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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 4142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4142 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 10135/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
DE Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 10135/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to RD DOMENICO e dall'avv. Parte_1
RD ON
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 31.7.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
di aver lavorato per conto ed alle dipendenze della fino al 29 febbraio 2020, Controparte_2 quando si dimetteva per giusta causa, per la omessa corresponsione delle retribuzioni maturate che il Tribunale di Torino con sentenza n. 34 del 04.02.2020 dichiarava lo stato di insolvenza della ponendo la società in amministrazione straordinaria Controparte_2 che l'istante provvedeva a depositare istanza di insinuazione al passivo, rubricata al n. 1007 con la quale, fra l'altro, chiedeva il riconoscimento dei crediti costituiti dalle retribuzioni non ricevute dei mesi di dicembre 2019, gennaio 2020, nonché la 13^ 2019 e dal rateo 13^ di gennaio 2020, dai ratei
(7/12) di 14^ mensilità;
che l'istante veniva ammesso al passivo per l'importo di complessivi euro 3.769,56 per i crediti retributivi omessi, escludendosi altre richieste che lo stato passivo veniva approvato e dichiarato esecutivo il 30.06.2022 che, in data 04.01.2023, presentava domanda all' Sede di Giugliano in Campania, per CP_1
l'intervento del Fondo di Garanzia per i Crediti Diversi dal TFR ex artt.1e 2 D.Legs. 80/92, allegando tutta la documentazione del caso che l'importo da corrispondersi per i crediti diversi restava contenuto nei limiti fissati ex art.2 n.2
D.Legs. 80/92, pari a tre volte la cassa integrazione guadagni del 2020, così, come determinata per l'anno 2020 con la Circolare n. 20 del 10.02.2020 CP_1 che con nota datata 12.12.2023, ricevuta il 01.02.2024 dal ricorrente, l' accoglieva CP_3 parzialmente la domanda e liquidava complessivi euro 1.993,73 lordi per i crediti retributivi, oltre euro 96,04 per interessi legali ed euro 15,15 per rivalutazione monetaria, operando la ritenuta fiscale a tassazione separata, per complessivi euro 1.620,79 netti, corrisposti al ricorrente. che pertanto, era rimasto creditore della ulteriore somma di euro 1.000,81 (2.994,54 massimale -
1.993,73 corrisposti);
che, inoltre, pur essendo stata calcolata la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, essendo erroneo il calcolo della liquidazione effettuata dall' , sulla differenza ancora a corrispondersi CP_1 andranno calcolati nuovamente interessi legali e rivalutazione al dì di effettivo soddisfo;
Ciò premesso esponeva quindi che la liquidazione effettuata dall' è erronea, incompleta ed CP_1 ingiusta per cui il ricorrente, al fine di ottenere la completa soddisfazione delle prestazioni richieste, in data 30.04.2024, promuoveva ex art. 46 L.88/89 procedimento amministrativo avanti al Comitato
Provinciale dell'Ente previdenziale rimasto senza esito
Formulava quindi le seguenti conclusioni: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, condannare
l' al pagamento in favore dell'istante della Controparte_4 somma di euro 1.000,81 dovuta a titolo di differenza per crediti diversi dal T.F.R., così contenuta nei limiti di legge, e/o, comunque, nella diversa somma maggiore o minore a ritenersi dall'adito
Tribunale; 2) in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria al dì di effettivo soddisfo, detraendosi quanto per tali titoli liquidato;
3) emettere ogni altro provvedimento del caso e/o ritenuto di giustizia;
4) con rivalsa di spese ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensori.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto, con CP_1 vittoria di spese.
Nel corso del giudizio parte ricorrente limitava la propria domanda a soli euro 687,90, oltre accessori
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza Il ricorso è fondato nei limiti della condanna come limitata dallo stesso ricorrente nel corso del giudizio.
Nel caso in esame, le contestazioni da parte dell' si concentrano sulla corrispondenza tra gli CP_1 importi liquidati e quelli indicati nel modello SR52.
