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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/12/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5272/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5272/2019 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MIRIGLIANI FORTUNATO FRANCESCO ( ) C.F._1
VIA TACITO 41 ROMA e ( V.LE Controparte_1 C.F._2
MARESCIALLO PILSUDSKI 92 00197 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA
MONTE SIELLA 18 PESCARA presso il difensore avv. D'ARCHIVIO LAURA
ATTORE
Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. POMANTE CP_2 P.IVA_2
ES, elettivamente domiciliato in VIALE PINDARO,19 65127 PESCARA presso il difensore avv. POMANTE ES;
, (P.I. ), rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_3 dall'avv. Luca Di Nisio;
elettivamente domiciliato presso il suo studio;
, in persona del legale rappresentante pro tempore – contumace;
Controparte_4
CONVENUTI
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.9.2025 le parti hanno concluso, come da note scritte precedentemente depositate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, depositato in data
26.07.2019, notificato alla società esponente il 31.07.2019, l'odierno convenuto,
in qualità di terzo pignorato nella Parte_1
procedura esecutiva Rg. es. n. 640/2019, proponeva opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione somme emessa dal GE del Tribunale di Pescara in data 04.07.2019.
Con la predetta ordinanza il GE, preso atto dell'avvenuta conversione del sequestro conservativo ante causam in pignoramento, viste le precedenti dichiarazioni positive Parte rese dal nella procedura di sequestro presso terzi del Tribunale di Roma (doc.
2), di cui l'ultima del 19.09.2014, con la quale affermava di essere debitore nei confronti della contumace, della somma di euro 180.000,00, Controparte_4
provvedeva ad assegnare, rispettivamente, la somma di euro 147.154,00 alle creditrici e di euro 20.000,00 alla Parte_2 Controparte_5
anch'esse convenute nell'odierno giudizio e costituitesi in giudizio. Parte Col ricorso in opposizione agli atti esecutivi faceva valere la propria dichiarazione sopravvenuta di inesistenza del credito pignorato, oggetto di assegnazione, a seguito di procedimento di verifica, preannunziato in data
16.11.2016 e culminato con provvedimento attestante la decadenza dal beneficio, comunicato in data 13.5.2017: domandava, di conseguenza, la revoca dell'ordinanza di assegnazione.
Il GE del Tribunale di Pescara con provvedimento del 31.10.2019 rigettava l'istanza di sospensione e condannava l'opponente alla refusione, in favore delle parti opposte, delle spese e competenze di lite della fase cautelare.
pagina 2 di 7 Nella predetta ordinanza il GE, oltre a negare l'esistenza del periculum in mora, sotto il profilo del fumus boni iuris, rilevava come “la dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 cpc, comporta il riconoscimento dell'esistenza del credito ed integra un accertamento costitutivo che preclude definitivamente al terzo la possibilità di eccepire la non assoggettabilità del credito ad esecuzione (Cass. n. 17367 del
17.11.2003), ammettendone la revocabilità soltanto nelle tassative ipotesi di violenza ed errore incolpevole e scusabile (Cass. Civ., sezione III, Sentenza n.
13143 del 25.05.2017 e Cass. Civ. Sentenza n. 10912 del 05.05.2017)”. Parte Avverso l'ordinanza del GE, il proponeva reclamo, rigettato con ordinanza del
21.01.2020 dal Collegio, il quale affermava come nell'espropriazione presso terzi la dichiarazione del terzo, può essere revocata o rettificata soltanto nell'ipotesi in cui il terzo sia incorso in errore incolpevole e scusabile, precisando che “dal momento in cui la dichiarazione attinge la sfera giuridica del terzo, provocando un affidamento tutelabile, non può essere liberamente modificata (una libera modifica, incondizionata, sarebbe quella che si limita a riferire l'esistenza di un errore). Non rileva però neppure in sé il motivo che ha prodotto l'errore, come tale di rilevanza interna (che potrebbe rilevare sotto il profilo dei successivi accertamenti di responsabilità all'interno della organizzazione del soggetto terzo dichiarante), ovvero la ragione che ha portato il terzo a formulare la dichiarazione erronea e quindi la allegazione e la prova della circostanza o dell'accadimento che abbia comportato il verificarsi di un errore di fatto sulla dichiarazione”, soggiungendo come “non può nel caso di specie ed a giudizio di chi scrive ritenersi scusabile
l'errore del debitor debitoris che nella prima dichiarazione resa l'8.8.2013 non ebbe affatto a menzionare i probabili ed anzi necessari controlli e verifiche da effettuare sugli impianti- verifiche e controlli che infatti si verificarono 3 anni dopo Parte e che portarono alla comunicazione di decadenza. La invero rese una incondizionata dichiarazione positiva che non fece riferimento alcuno al possibile distacco dell'impianto e soprattutto all'emissione di provvedimenti di decadenza dai pagina 3 di 7 benefici con effetti addirittura retroattivi e travolgimento anche dei crediti dichiarati.
