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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 12/01/2026, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 396/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8576/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 In Proprio E In Qualita' Di Erede Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 2024S783721 IRPEF-ALTRO 1997
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12801/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1, in proprio e quale erede della sig.ra Nominativo_1, ha impugnato il provvedimento di sgravio parziale prot. n. 2024S783721 del 20.03.2025, relativo alla cartella di pagamento n.
09720120280568908001, notificato in data 5 marzo 2025, con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale II di Roma, a seguito di istanza di autotutela, negava lo sgravio totale della predetta cartella esattoriale – dell'importo originario di euro 127.673,32 – disponendo invece uno sgravio parziale di soli euro
2.460,02, sul presupposto che la sentenza della CTR Lazio n. 3764/2017 avrebbe accolto il ricorso della contribuente solo parzialmente.
La ricorrente ha esposto che la suddetta cartella, invece, era stata integralmente annullata con sentenza della CTR Lazio n. 3764/2017, passata in giudicato per mancata impugnazione, all'esito di un complesso e ultraventennale contenzioso originato dall'avviso di accertamento n. RCJ1003024 del 25.11.2005.
Ha evidenziato, inoltre, che, nonostante il giudicato, l'Ufficio era rimasto inerte per anni e che il successivo provvedimento di sgravio parziale risultava in aperta violazione del giudicato, oltre che privo di qualsiasi motivazione intelligibile circa i criteri di ricalcolo adottati.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, eccependo, in via preliminare, la non impugnabilità del provvedimento di sgravio parziale e, nel merito, sostenendo che lo stesso costituiva corretta esecuzione della sentenza n. 3764/2017.
La ricorrente ha poi depositato memoria di replica con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso, contestando le affermazioni dell'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'eccezione preliminare dell'Ufficio è infondata.
Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g-bis) e g-ter), del D.Lgs. n. 546/1992 (oggi trasfusi negli artt. 65, lett. l)
e m), del D.Lgs. n. 175/2024), sono impugnabili il rifiuto espresso di autotutela e gli atti adottati in violazione dei principi di cui agli artt. 10-quater e 10-quinquies della L. n. 212/2000, in presenza di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione.
Nel caso di specie, il provvedimento di sgravio parziale incide in modo diretto e lesivo sulla sfera giuridico- patrimoniale della ricorrente, mantenendo in vita una pretesa tributaria già caducata in parte da sentenza definitiva, ed è pertanto autonomamente impugnabile.
Nel merito della vicenda, questo giudice non condivide l'affermazione di parte ricorrente circa l'avvenuto annullamento integrale della cartella.
Esaminando l'iter processuale, si evince che la sentenza n. 228/2009 del 18.12.2009 dell'allora CTR Lazio aveva accolto solo in parte il ricorso contro il prodromico avviso di accertamento, limitandosi a ridurre la percentuale di ricarico sulle merci vendute al 23%.
L'Ufficio, dopo che il giudizio di cassazione era stato deciso con il rigetto del ricorso della Orlandi, in data
19.10.2012 ha notificato la cartella de qua ma senza operare la riduzione prevista dalla sentenza ormai passata in giudicato.
Impugnata tempestivamente la cartella, all'esito della sentenza di secondo grado n. 3764/2017, pure questa passata in giudicato, il ricorso di primo grado veniva accolto solo in parte, statuendo che l'atto impositivo non aveva tenuto in debito conto la riduzione apportata all'avviso di accertamento, cosicché come conseguenza diretta della decisione l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto rideterminare gli importi dovuti
(anche se la rideterminazione non era stata espressamente prevista nel dispositivo della sentenza).
Per la ricorrente, tale decisione ha avuto l'effetto di annullare in toto la cartella impugnata.
Sul punto, la Cassazione ha avuto modo di precisare più volte, modificando un suo precedente orientamento, che, in ragione della natura di impugnazione-merito propria del processo tributario e in ossequio ai princìpi del giusto processo sanciti dagli artt. 111 Cost., 47 CDFU e 6 CEDU, ove nel corso di una causa di opposizione a cartella di pagamento sia accertata l'esistenza di una pronuncia giudiziale che abbia ridotto la pretesa tributaria contenuta nell'atto impositivo prodromico, con conseguente parziale venire meno del suo presupposto legittimante, il giudice di quella causa non può invalidare 'in toto' la cartella, ma è tenuto a ricondurla nella misura corretta, annullandola nella sola parte non avente più titolo nell'accertamento originario (cfr. anche Cass. n. 39660/2021).
