Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/1999, n. 485
CASS
Sentenza 20 gennaio 1999

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Nel sistema delineato dall'art. 366, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., l'indicazione delle norme che nel ricorso per cassazione si assumono violate si pone non come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell'ammissibilità del ricorso medesimo, ma piuttosto come elemento che concorre alla individuazione delle questioni sollevate nei motivi in esso contenuti. Pertanto, l'omessa indicazione delle norme sulle quali si fondano i motivi del ricorso non ne comporta l'inammissibilità quando, attraverso le ragioni addotte, sia possibile identificare il principio di diritto che si assume violato.

In tema di opposizioni in seno al processo esecutivo, posto che, mentre l'opposizione all'esecuzione investe l'" an " dell'azione esecutiva, consistendo nella contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni, l'opposizione agli atti esecutivi attiene al " quomodo " del procedimento, consistendo nella contestazione dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, ne consegue che configura opposizione agli atti esecutivi quella con cui l'esecutato deduca vizi attinenti al " modus procedendi " della vendita, in particolare sostenendone la illegittimità in quanto effettuata in assenza dell'unico soggetto legittimato dalla qualità di creditore, ed altresì conclusa oltre i limiti della cautela del credito.

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  • 1Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
    https://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 marzo 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/1999, n. 485
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 485
Data del deposito : 20 gennaio 1999

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