In breve non può dirsi prevalente, in un'ottica di autoresponsabilità e di affidamento, l'interesse del debitor debitoris che, a fronte di una dichiarazione incondizionatamente positiva resa tre anni prima al creditore procedente e nella quale non vi fu cenno alcuno all'attività amministrativa involgente la esistenza stessa del credito, in via successiva ebbe poi a rettificare la propria dichiarazione;
ed anzi, va qui tutelata la posizione del creditore che, invece, dinanzi ad una dichiarazione evidentemente incondizionata ebbe a voler in totale buona fede proseguire la procedura esecutiva intrapresa anni prima. In questo senso la rettifica della prima dichiarazione non appare idonea a porre la stessa nel nulla proprio Parte perché si ritiene che non sia incorsa in errore scusabile o a sé non imputabile Parte trattandosi peraltro di attività ispettiva intrapresa dalla stessa e della quale avrebbe dovuto darsi conto già al momento in cui si rese la prima dichiarazione”. Parte Col presente atto di citazione ribadisce le doglianze già proposte nell'ambito del giudizio cautelare, domandando la revoca dell'ordinanza di assegnazione delle somme, con accertamento del fatto che nulla è dovuto alla procedura esecutiva, in virtù dell'inesistenza del debito sia sotto il profilo sostanziale, a seguito dell'intervenuta verifica amministrativa, sia per l'intervenuta decadenza, la verifica avendo prodotto un'efficacia ex tunc, tale da rendere inefficace la prima dichiarazione relativa all'ammissione del debito in sede esecutiva.
Le parti convenute costituite insistono, invece, nel rigetto della domanda attorea.
Nelle more, questo processo è stato sospeso in attesa della decisione del Tribunale
Amministrativo Regionale sul ricorso proposto da per l'annullamento Parte_3
Parte del provvedimento amministrativo di decadenza dal beneficio della il quale si
è concluso con sentenza del Tar Lazio del 24.11.2023 n. 18128, nella quale il giudice amministrativo ha statuito che <Nel caso in esame, il Gestore ha rilevato delle difformità in sede di sopralluogo, che hanno escluso ex se la sussistenza delle pagina 4 di 7 condizioni tecniche richieste, giustificando così la misura della disposta decadenza Parte integrale dal beneficio. Il ha riscontrato, per i moduli GENIUS SDM 180-
1102017-180 la mancanza del certificato OEM idoneo ad attestare che i moduli in questione, installati presso l'impianto, siano conformi a quelli originariamente prodotti e certificati>> cfr. memoria del 13.12.2024, in atti).
Il Tar specifica che non può formarsi un affidamento, pur incolpevole, in capo al beneficiario degli incentivi richiesti, citando Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza n. 127/2023.
Tutto ciò premesso, la domanda attorea è infondata.
Osserva questo Tribunale come vada dato seguito alla soluzione a cui è pervenuto il
Tribunale in sede di reclamo con la decisione dianzi ripercorsa, nel senso che va tutelato l'affidamento del creditore di fronte alla dichiarazione del terzo pignorato non condizionata, non potendo ritenersi scusabile l'errore in cui esso è incorso affermando un fatto poi dimostratosi non vero, senza indicare preventivamente la necessità di un futuro controllo ed avendo eseguito l'ispezione soltanto dopo tre anni dall'ammissione del debito.
In altri termini, l'errore non appare scusabile in quanto sussiste una responsabilità Parte colposa della laddove la dichiarazione della sussistenza del debito non è stata accompagnata quantomeno dall'avviso della necessità del controllo sulla legittimità del beneficio.