Occorre evidenziare come la mancata o erronea presentazione della documentazione richiesta in sede amministrativa dall' non incide sulla fondatezza della pretesa creditoria di parte ricorrente in CP_1 quanto non ne costituisce un elemento costitutivo ma rappresenta solo ed esclusivamente l'adempimento di un onere di collaborazione della parte, in base al principio di correttezza, buona fede e di solidarietà ex art. 2 Cost., valutabile esclusivamente ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 9231/2010) secondo cui CP_
“Il diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di garanzia dell' in caso di insolvenza del datore di lavoro, sorge, ove il credito sia stato accertato nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le specifiche regole di quest'ultima, dovendosi ritenere sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento del lavoratore nei confronti del Fondo - in coerenza con i principi comunitari in materia, volti a garantire al lavoratore l'adempimento dei crediti retributivi in caso di insolvenza datoriale -
l'avvenuta ammissione del credito al passivo, senza la necessità di una preventiva informazione all'Istituto previdenziale della sussistenza dei presupposti e della misura del credito. Ne consegue che CP_ il potere di organizzazione e regolamentazione attribuito dalla legge all' in riferimento alla determinazione della documentazione da allegare alla domanda del lavoratore, deve essere esercitato secondo criteri di ragionevolezza, così da non vanificare l'esercizio dei diritti riconosciuti al CP_ lavoratore. (Nella specie, l' aveva rifiutato il pagamento del t.f.r. al lavoratore a causa della mancata consegna del modello t.f.r. 3 bis, richiesto dall'Istituto per la liquidazione della somma, nonostante che tale evento fosse imputabile esclusivamente al curatore fallimentare, che ne aveva omesso la compilazione;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto CP_ l'interpretazione dell' "contra legem", poiché determinava il venir meno del diritto del lavoratore pur in presenza dei requisiti previsti dalla legge per la sussistenza del diritto)”.
In base all'art. 2 l. 297/1982 il Fondo di Garanzia è stato istituito con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del T.F.R. nonché delle ultime tre retribuzioni così come previsto dagli artt. 1 e 2 d.lgs. 80/1992.
Presupposto fondamentale dell'intervento sostitutivo del fondo è rappresentato dall'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla procedura concorsuale attivata. Il fondo interviene, pertanto, dopo che è stata accertata la insolvenza del datore di lavoro e verificata la consistenza del credito del lavoratore.
La legge prevede, come ipotesi residuale, ex art. 1 co. 5 d.lgs. 80/1992 che qualora il datore di lavoro non sia soggetto alla legge fallimentare, l'intervento del fondo è consentito solo dopo l'infruttuoso esperimento della esecuzione forzata per realizzare il credito.
Dal complesso della normativa innanzi richiamata si comprende che l'intervento solidaristico del fondo è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad una preventiva verifica giudiziale del credito, ed alla accertata insufficienza (totale o parziale) della garanzia patrimoniale del debitore (datore di lavoro).
Il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 2 co. 1 d.lgs. 80/1992 che fa riferimento solo ed esclusivamente ai “crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro”.
Secondo l'inequivoco dato letterale, sono sussumibili nella norma in esame solo ed esclusivamente le voci che hanno, da un lato natura retributiva, e dall'altro, siano riferibili all'ultimo trimestre di lavoro.
Il meccanismo di accollo cumulativo ex lege dei debiti del datore di lavoro da parte del Fondo di garanzia, infatti, non riguarda tutti i crediti vantati dal lavoratore nei confronti del datore ma risulta limitato solo ed esclusivamente ai crediti aventi natura retributiva (T.F.R. e ultime tre mensilità) maturati entro un determinato arco di tempo
. A tal proposito l'art. 9 della circolare n. 70 del 26/07/2023 chiarisce come “Come anticipato, CP_1 il D.lgs n. 80/1992 ha disciplinato l'intervento del Fondo di garanzia con riferimento ai crediti di lavoro - diversi dal TFR - maturati nell'ultimo trimestre e aventi natura di retribuzione. Pertanto, sono compresi i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive relativi agli ultimi tre mesi del rapporto, le somme contrattualmente dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità.”.
