Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 12/01/2026, n. 439
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Accolto
    Erronea qualificazione del debito come sopravvenienza attiva

    La Corte ha ritenuto che il mero decorso del termine di prescrizione di un credito non ne trasforma la natura in sopravvenienza attiva in assenza di prova dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione ovvero di una esplicita rinuncia al credito da parte del creditore. Ha altresì considerato la trasformazione del debito in debito finanziario verso i soci come prova a sostegno di tale tesi.

  • Accolto
    Erronea qualificazione del debito come sopravvenienza attiva

    La Corte ha ritenuto che il mero decorso del termine di prescrizione di un credito non ne trasforma la natura in sopravvenienza attiva in assenza di prova dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione ovvero di una esplicita rinuncia al credito da parte del creditore. Ha altresì considerato la trasformazione del debito in debito finanziario verso i soci come prova a sostegno di tale tesi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 12/01/2026, n. 439
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 439
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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