Sentenza 20 gennaio 1999
Massime • 2
Nel sistema delineato dall'art. 366, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., l'indicazione delle norme che nel ricorso per cassazione si assumono violate si pone non come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell'ammissibilità del ricorso medesimo, ma piuttosto come elemento che concorre alla individuazione delle questioni sollevate nei motivi in esso contenuti. Pertanto, l'omessa indicazione delle norme sulle quali si fondano i motivi del ricorso non ne comporta l'inammissibilità quando, attraverso le ragioni addotte, sia possibile identificare il principio di diritto che si assume violato.
In tema di opposizioni in seno al processo esecutivo, posto che, mentre l'opposizione all'esecuzione investe l'" an " dell'azione esecutiva, consistendo nella contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni, l'opposizione agli atti esecutivi attiene al " quomodo " del procedimento, consistendo nella contestazione dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, ne consegue che configura opposizione agli atti esecutivi quella con cui l'esecutato deduca vizi attinenti al " modus procedendi " della vendita, in particolare sostenendone la illegittimità in quanto effettuata in assenza dell'unico soggetto legittimato dalla qualità di creditore, ed altresì conclusa oltre i limiti della cautela del credito.
Commentario • 1
- 1. Osservatorio nazionale sul diritto di famigliahttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 marzo 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/1999, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. IG Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN AU, elettivamente domiciliata in ROMA CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 1, presso lo studio dell'avvocato CESARE AMMENDOLA, difeso dall'avvocato SALVATORE AMMENDOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SICILCASSA SPA, in persona del titolare del Centro Affari Territoriali di Ragusa dr. Salvatore Garrone, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO ALBERINI, difeso dall'avvocato CASSÌ CRISCIONE PAOLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
RI GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 43, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PERTICA, difeso dall'avvocato GIOVANNI CILIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
BNL SPA, in persona del Presidente, il dott. Mario Sarcinelli, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VAL GARDENA 3, presso lo studio dell'avvocato LUCIO DE ANGELIS, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
NC AGRICOLA P RAGUSA, IMM DI AU NN SNC, AS IG, AG GI, AS GI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 282796 del Tribunale di RAGUSA, emessa il 20/3/96 depositata il 10/04/96;
RG. 1285+2118/93.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/98 dal Consigliere Dott. IG Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato LUCIO DE ANGELIS;
udito l'Avvocato CILIA GIOVANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Banca Agricola Popolare di Ragusa, creditrice di MA NO della somma di oltre lire 44 milioni, con atto del 25 maggio 1988, sottopose a pignoramento beni di proprietà della NO e del marito di lei IG AS, tra i quali un appartamento in Ragusa ed un fabbricato in S. Croce Camerina. Al procedimento di esecuzione così formato furono riuniti i procedimenti per espropriazione immobiliare promossi, con distinti atti di pignoramento e rispettivamente, dalla Banca Nazionale del Lavoro (B.N.L.) in danno di IG AS e IO BO e dalla Cassa di Risparmio V.E. per le province siciliane (poi s.p.a. Sicilcassa) in danno di IG AS, IO BO e GI Di TE.
All'udienza del 31 marzo 1993, su istanza della B.N.L. e della Sicilcassa, fu effettuata la vendita dei beni pignorati;
l'appartamento in Ragusa fu aggiudicato a IO IZ ed il fabbricato in S. Croce Camerina alla Società immobiliare di NN AS.
2. MA NO, con atto dell'8 giugno 1993, premesso che la B.N.L. e la Cassa di risparmio non erano sue creditrici, ha proposto opposizione contro l'ordinanza di vendita.
GI AS, con atto del 20 novembre 1993, a sua volta ha proposto opposizione contro il decreto di trasferimento dell'appartamento aggiudicato a IO ZZ, adducendo gli stessi motivi fatti valere dalla moglie.
3. Il tribunale di Ragusa, con sentenza del 10 aprile 1996, ha rigettato entrambe le opposizioni.
In particolare, il tribunale ha qualificato le opposizioni della NO e del AS come agli atti esecutivi e le ha ritenute tardive rispetto sia alla data dell'incanto con aggiudicazione, sia alla data in cui gli interessati avevano avuto conoscenza di questa. Il tribunale ha aggiunto che l'avvenuta aggiudicazione dei beni a IO IZ ed alla Società Immobiliare di Causarano NN fungeva da sbarramento alla proposizione delle opposizioni di cui al giudizio.
4. Per la cassazione di questa sentenza MA NO ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi.
Resistono con controricorso la s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, la s.p.a Sicilcassa in liquidazione e IO IZ.
Gli altri intimati Banca Agricola Popolare di Ragusa, Immobiliare di NN AS, IG AS, BO IO e AS GI non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La Banca Nazionale del Lavoro ha depositato anche memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Preliminarmente debbono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso proposte sotto un duplice profilo da IO ZZ.