In altre parole, nel caso in esame non sussiste il requisito della riferibilità all'ultimo trimestre di lavoro dei ratei di tredicesima e di quattordicesima concernenti gli altri mesi del rapporto. Il lavoratore, infatti, ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima e della quattordicesima a quanti sono i mesi di servizio prestato e pertanto, ai fini dell'operatività del Fondo di Garanzia, è possibile prendere in considerazione solo ed esclusivamente i ratei riferibili all'ultimo trimestre lavorato e non anche quelli concernenti le mensilità precedenti. Il concetto di riferibilità, infatti, si pone su un piano diverso rispetto a quello di esigibilità in quanto il primo fa riferimento all'arco temporale da prendere in considerazione al fine della quantificazione del diritto di credito mentre il secondo riguarda la possibilità della riscossione. Tale discrimen si collega, dunque anche alla natura giuridica dell'obbligo a carico del Fondo di
Garanzia. Non sussiste, infatti, nessuna obbligazione solidale tra il Fondo di Garanzia ed il datore di lavoro in quanto il lavoratore, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, risulta titolare, nei confronti del fondo, di un diritto di credito ad una prestazione previdenziale, avente natura distinta ed autonoma rispetto all'obbligazione retributiva datoriale, la quale, invece, conserva la natura giuridica di obbligazione di diritto comune.
Il requisito della riferibilità all'ultimo trimestre, inoltre, rappresenta il logico corollario dello scopo sociale dell'obbligo di copertura assicurativa che le norme, nazionali e sovranazionali, intendono perseguire. Il che, d'altra parte, è confermato anche dalla giurisprudenza comunitaria (CGUE causa
C-69/08) secondo cui “dall'altro lato, il fine sociale della direttiva 80/987 consiste nel garantire a tutti i lavoratori subordinati una tutela comunitaria minima in caso di insolvenza del datore di lavoro mediante il pagamento dei crediti non pagati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e vertenti sulla retribuzione relativa ad un periodo determinato (sentenza Barsotti e a., cit., punto 35 e la giurisprudenza ivi citata). 28 Nondimeno, a norma dell'art. 2, n. 2, della direttiva 80/987, compete al diritto nazionale precisare il termine «retribuzione» e definirne il contenuto (sentenza 16 dicembre
2004, causa C-520/03, , Racc. pag. I-12065, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata)”. Persona_1
Tali considerazioni sono implicitamente condivise anche dalla costante giurisprudenza di legittimità
(Cass. 30712/2017), pronunciatasi su un caso di identificazione del dies a quo della prescrizione annuale del credito dovuto a titolo di mensilità aggiuntive afferenti solo le ultime tre mensilità, secondo la quale “secondo l'orientamento giurisprudenziale che si è invero consolidato in materia con riferimento al TFR, ma sulla scorta di principi più generali relativi al Fondo ed alle obbligazioni a carico dello stesso, che dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro (da ultimo Cass. ordinanza 26819/2016, Cass. n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010, Cass. n.
27917 del 19 dicembre 2005) - va ritenuto che, nel caso in cui si controverta di crediti di cui al D.Lgs.
n. 80 del 1992, art. 2, comma 1, vale a dire "crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono", il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore CP_1 di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale.
Pertanto, il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, oppure in ipotesi di datore non assoggettabile a procedure concorsuali all'esito della procedura esecutiva).
E' stato altresì affermato che il Fondo di garanzia costituisca attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.
Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge:
1. insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
2. formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.
La prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all' (in tal senso la CP_1 giurisprudenza della Corte si è già espressa con la sentenza 26 febbraio 2004, n. 3939). Mentre la natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal Fondo rende inapplicabile la disciplina delle obbligazioni in solido (in particolare dell'art. 1310 c.c.) e dunque il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro (cfr. al riguardo Cass. 10.5.2016 n. 9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548/2015, 9 giugno
2014 n. 12971, 9 settembre 2013, n. 20675, 8 maggio 2013, a 10875, 23 luglio 2012, n. 12852).
