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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/05/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 594/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 594/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SIROTTI GAUDENZI ENRICO APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GALANTE MARIA LINA APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata:
Nel merito:
Accertare e dichiarare la responsabilità di ai sensi dell'art. 1218 c.c. e, per l'effetto, condannare l'appellata al pagamento di Controparte_1 tutti i danni patrimoniali, quantificati in euro 30.500,00, oltre gli interessi legali dal fatto al saldo e alla rivalutazione monetaria come per legge, e a tutti i danni conseguenti all'inadempimento della convenuta, e di quelli ulteriori derivanti chance, quantificati in euro 10.000,00 o della maggior o minor somma che l'Ill.mo Giudice adito voglia riconoscere. Con vittoria di spese, del presente grado e del precedente grado di giudizio”.
Per l'appellata: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respingere la domanda e per l'effetto: Nel merito in via gradata:
- accertata la legittimità dell'operatività di , dichiararne l'assenza di responsabilità Controparte_1 risarcitoria e respingere la domanda perché infondata in fatto e diritto;
- accertare la responsabilità risarcitoria in capo al al pagamento dell'importo di € Controparte_2 30.500,00 richiesto dall'attore e comunque a rinfondere l'eventuale ulteriore danno all'istante. Con vittoria di spese”. pagina 1 di 8 IN FATTO
1. conveniva in giudizio esponendo che nel giugno 2017 aveva Parte_1 Controparte_1
posto in vendita la propria autovettura Audi TT, inserendo su due siti internet specializzati un'inserzione, e che era stato contattato da un possibile acquirente, il quale, dopo aver confermato la sua disponibilità a versare il prezzo pattuito di euro 30.500,00 e avere esaminato l'auto dinanzi la sede
Contr i via Roma n. 66, in Rimini, aveva confermato la sua volontà di procedere all'acquisto e offerto in pagamento un vaglia circolare postale del valore di euro 30.500,00.
Prima di concludere l'affare l'attore, in data 28.6.2017, si era recato insieme all'acquirente presso l'ufficio postale più vicino in Rimini, in via Gambalunga 40, al fine di verificare la integrità e autenticità del titolo di credito in questione e, prenotatosi tramite il relativo biglietto per il servizio
“operazioni finanziarie”, aveva chiesto alla dipendente addetta allo sportello di effettuare gli opportuni controlli al fine di verificare l'autenticità e la immediata esigibilità del vaglia circolare in questione.
La dipendente di , preso in mano il vaglia circolare corredato dal documento attestante la CP_1
richiesta di emissione del relativo titolo, lo aveva esaminato e, dopo un consulto con il proprio terminale informatico, ne aveva confermato la piena validità e autenticità con espressioni quali: “stai tranquillo”, “Questo vaglia circolare equivale in pratica a denaro contante”, “Non ti preoccupare”.
Contr L'attore, rassicurato, si era recato presso la sede sottoscrivendo il passaggio di proprietà e, il giorno successivo, aveva portato all'incasso il vaglia, depositandolo presso la filiale di Controparte_4
di via Alessandro Volta 2 in Bolzano;
tuttavia, dopo alcuni giorni, aveva accertato dal sito internet della banca lo storno dell'importo versato e, a seguito di una telefonata all'ufficio postale di Ravenna, apparentemente emissario del vaglia in questione, aveva scoperto che l'indicazione n. 0362641614-10- era riferibile ad altro titolo, con beneficiario, importo, e data di emissione differenti.
Si era quindi recato nuovamente, accompagnato da una certa , presso l'ufficio postale Persona_1
di Rimini in via Gambalunga n. 40 per chiedere delucidazioni al direttore, per poi sporgere denuncia nei confronti dell'acquirente, tale presso il Comando Stazione dei Carabinieri di Controparte_2
Rimini, inoltrando altresì domanda di risarcimento all'indirizzo PEC della sede legale di CP_1
in Roma.
2. Deduceva l'attore che tramite il servizio di “bancoposta”, svolge la funzione di Controparte_1
istituto di credito ed è quindi assoggettata, per i servizi resi in tale veste, alla disciplina prevista dall'art.1856 c.c., il quale riconduce la responsabilità e i doveri caratteristici di quest'ultima alle norme pagina 2 di 8 per il mandato (art. 1710 del c.c. e segg.) e quindi alla responsabilità contrattuale, sia per l'esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista, sia per quelli ricevuti da altro cliente.
