CASS
Sentenza 22 ottobre 2021
Sentenza 22 ottobre 2021
Massime • 1
In tema di provvedimenti cautelari, il principio del "ne bis in idem" preclude l'emissione di un nuovo sequestro preventivo dei medesimi beni, ove lo stesso sia fondato su intercettazioni di conversazioni che, seppur non precedentemente trascritte, erano già disponibili all'atto dell'adozione del primo sequestro. (In motivazione, la Corte ha precisato che la trascrizione di intercettazioni già presenti in atti non rappresenta un elemento di novità, in quanto, ai fini della valutabilità di una prova costituita da un'intercettazione, non rileva la sua trascrizione, ma l'ascolto della conversazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2021, n. 37945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37945 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da HI OD, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/02/2021 del Tribunale di Reggio Emilia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso chiedendo che l'ordinanza sia annullata con rinvio;
udito il difensore, avv. Paolo Bertozzi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 febbraio 2021, il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato la richiesta di riesame oposta nell'interesse dell'indagato avverso il decreto del 2 febbraio 2021, con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, per un valore di euro 710.127,21, eseguito il 5 febbraio 2021, avente per oggetto automobili, somme di denaro depositate presso conti bancari, investimenti assicurativi, contanti, quadri, in relazione a reati di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. AS Penale Sent. Sez. 3 Num. 37945 Anno 2021 Presidente: LAPALORCIA GRAZIA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 09/06/2021 2. Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denuncia la violazione del principio del ne bis in idem cautelare. La difesa premette che il provvedimento impugnato è stato emesso in relazione ad un secondo decreto di sequestro preventivo, emanato dopo che è un primo decreto di sequestro era stato annullato - con ordinanza del 30 dicembre 2020, non impugnata - a seguito di precedente istanza di riesame. Si contesta la la motivazione dell'ordinanza impugnata secondo cui non vi sarebbe alcuna violazione del giudicato cautelare, nonostante gli elementi asseritamente nuovi posti a fondamento del nuovo sequestro fossero già presenti in atti in occasione del primo sequestro. Tali elementi sarebbero, in particolare, intercettazioni in relazione alle quali il Tribunale prende atto del fatto che il pubblico ministero avesse già fornito in sede di prima emissione le registrazioni n. 358/16, mentre, quanto alle registrazioni n. 36/0, afferma che esse non furono esaminate nel loro complesso dal Tribunale del riesame «a motivo della (evidente) parziale conoscenza che ne ebbe il collegio, dettata dalla difficoltà nel reperirle nella complessiva mole degli atti». La difesa evidenzia che il Gip, in sede di emissione del secondo provvedimento di sequestro, ha affermato che gli elementi nuovi sarebbero costituiti da intercettazioni, delle quali erano già presenti in atti sia le n. 358/16, sia le n. 36/0, le quali erano state nuovamente prodotte in copia dal pubblico ministero. Lo stesso ti Gip avrebbe poi affermato che l'elemento nuovo che autorizzava l'emanazione di un nuovo sequestro era costituito dalla trascrizione delle intercettazioni n. 358/16, ma avrebbe fatto ampio riferimento a tutto il compendio istruttorio già esaminato in sede di emissione del primo decreto di sequestro. 1.2. In secondo luogo, si censura la mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata circa l'inconsistenza dell'ipotesi accusatoria, basata sull'inesistenza di operazioni di fornitura della merce a HI. La difesa richiama, a sostegno della reale esistenza delle operazioni risultanti dalle fatture oggetto dell'imputazione, gli estratti conto in cui sono riportate le causali dei bonifici con i corrispondenti numeri di fattura, e lamenta che non si sono considerati, in ogni caso, i documenti prodotti, anche in relazione alla portata di un riconoscimento di debito e di una garanzia ipotecaria fornita dal debitore. 