Pertanto la domanda di insinuazione al passivo non ha effetti interruttivi nei confronti dell' per CP_1 il diverso credito relativo alle prestazioni a carico del Fondo di Garanzia, ma soggiace ad una autonoma disciplina con identificazione del dies a quo dalla maturazione della fattispecie attributiva del diritto, come sopra identificata ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2 richiamato dal D.Lgs. n. 80 del 1992. D'altronde l'esecutività dello stato passivo accerta l'esistenza del credito del lavoratore e gli consente di rivolgersi subito all' (Cass. 20547 e 20548/2015) ai sensi delle norme di legge CP_1 sopraindicate”
Ciò posto la domanda risulta fondata per la somma richiesta con le limitazioni apportate tenendo conto che sulla base dei nuovi conteggi allegati risultano dovuti: due ratei 13^ 2019 (967,95 in busta paga 13^ 2019 x 2/12) euro 162,82 - rateo 13^ gennaio 2020
(1.121,66 retrib.tabellare al 90% per part time in busta gennaio 2020 x 1/12 ) 93,47 - tre ratei 14^
2019/2020 per novembre-dicembre 2019 e gennaio 2020 (1.121,66 x 3/12) 280,41 per totali euro 536,70 - differenza retrib. ord.rie (2.144.93 ammessi – 1.993,73 liquid.) 151,20 per complessivi euro
687,90.
Sulla somma sono dovuti gli interessi e la rivalutazione dalla domanda, come testualmente previsto dall'art. 2 n.5 D.Legs. 80/92
Le spese tenuto conto della intervenuta limitazione della domanda in corso di causa vanno compensate per la metà, ponendo la restante parte a carico del resistente, liquidate come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. DE Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: in parziale accoglimento del ricorso condanna l' al pagamento CP_1 della somma di euro 687,90 oltre interessi al tasso legale e rivalutazione dalla domanda amministrativa al soddisfo
Compensa per la metà le spese del giudizio e pone la restante parte a carico del resistente, liquidata al netto della compensazione in complessivi euro 700,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge, con distrazione
Aversa 30.10.2025 Il Giudice
Pres. DE Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
DE Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 10135/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to RD DOMENICO e dall'avv. Parte_1
RD ON
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 31.7.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
di aver lavorato per conto ed alle dipendenze della fino al 29 febbraio 2020, Controparte_2 quando si dimetteva per giusta causa, per la omessa corresponsione delle retribuzioni maturate che il Tribunale di Torino con sentenza n. 34 del 04.02.2020 dichiarava lo stato di insolvenza della ponendo la società in amministrazione straordinaria Controparte_2 che l'istante provvedeva a depositare istanza di insinuazione al passivo, rubricata al n. 1007 con la quale, fra l'altro, chiedeva il riconoscimento dei crediti costituiti dalle retribuzioni non ricevute dei mesi di dicembre 2019, gennaio 2020, nonché la 13^ 2019 e dal rateo 13^ di gennaio 2020, dai ratei
(7/12) di 14^ mensilità;
che l'istante veniva ammesso al passivo per l'importo di complessivi euro 3.769,56 per i crediti retributivi omessi, escludendosi altre richieste che lo stato passivo veniva approvato e dichiarato esecutivo il 30.06.2022 che, in data 04.01.2023, presentava domanda all' Sede di Giugliano in Campania, per CP_1
l'intervento del Fondo di Garanzia per i Crediti Diversi dal TFR ex artt.1e 2 D.Legs. 80/92, allegando tutta la documentazione del caso che l'importo da corrispondersi per i crediti diversi restava contenuto nei limiti fissati ex art.2 n.2
D.Legs. 80/92, pari a tre volte la cassa integrazione guadagni del 2020, così, come determinata per l'anno 2020 con la Circolare n. 20 del 10.02.2020 CP_1 che con nota datata 12.12.2023, ricevuta il 01.02.2024 dal ricorrente, l' accoglieva CP_3 parzialmente la domanda e liquidava complessivi euro 1.993,73 lordi per i crediti retributivi, oltre euro 96,04 per interessi legali ed euro 15,15 per rivalutazione monetaria, operando la ritenuta fiscale a tassazione separata, per complessivi euro 1.620,79 netti, corrisposti al ricorrente. che pertanto, era rimasto creditore della ulteriore somma di euro 1.000,81 (2.994,54 massimale -
