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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/10/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1530 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
nato a [...] il [...] ed ivi residente, in Via Nazario Sauro, 2, c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'Avv. Rosario Maletta (CF. C.F._1
), del Foro di Cosenza e presso il cui studio sito in Rende (CS) alla via C.F._2
Cosenza, 7 è elettivamente domiciliato
Ricorrente
Nei confronti di
( , con sede in Roma, (C.F. Controparte_1 CP_2
), Via Ciro il Grande n. 21, in persona del rapp.te legale p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 congiuntamente disgiuntamente dagli avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per notar in Roma del 23/01/2023, n. 37590 di repertorio e, con gli stessi Persona_1 procuratori, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/a, presso l'ufficio legale dell' CP_1
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Oggetto del giudizio di opposizione – introdotto dal ricorrente in epigrafe con ricorso del 7.4.2025 – è
l'avviso di addebito nr. 334 2025 00001693 38 000 con il quale l' gli ha richiesto il pagamento CP_2 dell'importo di euro 15.205,68 a titolo di contributi in favore della speciale gestione commercianti per il periodo 1/2018-12/2024 (nel dettaglio: 4° rata dei contributi fissi per l'anno 2018, 1°-2°- 3°-4° rata dei contributi fissi per l'anno 2019, 1° 2°- 3°-4° rata dei contributi fissi per l'anno 2020, la 1°-2°- 3°-4° rata dei contributi fissi per l'anno 2021, la 1°-2°- 3°-4° rata dei contributi fissi per l'anno 2022, la 1°-
2°- 3°-4° rata dei contributi fissi per l'anno 2023, la 1°-2°- 3° rata dei contributi fissi per l'anno 2024).
L'opponente ha contestato diffusamente la sussistenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione e la contribuzione in favore della gestione commercianti, invocando i precedenti favorevoli di questo
Tribunale e della Corte di Appello di Catanzaro aventi ad oggetto avvisi di addebito notificati dall' per la medesima contribuzione in relazione a periodi precedenti. CP_2
L' , nel resistere al ricorso, eccepita l'inammissibilità dell'opposizione per decadenza, nel merito CP_2 ha diffusamente sostenuto la debenza della contribuzione sussistendo in capo al ricorrente tutti i presupposti di legge fondanti l'obbligo contributivo, concludendo per il rigetto del ricorso.
Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
In via preliminare, il ricorso si rivela ammissibile siccome proposto nel rispetto del termine perentorio ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/99.
Invero, premesso che, per come noto, il D.L. n. 78/2010 ha mutato il tradizionale sistema di riscossione, non soltanto nel contesto delle imposte, ma anche per i contributi previdenziali e che la disposizione dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, rubricata «Potenziamento dei processi di riscossione CP_ dell' , ha introdotto un nuovo sistema di riscossione che interessa le modalità di recupero dei crediti contributivi dell' , prevedendo espressamente al comma 1 che a decorrere dal 1° gennaio CP_1
CP_ 2011 il recupero delle somme dovute all' «a qualunque titolo», anche a seguito di accertamento, è CP_ effettuato attraverso la notifica al debitore di un avviso di addebito, atto dell' con valore di titolo esecutivo, si osserva che con disposizione di coordinamento contenuta nel comma 14 dell'art. 30 del
D.L. n. 78/2010 in esame, il legislatore ha previsto che ogni riferimento contenuto in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento devono intendersi effettuati all'avviso di CP_ addebito emesso dall' contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento.
In questo contesto, ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, l'avviso di addebito, avendo valore di titolo esecutivo e, quindi, di cartella di pagamento, potrà essere opposto dal contribuente nel termine di 40 giorni dalla notifica, davanti al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, competente in ragione dell'ubicazione della sede dell'Istituto di previdenza che ha emesso l'avviso stesso.
Nel caso di specie, la presente opposizione è stata tempestivamente proposta nel rispetto del termine predetto, stante la notifica dell'avviso di addebito in data 14.03.2025 (come da avviso di ricevimento prodotto dall' ) e l'introduzione del giudizio di opposizione con ricorso depositato in data CP_2
7.4.2025, entro il termine di 40 giorni prescritto a pena di decadenza.