Né potrebbe sostenersi - richiamando il principio sancito dal giudice amministrativo nella decisione in atti, in cui afferma la decadenza dal beneficio da parte di - CP_4
che non possa formarsi un affidamento incolpevole in capo al beneficiario degli incentivi richiesti, poiché vanno distinti i due ambiti di efficacia dell'intervenuta decadenza dal diritto al beneficio richiesto: con riguardo alla disciplina sostanziale regolata dalle norme di diritto amministrativo, infatti, il GA ha chiarito che l'incentivo non era spettante e ne ha sancito la decadenza, con effetti anche retroattivi, con la conseguenza che l'affidamento incolpevole del richiedente pagina 5 di 7 l'agevolazione è irrilevante in assenza della spettanza del bene anelato;
invece, con precipuo riferimento alla disciplina processual-civilistica, applicabile in materia di esecuzioni mobiliari, l'affidamento che rileva e che acquista pregnanza è quello del creditore, il quale, per la certezza dei traffici giuridici, non può essere sottoposto all'alea delle questioni inerenti alla sussistenza del credito del proprio debitore nei confronti del terzo ad libitum, dovendosi individuare un termine affinché egli possa ritenere di aver acquisito l'utilità con certezza e tale termine è individuabile nell'ordinanza di assegnazione delle somme da parte del giudice dell'esecuzione, anche in caso di previa segnalazione dell'errore sulla quantificazione o sull'esistenza della somma dichiarata come dovuta (cfr. in tal senso Cass., Sez. 3 - , Sentenza n.
5489 del 26/02/2019, secondo cui <In tema di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato che si avveda dell'erroneità della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547
c.p.c. può farla valere mediante l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso
l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., a condizione che abbia tempestivamente emendato, mediante revoca o rettifica, la dichiarazione ritenuta affetta da errore e il giudice dell'esecuzione abbia, ciò non di meno, disposto l'assegnazione>>).
Per quanto osservato, la dichiarazione del terzo pignorato è ormai irrevocabile e la domanda va rigettata.
Stante l'intervenuta decisione amministrativa, dalla quale si è evinta l'insussistenza del credito, nonostante la sua irripetitibilità in sede esecutiva, e valutata la complessità della materia, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
compensa le spese.
pagina 6 di 7 Pescara, 05/12/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5272/2019 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MIRIGLIANI FORTUNATO FRANCESCO ( ) C.F._1
VIA TACITO 41 ROMA e ( V.LE Controparte_1 C.F._2
MARESCIALLO PILSUDSKI 92 00197 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA
MONTE SIELLA 18 PESCARA presso il difensore avv. D'ARCHIVIO LAURA
ATTORE
Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. POMANTE CP_2 P.IVA_2
ES, elettivamente domiciliato in VIALE PINDARO,19 65127 PESCARA presso il difensore avv. POMANTE ES;
, (P.I. ), rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_3 dall'avv. Luca Di Nisio;
elettivamente domiciliato presso il suo studio;
, in persona del legale rappresentante pro tempore – contumace;
Controparte_4
CONVENUTI
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.9.2025 le parti hanno concluso, come da note scritte precedentemente depositate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, depositato in data
26.07.2019, notificato alla società esponente il 31.07.2019, l'odierno convenuto,
in qualità di terzo pignorato nella Parte_1
procedura esecutiva Rg. es. n. 640/2019, proponeva opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione somme emessa dal GE del Tribunale di Pescara in data 04.07.2019.
Con la predetta ordinanza il GE, preso atto dell'avvenuta conversione del sequestro conservativo ante causam in pignoramento, viste le precedenti dichiarazioni positive Parte rese dal nella procedura di sequestro presso terzi del Tribunale di Roma (doc.
2), di cui l'ultima del 19.09.2014, con la quale affermava di essere debitore nei confronti della contumace, della somma di euro 180.000,00, Controparte_4
provvedeva ad assegnare, rispettivamente, la somma di euro 147.154,00 alle creditrici e di euro 20.000,00 alla Parte_2 Controparte_5
anch'esse convenute nell'odierno giudizio e costituitesi in giudizio. Parte Col ricorso in opposizione agli atti esecutivi faceva valere la propria dichiarazione sopravvenuta di inesistenza del credito pignorato, oggetto di assegnazione, a seguito di procedimento di verifica, preannunziato in data
16.11.2016 e culminato con provvedimento attestante la decadenza dal beneficio, comunicato in data 13.5.2017: domandava, di conseguenza, la revoca dell'ordinanza di assegnazione.
