Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00048/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01980/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.,
sul ricorso numero di registro generale 1980 del 2025, proposto da Vodafone Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Manfredonia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Siponta Totaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) del provvedimento del Settore 5° - LL.PP. e Autorizzazioni Ambientali del Comune di Manfredonia (FG), prot. n. 0053418 del 07.10.2025 comunicato in pari data a mezzo pec, con cui è stata dichiarata l'improcedibilità dell'istanza di autorizzazione, ex art. 44 C.c.e., presentata da Vodafone Italia S.p.A. al SUAP del Comune l'11.08.2025 con prot. n. 0053418 per la realizzazione di una stazione radio base su infrastruttura esistente ubicata nel territorio del predetto Ente locale, in via Euclide s.n.c. in terreno riportato in catasto al foglio n. 34 particella 657;
2) di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale comunque lesivo per la ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto;
e per il conseguente risarcimento del danno ingiusto che viene a subire la Società ricorrente da una prolungata esecuzione del provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Manfredonia;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm.;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. RL Dibello e uditi per le parti i difensori nessuno comparso in udienza;
In vista dell’odierna camera di consiglio, la difesa del Comune di Manfredonia ha depositato nota con la quale comunica di avere provveduto all’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato dalla società ricorrente, ai fini di una pronuncia di cessata materia del contendere.
Il Collegio, previo avviso reso alle parti in conformità all’art. 60 cod. proc. amm., in ordine alla eventualità di definire il giudizio direttamente con sentenza in forma semplificata, ritenuta la natura satisfattiva della nota del 7 ottobre 2025, ne prende atto ai fini della pronuncia di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’articolo 34, comma 5 del codice del processo amministrativo.
Le spese possono essere compensate in relazione all’esito della lite e all’assenza di indicazioni in senso contrario da parte dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NM AL, Presidente
RL Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RL Dibello | NM AL |
IL SEGRETARIO