Tanto ritenuto in via preliminare, nel merito della pretesa contributiva, appare opportuno premettere che, sul piano strettamente processuale, il procedimento di opposizione a cartella esattoriale, modellato dal legislatore alla stregua del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non deroga alle regole generali in tema di onere probatorio, talché grava sull'ente previdenziale, attore sostanziale, l'onere di provare (e, prima ancora di allegare) sia la sussistenza, che la congruità del credito posto a base della cartella esattoriale notificata, con la conseguenza, in mancanza, dell'annullamento dell'iscrizione a ruolo per inesistenza del credito (cfr. Cass. nn. 18481/2005, 13869/2004 e 4824/1992).
La Cassazione, invero, ha affermato che in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo il cui accertamento avviene secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito (cfr. Cass.
23600/2009).
Ulteriormente, si richiama l'insegnamento della SC per cui nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali l'onere della prova gravante a carico dell' , CP_2 parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., con conseguente rigetto dell'opposizione nell'ipotesi di contestazioni generiche e di stile (cfr. Cassaz. N. 27274/2018). Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha contestato in maniera specifica la sussistenza dei presupposti di legge legittimanti l'azionata pretesa contributiva e, a fronte di tali specifiche contestazioni, l' non ha, nella specie, dimostrato la fondatezza della propria pretesa contributiva in CP_2 quanto alla luce della documentazione prodotta non può dirsi raggiunta la prova –che in virtù dei generali principi in materia di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), come sopra sinteticamente richiamati, era onere dell'ente previdenziale fornire– degli elementi di fatto da cui deriverebbe l'obbligo contributivo azionato.
In particolare, il ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti fondanti l'obbligo contributivo affermando di non aver svolto alcuna attività lavorativa sin dal 2002; premettendo di aver rivestito il ruolo di legale rappresentante, unitamente al fratello , della società TO NI Parte_2
e LI GO s.n.c. che si occupava della gestione e conduzione dell'attività alberghiera denominata il Ruscello sita in C.da Cavaliere di Lorica, afferma di essere andato in pensione e di non essersi occupato dal 2002 in poi, della gestione della menzionata attività, gestita, invece prima per un breve periodo dal solo fratello e poi data in gestione a terzi. In sintesi, il ricorrente Parte_2 afferma di aver conservato solo la proprietà delle quote sociali della s.n.c. e che a partire dal 2008 per effetto di contratto affitto di azienda con cessione a terzi dell'attività per come si evince dai contratti di locazione ed affitto allegati, “ l'intera attività è stata ceduta in fitto al sig. (Doc. 9), nel Persona_2
2011 alla Soc. Terre e Mare di SS AL AS (Doc. 10), nel 2014 al sig. (Doc Parte_3
11), nel 2015 alla Soc. Management srl Semplificata (Doc 12) e mai il sig. è intervenuto Parte_1 direttamente e/o indirettamente nella gestione della citata attività anche e soprattutto in ragione delle sue condizioni di salute le quali si sono sempre di più aggravate nel corso degli anni. Sin dal 2022, infatti, il sig. non è più in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e necessita di assistenza Pt_1 continua e per detta ragione gode dell'indennità di accompagnamento (Doc 16, 17, 18 e 20). Per come
è stato accertato nell'ambito del giudizio di ATP avviato sempre dinanzi a Codesto Tribunale (Proc. n.
4947/2022) infatti, a causa delle gravissime patologie, il nominato CTU, Dott. , ha Persona_3 riconosciuto al sig. l'indennità di accompagnamento a decorrere dal luglio 2022. Nel 2015, Pt_1 proprio in ragione del fatto che la società TO NI e TO LI s.n.c., da diversi anni non era più operativa, con atto del notaio del 16 febbraio 2015 (Doc. 13) la stessa è Persona_4 stata messa in liquidazione E sempre con rogito per notaio dell'11 settembre Persona_4
2023 la Società è stata donata dal sig. ai due Parte_4 Parte_1 figli e (Doc 14) In conclusione così ricostruita la vicenda, il dato rilevante ai CP_3 CP_4 fini dell'odierno procedimento, è quello relativo alla circostanza che dal 2002 in poi, il Sig.
[...] , non ha più lavorato nella citata attività né tanto meno si è occupato della sua Pt_1 amministrazione” (così in ricorso).
L' , al contrario, sostiene che il ricorrente, iscritto d'ufficio alla gestione commercianti dal 2007, CP_2 come da visura camerale della SN TO NI e ha svolto attività di liquidatore dal Parte_2
2/3/2015 al 10/02/2025. (all.1) Le dichiarazioni fiscali personali riportano la quota di partecipazione alla SN p.IVA - compilazione quadro RH (all.2 e all.3). E' da specificare che nelle P.IVA_2 dichiarazioni fiscali della predetta società, già dall'anno 2007 (all.4), riguardo a risulta Parte_1 compilato il quadro RO cat. A (attività prevalente). Si allegano a tal proposito le dichiarazioni fiscali del 2007 e dal 2018 al 2022 (all. 5,6,7,8,9).
