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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/07/2025, n. 7434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7434 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott. Laura Bajardi ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di previdenza ed assistenza obbligatoria iscritta al N. 46242/24 R.G. Aff. Cont. Lavoro promossa D A
elettivamente domiciliata presso gli Avv. Marco LI e Parte_1
CA LI che la rappresentano e difendono
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. - contumace - CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe he dedotto di avere proposto ATP per l'accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento della prestazione ex 1 l. 18/80, e che il CTU nominato in quella sede ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della prestazione richiesta con decorrenza dal 1.09.2022. Tanto premesso, considerato che l' non ha corrisposto quanto dovuto, ha chiesto al CP_1
Giudice di condannare l'istituto previdenziale alla corresponsione di quanto spettante. L' non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. CP_1
All'udienza del 28.4.25 la difesa ricorrente ha chiesto rinvio per verifica dell'intervenuto pagamento, riferendo di avere ricevuto il pagamento del rateo di aprile 2025. All'esito dell'udienza del 24.6.25 la causa è stata decisa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta. Al riguardo va osservato che parte ricorrente ha tempestivamente documentato la notifica del decreto di omologa relativa all'accertamento dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste, nonchè l'invio all'istituto convenuto del modello AP70. Tale documentazione non è stata contestata da parte dell' , rimasto contumace. CP_1
Va quindi affermato il diritto della ricorrente al pagamento dei ratei della prestazione richiesta dal 01.09.22 - ad eccezione che per aprile 2025, che parte ricorrente ha riferito di avere percepito - oltre accessori. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80 con decorrenza 1.9.2022; condanna l' alla corresponsione in suo favore dei ratei CP_1 arretrati, ad eccezione che per aprile 2025, oltre accessori, e alle spese di lite liquidate in
€ 1.900,00 oltre oneri, da distrarsi.
Roma, 24/6/2025 Il Giudice (Laura Bajardi) pagina 1 di 1
elettivamente domiciliata presso gli Avv. Marco LI e Parte_1
CA LI che la rappresentano e difendono
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. - contumace - CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe he dedotto di avere proposto ATP per l'accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento della prestazione ex 1 l. 18/80, e che il CTU nominato in quella sede ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della prestazione richiesta con decorrenza dal 1.09.2022. Tanto premesso, considerato che l' non ha corrisposto quanto dovuto, ha chiesto al CP_1
Giudice di condannare l'istituto previdenziale alla corresponsione di quanto spettante. L' non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. CP_1
All'udienza del 28.4.25 la difesa ricorrente ha chiesto rinvio per verifica dell'intervenuto pagamento, riferendo di avere ricevuto il pagamento del rateo di aprile 2025. All'esito dell'udienza del 24.6.25 la causa è stata decisa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta. Al riguardo va osservato che parte ricorrente ha tempestivamente documentato la notifica del decreto di omologa relativa all'accertamento dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste, nonchè l'invio all'istituto convenuto del modello AP70. Tale documentazione non è stata contestata da parte dell' , rimasto contumace. CP_1
Va quindi affermato il diritto della ricorrente al pagamento dei ratei della prestazione richiesta dal 01.09.22 - ad eccezione che per aprile 2025, che parte ricorrente ha riferito di avere percepito - oltre accessori. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80 con decorrenza 1.9.2022; condanna l' alla corresponsione in suo favore dei ratei CP_1 arretrati, ad eccezione che per aprile 2025, oltre accessori, e alle spese di lite liquidate in
€ 1.900,00 oltre oneri, da distrarsi.
Roma, 24/6/2025 Il Giudice (Laura Bajardi) pagina 1 di 1