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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 22/10/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice AN Lo BE ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza da remoto del 22/10/2025 nel procedimento portante il n. 710 dell'anno 2025 promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Domenico Naso parte ricorrente
C O N T R O
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Elisabetta Selleri parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/06/2025 la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio il (di seguito per brevità anche solo Controparte_1
) e, premesso di essere stata immessa nei ruoli dell'Amministrazione scolastica CP_1 con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2011 e inquadramento nell'area del personale amministrativo, tecnico e ausiliario area A, con profilo di collaboratore scolastico, lamentava la violazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE dal momento che, dopo l'immissione in ruolo, in occasione della ricostruzione della sua carriera, il non le aveva riconosciuto CP_1
l'intera anzianità di servizio maturata nel periodo pre-ruolo, limitandosi a conteggiare gli anni di servizio successivi ai primi quattro, soltanto per due terzi.
Chiedeva, pertanto, accertarsi il proprio diritto al riconoscimento dell'intero servizio pre- ruolo prestato, sia ai fini giuridici che economici, con condanna dell'Amministrazione a collocarla nella posizione stipendiale maturata conseguentemente all'intero riconoscimento del servizio prestato in epoca precedente l'immissione in ruolo e a corrisponderle le differenze retributive maturate.
1 Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio il , che rilevava di CP_1 aver operato in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 485 del D.Lgs n. 297/1994 e 4, comma 3, del D.P.R. n. 399/88, con recupero del residuo terzo di anzianità nel servizio pre- ruolo al compimento del ventesimo anno di anzianità successivo all'immissione in ruolo, rimarcando l'inconferenza del richiamo alla clausola 4 dell'Accordo Quadro in quanto previsione volta a tutelare il personale a tempo determinato e l'operatività al contrario dell'istituto della ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo del lavoratore.
In subordine parte convenuta eccepiva la prescrizione quinquennale con riferimento alle somme rivendicate da parte ricorrente a titolo di differenze retributive.
Senza alcuna istruttoria, all'odierna udienza le parti rassegnavano le conclusioni, richiamando quelle rispettivamente dedotte in atti.
* * * * *
1. È incontestato, oltre che documentalmente provato, che:
- la ricorrente è stata immessa in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal
01/09/2011;
- la ricostruzione di carriera - operata dall'Amministrazione Scolastica con decreto del
06/06/2012 sulla base di quanto disposto dagli artt. 569 e 570 D.Lgs. n. 297/1994 - non ha considerato l'intera anzianità effettiva maturata dalla lavoratrice, pari ad anni 10, mesi 5 e giorni 7 bensì il più ridotto periodo di anni 8, mesi 3 e giorni 14, calcolato alla data di immissione in ruolo.
2. Tanto premesso in fatto, occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'art. 569 D.Lgs. n. 297/1994, intitolato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”, testualmente prevede: “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici” (comma 1).
L'art. 570 D.Lgs. n. 297/1994 intitolato “Periodi di servizio utili al riconoscimento” dispone che “Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito.
Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento” (comma 1).
L'art. 4 del D.P.R. n. 399/88 intitolato “Inquadramento economico Passaggi di qualifica funzionale”, stabilisce che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della
2 scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali” (comma 3), precisando al successivo comma 13 che “Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art.
3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”.
3. Sulla scorta di tale normativa alla ricorrente sono stati riconosciuti per intero i primi anni quattro di anzianità, mentre il restante servizio è stato utilizzato solo per due terzi, con accantonamento del residuo terzo utilizzabile per i successivi avanzamenti stipendiali al compimento dell'anzianità di 20 anni.
3.1. Com'è noto e richiamato nello stesso decreto di ricostruzione della carriera, alla data di immissione in ruolo l'Amministrazione ha collocato la lavoratrice nella prima fascia stipendiale. Ora, la ricorrente ha subito un danno dal ritardato passaggio alla successiva fascia stipendiale di un tempo pari al servizio pre-ruolo non pienamente riconosciuto. Il trattamento retributivo nel tempo maturato non corrisponde quindi all'anzianità di servizio effettivamente maturata dall'istante (pari ad anni 10, mesi 5 e giorni 7) e risulta altresì deteriore rispetto a quello riservato ad un lavoratore assunto a tempo indeterminato con analoga anzianità.
3.2. La ricostruzione della carriera è disposta quando il lavoratore è già immesso in ruolo, ma riguarda l'anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro a tempo determinato, sicché non può dubitarsi dell'applicabilità del principio di non discriminazione rientrando nell'obiettivo della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato
18/3/1999, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del 28/6/1999, secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; per il punto 4 della medesima clausola, in particolare, “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere
3 gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
4. Nell'ordinamento italiano, lo stesso principio è recepito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 368/2001, che recita: “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, e in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
4.1. La disposizione contiene, oltre all'elencazione positiva di alcuni istituti contrattuali
(ferie, gratifica natalizia o tredicesima, TFR) che devono essere riconosciuti anche ai lavoratori a tempo determinato pena la violazione del principio comunitario di non discriminazione, una clausola generale che estende ai lavoratori a tempo determinato “ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”: non può ragionevolmente dubitarsi che nell'ampia locuzione normativa debbano rientrare anche l'attribuzione della fascia stipendiale collegata all'effettiva anzianità di servizio, qualora ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo indeterminato con analoga anzianità.
4.2. La clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha evidenziato in particolare che:
a) la disposizione esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C307/05, EL ER;
8.9.2011, causa C-177/10 AD Per_1
Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n.
5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a
4 tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (EL ER Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
4.3. Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, inoltre, “la interpretazione delle norme
Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione” (così Cass. civ. n. 22558/2016; si veda anche Cass. civ. n.
2468/2016).
5. I principi sopra richiamati sono dunque applicabili anche al caso di specie.
5.1. Non è, infatti, ravvisabile, e neppure è stata dedotta dal , alcuna ragione CP_1 oggettiva che legittimi la disparità di trattamento in questione e che riguarda l'anzianità di servizio maturata nel periodo di precariato. Al personale assunto sin da subito a tempo indeterminato è riconosciuto l'avanzamento retributivo di volta in volta corrispondente al servizio effettivamente prestato mentre, a parità di anzianità maturata in forza di contratti a termine, al lavoratore successivamente immesso in ruolo non è integralmente riconosciuto il servizio prestato a parità di mansione.
5.2. Nella più completa assenza di elementi che conducano a ritenere il contrario, la pacifica identità di mansioni e condizioni di impiego e l'analogia della formazione tra collaboratori
5 scolastici di ruolo e a termine impongono, al contrario, di ritenere la posizione rivestita da parte ricorrente come collaboratore scolastico a termine pienamente comparabile a quella dei corrispondenti colleghi di ruolo di cui rivendica la progressione stipendiale.
5.3. Stante l'insussistenza di ragioni idonee a giustificare la disparità di trattamento tra lavoratori comparabili, deve ritenersi irrilevante ai fini della decisione la circostanza che la ricostruzione della carriera operi una valutazione solo parziale e non per l'intero dell'effettiva anzianità maturata. Il principio della parità di trattamento e il divieto di discriminazione costituiscono “norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela” (Corte di
Giustizia 9/7/2015, causa C-177/14, Regojo Dans, punto 32), cui ciascun Stato membro è obbligato a dare attuazione.
6. Non è, inoltre, privo di rilievo che il sistema preveda il recupero dell'intera anzianità solo a distanza di un considerevole lasso di tempo, ciò che, quanto meno, differisce tutte le ulteriori conseguenze economiche che sono normalmente connesse alla posizione retributiva di appartenenza dalla disciplina contrattuale.
6.1. Nell'impossibilità, qui ravvisata, di giungere ad un'interpretazione della normativa nazionale conforme alla direttiva che sancisce il divieto di discriminazione sotto il profilo qui in esame, non resta che disapplicare la norma nazionale.
6.2. Nei termini di cui sopra si è espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 2924/2020 ha precisato che “la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla dipendente assunta a tempo determinato e rispetto a quelle dei dipendenti stabilmente immessi nei ruoli si evince dal complessivo argomentare della Corte territoriale ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perchè tutti i c.c.n.l. succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle “funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche” (art. 49 c.c.n.l. 1995).
Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (in termini cfr. altresì Cass. civ. n. 31150/2019).
6 7. Né d'altro canto potrebbe trovare applicazione il principio affermato dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 20/9/2018 (causa C-466/2017 Motter), che, tornata a pronunciarsi sull'interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro, ha ribadito che la parità di trattamento di cui a tale clausola si applica solo tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili e che “per valutare se tale differenza di trattamento costituisca una discriminazione vietata da detta clausola, occorre esaminare in un primo tempo la comparabilità delle situazioni in esame e poi, in un secondo tempo, l'esistenza di un'eventuale giustificazione oggettiva”.
7.1. Quanto al profilo della comparabilità delle situazioni, la Corte ha sottolineato che per valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile occorre valutare se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione equiparabile, escludendo altresì che il fatto di non aver superato un concorso possa escludere la comparabilità delle situazioni del docente non di ruolo che presti la sua attività in forza di contratti a tempo determinato e del dipendente pubblico di ruolo (punto 33 “il fatto di non aver vinto un concorso amministrativo non può implicare che la ricorrente nel procedimento principale, al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella di dipendenti pubblici di ruolo, dato che i requisiti stabiliti dalla procedura nazionale di assunzione per titoli mirano appunto a consentire l'immissione in ruolo nella pubblica amministrazione di lavoratori a tempo determinato con un'esperienza professionale che permette di ritenere che la loro situazione possa essere assimilata a quella dei dipendenti pubblici di ruolo” (v., in tal senso, sentenza del
18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 45)”). Per_2
7.2. Sempre nella pronuncia in commento è stato sottolineato che “l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neo-assunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato. Inoltre, una simile ipotesi, se risultasse verificata, comporterebbe da parte delle autorità nazionali l'organizzazione di concorsi sufficientemente frequenti al fine di provvedere alle esigenze di assunzione”.
7.3. La Corte si è, quindi, nuovamente occupata della nozione di “ragioni oggettive” idonee a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato e ha ribadito il principio secondo cui tale nozione deve essere intesa nel senso che la stessa non consente di giustificare la differenza di trattamento “con il fatto
7 che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo”.
7.4. Vale ancora considerare che nella richiamata causa C-466/2017 (Motter contro
Provincia Autonoma di Trento) il governo italiano ha giustificato la diversità di calcolo del servizio pre-ruolo svolto dai docenti, in primo luogo, con la necessità di rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra la categoria dei lavoratori a tempo determinato e quella dei lavoratori a tempo indeterminato in ragione della diversa (e maggiore) esperienza professionale acquisita dal personale di ruolo e, in secondo luogo, di evitare il prodursi di discriminazioni “alla rovescia” nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale.
8. Ciò nondimeno con specifico riferimento al personale ATA, il quale accede ai ruoli mediante concorsi provinciali per titoli, ai sensi dell'art. 554 T.U., e per il quale l'art. 570 del medesimo T.U. prevede che la ricostruzione della carriera venga effettuata in base al servizio effettivamente prestato, non possono operare né la prima giustificazione addotta dal governo italiano per il personale docente (la diversa esperienza acquisita dai docenti assunti con concorso rispetto a quella dei docenti assunti in base ai titoli), né la seconda
(evitare il prodursi di una discriminazione alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti con concorso, a fronte di norme che equiparano le supplenze di almeno 180 giorni ad annualità intere).
8.1. L'omessa integrale considerazione del periodo pre-ruolo costituisce quindi una discriminazione ingiustificata in danno del lavoratore precario e come tale deve essere dichiarata illegittima.
9. Alla luce di quanto sopra deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera con intera valorizzazione del servizio pre-ruolo effettivamente svolto e il va condannato al pagamento delle differenze retributive discendenti dal CP_1 corretto inquadramento nelle fasce stipendiali dei C.C.N.L. di categoria succedutesi nel tempo per effetto dell'anticipato passaggio alla posizione stipendiale superiore, con applicazione dell'art. 2 del C.C.N.L. 4/8/2011.
9.1. Come, infatti, di recente statuito dalla Suprema Corte “Trattasi innanzitutto di una norma che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo c.c.n.l., riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del c.c.n.l. quadro sottoscritto l'11 giugno
2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso c.c.n.l. quadro, tutto il personale della Scuola. Tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una
8 Parte_ progressione secondo il precedente Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che
“il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni” ed il comma 3, che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto
a percepire, ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”. Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato. Quanto all'indicato discrimine temporale la C., immessa in ruolo in data
1/9/2011, non rientrerebbe nella sfera di applicabilità della norma. Tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”
(Cass. civ. n. 2924/2020; in termini cfr. Cass. civ. n. 6231/2025).
10. Deve applicarsi, invece, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. in considerazione della natura retributiva delle somme rivendicate;
ne consegue che le differenze retributive discendenti dal riconoscimento del diritto alla ricostruzione della carriera con valorizzazione integrale dei servizi prestati possono essere riconosciute nei limiti del quinquennio antecedente al 18/06/2025, data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, unico atto interruttivo la prescrizione.
10.1. In ordine al dies a quo, infatti, di recente il Supremo Collegio ha enunciato il seguente principio di diritto: “Nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948
9 c.c., nn. 4 e 5 che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento” (Cass. civ. n.
10219/2020).
10.2. Né a diverse conclusioni può pervenirsi sul rilievo che nel caso in esame l'Amministrazione, con il decreto di ricostruzione della carriera, abbia riconosciuto solo in parte il diritto alla piena equiparazione con il personale assunto a tempo indeterminato, implicitamente rigettando quindi la richiesta di valutazione dell'intero servizio effettivamente prestato. Il diritto al medesimo trattamento retributivo del personale assunto a tempo indeterminato e quindi il credito avente ad oggetto relative differenze retributive, per effetto dell'applicazione del principio di non discriminazione, sono infatti sorti nel corso del rapporto di lavoro e non certo per effetto del decreto di ricostruzione della carriera e quindi del provvedimento datoriale di diniego. Le medesime domande, proposte con il presente ricorso, ben potevano infatti essere proposte già prima dell'immissione in ruolo e del successivo decreto di ricostruzione della carriera (in termini, si veda motivazione, Cass. civ. n. 20394/2021).
11. La quantificazione della pretesa può essere, infine, effettuata sulla base del conteggio condiviso dalle parti e contenuto in memoria di costituzione, eseguito nel rispetto degli illustrati principi e operato nei limiti dell'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive maturate.
11.1. Il resistente va, pertanto, condannato a pagare all'istante le somme risultanti CP_1 da tale conteggio, come precisate in dispositivo, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con esclusione della rivalutazione monetaria, giusta il disposto dell'art. 22, comma
36, della legge n. 724/94, il quale dispone che “L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (che sancisce il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi, n.d.r.) si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”.
12. Alla soccombenza segue la condanna del alla rifusione in favore di parte CP_1 istante delle spese di lite, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, che va effettuata alla stregua dei valori minimi previsti dal DM n. 55/14, stante la serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione e istanza, dichiara il diritto della ricorrente alla progressione
10 professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo dal comparto Pt_2 scuola, tenendo conto a tal fine dell'anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato dedotti in giudizio.
Condanna parte convenuta a collocare la ricorrente nella posizione stipendiale maturata in seguito al riconoscimento dell'intero servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato che indeterminato, e a corrisponderle la somma lorda di € 1.284,66, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo.
Condanna il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite CP_1 complessivamente liquidate in € 1.030, oltre € 49 per esposti, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Asti, 22/10/2025
Il Giudice
AN Lo BE
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