Tali essendo le contrastanti posizioni difensive delle parti, occorre rilevare che sulla sussistenza dell'obbligo contributivo in capo al ricorrente si è espresso in termini negativi il Tribunale di Cosenza con sentenze n. 1752/2017 (confermata in appello con sentenza n. 176/2024) e n. 2148/19 (quest'ultima passata in giudicato il 12.6.2020 come da attestazione di cancelleria).
Valga rilevare che il primo giudizio ha avuto ad oggetto l'opposizione dell'odierno ricorrente avverso gli avvisi di addebito n° 334 2012 00038664 30 000 (valore € 6.659,74), n° 334 2013 00011472 70 000
(valore € 7.789,01), n° 334 2014 00006673 90 000 (valore € 1.858,86) e n° 334 2014 00021907 72 000
(valore € 1.840,72) e, infine n° 334 2014 000048793 81 0000 (valore € 5.440,25), in relazione a contributi dovuti alla Gestione Previdenziale Commercianti, per il periodo intercorrente tra il 2005 ed il
2014 mentre il giudizio n. 2321/2016 RG (definito con sentenza n. 2148/2019) ha riguardato contribuzione relativa all'annualità 2015.
Posto che l'avviso di addebito per cui è causa riguarda contribuzione relativa agli anni 2018/2024 non sussiste alcuna violazione del giudicato, trattandosi di contribuzione relativa a periodi diversi.
Occorre tuttavia osservare che nei predetti giudizi parte ricorrente ha dedotto le medesime circostanze di fatto al fine di negare lo svolgimento di attività lavorativa in seno alla società e l' deduce in CP_2 questa sede che il ricorrente, come da visura della CCIAA, risulta socio amministratore e, da ultimo, anche liquidatore nonostante le prospettate patologie cui al ricorso che impedirebbero lo svolgimento di qualsiasi attività. Stante il ruolo di liquidatore del ricorrente nel periodo per cui è causa l' CP_2 evidenzia che lo stato di liquidazione della società non comporta necessariamente la cessazione dell'attività dei soci e che, in tale presupposto, i contributi continuino ad essere dovuti sulla base del reddito d'impresa. In particolare, l' afferma che l'obbligo contributivo permane in capo al socio CP_2 liquidatore e che, nel caso di specie, la società dal febbraio 2015 risulta posta in liquidazione volontaria e socio liquidatore è stata nominato proprio l'opponente signor e non già l'altro socio, Parte_1 signor , evidenziando che per i soci incaricati di effettuare le operazioni inerenti Parte_2 la messa in liquidazione della Società continuano ad essere operanti le norme comuni in vigore nella
Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali.
Ciò posto, si richiama l'insegnamento della SC secondo cui per i soci incaricati di effettuare le operazioni inerenti la messa in liquidazione della Società continuano ad essere operanti le norme comuni in vigore nella Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali. In linea generale e secondo i riferimenti normativi applicabili — in particolare l'art. 1 comma 203 della I. 662/96, che ha modificato l'art. 29, comma I, della legge 160/75 - l'iscrizione alla Gestione commercio deve, infatti, ritenersi che permanga valida sia per i soci liquidatori e sia per gli altri soci che continuano a svolgere l'attività sociale, rimanendo inalterato il principio dell'attività svolta con carattere dell'abitualità e della prevalenza, fino alla conclusione di tutte le operazioni di liquidazione culminanti con la totale cessazione delle attività sociali e la cancellazione definitiva dal Registro delle Imprese (Cass. sent. n.
2139/2014).
L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge
22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste, invero, a norma della disposizione richiamata (ad. 1, comma 203 I. 662/96), per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Nel caso in cui l'incarico della liquidazione sia affidato ad uno dei soci lavoratori, il medesimo ed eventuali altri soci rimangono regolarmente iscritti alla Gestione fintanto che sussistano le condizioni di iscrivibilità sopra richiamate e, ovviamente, non oltre la data di cancellazione della società dal
Registro delle Imprese. Soltanto qualora, prima o durante le operazioni di liquidazione della società, l'attività svolta da uno o più soci perda i requisiti dell'abitualità e della prevalenza, deve escludersi che permanga per gli stessi l'obbligo contributivo e si pone la necessità di ottenere la cancellazione dalla Gestione Commercio.
