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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 02/12/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI MATERA
PRIMA SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Flaminia
D'LO, applicata ai sensi dell'art. 3 d.l. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 614 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. all'udienza cartolare del
27.11.2025 e promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Scanzano Jonico Parte_1 C.F._1
Piazza dei Centomila 22 presso lo studio dell'avv. VALLUZZI LUCIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-PARTE OPPONENTE - contro
(C.F. ), e per essa, (CF CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti BI BARBARA e P.IVA_2
IC BI che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA –
E
(CF ) e per essa, CF Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_2
) elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti BI BARBARA e P.IVA_2
IC BI che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- PARTE INTERVENIENTE VOLONTARIA -
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come note sccritte e atti difensivi.
Considerazioni in fatto e diritto
1 Con atto di citazione regolarmente notificato, opponeva l'atto di precetto Parte_1
notificatole in data 02.03.2023 e portante l'ingiunzione di pagare a la somma CP_1
di 134.986,31 euro oltre interessi di mora e spese in virtù di fideiussione prestata a garanzia di due finanziamenti concessi da alla società Parte_2
e non rimborsati dal debitore principale. CP_4
Pertanto, citava innanzi all'intestato tribunale al fine di sentire accogliere le CP_1
seguenti conclusioni “In via preliminare e pregiudiziale: sospendere, inaudita altera parte,
l'efficacia giuridica dei titoli esecutivi posti a base dell'atto di precetto impugnato, per le sopra dedotte ragioni in fatto e in diritto;
2. Sempre in via preliminare, previo accertamento del difetto di prova in merito alla titolarità del credito per cui è causa in capo alla , dichiararne il difetto di legittimazione CP_1
attiva;
3. Nel merito, dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito derivante dai due contratti di finanziamento del 30 giugno 1989, portato dall'atto di precetto oggetto della presente opposizione;
4. In via subordinata, in accoglimento dei suestesi motivi di opposizione, dichiarare e dare atto che l'atto di precetto del 13 febbraio 2023 come sopra descritto è illegittimo, infondato, nullo e inefficace, gravatorio e persecutorio.
5. Di conseguenza, dichiarare l'annullamento, la revoca e l'inefficacia del predetto atto, con ogni ulteriore conseguenza di legge;
6. Dichiarare e dare atto che la società opposta ha agito in condizione di abuso del diritto e, pertanto, condannarla alla rifusione del danno ex art. 96 cpc a favore della opponente in misura equitativa;
7. Con il favore delle spese e dei compensi di procedura, oltre il rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e cap, se e per legge dovuti”.
A fondamento della propria pretesa, l'opponente deduceva:
- che veniva a conoscenza della sua posizione di debitrice solo con la ricezione dell'atto di precetto;
- che, all'epoca in cui veniva concessi i mutui alla società del padre, era poco più che ventenne e non si occupava di alcuna delle attività imprenditoriali della famiglia;
- che era carente di legittimazione attiva quanto all'asserito credito CP_1
derivante dai due atti di finanziamento;
2 - che, infatti, pur descrivendo le varie vicende successorie nella titolarità del credito,
non aveva dato prova né pubblicità delle intervenute cessioni;
CP_1
- che la mancata pubblicità delle cessioni l'aveva privata del diritto di difesa;
- che, a carico della società originaria debitrice, si era svolta una prima CP_4
procedura esecutiva RGE 95/1992 presso il Tribunale di Matera;
- che, successivamente, veniva riunita alla procedura immobiliare pendente, la n. RGE
66/1993 nella quale la aveva formalizzato atto di intervento;
CP_1
- che, tuttavia, tale procedura riunita veniva dichiarata improcedibile con provvedimento del 13.03.2003 tanto che di tale circostanza ne veniva dato atto anche nel progetto di distribuzione (doc. 4 fascicolo attoreo);
- che non interveniva nuovamente nella procedura RGE 95/1992 e, CP_1
pertanto, il suo presunto credito si estingueva il 13.03.2013;
- che, ugualmente, il credito si era prescritto anche nei confronti di dato CP_4
che il fallimento n. 4/1999 veniva chiuso in data 04.04.2007 (doc. 5 fascicolo attoreo);
- che l'atto di precetto asseritamente notificato nel 1994 era nullo in quanto ricevuto da terzi in luogo diverso dalla propria residenza e/o domicilio (doc. 6 fascicolo attoreo);
- che l'atto di precetto era privo degli elementi necessari per l'identificazione e quantificazione del credito;
- che i contratti sottoscritti nel 1989 erano privi di causa in quanto contratti in giovane età senza solvibilità.