1.3. In terzo luogo, si lamenta la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, sul rilievo che il Tribunale aveva effettivamente ritenuto erroneo il ragionamento accusatorio secondo il quale i viaggi effettuati dall'indagato ed oggetto di fatturazione erano inesistenti, nonostante le 2 informative dessero atto del fatto che alcuni di essi erano effettivamente avvenuti. Il Tribunale aveva inoltre preso atto del fatto che l'indagato disponeva effettivamente di un autocarro idoneo al trasporto, con il quale esercitava effettivamente l'attività dichiarata, mentre alcuni documenti di trasporto in atti erano compatibili con la portata di detto autocarro. 1.4. Con memoria successiva, la difesa ha proposto un nuovo motivo di doglianza, con cui prospetta la violazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., e 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, sul rilievo che l'affermazione secondo cui la maggior parte dei trasporti effettuati dalla ditta dell'indagato deve considerarsi come mai avvenuta pone un problema di individuazione del "prezzo del reato". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso riferito al pregiudiziale profilo della violazione del principio del ne bis in idem cautelare - è fondato, con conseguente assorbimento degli altri, in quanto riferiti alla questione, logicamente successiva, dell'effettiva sussistenza dei presupposti per il sequestro e per ',determinazione del suo ammontare, in base al quadro istruttorio. 1.1. Deve premettersi, in punto di diritto, che, in assenza di elementi di novità, non è consentito al pubblico ministero richiedere una misura cautelare reale sollecitando un nuovo vaglio degli stessi elementi già ritenuti insussistenti o insufficienti dal giudice del riesame (Sez. 2, n. 51199 del 01/10/2019, Rv. 278228). Si applica, in altri termini, la preclusione del c.d. "giudicato cautelare", derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame, la quale concerne, però, le sole questioni esplicitamente o implicitamente trattate e non anche quelle deducibili e non dedotte;
pertanto, detta preclusione opera allo stato degli atti, ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito (Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Rv. 265555; Sez. 5, n. 1241 del 02/10/2014, dep. 13/01/2015, Rv. 261724). Infatti, per costante avviso della giurisprudenza di legittimità, la ratio dell'effetto preclusivo elaborato in relazione al sistema delle impugnazioni cautelari va ravvisata nell'esigenza di impedire che, immutate le condizioni legittimanti l'applicabilità o meno di una misura cautelare, vi sia una mera rivalutazione degli stessi elementi, dovendosi evitare, in assenza di un quid novi, che venga emessa una misura cautelare in precedenza negata o che venga revocata una misura cautelare in precedenza adottata, sicché, in assenza di elementi di novità, non è consentito al pubblico 3 ministero di richiedere, sollecitando un nuovo vaglio degli stessi elementi, il sequestro e, per converso, non è consentito all'indagato di ottenere, nelle stesse condizioni, la revoca di un vincolo in precedenza imposto. Ne consegue che non sussiste alcuna preclusione alla reiterazione del provvedimento di sequestro preventivo fondato sugli stessi presupposti del precedente, se quest'ultimo sia stato dichiarato inefficace solo per vizio meramente formale (Sez. 3, n. 37706 del 22/09/2006, Rv. 235249; n. 29975 del 08/05/2014, Rv. 259944; Sez. 2, n. 2276 del 06/10/2015, Rv. 265772). Allo stesso modo il principio del ne bis in idem non è stato reputato idoneo ad inibire la reiterazione di un sequestro preventivo su beni in relazione ai quali il vincolo reale era già esistente quando il nuovo provvedimento miri semplicemente a confermare o a sostituire il precedente sulla base di un titolo di reato diverso da quello inizialmente ipotizzato (Sez. 3, n. 10972 del 09/02/2012, Rv. 252362) ovvero quando la rinnovazione del provvedimento cautelare consegua ad un annullamento per vizi processuali o di motivazione (Sez. 3, n. 24963 del 18/02/2015, Rv. 264095). 