CASS
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2025, n. 36887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36887 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER SH, nato in [...] i119/12/1986 (CUI: 077ISQ4) avverso l'ordinanza del 23/05/2025 del Tribunale di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella NN;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Francesca Ceroni, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
lette le memorie, presentate dall'Avv. Alessandro Franzoni, nella qualità di difensore di fiducia e di procuratore speciale di ER SH, con cui è stata presentata rinuncia al ricorso RITENUTO IN FATTO E RILEVATO IN DIRITTO 1.11 Tribunale di Milano - con l'ordinanza sopra indicata - respingeva il riesame presentato da ER SH avverso l'ordinanza emessa il 13 maggio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pavia con cui era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente del tipo nnarjivana di cui alla provvisoria contestazione. Dr( Penale Sent. Sez. 6 Num. 36887 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 25/09/2025 2. In data 30 giugno 2025, l'indagato, per il tramite del proprio difensore, ha avverso detto provvedimento, proposto ricorso per cassazione;
il successivo 8 agosto 2025 il difensore, munito di procura speciale, ha fatto pervenire presso la Cancelleria di questa Corte istanza di rinuncia al ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse essendo stata nelle more disposta ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. la sostituzione della misura in corso con altra meno afflittiva. 3. La Corte rileva l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse: l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza genetica della misura cautelare, di guisa che- qualora il provvedimento applicativo venga nelle more annullato , perda efficacia o venga sostituito con altra misura meno afflittiva- viene meno la concretezza e l'attualità dell'interesse ad agire e conseguentemente uno dei presupposti per l'ammissibilità del ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397 - 01). 4. In tal caso, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né al versamento della somma a favore della Cassa delle ammende, in quanto il sopraggiunto venire meno del suo interesse alla decisione — conseguente alla revoca della misura cautelare impugnata - non configura un'ipotesi di soccombenza in quanto derivante da causa allo stesso non imputabile (da ultimo, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così è deciso, 25/09/2025 Il Consigliere estensore Mar NN Il Presidente AE De IS
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella NN;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Francesca Ceroni, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
lette le memorie, presentate dall'Avv. Alessandro Franzoni, nella qualità di difensore di fiducia e di procuratore speciale di ER SH, con cui è stata presentata rinuncia al ricorso RITENUTO IN FATTO E RILEVATO IN DIRITTO 1.11 Tribunale di Milano - con l'ordinanza sopra indicata - respingeva il riesame presentato da ER SH avverso l'ordinanza emessa il 13 maggio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pavia con cui era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente del tipo nnarjivana di cui alla provvisoria contestazione. Dr( Penale Sent. Sez. 6 Num. 36887 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 25/09/2025 2. In data 30 giugno 2025, l'indagato, per il tramite del proprio difensore, ha avverso detto provvedimento, proposto ricorso per cassazione;
il successivo 8 agosto 2025 il difensore, munito di procura speciale, ha fatto pervenire presso la Cancelleria di questa Corte istanza di rinuncia al ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse essendo stata nelle more disposta ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. la sostituzione della misura in corso con altra meno afflittiva. 3. La Corte rileva l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse: l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza genetica della misura cautelare, di guisa che- qualora il provvedimento applicativo venga nelle more annullato , perda efficacia o venga sostituito con altra misura meno afflittiva- viene meno la concretezza e l'attualità dell'interesse ad agire e conseguentemente uno dei presupposti per l'ammissibilità del ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397 - 01). 4. In tal caso, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né al versamento della somma a favore della Cassa delle ammende, in quanto il sopraggiunto venire meno del suo interesse alla decisione — conseguente alla revoca della misura cautelare impugnata - non configura un'ipotesi di soccombenza in quanto derivante da causa allo stesso non imputabile (da ultimo, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così è deciso, 25/09/2025 Il Consigliere estensore Mar NN Il Presidente AE De IS