1.993,73 corrisposti);
che, inoltre, pur essendo stata calcolata la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, essendo erroneo il calcolo della liquidazione effettuata dall' , sulla differenza ancora a corrispondersi CP_1 andranno calcolati nuovamente interessi legali e rivalutazione al dì di effettivo soddisfo;
Ciò premesso esponeva quindi che la liquidazione effettuata dall' è erronea, incompleta ed CP_1 ingiusta per cui il ricorrente, al fine di ottenere la completa soddisfazione delle prestazioni richieste, in data 30.04.2024, promuoveva ex art. 46 L.88/89 procedimento amministrativo avanti al Comitato
Provinciale dell'Ente previdenziale rimasto senza esito
Formulava quindi le seguenti conclusioni: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, condannare
l' al pagamento in favore dell'istante della Controparte_4 somma di euro 1.000,81 dovuta a titolo di differenza per crediti diversi dal T.F.R., così contenuta nei limiti di legge, e/o, comunque, nella diversa somma maggiore o minore a ritenersi dall'adito
Tribunale; 2) in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria al dì di effettivo soddisfo, detraendosi quanto per tali titoli liquidato;
3) emettere ogni altro provvedimento del caso e/o ritenuto di giustizia;
4) con rivalsa di spese ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensori.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto, con CP_1 vittoria di spese.
Nel corso del giudizio parte ricorrente limitava la propria domanda a soli euro 687,90, oltre accessori
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza Il ricorso è fondato nei limiti della condanna come limitata dallo stesso ricorrente nel corso del giudizio.
Nel caso in esame, le contestazioni da parte dell' si concentrano sulla corrispondenza tra gli CP_1 importi liquidati e quelli indicati nel modello SR52.
Occorre evidenziare come la mancata o erronea presentazione della documentazione richiesta in sede amministrativa dall' non incide sulla fondatezza della pretesa creditoria di parte ricorrente in CP_1 quanto non ne costituisce un elemento costitutivo ma rappresenta solo ed esclusivamente l'adempimento di un onere di collaborazione della parte, in base al principio di correttezza, buona fede e di solidarietà ex art. 2 Cost., valutabile esclusivamente ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 9231/2010) secondo cui CP_
“Il diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di garanzia dell' in caso di insolvenza del datore di lavoro, sorge, ove il credito sia stato accertato nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le specifiche regole di quest'ultima, dovendosi ritenere sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento del lavoratore nei confronti del Fondo - in coerenza con i principi comunitari in materia, volti a garantire al lavoratore l'adempimento dei crediti retributivi in caso di insolvenza datoriale -
l'avvenuta ammissione del credito al passivo, senza la necessità di una preventiva informazione all'Istituto previdenziale della sussistenza dei presupposti e della misura del credito. Ne consegue che CP_ il potere di organizzazione e regolamentazione attribuito dalla legge all' in riferimento alla determinazione della documentazione da allegare alla domanda del lavoratore, deve essere esercitato secondo criteri di ragionevolezza, così da non vanificare l'esercizio dei diritti riconosciuti al CP_ lavoratore. (Nella specie, l' aveva rifiutato il pagamento del t.f.r. al lavoratore a causa della mancata consegna del modello t.f.r. 3 bis, richiesto dall'Istituto per la liquidazione della somma, nonostante che tale evento fosse imputabile esclusivamente al curatore fallimentare, che ne aveva omesso la compilazione;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto CP_ l'interpretazione dell' "contra legem", poiché determinava il venir meno del diritto del lavoratore pur in presenza dei requisiti previsti dalla legge per la sussistenza del diritto)”.
In base all'art. 2 l. 297/1982 il Fondo di Garanzia è stato istituito con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del T.F.R. nonché delle ultime tre retribuzioni così come previsto dagli artt. 1 e 2 d.lgs. 80/1992.