Nel caso di specie, il rapporto contrattuale si era perfezionato al momento dell'accettazione da parte dell'operatrice del servizio bancoposta di svolgere, su richiesta del cliente in qualità di Pt_1 intestatario di un titolo di credito all'ordine – vaglia postale circolare - emesso da Controparte_1 le apposite ricerche al fine di verificare l'autenticità e l'integrità del medesimo.
Tale rapporto contrattuale si esauriva nella fedele esecuzione delle istruzioni ricevute, sicchè la violazione degli obblighi contrattuali di diligenza, prudenza, perizia e il conseguente inadempimento contrattuale generava una responsabilità, con conseguente obbligo di risarcire interamente il danno provocato al creditore ex art. 1218 c.c.
In concreto, la condotta dell'operatrice postale era risultata del tutto carente relativamente ai doveri di diligenza, prudenza e soprattutto con riguardo a quelli di perizia richiesti dall'esercizio della funzione esercitata in quanto, nel caso di specie, la grossolana alterazione era rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio.
Infatti, un semplice controllo con il terminale del numero del vaglia circolare postale avrebbe condotto la dipendente di ad accertare la non validità dell'assegno e quindi a evitare il compimento CP_1
della truffa perpetrata nei propri confronti.
Chiedeva pertanto il risarcimento dei danni patrimoniali patiti, costituiti dall'importo del vaglia circolare postale di euro 30.500,00 oltre ai danni da perdita di chance in relazione all'acquisto di una seconda autovettura, scaturiti dalla condotta di , quantificati in euro 10.000,00 o nella CP_1
maggiore o minore somma eventualmente determinata.
In subordine, deduceva una responsabilità ex art. 2043 c.c., in quanto, per effetto della condotta colposa
(negligente, imprudente e imperita) della dipendente di l'attore aveva subito un Controparte_1
danno ingiusto poiché lesivo dell'interesse a ricevere le accurate indicazioni in merito alla integrità e validità del vaglia circolare postale presentato.
3. Si costituiva la convenuta, eccependo l'infondatezza della pretesa avversaria e l'assenza di responsabilità in capo a;
in particolare, l'affermazione secondo la quale l'attore aveva CP_1 consegnato all'operatrice il titolo ai fini “della verifica e della genuinità del Controparte_5 vaglia consegnatomi da , ricevendo poi ampia assicurazione da costei, la quale Controparte_2
“dopo aver effettuato delle verifiche al terminale, durata circa 30 secondi” avrebbe dichiarato
“questo e' praticamente denaro contante”, era inveritiera, in quanto, dalle indagini interne espletate, era emerso che quel giorno non era stato effettuato alcun accesso al sistema, come risultava dal pagina 3 di 8 “Giornale di Fondo” - che registra tutte le operazioni effettuate dall'operatore di sportello - e che, in particolare, sul vaglia postale in questione non era stata effettuata alcuna interrogazione “a terminale”.
Da una simile verifica infatti sarebbe immediatamente emersa la incongruenza nell'intestazione del titolo a favore del , poiché quel vaglia era stato richiesto da ma emesso a favore di Pt_1 CP_2
persona diversa e per un importo di gran lunga inferiore (€ 10,00) dall'Ufficio di Vergiano.
Appariva quindi del tutto verosimile quanto sostenuto dalla dipendente, ossia di aver fornito informazioni del tutto generiche circa i vaglia circolari, di non avere ricevuto in mano alcuna documentazione e di avere risposto alle generiche domande dell'attore affermando che si trattava di una tipologia di titoli a copertura garantita, negando in particolare di avere esaminato copia della distinta di richiesta di emissione del vaglia e il vaglia stesso e di avere effettuato alcun accesso al terminale.
Il fatto poi che, dopo l'accertata truffa, vi fosse stato un altro contatto con la dipendente e con CP_5
la responsabile dell'ufficio non modificava gli accadimenti precedenti e le dichiarazioni rese dalla accompagnatrice del , , non potevano essere utilizzate al fine di provare Pt_1 Persona_1
quanto accaduto in una precedente occasione in cui la medesima non era stata presente.
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande, previa autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi e . Controparte_2 Controparte_5
4. Il giudice non autorizzava la chiamata e respingeva la richiesta di prova per testi formulata da parte attrice, in quanto avente ad oggetto capitoli generici o irrilevanti, nonché l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., poiché esplorativo.
5. Quindi, con sentenza n. 933/2021, il Tribunale di Rimini rigettava la domanda, compensando tra le parti le spese di lite.
