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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/07/2025, n. 2926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2926 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 08/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 552/2020 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. GIOVANNI GIANNINI;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. PATRIZIA DE CHIRICO;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.01.2020, il ricorrente di cui in epigrafe ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare che dagli infortuni del 2017 e 2015 siano residuati postumi nella misura del
18% (o nella percentuale minore che ritenuta di giustizia) e, conseguentemente, la condanna dell alla liquidazione della CP_1 relativa prestazione, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata decisa nei termini di cui in dispositivo.
La presente domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie - ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento. Nel caso di specie, –in cui il contenzioso verte in via esclusiva sulla quantificazione del danno biologico scaturito dagli infortuni- il consulente tecnico d'ufficio –le cui valutazioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- ha quantificato il danno biologico nella misura complessiva del
14%.
L deve essere, pertanto, condannato ad erogare alla parte CP_1 ricorrente l'indennizzo corrispondente, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese processuali –liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l ad erogare CP_1 alla parte ricorrente un indennizzo rapportato ad un grado danno biologico del 14%, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
-condanna l alla rifusione delle spese processuali in favore CP_1 della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.200,00 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione;
-pone le spese di CTU –nella misura liquidata con separati decreti- definitivamente a carico dell CP_1
Bari, 08.07.2025
Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Agnese Angiuli)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 08/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 552/2020 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. GIOVANNI GIANNINI;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. PATRIZIA DE CHIRICO;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.01.2020, il ricorrente di cui in epigrafe ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare che dagli infortuni del 2017 e 2015 siano residuati postumi nella misura del
18% (o nella percentuale minore che ritenuta di giustizia) e, conseguentemente, la condanna dell alla liquidazione della CP_1 relativa prestazione, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata decisa nei termini di cui in dispositivo.
La presente domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie - ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento. Nel caso di specie, –in cui il contenzioso verte in via esclusiva sulla quantificazione del danno biologico scaturito dagli infortuni- il consulente tecnico d'ufficio –le cui valutazioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- ha quantificato il danno biologico nella misura complessiva del
14%.
L deve essere, pertanto, condannato ad erogare alla parte CP_1 ricorrente l'indennizzo corrispondente, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese processuali –liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l ad erogare CP_1 alla parte ricorrente un indennizzo rapportato ad un grado danno biologico del 14%, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
-condanna l alla rifusione delle spese processuali in favore CP_1 della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.200,00 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione;
-pone le spese di CTU –nella misura liquidata con separati decreti- definitivamente a carico dell CP_1
Bari, 08.07.2025
Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Agnese Angiuli)