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13 ottobre 2002
13 ottobre 2002
Art. 37. (Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo
sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivita' di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione) 1. Al Comitato parlamentare istituito dall' articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 , che assume la denominazione di "Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivita' di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione" sono altresi' attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonche' degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attivita'.
Note all'art. 37:
- Si riporta il testo dell' art. 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 :
"Art. 18 - 1. E' istituito un comitato parlamentare di controllo incaricato di esaminare l'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.
2. Il comitato parlamentare, di cui al comma 1, e' composto da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
3. Il comitato parlamentare elegge al suo interno il presidente ed un vicepresidente.
4. Il comitato parlamentare esamina i progetti di decisione, vincolanti per l'Italia, pendenti innanzi al comitato esecutivo contemplato dal titolo VII della citata convenzione. A tal fine, il rappresentante del Governo italiano, chiesto eventualmente al comitato esecutivo il rinvio della decisione a norma dell'art. 132, paragrafo 3, della convenzione, trasmette immediatamente il progetto di decisione al comitato parlamentare. Questo esprime il proprio parere vincolante entro quindici giorni dalla data di ricezione del progetto; qualora il parere non venga espresso entro tale termine, esso s'intende favorevole alla decisione.
5. Le decisioni del Comitato esecutivo, approvate dal rappresentante del Governo italiano, sono pubblicate, salvo deroghe disposte dal Comitato parlamentare, sulla Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dalla loro adozione definitiva unitamente agli eventuali provvedimenti interni di attuazione.
6. Il Governo riferisce annualmente al comitato parlamentare sull'applicazione della Convenzione.
7. Le spese per il funzionamento del comitato parlamentare sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati".
sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivita' di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione) 1. Al Comitato parlamentare istituito dall' articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 , che assume la denominazione di "Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivita' di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione" sono altresi' attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonche' degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attivita'.
Note all'art. 37:
- Si riporta il testo dell' art. 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 :
"Art. 18 - 1. E' istituito un comitato parlamentare di controllo incaricato di esaminare l'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.
2. Il comitato parlamentare, di cui al comma 1, e' composto da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
3. Il comitato parlamentare elegge al suo interno il presidente ed un vicepresidente.
4. Il comitato parlamentare esamina i progetti di decisione, vincolanti per l'Italia, pendenti innanzi al comitato esecutivo contemplato dal titolo VII della citata convenzione. A tal fine, il rappresentante del Governo italiano, chiesto eventualmente al comitato esecutivo il rinvio della decisione a norma dell'art. 132, paragrafo 3, della convenzione, trasmette immediatamente il progetto di decisione al comitato parlamentare. Questo esprime il proprio parere vincolante entro quindici giorni dalla data di ricezione del progetto; qualora il parere non venga espresso entro tale termine, esso s'intende favorevole alla decisione.
5. Le decisioni del Comitato esecutivo, approvate dal rappresentante del Governo italiano, sono pubblicate, salvo deroghe disposte dal Comitato parlamentare, sulla Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dalla loro adozione definitiva unitamente agli eventuali provvedimenti interni di attuazione.
6. Il Governo riferisce annualmente al comitato parlamentare sull'applicazione della Convenzione.
7. Le spese per il funzionamento del comitato parlamentare sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati".
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 20/07/2009, n. 7181Provvedimento: N. 02362/2006 REG.RIC. N. 07181/2009 REG.SEN. N. 02362/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 2362 del 2006, proposto da: KH AN, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Minicuci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Astura, 2; contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma, in persona del …Leggi di più...
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