1.2. Si tratta di principi che trovano applicazione anche nel caso di specie, in cui gli elementi di novità sottoposti all'esame del giudice per le indagini preliminari in sede di emissione del secondo provvedimento di sequestro sono rappresentati - secondo quanto affermato dallo stesso Tribunale del riesame - dal reperimento nel fascicolo delle intercettazioni n. 36/0 e dalla trascrizione delle intercettazioni n. 358/16. Quanto alle intercettazioni 36/0 è agevole osservare che le stesse erano effettivamente a disposizione del Gip del Tribunale di riesame già in occasione del primo sequestro e, comunque, riportate nell'informativa di reato. Né può assumere rilevanza in contrario la circostanza - riportata dal Gip nel secondo provvedimento di sequestro - che il Tribunale non aveva esaminato tali intercettazioni in sede di riesame, perché ciò che conta è che esse rappresentassero uno degli elementi posti alla base del primo provvedimento di sequestro, rientrando così il loro esame fra le questioni "implicitamente o esplicitamente trattate" rilevanti ai fini della preclusione del giudicato cautelare. Quanto alla trascrizione delle intercettazioni n. 358/16, deve rilevarsi che la stessa non rappresenta un elemento nuovo rispetto alle intercettazioni già presenti in atti, seppure non trascritte, perché ciò che conta ai fini della valutabilità della prova rappresentata dall'intercettazione non è la trascrizione in quanto tale ma l'ascolto diretto della conversazione, che nel caso di specie era possibile ed è stato effettuato (principio desumibile da Cass., Sez. 6, n. 18070 del 23/11/2011, dep. 11/05/2012, nonché da Sez. 6, n. 13213 del 15/03/2016, Rv. 266775, secondo cui la prova è costituita dalle bobine e dai verbali e il giudice può utilizzare il contenuto delle intercettazioni indipendentemente dalla trascrizione, che costituisce la mera trasposizione grafica del loro contenuto). 4 Il Consigliere estensore Il Presidente In conclusione, il secondo provvedimento di sequestro non è stato emanato sulla base di elementi nuovi, ma sulla base di un quadro istruttorio sostanzialmente coincidente con quello già preso in considerazione ai fini dell'emanazione del primo provvedimento di sequestro, in relazione al quale si è pacificamente formato il "giudicato cautelare", operante nel presente procedimento. 2. L'ordinanza impugnata deve essere dunque annullata senza rinvio, unitamente al decreto di sequestro preventivo del 2 febbraio 2021, con perdita di efficacia della misura cautelare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo del Gip del Tribunale di Reggio Emilia in data 2 febbraio 2021. Dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede, per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 626 cod. proc. pen. Così deciso il 09/06/2021.
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso chiedendo che l'ordinanza sia annullata con rinvio;
udito il difensore, avv. Paolo Bertozzi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 febbraio 2021, il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato la richiesta di riesame oposta nell'interesse dell'indagato avverso il decreto del 2 febbraio 2021, con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, per un valore di euro 710.127,21, eseguito il 5 febbraio 2021, avente per oggetto automobili, somme di denaro depositate presso conti bancari, investimenti assicurativi, contanti, quadri, in relazione a reati di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. AS Penale Sent. Sez. 3 Num. 37945 Anno 2021 Presidente: LAPALORCIA GRAZIA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 09/06/2021 2. Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denuncia la violazione del principio del ne bis in idem cautelare. La difesa premette che il provvedimento impugnato è stato emesso in relazione ad un secondo decreto di sequestro preventivo, emanato dopo che è un primo decreto di sequestro era stato annullato - con ordinanza del 30 dicembre 2020, non impugnata - a seguito di precedente istanza di riesame. Si contesta la la motivazione dell'ordinanza impugnata secondo cui non vi sarebbe alcuna violazione del giudicato cautelare, nonostante gli elementi asseritamente nuovi posti a fondamento del nuovo sequestro fossero già presenti in atti in occasione del primo sequestro. Tali elementi sarebbero, in particolare, intercettazioni in relazione alle quali il Tribunale prende atto del fatto che il pubblico