Il GE del Tribunale di Pescara con provvedimento del 31.10.2019 rigettava l'istanza di sospensione e condannava l'opponente alla refusione, in favore delle parti opposte, delle spese e competenze di lite della fase cautelare.
pagina 2 di 7 Nella predetta ordinanza il GE, oltre a negare l'esistenza del periculum in mora, sotto il profilo del fumus boni iuris, rilevava come “la dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 cpc, comporta il riconoscimento dell'esistenza del credito ed integra un accertamento costitutivo che preclude definitivamente al terzo la possibilità di eccepire la non assoggettabilità del credito ad esecuzione (Cass. n. 17367 del
17.11.2003), ammettendone la revocabilità soltanto nelle tassative ipotesi di violenza ed errore incolpevole e scusabile (Cass. Civ., sezione III, Sentenza n.
13143 del 25.05.2017 e Cass. Civ. Sentenza n. 10912 del 05.05.2017)”. Parte Avverso l'ordinanza del GE, il proponeva reclamo, rigettato con ordinanza del
21.01.2020 dal Collegio, il quale affermava come nell'espropriazione presso terzi la dichiarazione del terzo, può essere revocata o rettificata soltanto nell'ipotesi in cui il terzo sia incorso in errore incolpevole e scusabile, precisando che “dal momento in cui la dichiarazione attinge la sfera giuridica del terzo, provocando un affidamento tutelabile, non può essere liberamente modificata (una libera modifica, incondizionata, sarebbe quella che si limita a riferire l'esistenza di un errore). Non rileva però neppure in sé il motivo che ha prodotto l'errore, come tale di rilevanza interna (che potrebbe rilevare sotto il profilo dei successivi accertamenti di responsabilità all'interno della organizzazione del soggetto terzo dichiarante), ovvero la ragione che ha portato il terzo a formulare la dichiarazione erronea e quindi la allegazione e la prova della circostanza o dell'accadimento che abbia comportato il verificarsi di un errore di fatto sulla dichiarazione”, soggiungendo come “non può nel caso di specie ed a giudizio di chi scrive ritenersi scusabile
l'errore del debitor debitoris che nella prima dichiarazione resa l'8.8.2013 non ebbe affatto a menzionare i probabili ed anzi necessari controlli e verifiche da effettuare sugli impianti- verifiche e controlli che infatti si verificarono 3 anni dopo Parte e che portarono alla comunicazione di decadenza. La invero rese una incondizionata dichiarazione positiva che non fece riferimento alcuno al possibile distacco dell'impianto e soprattutto all'emissione di provvedimenti di decadenza dai pagina 3 di 7 benefici con effetti addirittura retroattivi e travolgimento anche dei crediti dichiarati.
In breve non può dirsi prevalente, in un'ottica di autoresponsabilità e di affidamento, l'interesse del debitor debitoris che, a fronte di una dichiarazione incondizionatamente positiva resa tre anni prima al creditore procedente e nella quale non vi fu cenno alcuno all'attività amministrativa involgente la esistenza stessa del credito, in via successiva ebbe poi a rettificare la propria dichiarazione;
ed anzi, va qui tutelata la posizione del creditore che, invece, dinanzi ad una dichiarazione evidentemente incondizionata ebbe a voler in totale buona fede proseguire la procedura esecutiva intrapresa anni prima. In questo senso la rettifica della prima dichiarazione non appare idonea a porre la stessa nel nulla proprio Parte perché si ritiene che non sia incorsa in errore scusabile o a sé non imputabile Parte trattandosi peraltro di attività ispettiva intrapresa dalla stessa e della quale avrebbe dovuto darsi conto già al momento in cui si rese la prima dichiarazione”. Parte Col presente atto di citazione ribadisce le doglianze già proposte nell'ambito del giudizio cautelare, domandando la revoca dell'ordinanza di assegnazione delle somme, con accertamento del fatto che nulla è dovuto alla procedura esecutiva, in virtù dell'inesistenza del debito sia sotto il profilo sostanziale, a seguito dell'intervenuta verifica amministrativa, sia per l'intervenuta decadenza, la verifica avendo prodotto un'efficacia ex tunc, tale da rendere inefficace la prima dichiarazione relativa all'ammissione del debito in sede esecutiva.