Dunque, la cartella di certo non è stata annullata in toto, ma solo parzialmente in virtù dell'altrettanto annullamento parziale dell'avviso di accertamento prodromico.
E, quindi, non vi è nessun illegittimo bis in idem.
La prima sentenza di appello ha annullato parzialmente l'avviso di accertamento;
la seconda sentenza di appello, sulla scia di quella pronuncia, ha annullato parzialmente la cartella.
Ciò premesso, però, è vero che il provvedimento di sgravio è privo di qualsiasi motivazione in ordine al calcolo operato, alle operazioni logico-aritmetiche effettuate ed ai criteri applicati per determinare la riduzione del dovuto, che appare, in effetti, ben minore di quello che dovrebbe essere l'importo addebitabile alla ricorrente, anche in virtù della complessa ricostruzione induttiva dei ricavi di tre annualità, come puntualmente ricordato in ricorso alle pagg. 6 e 7.
Tale carenza viola l'art. 7 della L. n. 212/2000 e impedisce alla contribuente di comprendere e verificare l'operato dell'Amministrazione, con conseguente lesione del diritto di difesa, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n. 4516/2012).
Peraltro, la mera riduzione quantitativa del credito erariale da parte del giudice tributario non comporta la necessità per l'ente di rinnovare l'iscrizione a ruolo, poiché la minore somma spettante per effetto della decisione è comunque già compresa nel ruolo formato, onde ben può l'Ufficio adeguare «sua sponte» la richiesta di pagamento in conformità all'accertamento operato in sede giurisdizionale, purché ciò non si risolva in un atto di nuova e/o diversa imposizione (cfr. Cass. n. 30410/2022, Cass. n. 14547/2019, Cass.
n. 22804/2015).
Quello che è certo che l'Ufficio, quale che sia il provvedimento che adotterà, dovrà specificare il nuovo importo dovuto, dando atto specificatamente dei criteri e del calcolo effettuato per determinare tale nuova somma, in modo tale da permettere alla ricorrente di apprezzare ed accettare la nuova richiesta oppure di essere in grado di esercitare nel modo più ampio ed informato il suo diritto di difesa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con annullamento integrale del provvedimento di sgravio parziale impugnato e degli effetti pregiudizievoli da esso derivanti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
SA TE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8576/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 In Proprio E In Qualita' Di Erede Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 2024S783721 IRPEF-ALTRO 1997
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12801/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1, in proprio e quale erede della sig.ra Nominativo_1, ha impugnato il provvedimento di sgravio parziale prot. n. 2024S783721 del 20.03.2025, relativo alla cartella di pagamento n.
09720120280568908001, notificato in data 5 marzo 2025, con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale II di Roma, a seguito di istanza di autotutela, negava lo sgravio totale della predetta cartella esattoriale – dell'importo originario di euro 127.673,32 – disponendo invece uno sgravio parziale di soli euro
2.460,02, sul presupposto che la sentenza della CTR Lazio n. 3764/2017 avrebbe accolto il ricorso della contribuente solo parzialmente.
La ricorrente ha esposto che la suddetta cartella, invece, era stata integralmente annullata con sentenza della CTR Lazio n. 3764/2017, passata in giudicato per mancata impugnazione, all'esito di un complesso e ultraventennale contenzioso originato dall'avviso di accertamento n. RCJ1003024 del 25.11.2005.
Ha evidenziato, inoltre, che, nonostante il giudicato, l'Ufficio era rimasto inerte per anni e che il successivo provvedimento di sgravio parziale risultava in aperta violazione del giudicato, oltre che privo di qualsiasi motivazione intelligibile circa i criteri di ricalcolo adottati.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, eccependo, in via preliminare, la non impugnabilità del provvedimento di sgravio parziale e, nel merito, sostenendo che lo stesso costituiva corretta esecuzione della sentenza n. 3764/2017.
La ricorrente ha poi depositato memoria di replica con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso, contestando le affermazioni dell'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'eccezione preliminare dell'Ufficio è infondata.
Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g-bis) e g-ter), del D.Lgs. n. 546/1992 (oggi trasfusi negli artt. 65, lett. l)
e m), del D.Lgs. n. 175/2024), sono impugnabili il rifiuto espresso di autotutela e gli atti adottati in violazione dei principi di cui agli artt. 10-quater e 10-quinquies della L. n. 212/2000, in presenza di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione.