CO sostiene: a) che nel ricorso non sono indicate le norme di diritto sulle quali si fondano i motivi del ricorso;
b) che quella addotta a sostegno del terzo motivo del ricorso è circostanza di fatto accertata dal tribunale e non è sindacabile in sede di legittimità.
Le eccezioni non sono fondate.
1.2. L'art. 366, primo comma n. 4, dispone che "il ricorso [per cassazione] deve contenere, a pena di inammissibilità [...] i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano".
Il requisito risponde all'esigenza che il ricorso consenta da solo l'individuazione delle questioni da risolvere (Cass. 29 novembre 1988, n. 6465, tra le tante), in quanto in questa materia domina il principio jura novit curia, secondo il quale la Corte di Cassazione deve pronunciarsi solo sulle censure sollevate con i motivi e, nei limiti di queste, applicare le norme..
Per questa stessa ragione, esemplificativamente, non è consentito il semplice richiamo ad atti difensivi del giudizio di merito (Cass. 13 giugno 1987, n. 5217) oppure, quando il ricorso è proposto per vizi di motivazione, la denuncia che il provvedimento impugnato presenta una motivazione stereotipata (Cass. 26 ottobre 1988, n. 5805) o, infine, supplire alla deficienza del ricorso attraverso le memorie (Cass. 10 aprile 1975, n. 1320). In definitiva, il ricorso deve assicurare l'autonoma comprensibilità dell'impugnazione, essendo questa a motivi limitati. Nel sistema dell'art. 366 sopra richiamato l'indicazione delle norme di diritto su cui si fonda il ricorso non costituisce un requisito distinto dai motivi del ricorso;
piuttosto concorre all'individuazione dei motivi che nel giudizio di legittimità non possono prescindere dalla violazione di norme sostanziali o processuali.
Deriva da ciò che l'omessa indicazione delle norme sulle quali si fondano i motivi può determinare una non precisa formulazione dei motivi, ma non comporta inammissibilità del ricorso quando, attraverso le ragioni addotte, sia possibile identificare il principio di diritto che si assume violato (in questo senso già Cass. 16 aprile 1988, n. 2989 tra le altre). Nel ricorso proposto da MA NO l'esposizione delle ragioni di critica della sentenza impugnata non solo si dilunga per ben venti pagine, ma ciascuna censura è preceduta dall'indicazione di norme processuali che si assumono violate.
Tanto basta avere accertato perché l'eccezione possa essere dichiarata non fondata.
1.3. Per quanto riguarda la seconda eccezione basta rilevare che la denuncia secondo la quale uno dei motivi del ricorso contiene la critica di accertamenti di fatto non ripetibile in cassazione non rende il ricorso inammissibile o improcedibile;
semmai rende inammissibile la censura perché diversi sono i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'intero ricorso.
2. L'esame del ricorso richiede ancora la precisazione preliminare che IG AS, parte soccombente nel giudizio di merito, non ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza impugnata. Per questa ragione i riferimenti alla posizione del AS che si leggono nel ricorso non possono comportare l'allargamento a lui delle determinazione che sono adottate con la decisione oggetto di questa sentenza.
3.1. Il primo motivo del ricorso è rivolto contro la qualificazione data dal tribunale all'opposizione proposta da MA NO. La ricorrente sostiene che, avendo denunciato l'inesistenza del credito della Sicilcassa e della B.N.L. nei suoi confronti (ed in confronto del AS), con l'opposizione ella aveva contestato il diritto dei due creditori di procedere all'esecuzione; per cui nell'atto si configurava anche un'opposizione all'esecuzione sulla quale il tribunale avrebbe dovuto decidere: denuncia di violazione dell'art.615 cod. proc. civ. e mancanza di motivazione sul punto.
La censura non può essere accolta secondo quanto si dirà. 3.2. È ben vero che nel processo esecutivo il debitore può svolgere con uno stesso atto sia opposizione all'esecuzione, sia opposizione agli atti esecutivi.
Per distinguere l'opposizione all'esecuzione da quella agli atti esecutivi, si deve considerare che la prima investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni: Cass. 27 giugno 1990, n. 6544; 23 luglio 1997, n. 6871, tra le tante. L'opposizione agli atti esecutivi consiste, invece, nella contestazione della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo: in questa la parte fa valere vizi formali degli atti e dei provvedimenti svolti o adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, fra i quali il titolo esecutivo ed il precetto, nonché la notificazione di questi: Cass. 12 novembre 1996, n. 9879. Esaminando l'opposizione proposta da MA NO l'8 giugno 1993, si ricava che nell'atto sono svolte le seguenti argomentazioni:
-nell'udienza del 31 marzo 1993 non si poteva procedere alla vendita forzata per l'assenza della Banca Agricola popolare di Ragusa unico soggetto legittimato dalla qualità di creditrice della somma di lire oltre 44 milioni;
-la vendita forzata non poteva essere effettuata oltre la cautela del credito per cui, venduto il primo lotto, non si potevano vendere i successivi;
-la vendita non poteva essere chiesta dalla B.N.L. e dalla Cassa di Risparmio estranei a qualunque debito nei confronti dell'attuale ricorrente.
