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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 12/01/2026, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 439/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
TA SA, RE
GRASSO BARBARA MODESTA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2686/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3031M027212024 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3031M027212024 IRAP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22473/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:come in atti Resistente/Appellato:come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 s.r.l. ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento nr. TF 3031M02721/2024 notificatole il 18 settembre 2024 deducendo che il 6 dicembre 2023 gli era stato notificato un processo verbale di contestazione dell'AE che a conclusione di un'attività accertativa relativa al 2020 aveva accertato che tra le passività dell'azienda iscritte in bilancio vi era un debito verso un fornitore, Nominativo_1
, di euro 103.000,00 derivante da forniture commerciale effettuate negli anni precedenti.
La ricorrente ha dedotto che l'Ufficio aveva assunto che avendo il fornitore creditore cessato la propria attività il debito avrebbe dovuto essere riportato nelle sopravvenienze attive essendo maturato il termine di prescrizione del debito ed essendo cessata l'attività del fornitore creditore.
Ciò posto la ricorrente ha dedotto l'erroneità dell'assunto evidenziando che non era intervenuta alcuna remissione del debito da parte del creditore e che, pur essendo cessata l'attività da parte del creditore commerciale, rimaneva il credito in capo al soggetto persona fisica.
Ha, altresì, aggiunto che con delibera assembleare della società ricorrente dell'11 dicembre del 2023 era stata approvata dai soci la conversione del debito commerciale in debito finanziario previo accordo con il creditore, ossia l'obbligo della società era stato trasformato in obbligo finanziario verso i soci.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate deducendo che la predetta conversione del debito era avvenuta solo dopo la notifica del processo verbale, quindi dopo la constatazione del rilievo e che, pertanto, il tentativo di modificare il debito doveva ritenersi tardivo e artatamente realizzato, in quanto avvenuto (11.12.2023) dopo la notifica del PVC (06.12.23), quando l'omessa tassazione della plusvalenza era già stata constatata, non potendosi, altresì, essere fatto valere un documento formatosi nel 2023 dopo la constatata omissione della plusvalenza. L'Ufficio ha, infine rilevato che la ricorrente aveva già definito le sanzioni relative all'atto impugnato ai sensi dell'articolo 17 D.LGS 462/97 e che restavano pertanto in contestazione solo imposta e relativi interessi.
All'udienza fissata per la trattazione del ricorso tenutasi in data 15 dicembre 2025 la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto in quanto fondato.
L'Ufficio ha effettuato il recupero a tassazione ai sensi dell'art. 88 comma 1 del TUIR il quale prevede che :“Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività ' iscritte in bilancio in precedenti esercizi”.
Orbene, la norma in esame non può essere interpretata secondo quanto affermato dall'Ufficio posto che il mero decorso del termine di prescrizione di un credito non ne trasforma la natura in sopravvenienza attiva in assenza di prova dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione ovvero di una esplicita rinuncia al credito da parte del creditore, potendo tutt'al più incidere sul valore del credito da iscrivere in bilancio che discende anche dalla sua concreta esigibilità.
A riprova di quanto da ultimo affermato va difatti evidenziato che il debito verso il fornitore è stato trasformato in debito finanziario verso i soci.
In conclusione il ricorso va accolto in quanto fondato.
Per rigore di soccombenza parte resistente va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Napoli 15 dicembre 2025 Il Giudice est Dr. Alessandra Tabarro Il Presidente Dr. Francesco
ET
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
TA SA, RE
GRASSO BARBARA MODESTA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2686/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3031M027212024 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3031M027212024 IRAP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22473/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:come in atti Resistente/Appellato:come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 s.r.l. ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento nr. TF 3031M02721/2024 notificatole il 18 settembre 2024 deducendo che il 6 dicembre 2023 gli era stato notificato un processo verbale di contestazione dell'AE che a conclusione di un'attività accertativa relativa al 2020 aveva accertato che tra le passività dell'azienda iscritte in bilancio vi era un debito verso un fornitore, Nominativo_1
, di euro 103.000,00 derivante da forniture commerciale effettuate negli anni precedenti.
La ricorrente ha dedotto che l'Ufficio aveva assunto che avendo il fornitore creditore cessato la propria attività il debito avrebbe dovuto essere riportato nelle sopravvenienze attive essendo maturato il termine di prescrizione del debito ed essendo cessata l'attività del fornitore creditore.
Ciò posto la ricorrente ha dedotto l'erroneità dell'assunto evidenziando che non era intervenuta alcuna remissione del debito da parte del creditore e che, pur essendo cessata l'attività da parte del creditore commerciale, rimaneva il credito in capo al soggetto persona fisica.
Ha, altresì, aggiunto che con delibera assembleare della società ricorrente dell'11 dicembre del 2023 era stata approvata dai soci la conversione del debito commerciale in debito finanziario previo accordo con il creditore, ossia l'obbligo della società era stato trasformato in obbligo finanziario verso i soci.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate deducendo che la predetta conversione del debito era avvenuta solo dopo la notifica del processo verbale, quindi dopo la constatazione del rilievo e che, pertanto, il tentativo di modificare il debito doveva ritenersi tardivo e artatamente realizzato, in quanto avvenuto (11.12.2023) dopo la notifica del PVC (06.12.23), quando l'omessa tassazione della plusvalenza era già stata constatata, non potendosi, altresì, essere fatto valere un documento formatosi nel 2023 dopo la constatata omissione della plusvalenza. L'Ufficio ha, infine rilevato che la ricorrente aveva già definito le sanzioni relative all'atto impugnato ai sensi dell'articolo 17 D.LGS 462/97 e che restavano pertanto in contestazione solo imposta e relativi interessi.
All'udienza fissata per la trattazione del ricorso tenutasi in data 15 dicembre 2025 la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto in quanto fondato.
L'Ufficio ha effettuato il recupero a tassazione ai sensi dell'art. 88 comma 1 del TUIR il quale prevede che :“Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività ' iscritte in bilancio in precedenti esercizi”.
Orbene, la norma in esame non può essere interpretata secondo quanto affermato dall'Ufficio posto che il mero decorso del termine di prescrizione di un credito non ne trasforma la natura in sopravvenienza attiva in assenza di prova dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione ovvero di una esplicita rinuncia al credito da parte del creditore, potendo tutt'al più incidere sul valore del credito da iscrivere in bilancio che discende anche dalla sua concreta esigibilità.
A riprova di quanto da ultimo affermato va difatti evidenziato che il debito verso il fornitore è stato trasformato in debito finanziario verso i soci.
In conclusione il ricorso va accolto in quanto fondato.
Per rigore di soccombenza parte resistente va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Napoli 15 dicembre 2025 Il Giudice est Dr. Alessandra Tabarro Il Presidente Dr. Francesco
ET