Si costituiva , e per essa , contestando tutto quanto CP_1 Controparte_2
ex adverso affermato e, in particolare, eccependo:
- che, in data 30.06.1989, il concedeva alla società Parte_2
un contratto di finanziamento per atto pubblico a medio termine di L. CP_4
800.000.000 rimborsabile in massimo nove anni mediante pagamento di nn. 18 rate semestrali posticipate comprensive di quota capitale e di interessi ex art. 6 del contratto;
- che lo stesso giorno veniva, altresì, concesso un altro finanziamento per atto pubblico a medio termine per euro L. 57.000.000;
- che le suddette obbligazioni restitutorie venivano garantite da Parte_3
e ;
[...] Parte_1 Parte_4
3 - che la società, debitrice principale, si rendeva inadempiente e la banca dichiarava risolti i rapporti in data 04.03.1994;
- che, successivamente, in data 13.08.1994 veniva notificato atto di precetto assieme ai due contratti di mutuo anche ai fideiussori;
- che, in data 01.12.1994, il si fondeva con Parte_2
e nel Controparte_5 Controparte_6
; Controparte_7
- che, in data 12.10.1999, si fondeva per incorporazione nel Controparte_7
; Controparte_8
- che, in data 11.12.2000, il veniva incorporato in Controparte_8 [...]
; CP_9
- che, in data 24.04.2001, incorporava per fusione la Controparte_9 [...]
mutando denominazione in Controparte_10 Controparte_11
- che, in data 21.05.2001, onferiva in Controparte_11 Parte_5
il ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di credito industriale e
[...]
successivamente cambiava denominazione in;
Parte_6
che si fondeva in per Parte_6 Controparte_12
incorporazione della prima nella seconda, con efficacia dall'11.11.2019; che, in data 25.06.2021, cedeva a i Controparte_12 Controparte_2
crediti derivanti dai già citati contratti di finanziamento e ne veniva dato avviso mediante pubblicazione sulla GU n. 118 del 05.10.2021; che, in data 21.12.2022, a seguito di scissione, venivano assegnati a i crediti CP_1
del ramo prestiti non performanti;
che, in data 02.03.2023, veniva notificato a l'atto di precetto opposto;
Parte_1
che degli eventi modificativi del rapporto creditorio era stata data prova mediante documentazione (doc. da 1 a 8 fascicolo opposto); che della cessione da a vi era prova della Controparte_12 Controparte_2
pubblicazione in GU con indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti e cioè “a) crediti pecuniari in titolarità di relativi a finanziamenti (a lungo termine, a Controparte_12
breve termine, esposizioni rotative revocate, garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e non garantiti), b) classificati a sofferenza alla data di cessione, c) come risultanti
4 da apposita lista contenente i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) espressamente elencati nella lista pubblicata sul cennato sito internet, d) i cui crediti sono denominati in Euro, e) e che infine non sono identificabili (per esclusione) con i finanziamenti di cui ai codici espressamente riportati in Gazzetta”; che il titolo esecutivo era detenuto in originale;
che il primo atto di precetto era dell'agosto del 1994; che a seguito del fallimento di , la banca insinuava il proprio Parte_7
credito il 16.04.1997 (doc. 14 fascicolo opposto); che la si era insinuata nel passivo della società in data 08.04.1999 CP_9 CP_4
(doc. 15 fascicolo opposto) e che la procedura fallimentare si era definita ad inizio 2007; che, nelle more, la banca interveniva anche nella procedura esecutiva immobiliare n.
