Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 16/12/2025, n. 8160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8160 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08160/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02000/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2000 del 2025, proposto da
Pompei Tour Organizer S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alfonso Annunziata, Giulio Musu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Parco Archeologico di Pompei, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, via A. Diaz n. 11;
nei confronti
Project Napoli Service S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio formatosi sull’istanza di accesso del 12.02.2025;
nonché per la declaratoria
dell’accertamento del diritto a prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti oggetto dell’istanza in data 12.02.2025, con conseguente ordine al Parco Archeologico di Pompei di esibizione di tale documentazione, ai sensi degli artt. 22 ss. l. 241/1990.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e del Parco Archeologico di Pompei;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 la dott.ssa SI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con il ricorso in esame la società Pompei Tour Organizer a r.l., agenzia di viaggi e turismo con organizzazione, tra l’altro, di visite al Parco Archeologico di Pompei, ha agito, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., per aver accesso a tutta la documentazione meglio indicata nell’istanza del 12 febbraio 2025 indirizzata al suddetto Parco Archeologico.
1.1.- Riferisce la ricorrente
- di aver presentato la richiesta di accesso documentale dopo aver appreso, con comunicato stampa dell’8 novembre 2024, dell’introduzione, con decorrenza dal 15 novembre 2024, del biglietto nominativo per l’accesso al Parco, del limite giornaliero agli accessi di 20.000 persone, e delle fasce orarie nel periodo dal 1°aprile al 31 ottobre di ogni anno;
- di non aver rinvenuto nel sito del Parco Archeologico la documentazione afferente alle determinazioni assunte e oggetto del comunicato stampa;
- di non aver ricevuto alcun riscontro alla suddetta istanza.
Con plurimi motivi di ricorso ha dedotto la violazione di legge e l’eccesso di potere chiedendo l’annullamento del provvedimento di rigetto formatosi per silenzio e l’accertamento del proprio diritto di accesso ai documenti di cui all’istanza presentata in data 12 febbraio 2025, con condanna dell’amministrazione intimata alla loro esibizione.
2- Il Ministero della Cultura e il Parco Archeologico di Pompei si sono costituiti in giudizio in data 8 maggio 2025.
Con memoria del 2 settembre 2025 il Parco Archeologico di Pompei, quale istituto del Ministero della Cultura di rilevante interesse nazionale, ha fornito chiarimenti in relazione al potere di gestione e di amministrazione dell’ente con specifico riferimento alla disciplina delle modalità di fruizione e di vendita dei biglietti di ingresso del Parco, nonché ai suoi orari di apertura nel rispetto delle disposizioni ministeriali. Ha lamentato la genericità dell’istanza della ricorrente.
3. - Alla camera di consiglio del 23 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. - Il ricorso è fondato per quanto di seguito evidenziato.
4.1. - Parte ricorrente si duole della mancata ostensione degli atti oggetto dell’istanza di accesso del 12 febbraio 2025, rimasta priva di riscontro, afferente alle determinazioni assunte dal Parco Archeologico di Pompei con specifico riferimento all’introduzione, con decorrenza dal 15 novembre 2024, del biglietto nominativo per l’accesso al Parco, del limite giornaliero agli accessi di 20000 persone, e delle fasce orarie nel periodo dal 1°aprile al 31 ottobre di ogni anno.
Ha precisato di aver interesse concreto e diretto all’accesso, in quanto le nuove diposizioni assunte dall’ente intimato incidono sull’attività turistica svolta con riferimento al Parco archeologico di Pompei.
A riguardo deve essere richiamato l’art. 22 della l. n. 241/1990, in base al quale la legittimazione ad esercitare il diritto di accesso deve essere riconosciuta a tutti i soggetti privati “ che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”.
Nel caso di specie, la ricorrente è un’agenzia di turismo che opera anche con riferimento al suddetto parco archeologico, sicché deve ritenersi sussistente una sua posizione differenziata e qualificata, quale richiedente.
Invero, è stato in linea generale osservato, anche da questa Sezione del T.A.R., che ˂˂La nozione normativa di documento amministrativo, suscettibile di formare oggetto di istanza di accesso documentale, è, infatti “ampia e può riguardare ogni documento detenuto dalla pubblica amministrazione o da un soggetto, anche privato, alla stessa equiparato ai fini della specifica normativa dell’accesso agli atti, e formato non solo da una pubblica amministrazione, ma anche da soggetti privati, purché lo stesso concerna un’attività di pubblico interesse o sia utilizzato o sia detenuto o risulti significativamente collegato con lo svolgimento dell’attività amministrativa, nel perseguimento di finalità di interesse generale” (Cons. di Stato. Ad. Plen. n. 19 del 2020) (T.A.R. Marche, Ancona, sezione seconda, 4 settembre 2023, n. 538; in termini, T.A.R. Campania, Napoli, sezione sesta, 2 maggio 2023, n. 2608) ˃˃ (T.A.R: Napoli, sez. III, sent. 1690 del 3 marzo 2025; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, sent. 823 dell’8/7/2024).
Va precisato a riguardo che la legge n. 241/90 si applica alle pubbliche amministrazioni, intendendo per tali anche “ i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario ” (art. 22, comma 1, lett. e), della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.) (T.A.R. Lazio, Roma, sezione seconda bis, 3 agosto 2022, n. 10969).