Tale essendo il quadro normativo entro cui si colloca la controversia al vaglio, si osserva che l'assunto attoreo del mancato svolgimento in concreto di alcuna attività rilevante ai fini contributivi trova conferma nelle risultanze probatorie acquisite nei precedenti giudizi svoltisi inter partes (cfr. Cass. sez.
3, sent. n. 21115/2005: Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti, delle quali la sentenza che in detto giudizio sia stata pronunciata costituisce documentazione.).
Invero, nel giudizio definito con sentenza n. 1752/2017 (confermata in appello) è stato accertato -anche a mezzo di prova orale – che il ricorrente non svolge più alcuna attività lavorativa dal 2002, che l'unica attività societaria svolta sin dal 2008 è stata oggetto di cessione e che tali circostanze trovano conferma anche nella documentazione e, segnatamente, nella visura camerale e nel contratto di locazione del
7.2.2008.
Nel rigettare l'appello dell' avverso la predetta sentenza, la Corte di Appello (sentenza n. CP_2
176/2024) ha così affermato: (…) “Nella fattispecie in esame, l' non ha assolto a tale onere, posto CP_2 che, come si evince dalle stesse motivazioni dell'appello, ha attribuito il proprio intervento di iscrizione coatta al rinvenimento di elementi presuntivi, in sé scarsamente indicativi della sussistenza, in capo al Sig. della qualifica di esercente di attività commerciali. II.6 In particolar modo, Pt_1
l'iscrizione della società del TO alla Camera di Commercio prova che la società, per l'appunto, ha effettivamente svolto attività commerciale. Andava, però, dimostrato se, all'interno della compagine societaria, il Sig. fosse in possesso dei requisiti per la personale iscrizione obbligatoria Parte_1 alla speciale gestione Anche la presenza di una dichiarazione fiscale non attesta alcunché, posto CP_2 che i redditi dichiarati, al di là di ogni dubbio, sono risultati, dall'istruttoria espletata in primo grado, tanto per via documentale, quanto mediante prova orale, derivanti da proventi di affitto dell'immobile aziendale e dell'azienda medesima. Peraltro, non sarebbe indicativa, funzionalmente alle tesi dell' nemmeno la circostanza che la responsabilità illimitata, strettamente connessa alla qualità CP_2 di socio di una s.n.c., potesse giustificare l'iscrizione obbligatoria del Sig. alla gestione in Pt_1 argomento Sul punto, basta osservare che, perché sorga l'obbligo della iscrizione in questione, per i singoli soci di una società in nome collettivo, non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), della norma di riferimento, ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c); ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Quindi, nelle società in nome collettivo non è sufficiente, a far sorgere l'obbligo di iscrizione, il regime della responsabilità illimitata del socio, il quale sarà tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e tale partecipazione sia abituale e prevalente. Il requisito di cui alla lettera c) non può, dunque, necessariamente discendere dalla qualità di amministratore, poiché vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione dell'attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società”.