66/1993 RGE Tribunale di Matera;
che la suddetta procedura veniva riunita alla n. RGE 95/1992 (doc. 17 fascicolo opposto);
- che l'improcedibilità dell'esecuzione RGE 66/1993 aveva colpito solo Parte_3
e ma non anche la (doc. 21 fascicolo opposto); Parte_4 CP_4
- che, comunque, la banca interveniva anche nell'esecuzione RGE 95/1992 (doc. 18 fascicolo opposto);
- che la procedura RGE 95/1992 veniva estinta il 21.01.2020 e all'udienza partecipava anche (rappresentante di fascicolo Controparte_13 Parte_6
opposto);
- che il precetto assieme ai due contratti di finanziamento erano stati notificati all'opponente in data 13.08.1994 (doc. 10 fascicolo opposto);
- che l'importo richiesto corrispondeva al credito residuo al netto di quanto già ricevuto in sede fallimentare/esecutiva come anche comprovato dall'estratto ex art. 50 TUB in atti;
- che l'opponente, pur giovane, aveva partecipato agli atti notarili volontariamente.
Insisteva per il rigetto della domanda con condanna alle spese di lite.
Successivamente, in sede cautelare ex art. 615 co. 1 c.p.c., il Giudice, precedente assegnatario del fascicolo, rilevava d'ufficio l'assenza di un valido titolo esecutivo ex art. 474 cpc. e sospendeva l'efficacia esecutiva dei titoli opposti.
5 La causa veniva, quindi, istruita mediante lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. all'esito delle quali, non essendovi istruttoria da svolgere, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Successivamente si costituiva dando atto dell'intervenuta fusione Controparte_3
con e facendo proprie le difese di quest'ultima. CP_1
La causa veniva, quindi, assegnata allo scrivente magistrato applicato a distanza presso il
Tribunale di Matera ex art. 3 d.l. 117/2025.
All'udienza a trattazione scritta del 27.11.2025, questo Giudice riservava la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
*
La questione posta all'attenzione del Tribunale attiene all'accertamento negativo del diritto di ad agire esecutivamente nei confronti di , nella sua qualità CP_1 Parte_1
di fideiussore, per il recupero del credito derivante da due contratti di finanziamento a medio termine stipulati per atto pubblico tra e Parte_2
debitore originario fallito, rimasti parzialmente inadempiuti. CP_4
A tale proposito l'opponente ha sollevato sia eccezioni tipiche ex art. 615 co. 1 c.p.c. che eccezioni ex art. 617 co. 1 c.p.c.
1. In via preliminare, sulla presenza di validi titoli esecutivi.
In sede cautelare, però, il giudice, precedente assegnatario del fascicolo, ha sollevato una questione d'ufficio circa l'esistenza di un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. necessario per l'esercizio dell'azione coattiva;
ha, infatti, evidenziato che i contratti di finanziamento azionati, pur essendo stati redatti per atto pubblico, non contenevano pattuizioni in ordine alla traditio delle somme (ordinanza del 16.06.2023 RG 614-1/2023).
Il creditore ha, quindi, depositato con le memorie ex art. 171 ter cpc i doc. 23-24 corrispondenti alle scritture private di quietanza sottoscritte dal debitore principale e vistate per autentica dal creditore mutuante.
Alla luce delle contestazioni sollevate dal debitore che riguardano anche profili di legittimazione ad agire e titolarità del credito in capo al creditore, il Tribunale ritiene opportuno decidere la presente controversia sulla base della cd. ragione più liquida, derogando, quindi, all'ordine logico di esame delle questioni e tenendo conto che le questioni che saranno vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'organo giudicante in aderenza al principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
6 La presente controversia, infatti, trattandosi di un'opposizione preventiva al precetto, si risolve rispondendo al quesito sollevato d'ufficio dal giudicante se i due contratti di mutuo portati dal precetto qui opposto possono costituire valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. per fondare la successiva espropriazione coattiva.
Sul punto, la Cassazione è costante nel ritenere che “al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge”
(Cass., 05/03/2020, n. 6174; già Cass. 27/08/2015, n. 17194). In altre parole, il Giudice deve esaminare il contratto di mutuo e interpretarlo nel suo complesso, congiuntamente agli atti accessori che realizzano - concretamente e operativamente - il conferimento ad altri della disponibilità giuridica di una somma di denaro da parte del mutuante.
Pertanto, un contratto di mutuo, trattandosi di un contratto reale, dovrà contenere la disposizione in ordine alla traditio delle somme con la relativa quietanza di pagamento a saldo o parziale oltre ad essere redatto secondo le modalità previste dalla legge, al fine di acquistare piena efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
Come noto, però, è possibile per le parti scindere il momento della stipulazione del contratto da quello dell'effettiva erogazione della somma;
anche in questi casi, il Giudice dovrà verificare se il contratto di mutuo con separata quietanza può assurgere a valido titolo esecutivo.
In adesione all'orientamento della Suprema Corte, la risposta è positiva solo laddove entrambi gli atti (contratto di mutuo e atto di erogazione e quietanza) rispettino i requisiti formali previsti dalla legge (atto pubblico o scrittura privata autenticata). Ed infatti, questo
Tribunale intende dare continuità a quell'orientamento della giurisprudenza della Suprema
Corte secondo cui, con riguardo al contratto di mutuo, l'atto pubblico che lo contiene è privo del valore di titolo esecutivo in tutti casi in cui la dazione della somma mutuata non risulti da atti ricevuti da notaio, ma da semplici quietanze di versamento o estratti dei libri contabili della banca ovvero da atti non formalmente omogenei al contratto (cfr. Cass. Sez.
1, Sentenza n. 4293 del 19/07/1979).
7 Dalle considerazioni appena svolte e in via del tutto assorbente, il Tribunale deve, quindi, ribadire che i contratti di mutuo del 1989 garantiti da non presentano, Parte_1
direttamente nel corpo degli atti, alcuna pattuizione circa la traditio delle somme né alcuna quietanza.
Ed infatti, il primo mutuo così recita:
ugualmente il secondo così recita:
Nonostante l'assenza dell'attestazione dell'erogazione della somma mutuata e della relativa quietanza già sollevata in fase cautelare, non risulta prodotto in giudizio un separato atto pubblico o scrittura privata autenticata di quietanza;
la doc. sub. 23 e 24 del fascicolo del creditore opposto, infatti, è una mera scrittura privata tra la e il cliente e non è CP_9
idonea ad integrare i contratti di mutuo per le ragioni poc'anzi espresse.
Entrambi i mutui, pertanto, difettano dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.
L'acclarata inesistenza di un titolo esecutivo posto a fondamento della minacciata esecuzione assorbe ogni altra questione e rende superflua la disamina delle stesse.
È evidente che la presente statuizione nulla dice circa l'effettiva debenza delle somme da parte di ma, semplicemente, statuisce in ordine all'insussistenza del diritto Parte_1
ad agire in executivis in virtù del precetto notificato in assenza di un titolo che abbia le caratteristiche previste dall'art. 474 c.p.c. (che potrà, comunque, essere richiesto nelle competenti sedi ove vi siano i relativi presupposti).
2. Sulle spese di lite.
8 Le spese di lite seguono vengono integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., sussistendone giustificati motivi costituiti dal fatto che gli stessi contratti oggi portati dall'atto di precetto opposto sono stati ritenuti validi titoli esecutivi nell'ambito di precedenti pignoramenti e procedure concorsuali.
PQM
Il Tribunale di Matera definitivamente pronunciando, ogni domanda, eccezione o istanza contraria disattesa:
- accoglie l'opposizione a precetto e, per l'effetto, dichiara che Controparte_3
(già ) non ha diritto ad agire in executivis nei confronti di , CP_1 Parte_1
sulla base del precetto per le ragioni in parte motiva;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Matera, 02.12.2025
Il Giudice
Flaminia D'LO
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