Presupposto fondamentale dell'intervento sostitutivo del fondo è rappresentato dall'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla procedura concorsuale attivata. Il fondo interviene, pertanto, dopo che è stata accertata la insolvenza del datore di lavoro e verificata la consistenza del credito del lavoratore.
La legge prevede, come ipotesi residuale, ex art. 1 co. 5 d.lgs. 80/1992 che qualora il datore di lavoro non sia soggetto alla legge fallimentare, l'intervento del fondo è consentito solo dopo l'infruttuoso esperimento della esecuzione forzata per realizzare il credito.
Dal complesso della normativa innanzi richiamata si comprende che l'intervento solidaristico del fondo è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad una preventiva verifica giudiziale del credito, ed alla accertata insufficienza (totale o parziale) della garanzia patrimoniale del debitore (datore di lavoro).
Il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 2 co. 1 d.lgs. 80/1992 che fa riferimento solo ed esclusivamente ai “crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro”.
Secondo l'inequivoco dato letterale, sono sussumibili nella norma in esame solo ed esclusivamente le voci che hanno, da un lato natura retributiva, e dall'altro, siano riferibili all'ultimo trimestre di lavoro.
Il meccanismo di accollo cumulativo ex lege dei debiti del datore di lavoro da parte del Fondo di garanzia, infatti, non riguarda tutti i crediti vantati dal lavoratore nei confronti del datore ma risulta limitato solo ed esclusivamente ai crediti aventi natura retributiva (T.F.R. e ultime tre mensilità) maturati entro un determinato arco di tempo
. A tal proposito l'art. 9 della circolare n. 70 del 26/07/2023 chiarisce come “Come anticipato, CP_1 il D.lgs n. 80/1992 ha disciplinato l'intervento del Fondo di garanzia con riferimento ai crediti di lavoro - diversi dal TFR - maturati nell'ultimo trimestre e aventi natura di retribuzione. Pertanto, sono compresi i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive relativi agli ultimi tre mesi del rapporto, le somme contrattualmente dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità.”.
In altre parole, nel caso in esame non sussiste il requisito della riferibilità all'ultimo trimestre di lavoro dei ratei di tredicesima e di quattordicesima concernenti gli altri mesi del rapporto. Il lavoratore, infatti, ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima e della quattordicesima a quanti sono i mesi di servizio prestato e pertanto, ai fini dell'operatività del Fondo di Garanzia, è possibile prendere in considerazione solo ed esclusivamente i ratei riferibili all'ultimo trimestre lavorato e non anche quelli concernenti le mensilità precedenti. Il concetto di riferibilità, infatti, si pone su un piano diverso rispetto a quello di esigibilità in quanto il primo fa riferimento all'arco temporale da prendere in considerazione al fine della quantificazione del diritto di credito mentre il secondo riguarda la possibilità della riscossione. Tale discrimen si collega, dunque anche alla natura giuridica dell'obbligo a carico del Fondo di
Garanzia. Non sussiste, infatti, nessuna obbligazione solidale tra il Fondo di Garanzia ed il datore di lavoro in quanto il lavoratore, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, risulta titolare, nei confronti del fondo, di un diritto di credito ad una prestazione previdenziale, avente natura distinta ed autonoma rispetto all'obbligazione retributiva datoriale, la quale, invece, conserva la natura giuridica di obbligazione di diritto comune.
