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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/06/2025, n. 2851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2851 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 10961/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10961/2024 R.G. LAVORO
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DI GUIDA MARIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa DE PARIS CHIARA
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento prestazione dopo omologa ed azione di condanna
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/09/2024 il ricorrente in epigrafe agiva per il riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei relativi all'assegno di invalidità civile.
A fondamento della domanda deduceva che, in data 26.04.2024, a seguito di ATPO, il Tribunale omologava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione in oggetto, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico nominato e che l' , nonostante la rituale comunicazione del decreto e la CP_1
sussistenza degli altri requisiti di legge, non procedeva al pagamento.
Si costituiva l' che eccepiva il pagamento e chiedeva pronunziarsi sentenza di CP_1
cessata materia del contendere;
il ricorrete si associava alla richiesta dell'istituto.
***
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' incontestato il riconoscimento del diritto nelle more del presente giudizio.
La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua, piuttosto, il profilo delle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. Dichiara cessata la materia del contendere.
2 b. Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
940,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all' avvocato antistatario.
Si comunichi
Aversa, 25/06/2025
Il giudice
dott.ssa Chiara Cucinella
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10961/2024 R.G. LAVORO
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DI GUIDA MARIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa DE PARIS CHIARA
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento prestazione dopo omologa ed azione di condanna
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/09/2024 il ricorrente in epigrafe agiva per il riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei relativi all'assegno di invalidità civile.
A fondamento della domanda deduceva che, in data 26.04.2024, a seguito di ATPO, il Tribunale omologava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione in oggetto, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico nominato e che l' , nonostante la rituale comunicazione del decreto e la CP_1
sussistenza degli altri requisiti di legge, non procedeva al pagamento.
Si costituiva l' che eccepiva il pagamento e chiedeva pronunziarsi sentenza di CP_1
cessata materia del contendere;
il ricorrete si associava alla richiesta dell'istituto.
***
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' incontestato il riconoscimento del diritto nelle more del presente giudizio.
La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua, piuttosto, il profilo delle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. Dichiara cessata la materia del contendere.
2 b. Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
940,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all' avvocato antistatario.
Si comunichi
Aversa, 25/06/2025
Il giudice
dott.ssa Chiara Cucinella
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