Avuto riguardo a tali risultanze (relative al periodo intercorrente tra il 2005 ed il 2014) e agli ulteriori accertamenti svolti nel giudizio definito con sentenza n. 2148/ 2019 in relazione all'anno 2015
(mancata prova di partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) nel caso in esame – anni 2018/2024- non è stato offerto dall' alcun elemento nuovo ed ulteriore atto a CP_2 comprovare la sussistenza dei requisiti di legge fondanti l'obbligo contributivo in capo al ricorrente, non essendovi prova dello svolgimento dell'attività lavorativa – atta a far sorgere gli obblighi contributivi – durante il periodo della liquidazione della società in nome collettivo;
tale prova non può essere desunta dalle dichiarazioni fiscali trattandosi, per come già accertato, di reddito derivante da
“proventi di affitto dell'immobile aziendale e dell'azienda medesima”. In assenza, pertanto, di prova – il cui onere grava sull' – dello svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa con i CP_2 requisiti dell'abitualità e della prevalenza che devono sussistere anche nelle operazioni di liquidazione della società, il ricorso merita accoglimento.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la non debenza da parte attrice della contribuzione in favore della gestione commercianti di cui all'opposto avviso di addebito;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.697,00 oltre CP_2 spese generali, Iva e Cpa con distrazione. Cosenza, 15 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1530 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
nato a [...] il [...] ed ivi residente, in Via Nazario Sauro, 2, c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'Avv. Rosario Maletta (CF. C.F._1
), del Foro di Cosenza e presso il cui studio sito in Rende (CS) alla via C.F._2
Cosenza, 7 è elettivamente domiciliato
Ricorrente
Nei confronti di
( , con sede in Roma, (C.F. Controparte_1 CP_2
), Via Ciro il Grande n. 21, in persona del rapp.te legale p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 congiuntamente disgiuntamente dagli avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per notar in Roma del 23/01/2023, n. 37590 di repertorio e, con gli stessi Persona_1 procuratori, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/a, presso l'ufficio legale dell' CP_1
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Oggetto del giudizio di opposizione – introdotto dal ricorrente in epigrafe con ricorso del 7.4.2025 – è
l'avviso di addebito nr. 334 2025 00001693 38 000 con il quale l' gli ha richiesto il pagamento CP_2 dell'importo di euro 15.205,68 a titolo di contributi in favore della speciale gestione commercianti per il periodo 1/2018-12/2024 (nel dettaglio: 4° rata dei contributi fissi per l'anno 2018, 1°-2°- 3°-4° rata dei contributi fissi per l'anno 2019, 1° 2°- 3°-4° rata dei contributi fissi per l'anno 2020, la 1°-2°- 3°-4° rata dei contributi fissi per l'anno 2021, la 1°-2°- 3°-4° rata dei contributi fissi per l'anno 2022, la 1°-
2°- 3°-4° rata dei contributi fissi per l'anno 2023, la 1°-2°- 3° rata dei contributi fissi per l'anno 2024).
L'opponente ha contestato diffusamente la sussistenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione e la contribuzione in favore della gestione commercianti, invocando i precedenti favorevoli di questo
Tribunale e della Corte di Appello di Catanzaro aventi ad oggetto avvisi di addebito notificati dall' per la medesima contribuzione in relazione a periodi precedenti. CP_2
L' , nel resistere al ricorso, eccepita l'inammissibilità dell'opposizione per decadenza, nel merito CP_2 ha diffusamente sostenuto la debenza della contribuzione sussistendo in capo al ricorrente tutti i presupposti di legge fondanti l'obbligo contributivo, concludendo per il rigetto del ricorso.
Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
In via preliminare, il ricorso si rivela ammissibile siccome proposto nel rispetto del termine perentorio ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/99.
Invero, premesso che, per come noto, il D.L. n. 78/2010 ha mutato il tradizionale sistema di riscossione, non soltanto nel contesto delle imposte, ma anche per i contributi previdenziali e che la disposizione dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, rubricata «Potenziamento dei processi di riscossione CP_ dell' , ha introdotto un nuovo sistema di riscossione che interessa le modalità di recupero dei crediti contributivi dell' , prevedendo espressamente al comma 1 che a decorrere dal 1° gennaio CP_1
CP_ 2011 il recupero delle somme dovute all' «a qualunque titolo», anche a seguito di accertamento, è CP_ effettuato attraverso la notifica al debitore di un avviso di addebito, atto dell' con valore di titolo esecutivo, si osserva che con disposizione di coordinamento contenuta nel comma 14 dell'art. 30 del
D.L. n. 78/2010 in esame, il legislatore ha previsto che ogni riferimento contenuto in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento devono intendersi effettuati all'avviso di CP_ addebito emesso dall' contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento.
In questo contesto, ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, l'avviso di addebito, avendo valore di titolo esecutivo e, quindi, di cartella di pagamento, potrà essere opposto dal contribuente nel termine di 40 giorni dalla notifica, davanti al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, competente in ragione dell'ubicazione della sede dell'Istituto di previdenza che ha emesso l'avviso stesso.
Nel caso di specie, la presente opposizione è stata tempestivamente proposta nel rispetto del termine predetto, stante la notifica dell'avviso di addebito in data 14.03.2025 (come da avviso di ricevimento prodotto dall' ) e l'introduzione del giudizio di opposizione con ricorso depositato in data CP_2
7.4.2025, entro il termine di 40 giorni prescritto a pena di decadenza.