ministero avesse già fornito in sede di prima emissione le registrazioni n. 358/16, mentre, quanto alle registrazioni n. 36/0, afferma che esse non furono esaminate nel loro complesso dal Tribunale del riesame «a motivo della (evidente) parziale conoscenza che ne ebbe il collegio, dettata dalla difficoltà nel reperirle nella complessiva mole degli atti». La difesa evidenzia che il Gip, in sede di emissione del secondo provvedimento di sequestro, ha affermato che gli elementi nuovi sarebbero costituiti da intercettazioni, delle quali erano già presenti in atti sia le n. 358/16, sia le n. 36/0, le quali erano state nuovamente prodotte in copia dal pubblico ministero. Lo stesso ti Gip avrebbe poi affermato che l'elemento nuovo che autorizzava l'emanazione di un nuovo sequestro era costituito dalla trascrizione delle intercettazioni n. 358/16, ma avrebbe fatto ampio riferimento a tutto il compendio istruttorio già esaminato in sede di emissione del primo decreto di sequestro. 1.2. In secondo luogo, si censura la mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata circa l'inconsistenza dell'ipotesi accusatoria, basata sull'inesistenza di operazioni di fornitura della merce a HI. La difesa richiama, a sostegno della reale esistenza delle operazioni risultanti dalle fatture oggetto dell'imputazione, gli estratti conto in cui sono riportate le causali dei bonifici con i corrispondenti numeri di fattura, e lamenta che non si sono considerati, in ogni caso, i documenti prodotti, anche in relazione alla portata di un riconoscimento di debito e di una garanzia ipotecaria fornita dal debitore. 1.3. In terzo luogo, si lamenta la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, sul rilievo che il Tribunale aveva effettivamente ritenuto erroneo il ragionamento accusatorio secondo il quale i viaggi effettuati dall'indagato ed oggetto di fatturazione erano inesistenti, nonostante le 2 informative dessero atto del fatto che alcuni di essi erano effettivamente avvenuti. Il Tribunale aveva inoltre preso atto del fatto che l'indagato disponeva effettivamente di un autocarro idoneo al trasporto, con il quale esercitava effettivamente l'attività dichiarata, mentre alcuni documenti di trasporto in atti erano compatibili con la portata di detto autocarro. 1.4. Con memoria successiva, la difesa ha proposto un nuovo motivo di doglianza, con cui prospetta la violazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., e 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, sul rilievo che l'affermazione secondo cui la maggior parte dei trasporti effettuati dalla ditta dell'indagato deve considerarsi come mai avvenuta pone un problema di individuazione del "prezzo del reato". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso riferito al pregiudiziale profilo della violazione del principio del ne bis in idem cautelare - è fondato, con conseguente assorbimento degli altri, in quanto riferiti alla questione, logicamente successiva, dell'effettiva sussistenza dei presupposti per il sequestro e per ',determinazione del suo ammontare, in base al quadro istruttorio. 1.1. Deve premettersi, in punto di diritto, che, in assenza di elementi di novità, non è consentito al pubblico ministero richiedere una misura cautelare reale sollecitando un nuovo vaglio degli stessi elementi già ritenuti insussistenti o insufficienti dal giudice del riesame (Sez. 2, n. 51199 del 01/10/2019, Rv. 278228). Si applica, in altri termini, la preclusione del c.d. "giudicato cautelare", derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame, la quale concerne, però, le sole questioni esplicitamente o implicitamente trattate e non anche quelle deducibili e non dedotte;
