
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 342/2019 R. G., ogni contraria istanza,
domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA le domande proposte da nei confronti di Parte_1
per le causali di cui in motivazione. CP_1
2. RIGETTA le domande proposte, in via riconvenzionale, da CP_1
nei confronti di per le ragioni di cui in parte
[...] Parte_1
motiva.
3. SPESE compensate. Pag. 8 a 9
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Barcellona P.G. 23.07.2025.
Il Giudice on.
Dott. Francesco Montera
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nel procedimento iscritto al n. RG. 342/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'Avv. Irene RO, per l'attore – il quale ha concluso riportandosi “a tutto quanto richiesto in atti e verbali di causa, nonché da ultimo nelle note conclusive del 09.01.2025” – nonché dall'Avv.
Alessandro Cattafi, per la convenuta – il quale ha concluso insistendo “in tutte le domande, difese ed eccezioni formulate nella comparsa di costituzione alla quale integralmente ci si riporta”, sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza del 23.06.2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
10.2.2025 (fissata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con provvedimento del 13.05.2024 poi reiterato) – pronuncia la seguente
SENTENZA
TRA
(cod. fisc.: ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv. Irene
RO, giusta procura in atti. Attore contro
(cod. fisc.: ), elettivamente CP_1 CodiceFiscale_2
domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessandro Cattafi, giusta procura in atti. Convenuta
Oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc.-
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In fatto e in diritto
Premesso che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., si espone che l'attore meglio generalizzato in intestazione, con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio – previa richiesta di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014 (v. 31.8.18 – all. n. 7 fasc. attore) – per sentirla condannare al pagamento della somma di € CP_1
12.750,00, “oltre Iva al 4%, rivalutazione ed interessi nella misura di cui all'art. 1284,
4° comma, c.c.”, a saldo della somma dovuta per i lavori effettuati in forza del contratto di appalto avente per oggetto il “… completamento dei lavori per la finitura dei prospetti sul fabbricato sito in Via Calderone a Barcellona PG di proprietà della SI.ra ” stipulato tra le parti in data 6.3.2017. CP_1
A sostegno della propria pretesa, in particolare, l'attore eccepiva che: a) in data
15.3.2017 avevano inizio i lavori oggetto del contratto di appalto, come emergente dalla comunicazione di inizio lavori del 9.3.2017 trasmessa dalla committente – titolare di “concessione edilizia n. 103 del 12/08/2016 relativa al progetto di variante a completamento della costruzione di un corpo di fabbrica in c.a. a due elevazioni f.t. da adibire a civile abitazione sito in Via Calderone…” – al Comune di Barcellona P.G. in data 10.3.2017; b) nel corso dei lavori, la committente corrispondeva, in esecuzione dei lavori già effettuati, l'importo complessivo di €
33.000,00 a fronte del quale l'appaltatore emetteva n. 4 fatture fiscali con aliquota Iva ridotta (4%) giusta richiesta della committente;
c) all'atto della verifica delle opere eseguite in forza del computo metrico finale del 19/10/2017
a firma dell'Ing. l'importo complessivo dovuto Parte_2
dalla committente ammontava ad € 44.480,00, “oltre iva, somma questa molto vicina
a quella indicata come ammontare complessivo presunto dei lavori: € 43.170,65 dalla proprietaria-committente SI.ra nella notifica preliminare di cantiere edile CP_1
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dell'08/03/2017”; d) come emergente dal citato computo metrico erano effettuati dall'appaltatore “ora lavori in più ora quantità maggiori rispetto a quanto previsto nel computo metrico del 22.10.2015 allegato alla scrittura privata del 06.03.2017”; e) malgrado però i ripetuti solleciti e l'invito formulato dall'appaltatore nei confronti della committente a stipulare la convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/2014, nessun effettivo riscontro era dato dalla convenuta.