Riteneva il giudice che la dedotta responsabilità avesse natura contrattuale e che, pertanto, fosse applicabile il relativo regime probatorio, ma che l'affermazione secondo la quale il creditore deve solo provare la fonte negoziale o legale del suo diritto facesse riferimento ad allegazioni sufficientemente chiare e specifiche, con la conseguenza che un'allegazione difensiva generica, come quella dell'attore, non giovava a quest'ultimo.
6. ha appellato la suddetta sentenza;
ha resistito l'appellata. Pt_1
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 21.6.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
7. Con il primo motivo l'appellante lamenta che il tribunale abbia ritenuto non assolto l'onere probatorio in capo a parte attrice, in quanto sarebbe stata in realtà fornita ampia dimostrazione di quanto dedotto, non solo attraverso una coerente e chiara ricostruzione dei fatti, ma anche e soprattutto pagina 4 di 8 tramite la produzione in giudizio di un file audio contenente il colloquio intercorso tra la dipendente di e , oggetto di trascrizione nella memoria di parte attrice depositata ex art. 183, CP_1 Pt_1
comma VI, n. 2 c.p.c.; in tale registrazione la dipendente avrebbe ammesso espressamente di aver esaminato il titolo di credito oggetto di causa e di avere di fatto rilasciato un attestato di “bene emissione”, quale garanzia immediata in ordine all'affidabilità del vaglia postale circolare oggetto di analisi.
Emergerebbe quindi come l'appellata, nello svolgimento dell'incarico, non abbia osservato i precetti del “buon banchiere”, omettendo di prestare quell'accortezza necessaria per un corretto ed adeguato controllo, in quanto, pochi giorni dopo il rilascio del “bene emissione”, aveva scoperto che il Pt_1
vaglia postale era riferibile a un diverso titolo, con destinatario, importo e data di emissione del tutto differenti da quelli indicati. Addirittura, nel Giornale di Fondo, prodotto dalla controparte e richiamato in sentenza, non risultava alcuna interrogazione a terminale da parte della dipendente di CP_1
che aveva assunto l'incarico di verificare il titolo in oggetto, a riprova della mancata adozione di mezzi adeguati nell'effettuazione dei controlli richiesti.
In proposito l'appellante sottolinea l'assoluta manifesta illogicità della motivazione della sentenza laddove riporta l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità in termini di ripartizione dell'onere della prova in quanto, nel caso di specie, non può negarsi che rivesta la qualità di Pt_1 creditore nei confronti di , spettando dunque a quest'ultima l'onere di provare di aver CP_1 adempiuto correttamente l'incarico assunto.
6. Con il secondo motivo l'appellante deduce la violazione del principio del legittimo affidamento e del principio di autoresponsabilità della dichiarazione da parte di , in quanto il tribunale, pur CP_1
richiamando una sentenza delle Sezioni Unite in ordine al particolare status di alcuni soggetti gravati da obblighi di comportamento nei confronti di chi entra in contatto con loro e fa affidamento su tale status, anche prescindendo dall'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, non ha poi tenuto in considerazione il legittimo affidamento generato da nei confronti nell'odierno appellante CP_1
circa il buon fine del titolo di credito, in forza della certificazione di bene emissione ricevuta.
7. Con il terzo motivo si duole della mancata ammissione delle prove richieste in particolare con riguardo all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c della documentazione relativa alle risultanze dell'istruttoria svolta da nei suoi uffici di Bologna con riferimento alla vicenda di cui al CP_1
presente giudizio, riproponendo in questa sede la medesima istanza.
8. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Nell'atto di citazione di primo grado l'attore ha affermato di avere posto in vendita su un sito internet specializzato la propria auto, di avere individuato un soggetto interessato il quale, esaminata la vettura,
pagina 5 di 8 aveva accettato il prezzo pattuito di euro 30.500,00, confermato la volontà di procedere all' acquisto e offerto in pagamento un vaglia circolare postale del valore di euro 30.500,00, e di esseri pertanto recato insieme al possibile acquirente in data 28.6.2017, prima di stipulare il contratto, presso l'ufficio postale più vicino, sottoponendo il vaglia circolare all'attenzione dell'operatrice portante il numero matricola
0087075.
