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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
21/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
ET LE, Relatore
GAUDINO FEDERICA, Giudice
in data 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1642/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3799/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 5
e pubblicata il 31/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220039292933000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1127/2025 depositato il
22/05/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in riforma della sentenza appellata, dichiarare nulla e/o annullare l'iscrizione a ruolo indicata in epigrafe e la relativa cartella di pagamento.
Con vittoria di spese diritti ed onorari.
Resistente/Appellato: in via principale nel merito: rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, confermare la sentenza impugnata e per l'effetto confermare integralmente la legittimità della pretesa erariale recata dalla cartella di pagamento impugnata;
In ogni caso: condannare l'appellante alle spese del presente grado di giudizio come da separata nota.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CGT di primo grado di Milano rigettava il ricorso liquidando spese processuali per complessivi
€ 1.000,00. Il contendere è relativo ad una cartella esattoriale relativa ad iva per l'anno 2017 dell'impor to complessivo di € 12.895,66.; vi era stata in precedenza, in relazione ad altro atto di recupero,ogget to di altro contenzioso per iva per il 2017, una definizione intervenuta in sede di giudizio di legittimi tà dinanzi alla suprema Corte di Cassazione, definizione che secondo Agenzia Entrate risulterebbe parziale e non includerebbe i rilievi sollevati dalla A.F. in ordine ad altri omessi versamenti iva relativi al 2017 del tutto differenti.
Motivi dell'atto di appello proposto dalla società :
- la pretesa fiscale è infondata,in quanto la questione delle "asserite compensazioni con crediti inesi stenti derivanti dalla Società_1 ritenersi infondato. Società_2 srl" è stata definita con il precedente contenzioso . L'importo residuo, pari ad € 12.895,66 (per imposte,interessi e sanzioni) si riferisce a due compensazioni esegui te legittimamente dalla società a mezzo di modd. F 24, per mero errore non riportate nella dichiara zione iva.
Motivi delle controdeduzioni dell'Ufficio :
- la sentenza impugnata è pienamente legittima e non può considerarsi assolutamente affetta da vizio di motivazione.
Le illegittime compensazioni di crediti inesistenti effettuate dalla ricorrente per € 25.939,00 ,oggetto della sentenza CTP Milano e della sentenza CTR Lombardia, poi impugnata in Cassazione,non esauri scono l'originario recupero d'imposta oggetto delle procedure di liquidazione e controllo automatiz zato delle dichiarazioni mod. iva 2018 (periodo d'imposta 2017).
La società vorrebbe far valere la definizione agevolata ex art.5 c.2 L. 130/2022 per ottenere del tutto illegittimamente l'annullamento di irregolarità differenti concernenti omessi versamenti iva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello della società non sia meritevole di accoglimento.
La sentenza impugnata ha dettagliatamente indicato i motivi per i quali il ricorso della società deve ritenersi infondato.
Inoltre l'Agenzia Entrate DP II di Milano ha provato con certezza che dall'esame del provvedimento di sgravio e dal prospetto dei versamenti abbinati al mod. iva appare essere del tutto differente l' oggetto dell'Atto di recupero n. T9DCR3C00029-2019 e l'oggetto della cartella n. 068 2022 00392929 33000. La documentazione depositata dall'Ufficio nel fascicolo processuale risulta completa ed esauriente.E' certo che la società non ha provveduto a versare l'iva dovuta e che la definizione in merito ad altra cartella intervenuta in sede di giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione ha sanato solo in parte la complessiva posizione debitoria della società ricorrente.
La cartella di pagamento impugnata deve quindi ritenersi legittima.
Le spese processuali vengono disciplinate come in dispositivo.
Ogni altro motivo assorbito.
P.Q.M.
respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in favore dell'Ufficio in complessivi euro 3.000,00
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
21/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
ET LE, Relatore
GAUDINO FEDERICA, Giudice
in data 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1642/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3799/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 5
e pubblicata il 31/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220039292933000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1127/2025 depositato il
22/05/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in riforma della sentenza appellata, dichiarare nulla e/o annullare l'iscrizione a ruolo indicata in epigrafe e la relativa cartella di pagamento.
Con vittoria di spese diritti ed onorari.
Resistente/Appellato: in via principale nel merito: rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, confermare la sentenza impugnata e per l'effetto confermare integralmente la legittimità della pretesa erariale recata dalla cartella di pagamento impugnata;
In ogni caso: condannare l'appellante alle spese del presente grado di giudizio come da separata nota.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CGT di primo grado di Milano rigettava il ricorso liquidando spese processuali per complessivi
€ 1.000,00. Il contendere è relativo ad una cartella esattoriale relativa ad iva per l'anno 2017 dell'impor to complessivo di € 12.895,66.; vi era stata in precedenza, in relazione ad altro atto di recupero,ogget to di altro contenzioso per iva per il 2017, una definizione intervenuta in sede di giudizio di legittimi tà dinanzi alla suprema Corte di Cassazione, definizione che secondo Agenzia Entrate risulterebbe parziale e non includerebbe i rilievi sollevati dalla A.F. in ordine ad altri omessi versamenti iva relativi al 2017 del tutto differenti.
Motivi dell'atto di appello proposto dalla società :
- la pretesa fiscale è infondata,in quanto la questione delle "asserite compensazioni con crediti inesi stenti derivanti dalla Società_1 ritenersi infondato. Società_2 srl" è stata definita con il precedente contenzioso . L'importo residuo, pari ad € 12.895,66 (per imposte,interessi e sanzioni) si riferisce a due compensazioni esegui te legittimamente dalla società a mezzo di modd. F 24, per mero errore non riportate nella dichiara zione iva.
Motivi delle controdeduzioni dell'Ufficio :
- la sentenza impugnata è pienamente legittima e non può considerarsi assolutamente affetta da vizio di motivazione.
Le illegittime compensazioni di crediti inesistenti effettuate dalla ricorrente per € 25.939,00 ,oggetto della sentenza CTP Milano e della sentenza CTR Lombardia, poi impugnata in Cassazione,non esauri scono l'originario recupero d'imposta oggetto delle procedure di liquidazione e controllo automatiz zato delle dichiarazioni mod. iva 2018 (periodo d'imposta 2017).
La società vorrebbe far valere la definizione agevolata ex art.5 c.2 L. 130/2022 per ottenere del tutto illegittimamente l'annullamento di irregolarità differenti concernenti omessi versamenti iva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello della società non sia meritevole di accoglimento.
La sentenza impugnata ha dettagliatamente indicato i motivi per i quali il ricorso della società deve ritenersi infondato.
Inoltre l'Agenzia Entrate DP II di Milano ha provato con certezza che dall'esame del provvedimento di sgravio e dal prospetto dei versamenti abbinati al mod. iva appare essere del tutto differente l' oggetto dell'Atto di recupero n. T9DCR3C00029-2019 e l'oggetto della cartella n. 068 2022 00392929 33000. La documentazione depositata dall'Ufficio nel fascicolo processuale risulta completa ed esauriente.E' certo che la società non ha provveduto a versare l'iva dovuta e che la definizione in merito ad altra cartella intervenuta in sede di giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione ha sanato solo in parte la complessiva posizione debitoria della società ricorrente.
La cartella di pagamento impugnata deve quindi ritenersi legittima.
Le spese processuali vengono disciplinate come in dispositivo.
Ogni altro motivo assorbito.
P.Q.M.
respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in favore dell'Ufficio in complessivi euro 3.000,00