Tanto ritenuto in via preliminare, nel merito della pretesa contributiva, appare opportuno premettere che, sul piano strettamente processuale, il procedimento di opposizione a cartella esattoriale, modellato dal legislatore alla stregua del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non deroga alle regole generali in tema di onere probatorio, talché grava sull'ente previdenziale, attore sostanziale, l'onere di provare (e, prima ancora di allegare) sia la sussistenza, che la congruità del credito posto a base della cartella esattoriale notificata, con la conseguenza, in mancanza, dell'annullamento dell'iscrizione a ruolo per inesistenza del credito (cfr. Cass. nn. 18481/2005, 13869/2004 e 4824/1992).
La Cassazione, invero, ha affermato che in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo il cui accertamento avviene secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito (cfr. Cass.
23600/2009).
Ulteriormente, si richiama l'insegnamento della SC per cui nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali l'onere della prova gravante a carico dell' , CP_2 parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., con conseguente rigetto dell'opposizione nell'ipotesi di contestazioni generiche e di stile (cfr. Cassaz. N. 27274/2018). Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha contestato in maniera specifica la sussistenza dei presupposti di legge legittimanti l'azionata pretesa contributiva e, a fronte di tali specifiche contestazioni, l' non ha, nella specie, dimostrato la fondatezza della propria pretesa contributiva in CP_2 quanto alla luce della documentazione prodotta non può dirsi raggiunta la prova –che in virtù dei generali principi in materia di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), come sopra sinteticamente richiamati, era onere dell'ente previdenziale fornire– degli elementi di fatto da cui deriverebbe l'obbligo contributivo azionato.
In particolare, il ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti fondanti l'obbligo contributivo affermando di non aver svolto alcuna attività lavorativa sin dal 2002; premettendo di aver rivestito il ruolo di legale rappresentante, unitamente al fratello , della società TO NI Parte_2
e LI GO s.n.c. che si occupava della gestione e conduzione dell'attività alberghiera denominata il Ruscello sita in C.da Cavaliere di Lorica, afferma di essere andato in pensione e di non essersi occupato dal 2002 in poi, della gestione della menzionata attività, gestita, invece prima per un breve periodo dal solo fratello e poi data in gestione a terzi. In sintesi, il ricorrente Parte_2 afferma di aver conservato solo la proprietà delle quote sociali della s.n.c. e che a partire dal 2008 per effetto di contratto affitto di azienda con cessione a terzi dell'attività per come si evince dai contratti di locazione ed affitto allegati, “ l'intera attività è stata ceduta in fitto al sig. (Doc. 9), nel Persona_2
2011 alla Soc. Terre e Mare di SS AL AS (Doc. 10), nel 2014 al sig. (Doc Parte_3
11), nel 2015 alla Soc. Management srl Semplificata (Doc 12) e mai il sig. è intervenuto Parte_1 direttamente e/o indirettamente nella gestione della citata attività anche e soprattutto in ragione delle sue condizioni di salute le quali si sono sempre di più aggravate nel corso degli anni. Sin dal 2022, infatti, il sig. non è più in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e necessita di assistenza Pt_1 continua e per detta ragione gode dell'indennità di accompagnamento (Doc 16, 17, 18 e 20). Per come
è stato accertato nell'ambito del giudizio di ATP avviato sempre dinanzi a Codesto Tribunale (Proc. n.
4947/2022) infatti, a causa delle gravissime patologie, il nominato CTU, Dott. , ha Persona_3 riconosciuto al sig. l'indennità di accompagnamento a decorrere dal luglio 2022. Nel 2015, Pt_1 proprio in ragione del fatto che la società TO NI e TO LI s.n.c., da diversi anni non era più operativa, con atto del notaio del 16 febbraio 2015 (Doc. 13) la stessa è Persona_4 stata messa in liquidazione E sempre con rogito per notaio dell'11 settembre Persona_4
2023 la Società è stata donata dal sig. ai due Parte_4 Parte_1 figli e (Doc 14) In conclusione così ricostruita la vicenda, il dato rilevante ai CP_3 CP_4 fini dell'odierno procedimento, è quello relativo alla circostanza che dal 2002 in poi, il Sig.
[...] , non ha più lavorato nella citata attività né tanto meno si è occupato della sua Pt_1 amministrazione” (così in ricorso).
L' , al contrario, sostiene che il ricorrente, iscritto d'ufficio alla gestione commercianti dal 2007, CP_2 come da visura camerale della SN TO NI e ha svolto attività di liquidatore dal Parte_2
2/3/2015 al 10/02/2025. (all.1) Le dichiarazioni fiscali personali riportano la quota di partecipazione alla SN p.IVA - compilazione quadro RH (all.2 e all.3). E' da specificare che nelle P.IVA_2 dichiarazioni fiscali della predetta società, già dall'anno 2007 (all.4), riguardo a risulta Parte_1 compilato il quadro RO cat. A (attività prevalente). Si allegano a tal proposito le dichiarazioni fiscali del 2007 e dal 2018 al 2022 (all. 5,6,7,8,9).