In particolare ha specificamente allegato che “La dipendente di , preso il Pt_1 Controparte_1
vaglia circolare nelle mani, corredato dal documento attestante la richiesta di emissione del relativo titolo (doc.1), procedeva all'analisi e dopo un consulto con il proprio terminale informatico, si pronunciava confermando la piena validità e autenticità del titolo affermando: “Stai Tranquillo”,
“Questo vaglia circolare equivale in pratica a denaro contante”, “Non ti preoccupare”. Inoltre la stessa confermava la possibilità di deposito in qualunque istituto di credito”.
9. Tale ultima affermazione risulta però documentalmente smentita, in quanto dalla produzione in giudizio da parte di di copia del “Giornale di Fondo” - che registra tutte le operazioni CP_1 effettuate dall'operatore di sportello – è emerso che il giorno 27.6.2017 non è stata svolta alcuna interrogazione “a terminale” in ordine al vaglia postale in questione, e in particolare che l'operatrice addetta allo sportello clienti, nell'arco temporale tra le 15 e le 15.30, indicato da , Per_2 Pt_1
non ha effettuato alcun accesso all'applicativo (come si rileva dal codice GECO, ossia Gestione Code, recante il numero acquisito dall'apparecchiatura che distribuisce i numeri di prenotazione).
Soltanto una simile verifica, semplice ed elementare, avrebbe potuto far emergere con certezza la inesattezza e/o mancata genuinità dei dati riportati nel titolo, e segnatamente la incongruenza nell'intestazione del titolo a favore di e nell'importo, posto che il vaglia in questione, come Pt_1
verificato successivamente, è stato richiesto da ma emesso a favore di altro Controparte_2
beneficiario e per un importo di gran lunga inferiore (€ 10,00) dall'Ufficio di Vergiano.
10. Appare quindi assolutamente verosimile quanto sostenuto in sede di indagine interna effettuata da dalla dipendente la quale ha riferito che , il quale si era presentato quel CP_1 CP_5 Pt_1
giorno allo sportello insieme a un'altra persona, aveva formulato soltanto una richiesta generica di informazioni circa la natura ed efficacia del titolo, e che, di conseguenza, ella aveva fornito informazioni di carattere generale in ordine ai vaglia circolari, rispondendo che: “I vostri vaglia circolari sono soldi” e che “si, che si trattava di una tipologia di titoli a copertura garantita”.
Invero, se avesse richiesto effettivamente di verificare in concreto la genuinità di quello Pt_1
specifico vaglia - che all'apparenza si presentava perfettamente valido e regolare, non presentando alcun segno esteriore di contraffazione - sarebbe stato sufficiente da parte dell'operatrice un rapido pagina 6 di 8 accesso al terminale per individuare con sicurezza la non genuinità del titolo, che non era altrimenti verificabile tramite un esame esterno.
11. Non appare pertanto dirimente il fatto che il vaglia sia stato mostrato o meno - circostanza che vorrebbe dimostrare tramite la trascrizione del file audio concernente il colloquio intercorso Pt_1
tra la dipendente di e alcuni giorni dopo, in occasione di nuovo accesso presso CP_1 Pt_1
l'ufficio postale nel corso del quale la dipendente avrebbe detto “ma quello era normale”, riferendosi al vaglia – posto che, in ogni caso, da un controllo meramente esteriore la non genuinità del vaglia non avrebbe potuto essere rilevata, non sussistendo, diversamente da quanto dedotto, alcuna grossolana alterazione rilevabile ictu oculi in base alle conoscenze del bancario medio.
12. Né, infine, può essere accolta la reiterata richiesta esibizione documentale, in quanto inutile e comunque superflua, avendo esibito spontaneamente, producendole in giudizio, le copie CP_1 dei verbali dell'istruttoria interna eseguita al fine di verificare i fatti oggetto di causa.
13. In conclusione, non risulta provato che abbia incaricato l'operatrice di svolgere Pt_1 CP_5 apposite ricerche al fine di verificare l'autenticità e l'integrità del vaglia circolare oggetto di causa - compito che avrebbe potuto essere agevolmente adempiuto tramite l'unico strumento efficace al riguardo, ossia accesso all'appplicativo - in quanto l'allegazione contenuta in atto di citazione, secondo la quale la suddetta dipendente avrebbe accettato ed eseguito tale incarico tramite consultazione al terminale, risulta smentita documentalmente;
per altro verso, non sussisteva alcuna grossolana alterazione del titolo rilevabile ictu oculi.