pertanto, detta preclusione opera allo stato degli atti, ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito (Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Rv. 265555; Sez. 5, n. 1241 del 02/10/2014, dep. 13/01/2015, Rv. 261724). Infatti, per costante avviso della giurisprudenza di legittimità, la ratio dell'effetto preclusivo elaborato in relazione al sistema delle impugnazioni cautelari va ravvisata nell'esigenza di impedire che, immutate le condizioni legittimanti l'applicabilità o meno di una misura cautelare, vi sia una mera rivalutazione degli stessi elementi, dovendosi evitare, in assenza di un quid novi, che venga emessa una misura cautelare in precedenza negata o che venga revocata una misura cautelare in precedenza adottata, sicché, in assenza di elementi di novità, non è consentito al pubblico 3 ministero di richiedere, sollecitando un nuovo vaglio degli stessi elementi, il sequestro e, per converso, non è consentito all'indagato di ottenere, nelle stesse condizioni, la revoca di un vincolo in precedenza imposto. Ne consegue che non sussiste alcuna preclusione alla reiterazione del provvedimento di sequestro preventivo fondato sugli stessi presupposti del precedente, se quest'ultimo sia stato dichiarato inefficace solo per vizio meramente formale (Sez. 3, n. 37706 del 22/09/2006, Rv. 235249; n. 29975 del 08/05/2014, Rv. 259944; Sez. 2, n. 2276 del 06/10/2015, Rv. 265772). Allo stesso modo il principio del ne bis in idem non è stato reputato idoneo ad inibire la reiterazione di un sequestro preventivo su beni in relazione ai quali il vincolo reale era già esistente quando il nuovo provvedimento miri semplicemente a confermare o a sostituire il precedente sulla base di un titolo di reato diverso da quello inizialmente ipotizzato (Sez. 3, n. 10972 del 09/02/2012, Rv. 252362) ovvero quando la rinnovazione del provvedimento cautelare consegua ad un annullamento per vizi processuali o di motivazione (Sez. 3, n. 24963 del 18/02/2015, Rv. 264095). 1.2. Si tratta di principi che trovano applicazione anche nel caso di specie, in cui gli elementi di novità sottoposti all'esame del giudice per le indagini preliminari in sede di emissione del secondo provvedimento di sequestro sono rappresentati - secondo quanto affermato dallo stesso Tribunale del riesame - dal reperimento nel fascicolo delle intercettazioni n. 36/0 e dalla trascrizione delle intercettazioni n. 358/16. Quanto alle intercettazioni 36/0 è agevole osservare che le stesse erano effettivamente a disposizione del Gip del Tribunale di riesame già in occasione del primo sequestro e, comunque, riportate nell'informativa di reato. Né può assumere rilevanza in contrario la circostanza - riportata dal Gip nel secondo provvedimento di sequestro - che il Tribunale non aveva esaminato tali intercettazioni in sede di riesame, perché ciò che conta è che esse rappresentassero uno degli elementi posti alla base del primo provvedimento di sequestro, rientrando così il loro esame fra le questioni "implicitamente o esplicitamente trattate" rilevanti ai fini della preclusione del giudicato cautelare. Quanto alla trascrizione delle intercettazioni n. 358/16, deve rilevarsi che la stessa non rappresenta un elemento nuovo rispetto alle intercettazioni già presenti in atti, seppure non trascritte, perché ciò che conta ai fini della valutabilità della prova rappresentata dall'intercettazione non è la trascrizione in quanto tale ma l'ascolto diretto della conversazione, che nel caso di specie era possibile ed è stato effettuato (principio desumibile da Cass., Sez. 6, n. 18070 del 23/11/2011, dep. 11/05/2012, nonché da Sez. 6, n. 13213 del 15/03/2016, Rv. 266775, secondo cui la prova è costituita dalle bobine e dai verbali e il giudice può utilizzare il contenuto delle intercettazioni indipendentemente dalla trascrizione, che costituisce la mera trasposizione grafica del loro contenuto). 4 Il Consigliere estensore Il Presidente In conclusione, il secondo provvedimento di sequestro non è stato emanato sulla base di elementi nuovi, ma sulla base di un quadro istruttorio sostanzialmente coincidente con quello già preso in considerazione ai fini dell'emanazione del primo provvedimento di sequestro, in relazione al quale si è pacificamente formato il "giudicato cautelare", operante nel presente procedimento. 2. L'ordinanza impugnata deve essere dunque annullata senza rinvio, unitamente al decreto di sequestro preventivo del 2 febbraio 2021, con perdita di efficacia della misura cautelare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo del Gip del Tribunale di Reggio Emilia in data 2 febbraio 2021. Dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede, per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 626 cod. proc. pen. Così deciso il 09/06/2021.