Tali essendo le contrastanti posizioni difensive delle parti, occorre rilevare che sulla sussistenza dell'obbligo contributivo in capo al ricorrente si è espresso in termini negativi il Tribunale di Cosenza con sentenze n. 1752/2017 (confermata in appello con sentenza n. 176/2024) e n. 2148/19 (quest'ultima passata in giudicato il 12.6.2020 come da attestazione di cancelleria).
Valga rilevare che il primo giudizio ha avuto ad oggetto l'opposizione dell'odierno ricorrente avverso gli avvisi di addebito n° 334 2012 00038664 30 000 (valore € 6.659,74), n° 334 2013 00011472 70 000
(valore € 7.789,01), n° 334 2014 00006673 90 000 (valore € 1.858,86) e n° 334 2014 00021907 72 000
(valore € 1.840,72) e, infine n° 334 2014 000048793 81 0000 (valore € 5.440,25), in relazione a contributi dovuti alla Gestione Previdenziale Commercianti, per il periodo intercorrente tra il 2005 ed il
2014 mentre il giudizio n. 2321/2016 RG (definito con sentenza n. 2148/2019) ha riguardato contribuzione relativa all'annualità 2015.
Posto che l'avviso di addebito per cui è causa riguarda contribuzione relativa agli anni 2018/2024 non sussiste alcuna violazione del giudicato, trattandosi di contribuzione relativa a periodi diversi.
Occorre tuttavia osservare che nei predetti giudizi parte ricorrente ha dedotto le medesime circostanze di fatto al fine di negare lo svolgimento di attività lavorativa in seno alla società e l' deduce in CP_2 questa sede che il ricorrente, come da visura della CCIAA, risulta socio amministratore e, da ultimo, anche liquidatore nonostante le prospettate patologie cui al ricorso che impedirebbero lo svolgimento di qualsiasi attività. Stante il ruolo di liquidatore del ricorrente nel periodo per cui è causa l' CP_2 evidenzia che lo stato di liquidazione della società non comporta necessariamente la cessazione dell'attività dei soci e che, in tale presupposto, i contributi continuino ad essere dovuti sulla base del reddito d'impresa. In particolare, l' afferma che l'obbligo contributivo permane in capo al socio CP_2 liquidatore e che, nel caso di specie, la società dal febbraio 2015 risulta posta in liquidazione volontaria e socio liquidatore è stata nominato proprio l'opponente signor e non già l'altro socio, Parte_1 signor , evidenziando che per i soci incaricati di effettuare le operazioni inerenti Parte_2 la messa in liquidazione della Società continuano ad essere operanti le norme comuni in vigore nella
Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali.
Ciò posto, si richiama l'insegnamento della SC secondo cui per i soci incaricati di effettuare le operazioni inerenti la messa in liquidazione della Società continuano ad essere operanti le norme comuni in vigore nella Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali. In linea generale e secondo i riferimenti normativi applicabili — in particolare l'art. 1 comma 203 della I. 662/96, che ha modificato l'art. 29, comma I, della legge 160/75 - l'iscrizione alla Gestione commercio deve, infatti, ritenersi che permanga valida sia per i soci liquidatori e sia per gli altri soci che continuano a svolgere l'attività sociale, rimanendo inalterato il principio dell'attività svolta con carattere dell'abitualità e della prevalenza, fino alla conclusione di tutte le operazioni di liquidazione culminanti con la totale cessazione delle attività sociali e la cancellazione definitiva dal Registro delle Imprese (Cass. sent. n.
2139/2014).
L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge
22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste, invero, a norma della disposizione richiamata (ad. 1, comma 203 I. 662/96), per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Nel caso in cui l'incarico della liquidazione sia affidato ad uno dei soci lavoratori, il medesimo ed eventuali altri soci rimangono regolarmente iscritti alla Gestione fintanto che sussistano le condizioni di iscrivibilità sopra richiamate e, ovviamente, non oltre la data di cancellazione della società dal
Registro delle Imprese. Soltanto qualora, prima o durante le operazioni di liquidazione della società, l'attività svolta da uno o più soci perda i requisiti dell'abitualità e della prevalenza, deve escludersi che permanga per gli stessi l'obbligo contributivo e si pone la necessità di ottenere la cancellazione dalla Gestione Commercio.