4.2. - Nella fattispecie concreta in esame, dunque, sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge per l’ostensione dei documenti richiesti.
La legittimazione all’accesso va riconosciuta a chi è in grado di dimostrare che gli atti richiesti hanno prodotto o possano produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, da cui deriva il suo bisogno di conoscenza (c.d. “ need to know ”, cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 10/2020), anche a prescindere dalla intervenuta lesione di una posizione giuridica o dalla compiuta percezione della stessa (tra l’altro, di sovente è soltanto a seguito dell’esercizio del diritto di accesso che l’interessato acquisisce gli elementi utili a valutare le azioni esperibili) (T.A.R. Lazio, Roma, sezione seconda ter, 30 marzo 2022, n. 3655).
In quest’ottica, la ricorrente non soltanto è legittimata a richiedere la documentazione in questione (in ragione delle particolari circostanze esposte nell’istanza di accesso), ma ha - inoltre - un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti di cui ha chiesto l’ostensione, tenuto conto che ogni determinazione sul Parco archeologico di Pompei è per sé rilevante, in quanto idonea ad incidere sull’attività turistica svolta, secondo quanto rappresentato da parte deducente ed in assenza di documentate e puntuali controdeduzioni dell’ente resistente, rimasto inerte nel procedimento amministrativo avviato a seguito della presentazione dell’istanza di accesso e non avendo fornito in corso di causa deduzioni meritevoli di apprezzamento con specifico riferimento alle ragioni contrarie all’ostensione, essendosi limitato ad eccepire la genericità dell’istanza e a rivendicare la legittimità delle decisioni assunte.
Giova, da ultimo, precisare che l’ostensione va intesa come riferita ai documenti già esistenti e formati, atteso che, alla luce del disposto di cui all’art. 22, comma 4, della legge n. 241 del 1990, l’istanza di accesso deve avere ad oggetto documentazione specifica in possesso dell’Amministrazione e non può riguardare dati ed informazioni che, per essere forniti, richiedono un’attività di indagine e di elaborazione da parte della stessa (cfr. ex multis , Cons. St., Sez. IV, 14 marzo 2022, n. 1751).
A riguardo giova rilevare che l’Ente Parco, nella sua difesa (v. memoria depositata in data 2 settembre2025) riconosce di aver assunto determinazioni “ nel rispetto delle disposizioni generali ministeriali nonché delle regolamentazioni interne dell’Ente” e, pertanto, risultato “non di un procedimento amministrativo bensì di atti di regolamentazione generale rientranti nella discrezionalità amministrativa dell’Ente stesso”.
Tuttavia, contrariamente a quanto preteso dell’Ente resistente, l’asserita legittimità delle scelte compiute non esclude ed anzi conferma l’esistenza di decisioni assunte a cui parte ricorrente chiede avere accesso. Del resto, secondo principi ampiamente consolidati in giurisprudenza la discrezionalità amministrativa non è espressione di un potere illimitato, ma uno strumento che deve essere contemperato con le garanzie offerte ai cittadini, incluso il diritto alla trasparenza e alla motivazione degli atti amministrativi.
Ne consegue che l’esercizio della discrezionalità non limita l’accesso ma anzi rafforza l’esigenza di trasparenza delle scelte dell’amministrazione.
Nel caso in esame, dunque, non può ritenersi idoneo ad escludere l’accesso quanto sostenuto dall’amministrazione circa l’asserita assenza di un procedimento o addirittura di un documento amministrativo, essendo l’amministrazione comunque tenuta a motivare le decisioni assunte e a rendere trasparente il percorso seguito e gli atti posti a supporto della propria determinazione.
5. - Per quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere accolto, e deve essere ordinato, per l’effetto, al Parco Archeologico di Pompei di esibire, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa o di notifica a cura di parte, se precedente, della presente sentenza, la documentazione richiesta (se esistente e/o adottata) con l’istanza ostensiva presentata da parte ricorrente.
6. - Per il caso di inottemperanza, il Tribunale nomina fin da ora Commissario ad acta il Prefetto di Napoli con facoltà di delega, il quale, decorso infruttuosamente il termine come sopra assegnato ed entro ulteriori trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione a cura di parte ricorrente, compirà gli atti necessari.
Le spese per la funzione commissariale, liquidate fin da ora in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), qualora in concreto dovute, sono poste a carico del Parco Archeologico di Pompei.
7. - Le spese del presente giudizio di accesso, seguendo la soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., vanno poste a carico Parco Archeologico di Pompei e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto,
a) ordina Parco Archeologico di Pompei, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere all’esibizione dei documenti richiesti dalla parte ricorrente di cui all’istanza di accesso del 12 febbraio 2025, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza;
b) nomina Commissario ad acta , per il caso di inottemperanza, Commissario ad acta il Prefetto di Napoli con facoltà di delega, il quale compirà gli atti necessari nei modi e nei termini di cui in motivazione; pone le spese per l’eventuale espletamento della funzione commissariale (che liquida in euro 500,00) a carico del Parco Archeologico di Pompei;
c) condanna il Parco Archeologico di Pompei, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, con distrazione in favore dei legali antistatari, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso C.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO MA OR, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
SI LA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI LA | LO MA OR |
IL SEGRETARIO