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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/11/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2275/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Asti SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle persone dei Dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente Elga Bulgarelli Giudice relatore estensore
Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2275/2024 R. G.,
promossa da
, nata il [...], Parte_1
, nata il [...], Parte_2 rappresentate e difese dall'avv.to Orsolina Perrotta, giusta procura alle liti agli atti;
RICORRENTI
nei confronti di
Controparte_1 nata a [...], il [...], residente in [...], domiciliata presso la
, in Bra (CN), Via San Giovanni Lontano n.31 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
nella quale è intervenuto il Pubblico Ministero in Sede
PARTE NECESSARIA avente ad oggetto: interdizione, trattenuta in decisione all'udienza del 28 ottobre 2025, sulle seguenti conclusioni della ricorrente: pronunciare la interdizione di Controparte_1
e del PM: si associa
pagina 1 di 2 Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso per interdizione datato 12.11.2024, presentato dalle figlie e Pt_1 Parte_2 nei confronti della madre quest'ultima era esaminata in udienza, in data 9 gennaio Controparte_1
2025, dal GOP delegato dal giudice, presenti, oltre alla stessa, le ricorrenti con il difensore, ed il
Pubblico Ministero. All'esito la causa, istruita mediante acquisizione di documenti, era rimessa in decisione.
*** La domanda formulata dalle parti ricorrenti, nella sostanza di declaratoria dell'interdizione della parte resistente, cui si è associato il Pubblico Ministero, è fondata e deve essere conseguentemente accolta.
Va infatti rilevato che l'essere affetta da una stabile patologia, che l'ha resa incapace Controparte_1 d'intendere e di volere e ha determinato la necessità di procedere alla radicale ablazione giudiziale della sua capacità d'agire, si evince con assoluta puntualità ed univocità:
dalle risultanze dell'esame dell'interdicenda, a mente del cui verbale risulta all'evidenza che l'interdicenda non risponde in modo coerente ad alcuna domanda invero limitandosi a generiche affermazioni di insofferenza;
dalle emergenze documentali mediche acquisite e in particolare dal verbale redatto in sede di accertamento della invalidità civile del 10.6.2022 ove si attesta deterioramento cognitivo e atteggiamento oppositivo oltre che dal certificato redatto dal medico chirurgo specializzato in psichiatria dott. in data 15.3.2025 ove si attesta che la è totalmente disorientata Per_1 CP_1 nei parametri spazio-temporali, dismnesica, confabulatoria per disorganizzazione del pensiero, del tutto inconsapevole della propria condizione, incapace di intendere e di volere in quadro celebrale involutivo neuro-pisicopatologico.
Le spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti, attesa la natura della causa e lo stretto rapporto di parentela, sono dichiarate irripetibili.
Va dichiarata, infine, la contumacia della parte resistente, pronuncia allo stato omessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, nella contumacia della parte resistente ed in accoglimento della domanda formulata dal ricorrente, cui si è associato il Pubblico Ministero in Sede, dichiara l'interdizione di nata a [...], il [...], Controparte_1 dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dai ricorrenti, manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Asti, 29 ottobre 2025
Il Giudice Il Presidente Elga Bulgarelli Gian Andrea Morbelli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Asti SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle persone dei Dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente Elga Bulgarelli Giudice relatore estensore
Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2275/2024 R. G.,
promossa da
, nata il [...], Parte_1
, nata il [...], Parte_2 rappresentate e difese dall'avv.to Orsolina Perrotta, giusta procura alle liti agli atti;
RICORRENTI
nei confronti di
Controparte_1 nata a [...], il [...], residente in [...], domiciliata presso la
, in Bra (CN), Via San Giovanni Lontano n.31 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
nella quale è intervenuto il Pubblico Ministero in Sede
PARTE NECESSARIA avente ad oggetto: interdizione, trattenuta in decisione all'udienza del 28 ottobre 2025, sulle seguenti conclusioni della ricorrente: pronunciare la interdizione di Controparte_1
e del PM: si associa
pagina 1 di 2 Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso per interdizione datato 12.11.2024, presentato dalle figlie e Pt_1 Parte_2 nei confronti della madre quest'ultima era esaminata in udienza, in data 9 gennaio Controparte_1
2025, dal GOP delegato dal giudice, presenti, oltre alla stessa, le ricorrenti con il difensore, ed il
Pubblico Ministero. All'esito la causa, istruita mediante acquisizione di documenti, era rimessa in decisione.
*** La domanda formulata dalle parti ricorrenti, nella sostanza di declaratoria dell'interdizione della parte resistente, cui si è associato il Pubblico Ministero, è fondata e deve essere conseguentemente accolta.
Va infatti rilevato che l'essere affetta da una stabile patologia, che l'ha resa incapace Controparte_1 d'intendere e di volere e ha determinato la necessità di procedere alla radicale ablazione giudiziale della sua capacità d'agire, si evince con assoluta puntualità ed univocità:
dalle risultanze dell'esame dell'interdicenda, a mente del cui verbale risulta all'evidenza che l'interdicenda non risponde in modo coerente ad alcuna domanda invero limitandosi a generiche affermazioni di insofferenza;
dalle emergenze documentali mediche acquisite e in particolare dal verbale redatto in sede di accertamento della invalidità civile del 10.6.2022 ove si attesta deterioramento cognitivo e atteggiamento oppositivo oltre che dal certificato redatto dal medico chirurgo specializzato in psichiatria dott. in data 15.3.2025 ove si attesta che la è totalmente disorientata Per_1 CP_1 nei parametri spazio-temporali, dismnesica, confabulatoria per disorganizzazione del pensiero, del tutto inconsapevole della propria condizione, incapace di intendere e di volere in quadro celebrale involutivo neuro-pisicopatologico.
Le spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti, attesa la natura della causa e lo stretto rapporto di parentela, sono dichiarate irripetibili.
Va dichiarata, infine, la contumacia della parte resistente, pronuncia allo stato omessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, nella contumacia della parte resistente ed in accoglimento della domanda formulata dal ricorrente, cui si è associato il Pubblico Ministero in Sede, dichiara l'interdizione di nata a [...], il [...], Controparte_1 dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dai ricorrenti, manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Asti, 29 ottobre 2025
Il Giudice Il Presidente Elga Bulgarelli Gian Andrea Morbelli
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