TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 07/07/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Chiara Sangiuolo - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1072 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Fimiani, presso il cui studio elettivamente domiciliato in Torre Orsaia, alla Via Piazza
Benedetto Cairoli, n. 16, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
), domiciliata in Camerota marina via Bolivar CP_1 C.F._2
n. 75;
RESISTENTE - CONTUMACE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da atti di causa.
FATTO E DIRITTO
Il sig. – premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra Parte_1 in Camerota (SA), in data 21.10.1995 e che dalla predetta unione erano nate due CP_1
1 figlie: nata a [...] il [...] e nata a Persona_1 Persona_2
Battipaglia (SA) il 20/06/2000 - chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania di pronunciare con sentenza la separazione giudiziale fra i coniugi.
Rappresentava che la figlia in data 4/10/2023 aveva contratto matrimonio in Persona_1
Camerota (SA) con e che la figlia conviveva con la madre ed era Controparte_2 Per_2 ancora economicamente non autosufficiente, essendo studentessa universitaria. Aggiungeva che nel corso degli anni la prosecuzione del rapporto coniugale era divenuta sempre più difficile in ragione dell'incompatibilità caratteriale tra i due coniugi e dei crescenti dissapori e di essere già andato via di casa per le necessità di salute del padre, che necessitava di assistenza.
Rappresentava le seguenti conclusioni: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli
a vivere separati, con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3) Stabilire che la sig.ra continuerà ad CP_1 abitare nella casa coniugale, di sua proprietà, sita in Marina di Camerota, in via Bolivar nr. 75, mentre il sig. si è già trasferito a casa del padre;
4) Stabilire che entrambi i coniugi provvedano al mantenimento della Pt_1 figlia non ancora autosufficiente;
5) Disporre il nulla-osta al rilascio dei rispettivi passaporti”. Persona_2
La resistente, nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo, non si costituiva in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
Il ricorrente compariva all'udienza del 27/5/2025 e dichiarava “Mi riporto al ricorso. Preciso che mia figlia ha pressoché ultimato il suo percorso universitario. Mi dichiaro disponibile a versare per il Per_2 mantenimento di mia figlia 200,00 euro mensili, perché attualmente ho una imbarcazione e svolgo l'attività di pescatore. Non ho avuto più contatti con mia moglie dopo la notifica del riscorso”.
La decisione era rimessa al Collegio.
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento anche la circostanza della mancata comparizione della resistente.
Quanto alle statuizioni accessorie la casa coniugale di proprietà della resistente viene assegnata alla stessa con la quale tuttora convive la figlia e si dispone che il ricorrente versi alla Per_2 resistente a titolo di mantenimento per la figlia maggiorenne, ma non ancora Per_2
2 economicamente autosufficiente la somma di euro 200,00 mensili entro il giorno cinque di ciascun mese da aggiornare annualmente secondo indici ISTAT, oltre concorso alle spese straordinarie nella misura del 50% (spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze).
Le spese di lite, in considerazione della natura della causa, vengono integralmente compensate fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal sig. nei confronti di con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1)dichiara la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi di fissare ove credano la propria residenza;
2)assegna la casa coniugale sita in Marina di Camerota, in via Bolivar nr. 75 alla resistente e dispone che il sig. versi, a titolo di mantenimento per la figlia la Parte_2 Per_2 somma di euro 200,00 mensili entro il giorno cinque di ciascun mese da aggiornare annualmente secondo indici ISTAT, oltre concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%, come individuate in motivazione;
2)ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
3) compensa integralmente le spese di lite.
3 Così deciso in Vallo della Lucania, 7/7/2025
LA PRESIDENTE est.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Chiara Sangiuolo - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1072 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Fimiani, presso il cui studio elettivamente domiciliato in Torre Orsaia, alla Via Piazza
Benedetto Cairoli, n. 16, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
), domiciliata in Camerota marina via Bolivar CP_1 C.F._2
n. 75;
RESISTENTE - CONTUMACE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da atti di causa.
FATTO E DIRITTO
Il sig. – premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra Parte_1 in Camerota (SA), in data 21.10.1995 e che dalla predetta unione erano nate due CP_1
1 figlie: nata a [...] il [...] e nata a Persona_1 Persona_2
Battipaglia (SA) il 20/06/2000 - chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania di pronunciare con sentenza la separazione giudiziale fra i coniugi.
Rappresentava che la figlia in data 4/10/2023 aveva contratto matrimonio in Persona_1
Camerota (SA) con e che la figlia conviveva con la madre ed era Controparte_2 Per_2 ancora economicamente non autosufficiente, essendo studentessa universitaria. Aggiungeva che nel corso degli anni la prosecuzione del rapporto coniugale era divenuta sempre più difficile in ragione dell'incompatibilità caratteriale tra i due coniugi e dei crescenti dissapori e di essere già andato via di casa per le necessità di salute del padre, che necessitava di assistenza.
Rappresentava le seguenti conclusioni: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli
a vivere separati, con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3) Stabilire che la sig.ra continuerà ad CP_1 abitare nella casa coniugale, di sua proprietà, sita in Marina di Camerota, in via Bolivar nr. 75, mentre il sig. si è già trasferito a casa del padre;
4) Stabilire che entrambi i coniugi provvedano al mantenimento della Pt_1 figlia non ancora autosufficiente;
5) Disporre il nulla-osta al rilascio dei rispettivi passaporti”. Persona_2
La resistente, nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo, non si costituiva in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
Il ricorrente compariva all'udienza del 27/5/2025 e dichiarava “Mi riporto al ricorso. Preciso che mia figlia ha pressoché ultimato il suo percorso universitario. Mi dichiaro disponibile a versare per il Per_2 mantenimento di mia figlia 200,00 euro mensili, perché attualmente ho una imbarcazione e svolgo l'attività di pescatore. Non ho avuto più contatti con mia moglie dopo la notifica del riscorso”.
La decisione era rimessa al Collegio.
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento anche la circostanza della mancata comparizione della resistente.
Quanto alle statuizioni accessorie la casa coniugale di proprietà della resistente viene assegnata alla stessa con la quale tuttora convive la figlia e si dispone che il ricorrente versi alla Per_2 resistente a titolo di mantenimento per la figlia maggiorenne, ma non ancora Per_2
2 economicamente autosufficiente la somma di euro 200,00 mensili entro il giorno cinque di ciascun mese da aggiornare annualmente secondo indici ISTAT, oltre concorso alle spese straordinarie nella misura del 50% (spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze).
Le spese di lite, in considerazione della natura della causa, vengono integralmente compensate fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal sig. nei confronti di con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1)dichiara la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi di fissare ove credano la propria residenza;
2)assegna la casa coniugale sita in Marina di Camerota, in via Bolivar nr. 75 alla resistente e dispone che il sig. versi, a titolo di mantenimento per la figlia la Parte_2 Per_2 somma di euro 200,00 mensili entro il giorno cinque di ciascun mese da aggiornare annualmente secondo indici ISTAT, oltre concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%, come individuate in motivazione;
2)ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
3) compensa integralmente le spese di lite.
3 Così deciso in Vallo della Lucania, 7/7/2025
LA PRESIDENTE est.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
4