Il requisito della riferibilità all'ultimo trimestre, inoltre, rappresenta il logico corollario dello scopo sociale dell'obbligo di copertura assicurativa che le norme, nazionali e sovranazionali, intendono perseguire. Il che, d'altra parte, è confermato anche dalla giurisprudenza comunitaria (CGUE causa
C-69/08) secondo cui “dall'altro lato, il fine sociale della direttiva 80/987 consiste nel garantire a tutti i lavoratori subordinati una tutela comunitaria minima in caso di insolvenza del datore di lavoro mediante il pagamento dei crediti non pagati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e vertenti sulla retribuzione relativa ad un periodo determinato (sentenza Barsotti e a., cit., punto 35 e la giurisprudenza ivi citata). 28 Nondimeno, a norma dell'art. 2, n. 2, della direttiva 80/987, compete al diritto nazionale precisare il termine «retribuzione» e definirne il contenuto (sentenza 16 dicembre
2004, causa C-520/03, , Racc. pag. I-12065, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata)”. Persona_1
Tali considerazioni sono implicitamente condivise anche dalla costante giurisprudenza di legittimità
(Cass. 30712/2017), pronunciatasi su un caso di identificazione del dies a quo della prescrizione annuale del credito dovuto a titolo di mensilità aggiuntive afferenti solo le ultime tre mensilità, secondo la quale “secondo l'orientamento giurisprudenziale che si è invero consolidato in materia con riferimento al TFR, ma sulla scorta di principi più generali relativi al Fondo ed alle obbligazioni a carico dello stesso, che dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro (da ultimo Cass. ordinanza 26819/2016, Cass. n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010, Cass. n.
27917 del 19 dicembre 2005) - va ritenuto che, nel caso in cui si controverta di crediti di cui al D.Lgs.
n. 80 del 1992, art. 2, comma 1, vale a dire "crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono", il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore CP_1 di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale.
Pertanto, il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, oppure in ipotesi di datore non assoggettabile a procedure concorsuali all'esito della procedura esecutiva).
E' stato altresì affermato che il Fondo di garanzia costituisca attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.
Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge:
1. insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
2. formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.
La prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all' (in tal senso la CP_1 giurisprudenza della Corte si è già espressa con la sentenza 26 febbraio 2004, n. 3939). Mentre la natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal Fondo rende inapplicabile la disciplina delle obbligazioni in solido (in particolare dell'art. 1310 c.c.) e dunque il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro (cfr. al riguardo Cass. 10.5.2016 n. 9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548/2015, 9 giugno
2014 n. 12971, 9 settembre 2013, n. 20675, 8 maggio 2013, a 10875, 23 luglio 2012, n. 12852).
Pertanto la domanda di insinuazione al passivo non ha effetti interruttivi nei confronti dell' per CP_1 il diverso credito relativo alle prestazioni a carico del Fondo di Garanzia, ma soggiace ad una autonoma disciplina con identificazione del dies a quo dalla maturazione della fattispecie attributiva del diritto, come sopra identificata ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2 richiamato dal D.Lgs. n. 80 del 1992. D'altronde l'esecutività dello stato passivo accerta l'esistenza del credito del lavoratore e gli consente di rivolgersi subito all' (Cass. 20547 e 20548/2015) ai sensi delle norme di legge CP_1 sopraindicate”
Ciò posto la domanda risulta fondata per la somma richiesta con le limitazioni apportate tenendo conto che sulla base dei nuovi conteggi allegati risultano dovuti: due ratei 13^ 2019 (967,95 in busta paga 13^ 2019 x 2/12) euro 162,82 - rateo 13^ gennaio 2020
(1.121,66 retrib.tabellare al 90% per part time in busta gennaio 2020 x 1/12 ) 93,47 - tre ratei 14^
2019/2020 per novembre-dicembre 2019 e gennaio 2020 (1.121,66 x 3/12) 280,41 per totali euro 536,70 - differenza retrib. ord.rie (2.144.93 ammessi – 1.993,73 liquid.) 151,20 per complessivi euro
687,90.
Sulla somma sono dovuti gli interessi e la rivalutazione dalla domanda, come testualmente previsto dall'art. 2 n.5 D.Legs. 80/92
Le spese tenuto conto della intervenuta limitazione della domanda in corso di causa vanno compensate per la metà, ponendo la restante parte a carico del resistente, liquidate come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. DE Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: in parziale accoglimento del ricorso condanna l' al pagamento CP_1 della somma di euro 687,90 oltre interessi al tasso legale e rivalutazione dalla domanda amministrativa al soddisfo
Compensa per la metà le spese del giudizio e pone la restante parte a carico del resistente, liquidata al netto della compensazione in complessivi euro 700,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge, con distrazione
Aversa 30.10.2025 Il Giudice
Pres. DE Pezzullo