Ritiene il Collegio che queste argomentazioni sono volte a contestare la legittimità procedimentale dell'azione esecutiva per come questa si è avuta nel processo e non contengono la denuncia dell'inesistenza del credito.
La conferma di questa soluzione sta sia nel costante riferimento al modus procedendi della vendita e non al diritto di procedere all'esecuzione, sia nel dato, contenuto nelle conclusioni dell'atto di opposizione, secondo il quale la NO insiste nel sostenere che la vendita non poteva essere effettuata e che non erano stati promossi gli atti di divisione dei beni.
Pertanto, l'opposizione bene è stata qualificata dal tribunale come agli atti esecutivi.
4. Riprendendo le ragioni svolte nel precedente motivo, con il secondo motivo la ricorrente sostiene che il compimento della vendita forzata preclude la denuncia della nullità dei singoli atti del processo esecutivo, ma non l'opposizione all'esecuzione:
denuncia di falsa applicazione dell'art. 2929 cod. civ. in relazione all'art. 615 cod. proc. civ. L'esame del secondo motivo risulta assorbito dal rigetto di quello precedente.
5.1. Il terzo motivo del ricorso è rivolto contro il capo della sentenza impugnata nel quale il tribunale ha individuato il dies a quo per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi nella data dell'incanto (udienza del 31 marzo 1993) o in quella della conoscenza dell'avvenuta vendita (comunicazione del 3 maggio 1993 della cancelleria del tribunale alla ricorrente contenente l'invito ad inviare dichiarazione ai fini del pagamento dell'invim). La ricorrente sostiene che il termine iniziale dell'opposizione non decorreva dalla data dell'incanto, perché l'udienza relativa non era stata comunicata ai debitori e neppure dalla data in cui fu chiesto agli interessati di sottoscrivere la dichiarazione invim, perché questa non costituisce atto esecutivo: motivo di falsa applicazione dell'art. 2929 cod. civ. in relazione all'art. 617 cod. proc. civ. Il motivo non è fondato.
5.2. Il termine perentorio per la proposizione dell'opposizione agli attiesecutivi decorre dalla conoscenza dell'atto impugnato;
il principio è stato ripetutamente affermato da questa Corte, la quale ha ritenuto che il termine di cinque giorni per proporre opposizione agli atti esecutivi decorre da quando l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto ovvero di un atto successivo che lo presuppone necessariamente: da ultimo, sent. 26 agosto 1988, n. 8473. Ciò posto, il tribunale ha accertato, con giudizio non ripetibile in questa sede, che la NO ebbe conoscenza della vendita il 3 maggio 1993.
Questa data superava il termine di cinque giorni per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi come è stabilito dall'art. 617 cod. proc. civ. e concretamente effettuata con ricorso dell'8 giugno
1993.
Da questo punto di vista non vale il richiamo al fatto che alla debitrice non fu data comunicazione dell'udienza di vendita. Infatti, basta rilevare che il tribunale non ha fatto decorrere il termine di cui al ripetuto art. 617 dalla data dell'udienza di vendita, ma dalla conoscenza effettiva dell'avvenuta vendita. Quanto al fatto che l'invito a sottoscrivere la dichiarazione ai fini del pagamento dell'invim non poteva essere considerato atto del processo esecutivo si deve rilevare che la comunicazione dell'avvenuta vendita se non è un atto del processo esecutivo è pur sempre un atto di conoscenza di questo nella parte relativa all'avvenuta vendita, la quale è l'atto che ha formato oggetto dell'opposizione.
Anche da questo punto di vista, quindi, la dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione agli atti esecutivi è corretta.
6. Con il quarto motivo la ricorrente sostiene che la preclusione indicata nell'art. 2929 cod. civ. opera per le nullità degli atti precedenti la vendita forzata e non per quelle attinenti alla vendita come era stato dedotto: denuncia di falsa applicazione dell'art. 2929 cod. civ. in relazione all'art. 617 cod. proc. civ. L'esame del motivo è assorbito dal rigetto del motivo precedente.
7. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio secondo la regola della soccombenza.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, liquidate in lire 344.000, oltre onorari che si liquidano in lire 2 milioni in favore della spa Sicilcassa, di lire 3 milioni in favore di IO ZZ e di lire 4 milioni in favore della Banca Nazionale del Lavoro. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 1998, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. DEPOSITATO IN CANCELLERIA, IL 20 GENNAIO 1999.