L'attore, quindi, concludeva chiedendo di: a) “ritenere e dichiarare che la SI.ra
, per le causali e ragioni esposte in premessa, è debitrice nei confronti del SI. CP_1
a fronte dei lavori da questi eseguiti in dipendenza del contratto di Parte_1
appalto del 06/03/2017 e del computo metrico del 19/10/2017, della residua somma di €
12.750,00 oltre Iva al 4%, rivalutazione ed interessi nella misura di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c. o a quella diversa somma anche maggiore che risulterà dovuta in esito all'espletanda istruttoria oltre i suindicati accessori e, per l'effetto, condannare la predetta SI.ra al pagamento in favore dell'attore, SI. del CP_1 Parte_1
suindicato importo di € 12.750,00 oltre Iva (4%) o di quella diversa somma anche maggiore che verrà determinata in corso di causa dal dovuto al soddisfo, oltre rivalutazione ed interessi ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.”; b) “ritenere e dichiarare altresì la SI.ra tenuta al risarcimento del maggior danno CP_1
derivante dal ritardato pagamento ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. nella misura di almeno € 5.000,00, oltre rivalutazione ed interessi nella misura dell'art. 1284, 4° comma, c.c. o in quella maggiore o minore che il Tribunale adito riterrà equa e di giustizia e, per l'effetto, condannarla al pagamento della suddetta somma oltre accessori nella misura indicata in favore dell'attore ; c) “ritenere e dichiarare la Parte_1
SI.ra , secondo quanto previsto dall'art. 4 D.L. n. 132/2014, responsabile di CP_1
un comportamento valutabile ai fini delle spese del giudizio e comunque di quanto previsto dall'art. 96 e 642 c.p.c.”; d) “in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c., accertare
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e ritenere che la SI.ra è tenuta, nei limiti dell'arricchimento, ad CP_1
indennizzare il SI. della correlativa diminuzione patrimoniale”, con vittoria Pt_1
delle spese di giudizio.
Con comparsa di risposta del 8.5.2019, si costituiva chiedendo il CP_1
rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto ovvero, in via riconvenzionale, l'accertamento che “le opere oggetto del contratto d'appalto non sono state eseguite a regola d'arte e/o sono rimaste incompiute” ovvero non consegnate “secondo i tempi previsti”, e, per l'effetto, la condanna al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale “con il pagamento in favore di parte convenuta della somma di euro 18.859,02, o di quella maggiore o minore somma che verrà accertata” e della “somma di euro 3.777,86 a titolo di penale come contrattualmente individuata”, nonché delle somme anticipate a titolo di spese
“per il ponteggio” e, in via ulteriormente gradata, dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. per la “correlativa diminuzione patrimoniale”, con vittoria delle spese di giudizio.
Concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c. la causa – istruita tramite prova orale
– era rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 13.05.2024 e poi era disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc per la udienza del
10.02.2025 poi rinviata a quella del 23.06.2025 che si svolgeva in assenza delle parti in quanto sostituita con il deposito di note scritte e, così, assunta in decisione.
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Ciò premesso, si osserva. Con la domanda proposta, come si ricava dalla esposizione narrativa cristallizzata in citazione, l'attore ha citato in giudizio – previa richiesta di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014 (v. 31.8.18 – all. n. 7 fasc. attore) – per sentirla condannare al pagamento della somma CP_1
di € 12.750,00, “oltre Iva al 4%, rivalutazione ed interessi nella misura di cui all'art.
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1284, 4° comma, c.c.”, a saldo della somma dovuta per i lavori effettuati in forza del contratto di appalto avente per oggetto il “… completamento dei lavori per la finitura dei prospetti sul fabbricato sito in Via Calderone a Barcellona PG di proprietà della SI.ra ” stipulato tra le parti in data 6.3.2017. CP_1
L'azione si inquadra pertanto nel solco della fattispecie di cui all'art. 1659 c.c. a norma del quale “l'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate. L'autorizzazione si deve provare per iscritto. Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione” stante l'elemento – connotativo della fattispecie dedotta in lite – della richiesta di pagamento avanzata dall'attore a saldo per i lavori, anche ulteriori rispetto a “quanto previsto nel computo metrico del 22.10.2015 allegato alla scrittura privata del 06.03.2017”, effettuati in forza del contratto de quo.
In diritto è appena il caso di precisare come il “regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente;
mentre nel primo caso l'art. 1659 cod. civ. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam, nel secondo, invece, l'art. 1661 cod. civ. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente” (ex multis, Cass. civ., Sez. II, 2 agosto 2024, n. 21823 cfr. di recente: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24246 del 09/08/2023; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 40122 del 15/12/2021).
Venendo, funditus, alla fattispecie in esame è opportuno rilevare come, dal compendio assertivo e documentale versato in atti – nonché in ossequio alla regola probatoria ex art. 2697 c.c. letta alla luce delle predette coordinate
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ermeneutiche – l'attore non ha fornito alcuna prova documentale in ordine alla predetta autorizzazione richiesta ex lege (art. 1659, co. 2, c.c.) in forma scritta.
Ed infatti, dalla documentazione acquisita agli atti, si evince, invero, come le parti abbiano stipulato, con scrittura privata del 6.3.2017, un contratto di appalto avente per oggetto il “… completamento dei lavori per la finitura dei prospetti sul fabbricato sito in Via Calderone a Barcellona PG di proprietà della SI.ra ”, CP_1
circostanza, peraltro, confermata anche in sede istruttoria dai testi
[...]
e (figlio dell'odierno attore), chiamati l'uno in Parte_2 Testimone_1
veste di tecnico e l'altro in veste di operaio.