Le parti convenute costituite insistono, invece, nel rigetto della domanda attorea.
Nelle more, questo processo è stato sospeso in attesa della decisione del Tribunale
Amministrativo Regionale sul ricorso proposto da per l'annullamento Parte_3
Parte del provvedimento amministrativo di decadenza dal beneficio della il quale si
è concluso con sentenza del Tar Lazio del 24.11.2023 n. 18128, nella quale il giudice amministrativo ha statuito che <Nel caso in esame, il Gestore ha rilevato delle difformità in sede di sopralluogo, che hanno escluso ex se la sussistenza delle pagina 4 di 7 condizioni tecniche richieste, giustificando così la misura della disposta decadenza Parte integrale dal beneficio. Il ha riscontrato, per i moduli GENIUS SDM 180-
1102017-180 la mancanza del certificato OEM idoneo ad attestare che i moduli in questione, installati presso l'impianto, siano conformi a quelli originariamente prodotti e certificati>> cfr. memoria del 13.12.2024, in atti).
Il Tar specifica che non può formarsi un affidamento, pur incolpevole, in capo al beneficiario degli incentivi richiesti, citando Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza n. 127/2023.
Tutto ciò premesso, la domanda attorea è infondata.
Osserva questo Tribunale come vada dato seguito alla soluzione a cui è pervenuto il
Tribunale in sede di reclamo con la decisione dianzi ripercorsa, nel senso che va tutelato l'affidamento del creditore di fronte alla dichiarazione del terzo pignorato non condizionata, non potendo ritenersi scusabile l'errore in cui esso è incorso affermando un fatto poi dimostratosi non vero, senza indicare preventivamente la necessità di un futuro controllo ed avendo eseguito l'ispezione soltanto dopo tre anni dall'ammissione del debito.
In altri termini, l'errore non appare scusabile in quanto sussiste una responsabilità Parte colposa della laddove la dichiarazione della sussistenza del debito non è stata accompagnata quantomeno dall'avviso della necessità del controllo sulla legittimità del beneficio.
Né potrebbe sostenersi - richiamando il principio sancito dal giudice amministrativo nella decisione in atti, in cui afferma la decadenza dal beneficio da parte di - CP_4
che non possa formarsi un affidamento incolpevole in capo al beneficiario degli incentivi richiesti, poiché vanno distinti i due ambiti di efficacia dell'intervenuta decadenza dal diritto al beneficio richiesto: con riguardo alla disciplina sostanziale regolata dalle norme di diritto amministrativo, infatti, il GA ha chiarito che l'incentivo non era spettante e ne ha sancito la decadenza, con effetti anche retroattivi, con la conseguenza che l'affidamento incolpevole del richiedente pagina 5 di 7 l'agevolazione è irrilevante in assenza della spettanza del bene anelato;
invece, con precipuo riferimento alla disciplina processual-civilistica, applicabile in materia di esecuzioni mobiliari, l'affidamento che rileva e che acquista pregnanza è quello del creditore, il quale, per la certezza dei traffici giuridici, non può essere sottoposto all'alea delle questioni inerenti alla sussistenza del credito del proprio debitore nei confronti del terzo ad libitum, dovendosi individuare un termine affinché egli possa ritenere di aver acquisito l'utilità con certezza e tale termine è individuabile nell'ordinanza di assegnazione delle somme da parte del giudice dell'esecuzione, anche in caso di previa segnalazione dell'errore sulla quantificazione o sull'esistenza della somma dichiarata come dovuta (cfr. in tal senso Cass., Sez. 3 - , Sentenza n.
5489 del 26/02/2019, secondo cui <In tema di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato che si avveda dell'erroneità della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547
c.p.c. può farla valere mediante l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso
l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., a condizione che abbia tempestivamente emendato, mediante revoca o rettifica, la dichiarazione ritenuta affetta da errore e il giudice dell'esecuzione abbia, ciò non di meno, disposto l'assegnazione>>).
Per quanto osservato, la dichiarazione del terzo pignorato è ormai irrevocabile e la domanda va rigettata.
Stante l'intervenuta decisione amministrativa, dalla quale si è evinta l'insussistenza del credito, nonostante la sua irripetitibilità in sede esecutiva, e valutata la complessità della materia, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
compensa le spese.
pagina 6 di 7 Pescara, 05/12/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani
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