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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/07/2025, n. 7462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7462 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 25052/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25052 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. GRECO DANIELA presso la quale elettivamente domicilia in Qualiano (NA) alla Via B. Croce n.79
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. DEPLANO GLORIA presso la quale elettivamente domicilia in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Pittore n.73
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.11.2024 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 27.07.1996, che dalla loro relazione e prima del Controparte_1
1 matrimonio, in data 12.06.1996, era nata una figlia, LL, rappresentava di essersi separato dalla moglie in forza di sentenza n. 5267/2015 resa dall'intestato Tribunale e che da quando le parti furono autorizzate dal Presidente del predetto Tribunale a vivere separatamente, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita. Ciò premesso chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, dal momento che la figlia LL aveva creato un autonomo nucleo familiare, chiedeva revocarsi l'assegno di mantenimento posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento della stessa.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva la resistente la quale aderiva alla domanda divorzile avanzata dal ricorrente evidenziando che nelle more le parti avevano trovato un accordo a tacitazione del contenzioso in essere.
Dopo un rinvio resosi necessario onde consentire alle parti di comparire personalmente all'udienza, all'udienza del 27.05.2025 le parti confermavano la loro volontà di divorziare, concordavano nella revoca dell'assegno di mantenimento a carico di per la figlia LL e non Parte_1 avanzavano ulteriori richieste accessorie.
Il giudice, in via provvisoria e urgente, preso atto delle dichiarazioni delle parti, revocava l'assegno di mantenimento a carico di a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
LL e, dopo aver invitato i difensori alla discussione orale, rimetteva la causa al Collegio, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli nel procedimento di separazione giudiziale concluso con sentenza passata in giudicato, come da attestazione in calce alla copia della stessa (cfr. copia sentenza allegata al fascicolo di parte munita di attestazione di passaggio in giudicato) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Dalle dichiarazioni delle parti è emerso che la figlia, maggiorenne, ha costituito un autonomo nucleo familiare e tale sopravvenienza giustifica la revoca dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della medesima a carico del padre.
2 In mancanza di ulteriori richieste accessorie e in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
Venendo alle spese di lite, avuto riguardo alla natura e a all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite come peraltro richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Napoli il 27.07.1996 (atto n.148, parte II , S. A, reg. Atti Matrimonio Controparte_1 anno 1996 );
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 30.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25052 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. GRECO DANIELA presso la quale elettivamente domicilia in Qualiano (NA) alla Via B. Croce n.79
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. DEPLANO GLORIA presso la quale elettivamente domicilia in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Pittore n.73
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.11.2024 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 27.07.1996, che dalla loro relazione e prima del Controparte_1
1 matrimonio, in data 12.06.1996, era nata una figlia, LL, rappresentava di essersi separato dalla moglie in forza di sentenza n. 5267/2015 resa dall'intestato Tribunale e che da quando le parti furono autorizzate dal Presidente del predetto Tribunale a vivere separatamente, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita. Ciò premesso chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, dal momento che la figlia LL aveva creato un autonomo nucleo familiare, chiedeva revocarsi l'assegno di mantenimento posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento della stessa.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva la resistente la quale aderiva alla domanda divorzile avanzata dal ricorrente evidenziando che nelle more le parti avevano trovato un accordo a tacitazione del contenzioso in essere.
Dopo un rinvio resosi necessario onde consentire alle parti di comparire personalmente all'udienza, all'udienza del 27.05.2025 le parti confermavano la loro volontà di divorziare, concordavano nella revoca dell'assegno di mantenimento a carico di per la figlia LL e non Parte_1 avanzavano ulteriori richieste accessorie.
Il giudice, in via provvisoria e urgente, preso atto delle dichiarazioni delle parti, revocava l'assegno di mantenimento a carico di a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
LL e, dopo aver invitato i difensori alla discussione orale, rimetteva la causa al Collegio, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli nel procedimento di separazione giudiziale concluso con sentenza passata in giudicato, come da attestazione in calce alla copia della stessa (cfr. copia sentenza allegata al fascicolo di parte munita di attestazione di passaggio in giudicato) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Dalle dichiarazioni delle parti è emerso che la figlia, maggiorenne, ha costituito un autonomo nucleo familiare e tale sopravvenienza giustifica la revoca dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della medesima a carico del padre.
2 In mancanza di ulteriori richieste accessorie e in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
Venendo alle spese di lite, avuto riguardo alla natura e a all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite come peraltro richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Napoli il 27.07.1996 (atto n.148, parte II , S. A, reg. Atti Matrimonio Controparte_1 anno 1996 );
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 30.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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