14. La decisione di primo grado deve essere pertanto sostanzialmente confermata, sia pure con diversa motivazione.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna parte appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in € 7.000,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna, il 6 magio 2025, nella camera di consiglio della terza sezione civile
Il Cons. rel. est. Il Presidente
dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 594/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SIROTTI GAUDENZI ENRICO APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GALANTE MARIA LINA APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata:
Nel merito:
Accertare e dichiarare la responsabilità di ai sensi dell'art. 1218 c.c. e, per l'effetto, condannare l'appellata al pagamento di Controparte_1 tutti i danni patrimoniali, quantificati in euro 30.500,00, oltre gli interessi legali dal fatto al saldo e alla rivalutazione monetaria come per legge, e a tutti i danni conseguenti all'inadempimento della convenuta, e di quelli ulteriori derivanti chance, quantificati in euro 10.000,00 o della maggior o minor somma che l'Ill.mo Giudice adito voglia riconoscere. Con vittoria di spese, del presente grado e del precedente grado di giudizio”.
Per l'appellata: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respingere la domanda e per l'effetto: Nel merito in via gradata:
- accertata la legittimità dell'operatività di , dichiararne l'assenza di responsabilità Controparte_1 risarcitoria e respingere la domanda perché infondata in fatto e diritto;
- accertare la responsabilità risarcitoria in capo al al pagamento dell'importo di € Controparte_2 30.500,00 richiesto dall'attore e comunque a rinfondere l'eventuale ulteriore danno all'istante. Con vittoria di spese”. pagina 1 di 8 IN FATTO
1. conveniva in giudizio esponendo che nel giugno 2017 aveva Parte_1 Controparte_1
posto in vendita la propria autovettura Audi TT, inserendo su due siti internet specializzati un'inserzione, e che era stato contattato da un possibile acquirente, il quale, dopo aver confermato la sua disponibilità a versare il prezzo pattuito di euro 30.500,00 e avere esaminato l'auto dinanzi la sede
Contr i via Roma n. 66, in Rimini, aveva confermato la sua volontà di procedere all'acquisto e offerto in pagamento un vaglia circolare postale del valore di euro 30.500,00.
Prima di concludere l'affare l'attore, in data 28.6.2017, si era recato insieme all'acquirente presso l'ufficio postale più vicino in Rimini, in via Gambalunga 40, al fine di verificare la integrità e autenticità del titolo di credito in questione e, prenotatosi tramite il relativo biglietto per il servizio
“operazioni finanziarie”, aveva chiesto alla dipendente addetta allo sportello di effettuare gli opportuni controlli al fine di verificare l'autenticità e la immediata esigibilità del vaglia circolare in questione.
La dipendente di , preso in mano il vaglia circolare corredato dal documento attestante la CP_1
richiesta di emissione del relativo titolo, lo aveva esaminato e, dopo un consulto con il proprio terminale informatico, ne aveva confermato la piena validità e autenticità con espressioni quali: “stai tranquillo”, “Questo vaglia circolare equivale in pratica a denaro contante”, “Non ti preoccupare”.
Contr L'attore, rassicurato, si era recato presso la sede sottoscrivendo il passaggio di proprietà e, il giorno successivo, aveva portato all'incasso il vaglia, depositandolo presso la filiale di Controparte_4
di via Alessandro Volta 2 in Bolzano;
tuttavia, dopo alcuni giorni, aveva accertato dal sito internet della banca lo storno dell'importo versato e, a seguito di una telefonata all'ufficio postale di Ravenna, apparentemente emissario del vaglia in questione, aveva scoperto che l'indicazione n. 0362641614-10- era riferibile ad altro titolo, con beneficiario, importo, e data di emissione differenti.
Si era quindi recato nuovamente, accompagnato da una certa , presso l'ufficio postale Persona_1
di Rimini in via Gambalunga n. 40 per chiedere delucidazioni al direttore, per poi sporgere denuncia nei confronti dell'acquirente, tale presso il Comando Stazione dei Carabinieri di Controparte_2
Rimini, inoltrando altresì domanda di risarcimento all'indirizzo PEC della sede legale di CP_1
in Roma.
2. Deduceva l'attore che tramite il servizio di “bancoposta”, svolge la funzione di Controparte_1
istituto di credito ed è quindi assoggettata, per i servizi resi in tale veste, alla disciplina prevista dall'art.1856 c.c., il quale riconduce la responsabilità e i doveri caratteristici di quest'ultima alle norme pagina 2 di 8 per il mandato (art. 1710 del c.c. e segg.) e quindi alla responsabilità contrattuale, sia per l'esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista, sia per quelli ricevuti da altro cliente.