Il teste RO ha, peraltro, riferito in ordine alla circostanza di cui alla lett. e) della memoria attorea ex art. 183, co. VI, c.p.c. (rectius “il 18 ottobre 2017 si
è svolto presso il fabbricato, oggetto del contratto di appalto, un sopralluogo per verificare i lavori eseguiti dall'appaltatore, SI. ed in particolare al Parte_1
fine di prendere le misure dei lavori ultimati e determinare così l'importo del corrispettivo di spettanza della ditta appaltatrice”) di avere preso, in quell'occasione, in presenza dei sig.ri (confermata dallo Parte_1 Testimone_1
stesso all'udienza dell'11.7.2022), (marito della committente) e Testimone_2
il D.L. Arch. , “misure, appunti su separati fogli” e di avere redatto il Persona_1
“computo metrico determinando l'importo dei lavori superiori a quello di contratto sia per quantità maggiori che per nuovi lavori non contabilizzati nel contratto di appalto”
(cfr. verbale udienza del 11.7.2022), senza fornire alcun elemento presuntivo ex art. 2727 c.c. circa la esistenza tra le parti di un accordo scritto modificativo ex art. 1659 c.c. - ovvero, al più, ex artt. 1661 o 1660 c.c. - ma, piuttosto, limitandosi a riferire come tali modifiche fossero, in ogni caso, “non contabilizzate nel contratto di appalto”.
L'art. 14 del contratto statuisce, inoltre, che “il Committente si riserva la facoltà di
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modificare la scelta di qualsiasi fornitura anche se qui non specificata fino al momento dell'ordinazione da parte della Ditta Esecutrice. In tal caso dovrà essere preventivamente concordato e stabilito tra le parti l'eventuale variazione di prezzo del materiale e/o manodopera oggetto della modifica”.
Ne segue, quindi, per il coacervo di argomentazioni stese, il rigetto della domanda attorea di condanna al pagamento della somma di € 12.750,00, “oltre
Iva al 4%, rivalutazione ed interessi nella misura di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c.”, a saldo della somma dovuta per i lavori effettuati in forza del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 6.3.2017 e, per l'effetto il rigetto della domanda riconvenzionale di condanna per inadempimento contrattuale/vizi dell'opera ritualmente formulata ex art. 167 c.p.c. dalla convenuta stante – come, peraltro, dedotto dall'attore (cfr. memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. parte attrice) – la tardività della denuncia dei vizi ovvero difformità dell'opera ex art. 1667, co. II,
c.c. comunicata tramite pec in data 13.6.2018 rispetto alla data di verifica/sopralluogo effettuata, come confermato dai testi escussi all'udienza del
11.7.2022, in data 18.10.2017 – da intendersi anche quale “momento in cui il committente ha acquisito un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti” (cfr. Tribunale Catanzaro sez. II, 17/08/2023, n.1277), oltre che ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del contratto di appalto – e alla consegna dell'opera comunicata, quale dato di fatto in sede di pagamento del saldo, in data 3.4.2018 atteso che, ad ogni modo, “la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato
l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore” (ex art. 1667, co. I,
c.c.).
In ragione della soccombenza reciproca ex art. 92 c.p.c., si ritiene congruo compensare - tra le parti - le spese di lite. Non sussistono, invece, i presupposti
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per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c.
Ed infatti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria deve sussistere la totale soccombenza, il danno della controparte e lo stato soggettivo integrato almeno dalla colpa grave. Quest'ultima, si concretizza nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda. Per quanto concerne l'onere probatorio spetta a colui che vuole ottenere il ristoro del pregiudizio sofferto dare la prova del quantum (non essendo sufficiente l'accertamento che la controparte abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave) con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure con criteri equitativi, se non risultino dagli atti del processo elementi in base ai quali sia possibile identificarne concretamente l'esistenza che ne consenta la quantificazione (Cass, sezione III, ordinanza n. 26515 del 9 novembre 2017; Cass. civ. sentenza 25.09.2012 n. 1569).
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 342/2019 R. G., ogni contraria istanza,
domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA le domande proposte da nei confronti di Parte_1
per le causali di cui in motivazione. CP_1
2. RIGETTA le domande proposte, in via riconvenzionale, da CP_1
nei confronti di per le ragioni di cui in parte
[...] Parte_1
motiva.
3. SPESE compensate. Pag. 8 a 9
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Barcellona P.G. 23.07.2025.
Il Giudice on.
Dott. Francesco Montera
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