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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/10/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 1504/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA ZI - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. HI RI - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 1504/2025, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. OCCHINEGRO ALESSANDRO presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via Volturno n. 6 è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. AZZOLINI VALTER POMPEO presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via della Previdenza Sociale n. 8 è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlio minore
CONCLUSIONI
le parti, all'udienza del 09.10.2025, hanno raggiunto un accordo e chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate a verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento del minore , nato a Reggio Emilia in [...] Persona_1
20.05.2015.
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 16.05.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
I genitori, all'udienza del 09.10.2025, hanno raggiunto un accordo e chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
- Affidamento condiviso del minore con collocamento ai fini anagrafici presso la madre
- Tempi di permanenza: il minore trascorrerà con la madre tutti i week end, intesi dal venerdì alle 19.30 al lunedì mattina al rientro a scuola, oltre al mercoledì sera dalle 18.30 sino al giovedì mattina quando il padre passerà a prendere il figlio per condurlo a scuola
- Tempistiche “standard” per le vacanze e dunque:
Durante le vacanze invernali ad anni alterni il minore trascorrerà con un genitore la Vigilia di Natale ed il periodo tra Capodanno e l'Epifania e con l'altro genitore il periodo tra il 25 ed il 31 dicembre
Durante le vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con un genitore il periodo tra il giovedì Santo e la domenica di Pasqua e con l'altro genitore il periodo tra il Lunedì di Pasquetta e la fine delle vacanze scolastiche
Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane, anche consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo la madre sceglierà il periodo negli anni pari ed il padre in quelli dispari
- Il padre corrisponderà alla madre la somma mensile di € 200,00 con rivalutazione ISTAT annuale, a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
- Le spese straordinarie individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia (prot.13.06.2023) saranno sostenute dal padre nella misura del 65% e dalla madre del 35%;
- l'Assegno NI continuerà ad essere percepito per intero dalla madre.
- Spese legali compensate.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il giusto contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale del figlio minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 16.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
HI RI IA ZI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA ZI - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. HI RI - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 1504/2025, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. OCCHINEGRO ALESSANDRO presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via Volturno n. 6 è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. AZZOLINI VALTER POMPEO presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via della Previdenza Sociale n. 8 è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlio minore
CONCLUSIONI
le parti, all'udienza del 09.10.2025, hanno raggiunto un accordo e chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate a verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento del minore , nato a Reggio Emilia in [...] Persona_1
20.05.2015.
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 16.05.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
I genitori, all'udienza del 09.10.2025, hanno raggiunto un accordo e chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
- Affidamento condiviso del minore con collocamento ai fini anagrafici presso la madre
- Tempi di permanenza: il minore trascorrerà con la madre tutti i week end, intesi dal venerdì alle 19.30 al lunedì mattina al rientro a scuola, oltre al mercoledì sera dalle 18.30 sino al giovedì mattina quando il padre passerà a prendere il figlio per condurlo a scuola
- Tempistiche “standard” per le vacanze e dunque:
Durante le vacanze invernali ad anni alterni il minore trascorrerà con un genitore la Vigilia di Natale ed il periodo tra Capodanno e l'Epifania e con l'altro genitore il periodo tra il 25 ed il 31 dicembre
Durante le vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con un genitore il periodo tra il giovedì Santo e la domenica di Pasqua e con l'altro genitore il periodo tra il Lunedì di Pasquetta e la fine delle vacanze scolastiche
Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane, anche consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo la madre sceglierà il periodo negli anni pari ed il padre in quelli dispari
- Il padre corrisponderà alla madre la somma mensile di € 200,00 con rivalutazione ISTAT annuale, a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
- Le spese straordinarie individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia (prot.13.06.2023) saranno sostenute dal padre nella misura del 65% e dalla madre del 35%;
- l'Assegno NI continuerà ad essere percepito per intero dalla madre.
- Spese legali compensate.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il giusto contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale del figlio minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 16.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
HI RI IA ZI