Nel caso di specie, il rapporto contrattuale si era perfezionato al momento dell'accettazione da parte dell'operatrice del servizio bancoposta di svolgere, su richiesta del cliente in qualità di Pt_1 intestatario di un titolo di credito all'ordine – vaglia postale circolare - emesso da Controparte_1 le apposite ricerche al fine di verificare l'autenticità e l'integrità del medesimo.
Tale rapporto contrattuale si esauriva nella fedele esecuzione delle istruzioni ricevute, sicchè la violazione degli obblighi contrattuali di diligenza, prudenza, perizia e il conseguente inadempimento contrattuale generava una responsabilità, con conseguente obbligo di risarcire interamente il danno provocato al creditore ex art. 1218 c.c.
In concreto, la condotta dell'operatrice postale era risultata del tutto carente relativamente ai doveri di diligenza, prudenza e soprattutto con riguardo a quelli di perizia richiesti dall'esercizio della funzione esercitata in quanto, nel caso di specie, la grossolana alterazione era rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio.
Infatti, un semplice controllo con il terminale del numero del vaglia circolare postale avrebbe condotto la dipendente di ad accertare la non validità dell'assegno e quindi a evitare il compimento CP_1
della truffa perpetrata nei propri confronti.
Chiedeva pertanto il risarcimento dei danni patrimoniali patiti, costituiti dall'importo del vaglia circolare postale di euro 30.500,00 oltre ai danni da perdita di chance in relazione all'acquisto di una seconda autovettura, scaturiti dalla condotta di , quantificati in euro 10.000,00 o nella CP_1
maggiore o minore somma eventualmente determinata.
In subordine, deduceva una responsabilità ex art. 2043 c.c., in quanto, per effetto della condotta colposa
(negligente, imprudente e imperita) della dipendente di l'attore aveva subito un Controparte_1
danno ingiusto poiché lesivo dell'interesse a ricevere le accurate indicazioni in merito alla integrità e validità del vaglia circolare postale presentato.
3. Si costituiva la convenuta, eccependo l'infondatezza della pretesa avversaria e l'assenza di responsabilità in capo a;
in particolare, l'affermazione secondo la quale l'attore aveva CP_1 consegnato all'operatrice il titolo ai fini “della verifica e della genuinità del Controparte_5 vaglia consegnatomi da , ricevendo poi ampia assicurazione da costei, la quale Controparte_2
“dopo aver effettuato delle verifiche al terminale, durata circa 30 secondi” avrebbe dichiarato
“questo e' praticamente denaro contante”, era inveritiera, in quanto, dalle indagini interne espletate, era emerso che quel giorno non era stato effettuato alcun accesso al sistema, come risultava dal pagina 3 di 8 “Giornale di Fondo” - che registra tutte le operazioni effettuate dall'operatore di sportello - e che, in particolare, sul vaglia postale in questione non era stata effettuata alcuna interrogazione “a terminale”.
Da una simile verifica infatti sarebbe immediatamente emersa la incongruenza nell'intestazione del titolo a favore del , poiché quel vaglia era stato richiesto da ma emesso a favore di Pt_1 CP_2
persona diversa e per un importo di gran lunga inferiore (€ 10,00) dall'Ufficio di Vergiano.
Appariva quindi del tutto verosimile quanto sostenuto dalla dipendente, ossia di aver fornito informazioni del tutto generiche circa i vaglia circolari, di non avere ricevuto in mano alcuna documentazione e di avere risposto alle generiche domande dell'attore affermando che si trattava di una tipologia di titoli a copertura garantita, negando in particolare di avere esaminato copia della distinta di richiesta di emissione del vaglia e il vaglia stesso e di avere effettuato alcun accesso al terminale.
Il fatto poi che, dopo l'accertata truffa, vi fosse stato un altro contatto con la dipendente e con CP_5
la responsabile dell'ufficio non modificava gli accadimenti precedenti e le dichiarazioni rese dalla accompagnatrice del , , non potevano essere utilizzate al fine di provare Pt_1 Persona_1
quanto accaduto in una precedente occasione in cui la medesima non era stata presente.
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande, previa autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi e . Controparte_2 Controparte_5
4. Il giudice non autorizzava la chiamata e respingeva la richiesta di prova per testi formulata da parte attrice, in quanto avente ad oggetto capitoli generici o irrilevanti, nonché l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., poiché esplorativo.
5. Quindi, con sentenza n. 933/2021, il Tribunale di Rimini rigettava la domanda, compensando tra le parti le spese di lite.
Riteneva il giudice che la dedotta responsabilità avesse natura contrattuale e che, pertanto, fosse applicabile il relativo regime probatorio, ma che l'affermazione secondo la quale il creditore deve solo provare la fonte negoziale o legale del suo diritto facesse riferimento ad allegazioni sufficientemente chiare e specifiche, con la conseguenza che un'allegazione difensiva generica, come quella dell'attore, non giovava a quest'ultimo.
6. ha appellato la suddetta sentenza;
ha resistito l'appellata. Pt_1
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 21.6.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
7. Con il primo motivo l'appellante lamenta che il tribunale abbia ritenuto non assolto l'onere probatorio in capo a parte attrice, in quanto sarebbe stata in realtà fornita ampia dimostrazione di quanto dedotto, non solo attraverso una coerente e chiara ricostruzione dei fatti, ma anche e soprattutto pagina 4 di 8 tramite la produzione in giudizio di un file audio contenente il colloquio intercorso tra la dipendente di e , oggetto di trascrizione nella memoria di parte attrice depositata ex art. 183, CP_1 Pt_1
comma VI, n. 2 c.p.c.; in tale registrazione la dipendente avrebbe ammesso espressamente di aver esaminato il titolo di credito oggetto di causa e di avere di fatto rilasciato un attestato di “bene emissione”, quale garanzia immediata in ordine all'affidabilità del vaglia postale circolare oggetto di analisi.
Emergerebbe quindi come l'appellata, nello svolgimento dell'incarico, non abbia osservato i precetti del “buon banchiere”, omettendo di prestare quell'accortezza necessaria per un corretto ed adeguato controllo, in quanto, pochi giorni dopo il rilascio del “bene emissione”, aveva scoperto che il Pt_1
vaglia postale era riferibile a un diverso titolo, con destinatario, importo e data di emissione del tutto differenti da quelli indicati. Addirittura, nel Giornale di Fondo, prodotto dalla controparte e richiamato in sentenza, non risultava alcuna interrogazione a terminale da parte della dipendente di CP_1
che aveva assunto l'incarico di verificare il titolo in oggetto, a riprova della mancata adozione di mezzi adeguati nell'effettuazione dei controlli richiesti.
In proposito l'appellante sottolinea l'assoluta manifesta illogicità della motivazione della sentenza laddove riporta l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità in termini di ripartizione dell'onere della prova in quanto, nel caso di specie, non può negarsi che rivesta la qualità di Pt_1 creditore nei confronti di , spettando dunque a quest'ultima l'onere di provare di aver CP_1 adempiuto correttamente l'incarico assunto.
6. Con il secondo motivo l'appellante deduce la violazione del principio del legittimo affidamento e del principio di autoresponsabilità della dichiarazione da parte di , in quanto il tribunale, pur CP_1
richiamando una sentenza delle Sezioni Unite in ordine al particolare status di alcuni soggetti gravati da obblighi di comportamento nei confronti di chi entra in contatto con loro e fa affidamento su tale status, anche prescindendo dall'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, non ha poi tenuto in considerazione il legittimo affidamento generato da nei confronti nell'odierno appellante CP_1
circa il buon fine del titolo di credito, in forza della certificazione di bene emissione ricevuta.
7. Con il terzo motivo si duole della mancata ammissione delle prove richieste in particolare con riguardo all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c della documentazione relativa alle risultanze dell'istruttoria svolta da nei suoi uffici di Bologna con riferimento alla vicenda di cui al CP_1
presente giudizio, riproponendo in questa sede la medesima istanza.
8. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Nell'atto di citazione di primo grado l'attore ha affermato di avere posto in vendita su un sito internet specializzato la propria auto, di avere individuato un soggetto interessato il quale, esaminata la vettura,
pagina 5 di 8 aveva accettato il prezzo pattuito di euro 30.500,00, confermato la volontà di procedere all' acquisto e offerto in pagamento un vaglia circolare postale del valore di euro 30.500,00, e di esseri pertanto recato insieme al possibile acquirente in data 28.6.2017, prima di stipulare il contratto, presso l'ufficio postale più vicino, sottoponendo il vaglia circolare all'attenzione dell'operatrice portante il numero matricola
0087075.
In particolare ha specificamente allegato che “La dipendente di , preso il Pt_1 Controparte_1
vaglia circolare nelle mani, corredato dal documento attestante la richiesta di emissione del relativo titolo (doc.1), procedeva all'analisi e dopo un consulto con il proprio terminale informatico, si pronunciava confermando la piena validità e autenticità del titolo affermando: “Stai Tranquillo”,
“Questo vaglia circolare equivale in pratica a denaro contante”, “Non ti preoccupare”. Inoltre la stessa confermava la possibilità di deposito in qualunque istituto di credito”.
9. Tale ultima affermazione risulta però documentalmente smentita, in quanto dalla produzione in giudizio da parte di di copia del “Giornale di Fondo” - che registra tutte le operazioni CP_1 effettuate dall'operatore di sportello – è emerso che il giorno 27.6.2017 non è stata svolta alcuna interrogazione “a terminale” in ordine al vaglia postale in questione, e in particolare che l'operatrice addetta allo sportello clienti, nell'arco temporale tra le 15 e le 15.30, indicato da , Per_2 Pt_1
non ha effettuato alcun accesso all'applicativo (come si rileva dal codice GECO, ossia Gestione Code, recante il numero acquisito dall'apparecchiatura che distribuisce i numeri di prenotazione).
Soltanto una simile verifica, semplice ed elementare, avrebbe potuto far emergere con certezza la inesattezza e/o mancata genuinità dei dati riportati nel titolo, e segnatamente la incongruenza nell'intestazione del titolo a favore di e nell'importo, posto che il vaglia in questione, come Pt_1
verificato successivamente, è stato richiesto da ma emesso a favore di altro Controparte_2
beneficiario e per un importo di gran lunga inferiore (€ 10,00) dall'Ufficio di Vergiano.
10. Appare quindi assolutamente verosimile quanto sostenuto in sede di indagine interna effettuata da dalla dipendente la quale ha riferito che , il quale si era presentato quel CP_1 CP_5 Pt_1
giorno allo sportello insieme a un'altra persona, aveva formulato soltanto una richiesta generica di informazioni circa la natura ed efficacia del titolo, e che, di conseguenza, ella aveva fornito informazioni di carattere generale in ordine ai vaglia circolari, rispondendo che: “I vostri vaglia circolari sono soldi” e che “si, che si trattava di una tipologia di titoli a copertura garantita”.
Invero, se avesse richiesto effettivamente di verificare in concreto la genuinità di quello Pt_1
specifico vaglia - che all'apparenza si presentava perfettamente valido e regolare, non presentando alcun segno esteriore di contraffazione - sarebbe stato sufficiente da parte dell'operatrice un rapido pagina 6 di 8 accesso al terminale per individuare con sicurezza la non genuinità del titolo, che non era altrimenti verificabile tramite un esame esterno.
11. Non appare pertanto dirimente il fatto che il vaglia sia stato mostrato o meno - circostanza che vorrebbe dimostrare tramite la trascrizione del file audio concernente il colloquio intercorso Pt_1
tra la dipendente di e alcuni giorni dopo, in occasione di nuovo accesso presso CP_1 Pt_1
l'ufficio postale nel corso del quale la dipendente avrebbe detto “ma quello era normale”, riferendosi al vaglia – posto che, in ogni caso, da un controllo meramente esteriore la non genuinità del vaglia non avrebbe potuto essere rilevata, non sussistendo, diversamente da quanto dedotto, alcuna grossolana alterazione rilevabile ictu oculi in base alle conoscenze del bancario medio.
12. Né, infine, può essere accolta la reiterata richiesta esibizione documentale, in quanto inutile e comunque superflua, avendo esibito spontaneamente, producendole in giudizio, le copie CP_1 dei verbali dell'istruttoria interna eseguita al fine di verificare i fatti oggetto di causa.
13. In conclusione, non risulta provato che abbia incaricato l'operatrice di svolgere Pt_1 CP_5 apposite ricerche al fine di verificare l'autenticità e l'integrità del vaglia circolare oggetto di causa - compito che avrebbe potuto essere agevolmente adempiuto tramite l'unico strumento efficace al riguardo, ossia accesso all'appplicativo - in quanto l'allegazione contenuta in atto di citazione, secondo la quale la suddetta dipendente avrebbe accettato ed eseguito tale incarico tramite consultazione al terminale, risulta smentita documentalmente;
per altro verso, non sussisteva alcuna grossolana alterazione del titolo rilevabile ictu oculi.
14. La decisione di primo grado deve essere pertanto sostanzialmente confermata, sia pure con diversa motivazione.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna parte appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in € 7.000,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna, il 6 magio 2025, nella camera di consiglio della terza sezione civile
Il Cons. rel. est. Il Presidente
dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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