Tale essendo il quadro normativo entro cui si colloca la controversia al vaglio, si osserva che l'assunto attoreo del mancato svolgimento in concreto di alcuna attività rilevante ai fini contributivi trova conferma nelle risultanze probatorie acquisite nei precedenti giudizi svoltisi inter partes (cfr. Cass. sez.
3, sent. n. 21115/2005: Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti, delle quali la sentenza che in detto giudizio sia stata pronunciata costituisce documentazione.).
Invero, nel giudizio definito con sentenza n. 1752/2017 (confermata in appello) è stato accertato -anche a mezzo di prova orale – che il ricorrente non svolge più alcuna attività lavorativa dal 2002, che l'unica attività societaria svolta sin dal 2008 è stata oggetto di cessione e che tali circostanze trovano conferma anche nella documentazione e, segnatamente, nella visura camerale e nel contratto di locazione del
7.2.2008.
Nel rigettare l'appello dell' avverso la predetta sentenza, la Corte di Appello (sentenza n. CP_2
176/2024) ha così affermato: (…) “Nella fattispecie in esame, l' non ha assolto a tale onere, posto CP_2 che, come si evince dalle stesse motivazioni dell'appello, ha attribuito il proprio intervento di iscrizione coatta al rinvenimento di elementi presuntivi, in sé scarsamente indicativi della sussistenza, in capo al Sig. della qualifica di esercente di attività commerciali. II.6 In particolar modo, Pt_1
l'iscrizione della società del TO alla Camera di Commercio prova che la società, per l'appunto, ha effettivamente svolto attività commerciale. Andava, però, dimostrato se, all'interno della compagine societaria, il Sig. fosse in possesso dei requisiti per la personale iscrizione obbligatoria Parte_1 alla speciale gestione Anche la presenza di una dichiarazione fiscale non attesta alcunché, posto CP_2 che i redditi dichiarati, al di là di ogni dubbio, sono risultati, dall'istruttoria espletata in primo grado, tanto per via documentale, quanto mediante prova orale, derivanti da proventi di affitto dell'immobile aziendale e dell'azienda medesima. Peraltro, non sarebbe indicativa, funzionalmente alle tesi dell' nemmeno la circostanza che la responsabilità illimitata, strettamente connessa alla qualità CP_2 di socio di una s.n.c., potesse giustificare l'iscrizione obbligatoria del Sig. alla gestione in Pt_1 argomento Sul punto, basta osservare che, perché sorga l'obbligo della iscrizione in questione, per i singoli soci di una società in nome collettivo, non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), della norma di riferimento, ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c); ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Quindi, nelle società in nome collettivo non è sufficiente, a far sorgere l'obbligo di iscrizione, il regime della responsabilità illimitata del socio, il quale sarà tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e tale partecipazione sia abituale e prevalente. Il requisito di cui alla lettera c) non può, dunque, necessariamente discendere dalla qualità di amministratore, poiché vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione dell'attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società”.
Avuto riguardo a tali risultanze (relative al periodo intercorrente tra il 2005 ed il 2014) e agli ulteriori accertamenti svolti nel giudizio definito con sentenza n. 2148/ 2019 in relazione all'anno 2015
(mancata prova di partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) nel caso in esame – anni 2018/2024- non è stato offerto dall' alcun elemento nuovo ed ulteriore atto a CP_2 comprovare la sussistenza dei requisiti di legge fondanti l'obbligo contributivo in capo al ricorrente, non essendovi prova dello svolgimento dell'attività lavorativa – atta a far sorgere gli obblighi contributivi – durante il periodo della liquidazione della società in nome collettivo;
tale prova non può essere desunta dalle dichiarazioni fiscali trattandosi, per come già accertato, di reddito derivante da
“proventi di affitto dell'immobile aziendale e dell'azienda medesima”. In assenza, pertanto, di prova – il cui onere grava sull' – dello svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa con i CP_2 requisiti dell'abitualità e della prevalenza che devono sussistere anche nelle operazioni di liquidazione della società, il ricorso merita accoglimento.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la non debenza da parte attrice della contribuzione in favore della gestione commercianti di cui all'opposto avviso di addebito;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.697,00 oltre CP_2 spese generali, Iva e Cpa con distrazione. Cosenza, 15 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti