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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 262/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
TALLARO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 939/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Corte D'Appello Catanzaro
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 008755 2024 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Ricorrente_1 ha impugnato d'innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria l'atto notificatole da Equitalia Giustizia il 22 gennaio 2025, denominato “Modello D - Sanzione per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato”, iscritto al numero del registro recupero crediti 008755/2024 – prot. 0031338/2025.
Ha dedotto che erroneamente l'atto sia stato indirizzato a lei, essendo tenuta solo quale erede con beneficio d'inventario di Nominativo_1.
2. - In vista della trattazione nel merito del ricorso, fissata per il 22 gennaio 2025, la ricorrente ha dichiarato l'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Alla fissata udienza, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è estinto per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175.
4. - Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, dato l'esito in rito della controversia.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione I, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara estinto per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175
Spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
TALLARO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 939/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Corte D'Appello Catanzaro
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 008755 2024 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Ricorrente_1 ha impugnato d'innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria l'atto notificatole da Equitalia Giustizia il 22 gennaio 2025, denominato “Modello D - Sanzione per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato”, iscritto al numero del registro recupero crediti 008755/2024 – prot. 0031338/2025.
Ha dedotto che erroneamente l'atto sia stato indirizzato a lei, essendo tenuta solo quale erede con beneficio d'inventario di Nominativo_1.
2. - In vista della trattazione nel merito del ricorso, fissata per il 22 gennaio 2025, la ricorrente ha dichiarato l'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Alla fissata udienza, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è estinto per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175.
4. - Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, dato l'esito in rito della controversia.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione I, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara estinto per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175
Spese compensate.