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2 aprile 2021
2 aprile 2021
Art. 1. Istituzione della Giornata nazionale in memoria
delle vittime dell'epidemia di coronavirus 1. La Repubblica riconosce il giorno 18 marzo di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa di tale epidemia.
2. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati e' osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia.
3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 .
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260 , recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.
delle vittime dell'epidemia di coronavirus 1. La Repubblica riconosce il giorno 18 marzo di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa di tale epidemia.
2. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati e' osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia.
3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 .
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260 , recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.
Giurisprudenza • 1
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