Nel caso di specie, il provvedimento di sgravio parziale incide in modo diretto e lesivo sulla sfera giuridico- patrimoniale della ricorrente, mantenendo in vita una pretesa tributaria già caducata in parte da sentenza definitiva, ed è pertanto autonomamente impugnabile.
Nel merito della vicenda, questo giudice non condivide l'affermazione di parte ricorrente circa l'avvenuto annullamento integrale della cartella.
Esaminando l'iter processuale, si evince che la sentenza n. 228/2009 del 18.12.2009 dell'allora CTR Lazio aveva accolto solo in parte il ricorso contro il prodromico avviso di accertamento, limitandosi a ridurre la percentuale di ricarico sulle merci vendute al 23%.
L'Ufficio, dopo che il giudizio di cassazione era stato deciso con il rigetto del ricorso della Orlandi, in data
19.10.2012 ha notificato la cartella de qua ma senza operare la riduzione prevista dalla sentenza ormai passata in giudicato.
Impugnata tempestivamente la cartella, all'esito della sentenza di secondo grado n. 3764/2017, pure questa passata in giudicato, il ricorso di primo grado veniva accolto solo in parte, statuendo che l'atto impositivo non aveva tenuto in debito conto la riduzione apportata all'avviso di accertamento, cosicché come conseguenza diretta della decisione l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto rideterminare gli importi dovuti
(anche se la rideterminazione non era stata espressamente prevista nel dispositivo della sentenza).
Per la ricorrente, tale decisione ha avuto l'effetto di annullare in toto la cartella impugnata.
Sul punto, la Cassazione ha avuto modo di precisare più volte, modificando un suo precedente orientamento, che, in ragione della natura di impugnazione-merito propria del processo tributario e in ossequio ai princìpi del giusto processo sanciti dagli artt. 111 Cost., 47 CDFU e 6 CEDU, ove nel corso di una causa di opposizione a cartella di pagamento sia accertata l'esistenza di una pronuncia giudiziale che abbia ridotto la pretesa tributaria contenuta nell'atto impositivo prodromico, con conseguente parziale venire meno del suo presupposto legittimante, il giudice di quella causa non può invalidare 'in toto' la cartella, ma è tenuto a ricondurla nella misura corretta, annullandola nella sola parte non avente più titolo nell'accertamento originario (cfr. anche Cass. n. 39660/2021).
Dunque, la cartella di certo non è stata annullata in toto, ma solo parzialmente in virtù dell'altrettanto annullamento parziale dell'avviso di accertamento prodromico.
E, quindi, non vi è nessun illegittimo bis in idem.
La prima sentenza di appello ha annullato parzialmente l'avviso di accertamento;
la seconda sentenza di appello, sulla scia di quella pronuncia, ha annullato parzialmente la cartella.
Ciò premesso, però, è vero che il provvedimento di sgravio è privo di qualsiasi motivazione in ordine al calcolo operato, alle operazioni logico-aritmetiche effettuate ed ai criteri applicati per determinare la riduzione del dovuto, che appare, in effetti, ben minore di quello che dovrebbe essere l'importo addebitabile alla ricorrente, anche in virtù della complessa ricostruzione induttiva dei ricavi di tre annualità, come puntualmente ricordato in ricorso alle pagg. 6 e 7.
Tale carenza viola l'art. 7 della L. n. 212/2000 e impedisce alla contribuente di comprendere e verificare l'operato dell'Amministrazione, con conseguente lesione del diritto di difesa, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n. 4516/2012).
Peraltro, la mera riduzione quantitativa del credito erariale da parte del giudice tributario non comporta la necessità per l'ente di rinnovare l'iscrizione a ruolo, poiché la minore somma spettante per effetto della decisione è comunque già compresa nel ruolo formato, onde ben può l'Ufficio adeguare «sua sponte» la richiesta di pagamento in conformità all'accertamento operato in sede giurisdizionale, purché ciò non si risolva in un atto di nuova e/o diversa imposizione (cfr. Cass. n. 30410/2022, Cass. n. 14547/2019, Cass.
n. 22804/2015).
Quello che è certo che l'Ufficio, quale che sia il provvedimento che adotterà, dovrà specificare il nuovo importo dovuto, dando atto specificatamente dei criteri e del calcolo effettuato per determinare tale nuova somma, in modo tale da permettere alla ricorrente di apprezzare ed accettare la nuova richiesta oppure di essere in grado di esercitare nel modo più ampio ed informato il suo diritto di difesa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con annullamento integrale del provvedimento di sgravio parziale impugnato e degli effetti pregiudizievoli da esso derivanti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
SA TE